Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 16/06/1998 |
Numero: | 191 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59). |
Art. 2. (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio 1997, n. 127). |
Art. 3. (Disposizioni in materia di formazione del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni). |
Art. 4. (Telelavoro). |
Art. 5. (Disposizioni in materia di edilizia scolastica). |
§ 80.5.499 – L. 16 giugno 1998, n. 191.
Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica.
(G.U. 20 giugno 1998, n. 142, S.O.).
Art. 1. (Modifiche ed integrazioni alla
1. Alla
2. All'articolo 1, comma 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche".
3. All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera r) è aggiunta la seguente:
"r bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale".
4. All'articolo 1, comma 4, lettera b), dopo la parola: "statale" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;".
5. All'articolo 1, comma 6, le parole: "nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente".
6. All'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2 bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonché quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della
7. All'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4 bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi".
8. All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: "di cui al comma 3, lettera a)," sono inserite le seguenti: "e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma".
9. All'articolo 6, comma 1, le parole: "quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni".
10. All'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3 bis. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della
11. All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1".
12. All'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: "31 luglio 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1999".
13. All'articolo 11, comma 1, lettera b) , le parole: "nonché gli enti privati, controllati" sono sostituite dalle seguenti: "le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate".
14. All'articolo 11, comma 4, alinea, le parole: "31 marzo 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998".
15. [1].
16. All'articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati".
17. All'articolo 20, comma 5, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
"g bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale".
18. All'articolo 20, comma 7, terzo periodo, le parole: "Entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni".
19. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, come integrato dal comma 20 del presente articolo, sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. Conseguentemente nei provvedimenti normativi citati nel predetto allegato sono soppresse le parole: "e successive modificazioni".
20. All'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, dopo il numero 112 sono aggiunti i seguenti:
"112 bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori:
,
112 ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro dipendente:regio
112 quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione e all'importazione:
decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990.
112 quinquies. Procedimento di rilascio del certificato di agibilità:
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
112 sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali:
regolamento emanato con
112 septies. Procedimento per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni:
112 octies. Procedimenti relativi all'elencazione e alla dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:
112 nonies. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni:
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
112 decies. Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato:
testo unico approvato con
112 undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale e sulle acque territoriali:
decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968;
21. All'articolo 21, comma 15, alinea, le parole: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 novembre 1998".
22. All'articolo 21, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:
"20 bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla
Art. 2. (Modifiche ed integrazioni alla
1. Alla
2. All'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: "salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore".
3. All'articolo 2, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato."; al medesimo comma 4, secondo periodo, le parole: "E' comunque fatta salva" sono sostituite dalle seguenti: "Resta ferma".
4. All'articolo 2, il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di identità e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché delle opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della
5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2, comma 10, primo periodo, della
6. All'articolo 2, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
“11 bis. Il terzo comma dell'articolo 17 della
11 ter. Nell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
"A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza"".
7. All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
8. All'articolo 3, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali".
9. All'articolo 3, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età".
10. All'articolo 3, il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della
11. [3].
12. [4].
13. [5].
14. All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: "ottobre 1991." è inserito il seguente periodo: "Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni".
15. [6].
16. [7].
17. All'articolo 6, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa disposizione si applica altresì alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere".
18. All'articolo 6, comma 13, capoverso 1 bis, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera".
19. All'articolo 6, comma 17, le parole: "Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 1998".
20. All'articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. All'articolo 105, comma 1, lettera b), del
21. All'articolo 9, comma 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116".
22. All'articolo 9, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7 bis. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso".
23. All'articolo 11, comma 2, capoverso 5 ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare".
24. All'articolo 12 , sono abrogati i commi 3 e 4.
25. All'articolo 12, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6 bis. I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a), e al comma 3 dell'articolo 1 della
26. All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "l'acquisto" sono inserite le seguenti: "e l'alienazione".
27. All'articolo 16, comma 1, le parole da: "i difensori civici delle regioni e delle province autonome" fino a: "in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia".
28. All'articolo 17, comma 2, capoverso 3 bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta".
29. [8].
30. [9].
31. [10].
32. All'articolo 17, dopo il comma 79 è inserito il seguente:
"79 bis. Le somme dovute alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonché le somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni centrali".
33. All'articolo 17, dopo il comma 133 è inserito il seguente:
"133 bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
Art. 3. (Disposizioni in materia di formazione del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni).
1. Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il Centro di formazione e studi (FORMEZ) può rimodulare i progetti in corso finanziati con risorse già assegnate nei precedenti esercizi.
2. Le risorse finanziarie attribuite al FORMEZ per il funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali, ai sensi del
3. Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il FORMEZ può operare sull'intero territorio nazionale a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo devono essere ridefiniti, anche statutariamente, i fini dell'Istituto e devono essere discussi nelle sedi preposte i progetti formativi da estendere all'intero territorio nazionale e per i quali devono essere adeguati nuovi finanziamenti.
4. Ai partecipanti al corso di formazione dirigenziale previsto dall'articolo 28 del
5. All'articolo 43, comma 5, ultimo periodo, della
Art. 4. (Telelavoro).
1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. I dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro originaria.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprie leggi.
5. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 5. (Disposizioni in materia di edilizia scolastica).
1. A decorrere dall'anno 1998, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento delle somme dovute dai comuni alle province ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della
2. Per il finanziamento delle maggiori spese derivanti dall'applicazione della
3. Nelle more della stipulazione delle convenzioni previste dalla
[1] Comma abrogato dall'art. 9 della
[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 24 settembre 1998, n. 223.
[3] Comma abrogato dall'art. 77 del
[4] Comma abrogato dall'art. 274 del
[5] Comma abrogato dall'art. 274 del
[6] Comma abrogato dall'art. 274 del
[7] Comma abrogato dall'art. 274 del
[8] Comma abrogato dall'art. 274 del
[9] Comma abrogato dall'art. 274 del
[10] Comma abrogato dall'art. 274 del