§ 71.3.74 - Legge 25 aprile 1957, n. 283.
Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:25/04/1957
Numero:283


Sommario
Art. 1.      Con decorrenza dal 1° luglio 1957, la pensione normale spettante al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, che abbia venti anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento [...]
Art. 2.      I trattamenti di pensione, derivanti dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1956, n. 1433, primo comma, e quelli previsti dall'art. 1 della presente legge sono estesi al personale cessato dal [...]
Art. 3. 
Art. 4.      La tassa prevista nell'art. 7, comma primo, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e per il ricorso principale e la domanda [...]
Art. 5. 
Art. 6.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con l'entrata proveniente dalle tasse istituite con l'art. 3 e col maggiore gettito dipendente dagli aumenti delle tasse [...]


§ 71.3.74 - Legge 25 aprile 1957, n. 283.

Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato.

(G.U. 9 maggio 1957, n. 118).

 

     Art. 1.

     Con decorrenza dal 1° luglio 1957, la pensione normale spettante al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, che abbia venti anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo anno di servizio effettivo la pensione di cui sopra è aumentata dell'1,75 per cento del predetto stipendio e degli altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo del 70 per cento degli emolumenti sopra specificati a quaranta anni di servizio utile.

 

          Art. 2.

     I trattamenti di pensione, derivanti dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1956, n. 1433, primo comma, e quelli previsti dall'art. 1 della presente legge sono estesi al personale cessato dal servizio, rispettivamente, prima del 1° luglio 1956 e prima del 1° luglio 1957 nonché ai familiari. La riliquidazione è compiuta di ufficio dalle Amministrazioni competenti. Fino alla prima riliquidazione e salvo conguaglio, continua, a titolo di acconto, la corresponsione dell'assegno integrativo previsto dall'art. 3 della legge 1° maggio 1955, n. 318.

 

          Art. 3. [1]

 

          Art. 4.

     La tassa prevista nell'art. 7, comma primo, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e per il ricorso principale e la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato è stabilita in lire 3000.

 

          Art. 5. [2]

 

          Art. 6.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con l'entrata proveniente dalle tasse istituite con l'art. 3 e col maggiore gettito dipendente dagli aumenti delle tasse indicate negli articoli 4 e 5.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo modificato dall'art. 240 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.

[2] Articolo abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.