§ 31.1.30 - D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.
Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:31/12/1991
Numero:419


Sommario
Art. 7.  Circostanze aggravanti.
Art. 8.  Aggravamenti di pene.
Art. 9. 
Art. 10.  Disposizioni processuali.
Art. 11.  Disposizioni in materia di misure di prevenzione.
Art. 12. 
Art. 13.  Funzioni del pretore e del pubblico ministero in materia amministrativa.
Art. 14.  Disposizioni in materia di obbligo di soggiorno.
Art. 15.  Copertura finanziaria.
Art. 16.  Entrata in vigore.


§ 31.1.30 - D.L. 31 dicembre 1991, n. 419. [1]

Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.

(G.U. 2 gennaio 1992, n. 1).

 

Capo I [2]

Danni patrimoniali cagionati per finalità estorsive

 

     Artt. 1. – 6. [3]

Capo II

Disposizioni penali, processuali ed in materia di sicurezza pubblica

 

Art. 7. Circostanze aggravanti.

     1. Nell'articolo 111 del codice penale ,dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     2. Nell'articolo 112 del codice penale ,dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     3. Nel terzo comma dell'articolo 114 del codice penale ,dopo le parole: «numeri 3 e 4» sono inserite le seguenti: (omissis).

     4. [Per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, comma primo, numeri 3 e 4, e comma secondo, del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la potestà ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti] [4].

 

     Art. 8. Aggravamenti di pene.

     1. Nel primo comma dell'articolo 629 del codice penale le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

     2. Nel secondo comma dell'articolo 629 del codice penale ,le parole: «da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

     3. Nel terzo comma dell'articolo 628 del codice penale ,le parole: «da lire seicentomila a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

     4. Nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 ,le parole: «da lire seicentomila a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

 

     Art. 9. [5]

 

     Art. 10. Disposizioni processuali. [6]

     [1. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 629, 644, 648 bis e 648 ter del codice penale e di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo dell'indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi di urgenza il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore [7].

     2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1 gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini, e provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore.]

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di misure di prevenzione.

     1. All'art. 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: "sia quella prevista dall'art. 630 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: (omissis) [8].

     2. Nel secondo comma dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è aggiunto in fine il seguente periodo: (omissis).

 

     Art. 12. [9]

 

     Art. 13. Funzioni del pretore e del pubblico ministero in materia amministrativa.

     1. Al comma 1 dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449 è aggiunto in fine, il seguente periodo: (omissis).

     2. Al comma 1 dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (omissis).

     3. All'articolo 34 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     4. Ai vice procuratori onorari e ai vice pretori onorari delegati allo svolgimento delle funzioni indicate nei commi 2 e 3 è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per ogni giorno impiegato.

     5. L'onere derivante dall'applicazione del comma 4 è valutato in lire 450 milioni per l'anno 1991 e in lire 2.000 milioni a decorrere dal 1992.

 

     Art. 14. Disposizioni in materia di obbligo di soggiorno.

     1. Ai fini dell'applicazione della misura dell'obbligo di soggiorno, il Ministro dell'interno con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, individua, in relazione alle caratteristiche territoriali, i comuni non idonei come luogo di esecuzione della misura. La misura non può essere applicata in uno dei comuni compresi nel decreto del Ministro dell'interno, salvo che si tratti del comune di residenza o di dimora abituale della persona nei cui confronti si procede e sempre che tale comune sia sede di un ufficio di polizia.

     2. Prima di disporre l'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o di dimora abituale ricompreso nella stessa provincia o regione, il giudice richiede al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica gli elementi di fatto in relazione ai quali altri comuni o frazioni di essi, non compresi nell'elenco di cui al comma 1, risultano in concreto non idonei alla esecuzione della misura. In ogni caso il giudice decide trascorsi quindici giorni dalla richiesta.

 

Capo III

Copertura finanziaria ed entrata in vigore

 

     Art. 15. Copertura finanziaria.

     1. Al complessivo onere valutato in lire 10.400 milioni per l'anno 1991, in lire 42.000 milioni per l'anno 1992 ed in lire 52.000 milioni per l'anno 1993, si provvede quanto a lire 9.950 milioni per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento “Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi”; quanto a lire 450 milioni per l'anno 1991, lire 42.000 milioni per l'anno 1992 e lire 52.000 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento “Interventi vari in favore della giustizia”.

     2. La somma prevista dal comma 1 come onere per l'anno 1991, non impegnata alla chiusura dell'esercizio, può esserlo, per gli stessi fini, nell'anno 1992.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 16. Entrata in vigore.

     1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 31 dicembre 1991 e sostituiscono quelle di cui al decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346.

     2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1992, n. 172.

[2] Il capo I (artt. 1 – 6) è stato abrogato dall'art. 25 della L. 23 febbraio 1999, n. 44 con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 21 della stessa legge n. 44/1999.

[3] Il capo I (artt. 1 – 6) è stato abrogato dall'art. 25 della L. 23 febbraio 1999, n. 44 con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 21 della stessa legge n. 44/1999.

[4] Comma modificato dall'art. 21 della L. 8 agosto 1995, n. 332 e abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

[6] Articolo abrogato dall'art. 9 della L. 16 marzo 2006, n. 146.

[7] Comma già modificato dalla L. di conversione 18 febbraio 1992, n. 172, dall'art. 8 della L. 7 marzo 1996, n. 108, dall’art. 8 della L. 11 agosto 2003, n. 228 e così ulteriormente modificato dall'art. 16 della L. 6 febbraio 2006, n. 38.