§ 27.1.16 - Legge 3 marzo 1951, n. 193.
Norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:03/03/1951
Numero:193


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      Chiunque riceva anticipi per spese di missione all'estero deve rendere alle Amministrazioni dalle quali ha ricevuto l'anticipo stesso il relativo conto entro il termine di giorni 30 dal rientro [...]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 


§ 27.1.16 - Legge 3 marzo 1951, n. 193.

Norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato.

(G.U. 4 aprile 1951, n. 77).

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4. [4]

 

          Art. 5.

     Chiunque riceva anticipi per spese di missione all'estero deve rendere alle Amministrazioni dalle quali ha ricevuto l'anticipo stesso il relativo conto entro il termine di giorni 30 dal rientro in Italia e, nel caso che la missione abbia durata superiore a mesi sei, deve rendere il conto degli anticipi stessi alla fine di ogni semestre, entro i successivi sessanta giorni.

     La norma di cui al comma precedente si applica anche a coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora reso i conti benché già rientrati in Italia.

     I funzionari dello Stato che non adempiano alle prescrizioni di cui al presente articolo saranno deferiti alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 83 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

     Agli estranei all'Amministrazione, invece, che abbiano avuto gestione di valuta per missione o pagamenti all'estero, qualora omettano di rendere i conti nei termini predetti verrà applicata, con determinazione del Ministro per il tesoro, una sanzione, in via amministrativa, non superiore alle lire 100.000.

 

          Art. 6. [5]

 

          Art. 7. [6]

 

          Art. 8. [7]

 

          Art. 9. [8]

 

          Art. 10. [9]

 

          Art. 11. [10]


[1] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 e dall'art. 9 del D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

[2] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 e dall'art. 9 del D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

[3] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

[4] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

[5] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

[6] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

[7] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

[8] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

[9] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

[10] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.