Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 01/10/1982 |
Numero: | 694 |
Sommario |
Art. 1. (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali) |
Art. 2. (Contributi per la Cassa integrazione guadagni e per le indennità economiche di malattia e di maternità - Riscatto del corso legale di laurea) |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27691 - D.L. 1 ottobre 1982, n. 694 [1] .
Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale
(G.U. 2 ottobre 1982, n. 272)
Art. 1. (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali)
A favore dei soggetti indicati nell'art. 1 del
La riduzione di cui all'art. 2 del
Alla spesa conseguente all'applicazione del presente articolo, valutata in lire 2.660 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2. (Contributi per la Cassa integrazione guadagni e per le indennità economiche di malattia e di maternità - Riscatto del corso legale di laurea)
Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 3 agosto 1982, le aliquote dei contributi dovuti alla Cassa integrazione guadagni - gestione ordinaria dell'industria e speciale dell'edilizia - sono elevate dello 0,90 per cento della retribuzione lorda imponibile.
Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente, la quota parte dei contributi di malattia di cui all'art. 14, primo e secondo comma, della
Per il riscatto del periodo di corso legale di laurea è soppressa la riduzione del 50 per cento prevista dall'articolo 2-novies del
Il contributo per il riscatto del periodo di corso legale di laurea, da corrispondersi dal personale civile dello Stato, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 13 del
Le disposizioni dell'articolo 13 del
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Il termine di cui al presente comma è stato differito, da ultimo, al 30 novembre 1985 dall'art. 1 del
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.