Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.4 istruzione media e secondaria superiore |
Data: | 01/03/1925 |
Numero: | 394 |
Sommario |
Art. 1. I presidi dei regi istituti medi d'istruzione possono fare in economia, sulle dotazioni assegnate, agli istituti stessi dal Ministero della pubblica istruzione, le [...] |
Art. 2. Entro i limiti dei fondi concessi in dotazione al suo istituto, il preside potrà disporre le ordinazioni fino all'importo di lire 2500 per ogni singola spesa di cui alle [...] |
Art. 3. Il preside è personalmente responsabile verso l'erario di ogni eccedenza di spesa, per qualsiasi titolo o motivo avvenuta, sulla somma assegnata in dotazione [...] |
Art. 4. Le predette disposizioni avranno applicazione dal 1° gennaio 1925 e da tale data cesserà di aver vigore ogni contraria disposizione |
§ 57.4.2 – R.D. 1 marzo 1925, n. 394. [1]
Disposizioni per le spese da farsi in economia, a servizio degli istituti medi di istruzione.
(G.U. 15 aprile 1925, n. 88).
I presidi dei regi istituti medi d'istruzione possono fare in economia, sulle dotazioni assegnate, agli istituti stessi dal Ministero della pubblica istruzione, le seguenti spese oltre quelle autorizzate da disposizioni speciali:
a) per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico e scientifico dei gabinetti e delle biblioteche;
b) per le esercitazioni pratiche e per le proiezioni luminose di carattere didattico e scientifico.
Entro i limiti dei fondi concessi in dotazione al suo istituto, il preside potrà disporre le ordinazioni fino all'importo di lire 2500 per ogni singola spesa di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente.
Per ogni singola spesa d'importo superiore alla somma suddetta dovrà richiedere di volta in volta la preventiva autorizzazione del Ministero.
Il preside è personalmente responsabile verso l'erario di ogni eccedenza di spesa, per qualsiasi titolo o motivo avvenuta, sulla somma assegnata in dotazione all'istituto e per l'inosservanza delle norme di cui ai precedenti articoli.
Le predette disposizioni avranno applicazione dal 1° gennaio 1925 e da tale data cesserà di aver vigore ogni contraria disposizione.
[1] Abrogato dall'art. 24 del