§ 57.4.2 – R.D. 1 marzo 1925, n. 394.
Disposizioni per le spese da farsi in economia, a servizio degli istituti medi di istruzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:01/03/1925
Numero:394


Sommario
Art. 1.      I presidi dei regi istituti medi d'istruzione possono fare in economia, sulle dotazioni assegnate, agli istituti stessi dal Ministero della pubblica istruzione, le [...]
Art. 2.      Entro i limiti dei fondi concessi in dotazione al suo istituto, il preside potrà disporre le ordinazioni fino all'importo di lire 2500 per ogni singola spesa di cui alle [...]
Art. 3.      Il preside è personalmente responsabile verso l'erario di ogni eccedenza di spesa, per qualsiasi titolo o motivo avvenuta, sulla somma assegnata in dotazione [...]
Art. 4.      Le predette disposizioni avranno applicazione dal 1° gennaio 1925 e da tale data cesserà di aver vigore ogni contraria disposizione


§ 57.4.2 – R.D. 1 marzo 1925, n. 394. [1]

Disposizioni per le spese da farsi in economia, a servizio degli istituti medi di istruzione.

(G.U. 15 aprile 1925, n. 88).

 

     Art. 1.

     I presidi dei regi istituti medi d'istruzione possono fare in economia, sulle dotazioni assegnate, agli istituti stessi dal Ministero della pubblica istruzione, le seguenti spese oltre quelle autorizzate da disposizioni speciali:

     a) per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico e scientifico dei gabinetti e delle biblioteche;

     b) per le esercitazioni pratiche e per le proiezioni luminose di carattere didattico e scientifico.

 

          Art. 2.

     Entro i limiti dei fondi concessi in dotazione al suo istituto, il preside potrà disporre le ordinazioni fino all'importo di lire 2500 per ogni singola spesa di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente.

     Per ogni singola spesa d'importo superiore alla somma suddetta dovrà richiedere di volta in volta la preventiva autorizzazione del Ministero.

 

          Art. 3.

     Il preside è personalmente responsabile verso l'erario di ogni eccedenza di spesa, per qualsiasi titolo o motivo avvenuta, sulla somma assegnata in dotazione all'istituto e per l'inosservanza delle norme di cui ai precedenti articoli.

 

          Art. 4.

     Le predette disposizioni avranno applicazione dal 1° gennaio 1925 e da tale data cesserà di aver vigore ogni contraria disposizione.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.