Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.3 personale |
Data: | 25/04/1957 |
Numero: | 283 |
Sommario |
Art. 1. Con decorrenza dal 1° luglio 1957, la pensione normale spettante al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, che abbia venti anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento [...] |
Art. 2. I trattamenti di pensione, derivanti dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1956, n. 1433, primo comma, e quelli previsti dall'art. 1 della presente legge sono estesi al personale cessato dal [...] |
Art. 3. |
Art. 4. La tassa prevista nell'art. 7, comma primo, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e per il ricorso principale e la domanda [...] |
Art. 5. |
Art. 6. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con l'entrata proveniente dalle tasse istituite con l'art. 3 e col maggiore gettito dipendente dagli aumenti delle tasse [...] |
§ 71.3.74 - Legge 25 aprile 1957, n. 283.
Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato.
(G.U. 9 maggio 1957, n. 118).
Con decorrenza dal 1° luglio 1957, la pensione normale spettante al personale di cui alla
I trattamenti di pensione, derivanti dall'art. 4 della
La tassa prevista nell'art. 7, comma primo, della
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con l'entrata proveniente dalle tasse istituite con l'art. 3 e col maggiore gettito dipendente dagli aumenti delle tasse indicate negli articoli 4 e 5.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Articolo modificato dall'art. 240 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 299 del