§ 82.3.6 - Legge 9 luglio 1990, n. 187.
Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.3 pubblico registro automobilistico
Data:09/07/1990
Numero:187


Sommario
Art. 1.      1. Alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dall'articolo 8-bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, sono [...]
Art. 2.      1. All'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 3.      1. Non si procede al recupero delle tasse automobilistiche e di abbonamento all'autoradio dovute sino al 31 dicembre 1989 quando l'importo da recuperare non supera lire 20 mila annuali, nonchè [...]
Art. 4.      1. I rimborsi della imposta straordinaria di cui all'art. 3, da effettuarsi o in conseguenza delle modifiche all'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, apportate dalla legge di [...]
Art. 5.      1. All'onere derivante, per l'anno 1990, dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione delle maggiori entrate, valutate in lire 3.500 milioni in ragione d'anno, [...]
Art. 6.      1. Per i rapporti tributari in materia di tasse automobilistiche che non risultino definiti alla data di entrata in vigore della presente legge non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni e [...]
Art. 7.      1. I servizi delle conservatorie dei registri del pubblico registro automobilistico sono meccanizzati mediante l'uso di elaboratori elettronici. A tal fine presso l'Automobile club d'Italia è [...]
Art. 8.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 82.3.6 - Legge 9 luglio 1990, n. 187.

Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico

(G.U. 16 luglio 1990, n. 164)

 

     Art. 1.

     1. Alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dall'articolo 8-bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente (Omissis).

     b) all'articolo 3 le parole: “dal quarto comma” sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     2. All'articolo 3 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dall'articolo 5, quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, la cifra percentuale è sostituita dalla seguente (Omissis).

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, modificative o integrative di quelle vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente a decorrere dalla stessa data ed agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesi dalla stessa data.

 

          Art. 2.

     1. All'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma trentasettesimo il primo periodo è sostituito dai seguenti (Omissis).

     b) il comma quarantatreesimo è sostituito dal seguente (Omissis).

     c) al comma quarantaquattresimo il primo periodo è sostituito dal seguente (Omissis).

     d) al comma quarantacinquesimo la parola: "bimestre" è sostituita dalla parola (Omissis).

     e) al comma quarantasettesimo le parole: "lire 1.500" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6 della presente legge, gli elenchi di cui al comma quarantaquattresimo dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, concernenti i veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, sono utilizzabili a condizione che ne risulti inequivocabilmente la data di acquisizione del veicolo da parte del rivenditore, quand'anche gli stessi non siano stati regolarmente compilati o siano stati spediti oltre il termine stabilito. Non si fa luogo al rimborso delle tasse automobilistiche pagate per i veicoli compresi negli stessi elenchi.

     3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità per l'integrazione degli elenchi di cui al comma quarantacinquesimo dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, concernenti i veicoli venduti o radiati.

 

          Art. 3.

     1. Non si procede al recupero delle tasse automobilistiche e di abbonamento all'autoradio dovute sino al 31 dicembre 1989 quando l'importo da recuperare non supera lire 20 mila annuali, nonchè dell'imposta straordinaria una tantum di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 346. Per detti tributi non si procede altresì al recupero delle sanzioni e degli interessi relativi e non si fa luogo alla restituzione delle somme recuperate.

 

          Art. 4.

     1. I rimborsi della imposta straordinaria di cui all'art. 3, da effettuarsi o in conseguenza delle modifiche all'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, apportate dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346, o per duplicazioni di pagamento o per pagamenti eseguiti in misura superiore a quella dovuta, sono disposti dalle intendenze di finanza sulla base delle originali ricevute di pagamento che hanno anche valore di certificati di accreditamento, prescindendo dalla dichiarazione di annotamento di restituzione prevista dalla normale 158 in data 24 dicembre 1908 dell'Amministrazione delle tasse sugli affari e del demanio.

     2. A titolo di rimborso delle spese relative alla riscossione e gestione della suddetta imposta straordinaria compete all'Automobile club d'Italia, in via forfettaria, la somma di lire 500 milioni. A tale rimborso si provvede, con decreto del Ministro delle finanze, secondo le modalità previste per l'erogazione all'Automobile club d'Italia del compenso per i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio, di cui alla convenzione tra il Ministero delle finanze e l'Automobile club d'Italia medesimo in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 5.

     1. All'onere derivante, per l'anno 1990, dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione delle maggiori entrate, valutate in lire 3.500 milioni in ragione d'anno, derivanti dall'applicazione della disposizione recata dal comma 2 dell'art. 1.

 

          Art. 6.

     1. Per i rapporti tributari in materia di tasse automobilistiche che non risultino definiti alla data di entrata in vigore della presente legge non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni e degli interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modificazioni, nei seguenti casi, da registrare agli uffici che curano la tenuta del pubblico registro automobilistico e degli altri registri di immatricolazione per veicoli ed autoscafi, alle seguenti condizioni:

     a) passaggi di proprietà non registrati agli uffici indicati a tutto il 31 dicembre 1989, a condizione che l'intestatario produca alternativamente:

     1) atto di vendita o, in mancanza, foglio di assunzione di responsabilità rilasciato dall'acquirente;

     2) sentenza dell'autorità giudiziaria;

     b) furti o sottrazione di veicoli per appropriazione indebita non comunicati agli uffici indicati a tutto il 31 dicembre 1989, a condizione che l'intestatario fornisca la prova dell'avvenuta denuncia alla compagnia assicuratrice ovvero agli organi di pubblica sicurezza;

     c) cancellazioni non richieste agli uffici indicati entro il 31 dicembre 1989, a condizione che l'intestatario produca la prescritta istanza corredata, in caso di mancato possesso delle targhe e dei documenti di circolazione, della relativa denuncia agli organi di pubblica sicurezza;

     d) veicoli ed autoscafi per i quali sia stata rilasciata alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi la procura a vendere, o che siano stati ceduti alle stesse e rimasti in giacenza a tutto il 31 dicembre 1989, a condizione che l'intestatario produca dichiarazione autenticata del responsabile dell'impresa;

     e) esportazione di veicoli non comunicata agli uffici indicati, a condizione che l'intestatario produca attestazione dell'autorità estera o italiana all'estero da cui risulti che il veicolo è stato reimmatricolato nello Stato di avvenuta esportazione.

     2. Le richieste di annotazione riguardanti i casi indicati nel comma 1 devono essere presentate al competente ufficio, unitamente alla ricevuta di versamento delle tasse automobilistiche, con modalità e termini definiti con decreto del Ministro delle finanze.

     3. Non si dà luogo al rimborso di somme comunque versate.

     4. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dagli atti di trasferimento della proprietà formati anteriormente alla data del 31 dicembre 1989 e relativi a veicoli assoggettati a radiazione di ufficio ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 e successive modificazioni, a condizione che i predetti atti di trasferimento della proprietà, ove non ancora prodotti al pubblico registro automobilistico, siano a questo presentati, unitamente alla ricevuta di versamento delle tasse automobilistiche, senza applicazione delle soprattasse e degli interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modificazioni, per il periodo dovuto. Le soprattasse non si applicano neppure per i tributi corrisposti oltre i termini stabiliti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 7.

     1. I servizi delle conservatorie dei registri del pubblico registro automobilistico sono meccanizzati mediante l'uso di elaboratori elettronici. A tal fine presso l'Automobile club d'Italia è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico relative ai veicoli. I registri previsti dall'art. 11 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, tenuti presso le sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, sono sostituiti con archivi magnetici.

     2. Gli uffici del pubblico registro automobilistico rilasciano, al momento della prima iscrizione del veicolo e di ogni altra successiva formalità, il certificato di proprietà attestante lo stato giuridico del medesimo. Tale certificato sostituisce il foglio complementare previsto dall'art. 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e la sua presentazione agli uffici è condizione per l'espletamento delle formalità richieste successivamente alla sua emissione.

     3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalità di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonchè i tempi di attuazione delle nuove procedure. E' comunque gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle agenzie fiscali, nonchè, limitatamente ai casi in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture non è dovuto all'Automobile Club d'Italia (ACI) alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico [1].

     4. La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato viene stabilita per ciascun ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico dalla procura della Repubblica territorialmente competente.

     5. Le richieste di formalità presentate senza l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sono irricevibili.

     6. Fino alla data di cui al comma 4 i servizi delle conservatorie dei registri del pubblico registro automobilistico continuano ad essere effettuati presso ciascun ufficio secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, possono essere apportate modifiche ed aggiunte alle voci di cui alla tabella allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399.

     7-bis. Ove si accerti che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli, gli uffici del pubblico registro automobilistico sono tenuti ad effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate, al Corpo della guardia di finanza e alla regione territorialmente competente [2].

 

          Art. 8.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[2] Comma aggiunto dall'art. 15 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.