§ 27.6.52 - L. 16 settembre 1960, n. 1014.
Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:16/09/1960
Numero:1014


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° luglio 1959, sono trasferite a carico dello Stato
Art. 2.      A decorrere dal 1° luglio 1960 sono trasferite a carico dello Stato le spese per la fornitura dei locali e per ogni inerente servizio attualmente gravante sulle Province per quanto riguarda
Art. 3.      Qualora gli uffici e i servizi di cui ai precedenti artt. 1, lettera b), e 2 siano allogati in locali o stabili presi in affitto dalle Province, lo Stato subentra a queste nei relativi contratti [...]
Art. 4.      Per la costruzione di edifici da adibire agli usi di cui ai precedenti artt. 1, lettera b, e 2, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle Province i mutui occorrenti. Ai sensi [...]
Art. 5.      Fino a quando non sia diversamente disposto, la fornitura dei locali per gli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale è a carico delle Province. Nulla è innovato per quanto [...]
Art. 6.      A decorrere dal 1° luglio 1960 sono a carico dello Stato le medaglie di presenza e le indennità di trasferta per i membri della Giunta provinciale amministrativa, in tutte le sue sezioni e sedi, [...]
Art. 7.      Con inizio dal 1° luglio 1959 lo Stato contribuisce con gli stanziamenti di cui ai commi seguenti alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Province, escluse [...]
Art. 8.      I contributi previsti dall'articolo precedente sono ripartiti
Art. 9.      Per ciascun esercizio il Ministro per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno e per la pubblica istruzione, provvede con suo decreto ad assegnare ai Comuni ed alle Province i contributi [...]
Art. 10.      A decorrere dall'esercizio 1960-61 lo Stato corrisponderà alle Province per ciascun chilometro di strada comunale o di bonifica classificata tra le provinciali successivamente alla entrata in [...]
Art. 11.      E' stabilito al 30 giugno 1964 il termine entro il quale il Ministro per i lavori pubblici procederà, nei modi previsti dall'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, alla classificazione fra [...]
Art. 12.      Sono esenti dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione i lavori che verranno eseguiti dalle Province in applicazione della legge 12 febbraio 1958, n. 126, per la sistemazione delle [...]
Art. 13.      La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a trasformare in nuovi prestiti ammortizzabili in 35 anni, dal 1° gennaio 1960, i mutui concessi ai Comuni e alle Province per la integrazione dei [...]
Art. 14.      L'onere per l'ammortamento dei mutui autorizzati a favore dei Comuni non capoluogo di Provincia per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione, relativi agli esercizi [...]
Art. 15.      A decorrere dal 1° gennaio 1961, sono abolite
Art. 16. 
Art. 17.      Agli effetti dell'applicazione dell'art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, sono da considerarsi Comuni montani, oltre quelli già indicati, tutti i Comuni considerati tali in base all'art. 1 [...]
Art. 18.      L'accertamento e la determinazione della base imponibile per l'imposta di famiglia sono distinti ed autonomi da quelli riguardanti i tributi erariali
Art. 19.      Con effetto dal 1° gennaio 1961, la facoltà ai Comuni ed alle Province di sovrimporre sui redditi dei terreni e dei fabbricati, di cui all'art. 254 del testo unico per la finanza locale, [...]
Art. 20. 
Art. 21.      Con effetto dal 1° gennaio 1961, l'attribuzione ai Comuni ed alle Province delle quote di partecipazione all'imposta generale sull'entrata, di cui agli art. 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. [...]
Art. 22.      Alle scadenze fissate per il pagamento delle quote spettanti ai Comuni ed alle Province sul provento dell'imposta generale sull'entrata, di cui agli artt. 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. [...]
Art. 23. 
Art. 24.      Con la deliberazione di approvazione del bilancio preventivo, le Province hanno facoltà di disporre, nei confronti dei terreni esenti dall'imposta sul reddito dominicale ai sensi dell'art. 58 [...]
Art. 25. 
Art. 26.      I Comuni e le Province, che nel 1960 hanno applicato la sovrimposta sul reddito dei terreni con aliquota inferiore a quella massima prevista dall'art. 19 della presente legge, potranno, per un [...]
Art. 27.      I Comuni e le Province che per l'esercizio 1960 siano autorizzati ad applicare eccedenze sulle aliquote massime delle imposte e delle sovrimposte in misura superiore al limite massimo fissato, [...]
Art. 28.      Con inizio dell'esercizio 1961 l'applicazione di eccedenze sulla sovrimposta terreni, agli effetti dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1958, n. 30, richiamata dalla [...]
Art. 29.      I Comuni e le Province sono tenuti ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili ed a provvedere a nuova valutazione con deliberazione dei [...]
Art. 30.      Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvederà per 19 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 380 dello stato di [...]
Art. 31.      I Comuni e le Province sono autorizzati a sostituire con delegazioni sul gettito della imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale [...]
Art. 32.      Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge


§ 27.6.52 - L. 16 settembre 1960, n. 1014.

Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali.

(G.U. 30 settembre 1960, n. 240).

 

Art. 1.

     A decorrere dal 1° luglio 1959, sono trasferite a carico dello Stato:

     a) le quote di concorso dei Comuni nelle spese di gestione dei servizi antincendi, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630, e dall'art. 1 della legge 9 aprile 1951, n. 338;

     b) le spese sostenute dalle Province per i locali degli uffici di prefettura, per l'alloggio dei prefetti, per i locali degli uffici provinciali, dei commissariati e delle delegazioni suburbane di pubblica sicurezza e degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti nei Comuni già sedi di sottoprefettura.

 

     Art. 2.

     A decorrere dal 1° luglio 1960 sono trasferite a carico dello Stato le spese per la fornitura dei locali e per ogni inerente servizio attualmente gravante sulle Province per quanto riguarda:

     a) l'accasermamento dei vigili del fuoco;

     b) gli Uffici di leva;

     c) gli Archivi di Stato.

 

     Art. 3.

     Qualora gli uffici e i servizi di cui ai precedenti artt. 1, lettera b), e 2 siano allogati in locali o stabili presi in affitto dalle Province, lo Stato subentra a queste nei relativi contratti con effetto dalle date rispettivamente previste nei precedenti artt. 1 e 2. Nel caso invece di locali o stabili di proprietà delle Province, ferma restando la loro attuale destinazione fino a quando non sia diversamente provveduto d'intesa fra le parti, lo Stato corrisponde alle Province stesse, dalle rispettive date predette, un congruo canone di affitto.

 

     Art. 4.

     Per la costruzione di edifici da adibire agli usi di cui ai precedenti artt. 1, lettera b, e 2, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle Province i mutui occorrenti. Ai sensi dell'art. 75 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, la Cassa depositi e prestiti può accettare in garanzia dei detti mutui la delegazione delle annualità, dei contributi, dei concorsi o canoni dovuti dallo Stato alle Province interessate per la fornitura dei locali di cui al precedente comma.

     Qualora i cespiti delegabili ai sensi del comma precedente non siano sufficienti, ovvero ne venga per qualsiasi causa a mancare in tutto o in parte la realizzazione, e gli Enti mutuatari non abbiano possibilità di prestare la garanzia con altri cespiti delegabili ai sensi del precitato articolo 75, la Cassa depositi e prestiti può essere autorizzata, con decreto del Ministro per il tesoro, emesso ai fini del presente articolo di concerto con quelli per l'interno e per le finanze, ad accettare in garanzia, per la somma necessaria, delegazioni sul provento dell'addizionale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

 

     Art. 5.

     Fino a quando non sia diversamente disposto, la fornitura dei locali per gli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale è a carico delle Province. Nulla è innovato per quanto riguarda le altre prestazioni a cui le Province sono obbligate dalle leggi vigenti nei confronti del medico provinciale e del veterinario provinciale.

 

     Art. 6.

     A decorrere dal 1° luglio 1960 sono a carico dello Stato le medaglie di presenza e le indennità di trasferta per i membri della Giunta provinciale amministrativa, in tutte le sue sezioni e sedi, nonché del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

     La relativa misura sarà determinata con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro.

 

     Art. 7.

     Con inizio dal 1° luglio 1959 lo Stato contribuisce con gli stanziamenti di cui ai commi seguenti alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Province, escluse quelle relative alla costruzione degli edifici scolastici, per le quali si applicano le disposizioni di legge sulla particolare materia.

     Il contributo dello Stato è fissato agli effetti del precedente comma:

     per l'esercizio 1959-60 in lire otto miliardi a favore dei Comuni e in lire due miliardi a favore delle Province;

     per l'esercizio 1960-61 in lire sedici miliardi a favore dei Comuni e in lire quattro miliardi a favore delle Province;

     per l'esercizio 1961-62 in lire ventiquattro miliardi a favore dei Comuni e in lire sei miliardi a favore delle Province;

     per l'esercizio 1962-63 in lire trentadue miliardi a favore dei Comuni e in lire otto miliardi a favore delle Province.

     Per gli esercizi successivi l'ammontare del contributo dello Stato sarà determinato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, tenendo conto dell'incremento delle spese a cui lo Stato contribuisce ai sensi del presente articolo, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dal comma precedente per l'esercizio 1962-63. La suddivisione del contributo fra Comuni e Province verrà effettuata in proporzione delle spese rispettivamente sostenute dai Comuni e dalle Province nel corso del biennio precedente.

 

     Art. 8.

     I contributi previsti dall'articolo precedente sono ripartiti:

     a) tra i Comuni, per metà in proporzione al numero degli alunni iscritti alle scuole statali elementari e medie esistenti nel territorio di ciascun Comune ed ai cui servizi siano tenuti a provvedere i Comuni; per metà in proporzione al numero degli abitanti residenti in ciascun Comune in età compresa tra il sesto anno ed il quattordicesimo anno compiuti;

     b) tra le Province, per tre quarti in proporzione al numero degli alunni iscritti alle scuole statali dell'ordine medio esistenti nel territorio di ciascuna Provincia ed ai cui servizi siano tenute a provvedere le Province; per un quarto in proporzione della popolazione residente in ciascuna Provincia.

     Ai soli effetti del riparto dei contributi ai Comuni, gli iscritti alle scuole elementari statali dei territori montani e delle piccole isole, determinati ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, nelle classi che hanno meno di 15 iscritti, si considerano essere almeno in numero di 15 per ogni classe.

     Per il primo quadriennio di applicazione della presente legge, nella ripartizione dei contributi previsti dal precedente articolo si fa riferimento:

     1) per quanto riguarda gli alunni, al numero degli iscritti alle scuole statali alla data del 31 dicembre 1959, in base agli accertamenti del Ministero della pubblica istruzione;

     2) per quanto riguarda la popolazione, ai dati del censimento ufficiale 1951 pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.

     A partire dal 1° luglio 1963 la ripartizione dei contributi verrà fatta:

     1) per quanto riguarda gli alunni, con riferimento al numero degli iscritti, accertato dal Ministero della pubblica istruzione di triennio in triennio, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'inizio di ogni triennio, a cominciare dal 31 dicembre 1962;

     2) per quanto riguarda la popolazione, con riferimento ai dati dell'ultimo censimento ufficiale, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.

 

     Art. 9.

     Per ciascun esercizio il Ministro per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno e per la pubblica istruzione, provvede con suo decreto ad assegnare ai Comuni ed alle Province i contributi spettanti a ciascun Ente a norma degli artt. 7 e 8.

     Gli importi relativi sono iscritti nei bilanci di previsione dei Comuni e delle Province. In apposito allegato ai bilanci stessi dovrà essere specificato l'impiego del contributo statale in spese attinenti l'istruzione pubblica.

     Il pagamento dei contributi è eseguito entro il mese di gennaio di ciascun anno. Sull'importo degli stessi lo Stato non può disporre trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei Comuni e delle Province se non per rettifica di errori inerenti alla ripartizione dei contributi medesimi.

 

     Art. 10.

     A decorrere dall'esercizio 1960-61 lo Stato corrisponderà alle Province per ciascun chilometro di strada comunale o di bonifica classificata tra le provinciali successivamente alla entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126, un contributo annuo di lire 300 mila a titolo di concorso nelle spese di manutenzione ordinaria.

     L'ammontare dei contributi dovuti a ciascuna Provincia per il titolo di cui al comma precedente sarà determinato entro il 31 dicembre di ogni esercizio con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'interno, in proporzione al chilometraggio delle strade già comunali, o di bonifica, che risulteranno classificate tra le provinciali successivamente alla entrata in vigore della legge citata, con provvedimenti emanati entro il 30 giugno dell'esercizio precedente. Dal computo della percorrenza ammissibile a contributo verrà detratta quella delle strade già classificate provinciali anteriormente alla entrata in vigore della legge citata, e che successivamente siano state assunte in diretta e totale manutenzione da parte dell'Azienda autonoma strade statali a seguito di nuova classificazione disposta entro il 30 giugno dell'esercizio precedente.

     Il pagamento dei contributi alle singole Province verrà eseguito in due rate uguali, rispettivamente entro il 31 gennaio ed il 30 giugno di ciascun esercizio.

 

     Art. 11.

     E' stabilito al 30 giugno 1964 il termine entro il quale il Ministro per i lavori pubblici procederà, nei modi previsti dall'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, alla classificazione fra le strade provinciali delle strade attualmente comunali che risultino comprese nei piani formati, per ciascuna Provincia, ai sensi dell'art. 16 della legge citata e comprendenti le strade aventi i requisiti di strade provinciali.

     Per ognuno degli esercizi 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 il Ministro per i lavori pubblici provvederà alla classificazione di nuove strade provinciali per una percorrenza pari, in ciascuna Provincia, alla quinta parte del chilometraggio totale delle strade comunali comprese in ognuno dei piani di cui all'art. 16 della citata legge, computandosi sul primo esercizio la percorrenza delle strade anticipatamente classificate tra le provinciali ai sensi dell'art. 17 di detta legge.

     In deroga a quanto stabilito con l'art. 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, i provvedimenti di classificazione di nuove strade provinciali hanno effetto dal 1° luglio successivo alla data di emanazione del decreto di classificazione.

 

     Art. 12.

     Sono esenti dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione i lavori che verranno eseguiti dalle Province in applicazione della legge 12 febbraio 1958, n. 126, per la sistemazione delle strade comunali e provinciali comprese nei piani previsti dall'art. 16 della legge predetta.

 

     Art. 13.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a trasformare in nuovi prestiti ammortizzabili in 35 anni, dal 1° gennaio 1960, i mutui concessi ai Comuni e alle Province per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso.

     Restano fermi il saggio di interesse e tutte le altre condizioni della concessione originaria.

 

     Art. 14.

     L'onere per l'ammortamento dei mutui autorizzati a favore dei Comuni non capoluogo di Provincia per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione, relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso, è assunto dallo Stato a partire dal 1° gennaio 1959.

     La validità delle delegazioni rilasciate dai Comuni anzidetti a garanzia dei mutui di cui al primo comma cesserà con l'emissione del decreto con cui il Ministro per il tesoro assumerà l'onere di cui al comma stesso.

 

     Art. 15.

     A decorrere dal 1° gennaio 1961, sono abolite:

     a) le addizionali a favore delle Province e dei Comuni all'imposta erariale sul reddito agrario, istituite con l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, nonché le eventuali eccedenze;

     b) l'imposta sulle vetture e sui domestici;

     c) l'imposta sui pianoforti e sui biliardi;

     d) la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale;

     e) le prestazioni d'opera contemplate dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

 

     Art. 16. [1]

     A decorrere dal 1° gennaio 1962 e fino al 31 dicembre 1970 dal provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente viene prelevata una quota del 2 per cento per la costituzione di un fondo a disposizione del Ministero delle finanze.

     Da tale fondo verranno prelevate le somme occorrenti per compensare le perdite subite dai Comuni e dalle Province per effetto dell'abolizione delle addizionali sul reddito agrario e relative eventuali eccedenze disposta dal precedente art. 15 nonché per effetto delle esenzioni dalle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni e relative eccedenze, previste dall'art. 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dalla legge 28 luglio 1961, n. 838, concernente l'esonero da imposizioni tributarie dei redditi minimi dei terreni.

     L'Intendenza di finanza, in base alle entrate accertate, per i titoli di cui al precedente comma, risultanti dal verbale di chiusura dell'esercizio 1960, determina in via definitiva le somme spettanti ad ogni Ente per gli anzidetti titoli e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre di ciascun anno.

 

     Art. 17.

     Agli effetti dell'applicazione dell'art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, sono da considerarsi Comuni montani, oltre quelli già indicati, tutti i Comuni considerati tali in base all'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991. I Comuni classificati parzialmente montani in virtù della legge 30 luglio 1957, n. 657, partecipano al riparto limitatamente alla popolazione residente nella parte del territorio classificata montana.

     Nulla è innovato per quanto riguarda le quote del 7,50 per cento e del 2,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, rispettivamente spettanti ai Comuni e alle Province a norma degli artt. 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

 

     Art. 18.

     L'accertamento e la determinazione della base imponibile per l'imposta di famiglia sono distinti ed autonomi da quelli riguardanti i tributi erariali.

     Nella determinazione dell'imponibile, di cui all'art. 117 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è data facoltà ai Comuni di applicare, con deliberazione del Consiglio comunale, coefficienti di riduzione, fino ad un massimo del 50 per cento, per i redditi da lavoro dipendente, per i redditi degli artigiani e dei coltivatori diretti, in relazioni alla parte del reddito riguardante il lavoro manuale, con possibilità di graduazione del beneficio in ragione inversa all'ammontare del reddito e di fissare limiti oltre i quali è escluso detto beneficio.

     Il primo comma del presente articolo costituisce interpretazione autentica dell'art. 117 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, a seguito della abrogazione dell'art. 119 dello stesso testo unico disposta dall'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62 [2].

 

     Art. 19.

     Con effetto dal 1° gennaio 1961, la facoltà ai Comuni ed alle Province di sovrimporre sui redditi dei terreni e dei fabbricati, di cui all'art. 254 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è esercitata con l'osservanza dei seguenti limiti:

     a) fino a lire 30 per ogni 100 lire di reddito imponibile rivalutato ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356, per la sovrimposta sui redditi dei terreni;

     b) fino a lire 9 per i Comuni ed a lire 11 per le Province per ogni 100 lire di reddito imponibile, per la sovrimposta sui redditi dei fabbricati.

 

     Art. 20. [3]

 

     Art. 21.

     Con effetto dal 1° gennaio 1961, l'attribuzione ai Comuni ed alle Province delle quote di partecipazione all'imposta generale sull'entrata, di cui agli art. 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è subordinata all'applicazione, anche con aliquote inferiori al limite massimo:

     a) per i Comuni, dell'imposta di famiglia, delle imposte sui consumi, delle sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;

     b) per le Province, delle sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

 

     Art. 22.

     Alle scadenze fissate per il pagamento delle quote spettanti ai Comuni ed alle Province sul provento dell'imposta generale sull'entrata, di cui agli artt. 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, sul fondo costituito ai sensi dell'art. 10, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, nonché sui tre quinti del provento dell'addizionale ai vari tributi erariali, comunali e provinciali di cui all'art. 7, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, e successive modificazioni, il Ministro per le finanze è autorizzato ad erogare acconti provvisori, salvo conguaglio a liquidazione definitiva.

     Per i pagamenti totali o parziali delle quote di cui al precedente comma, si provvede con ordini di accreditamento, qualunque ne sia l'importo, anche in deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

 

     Art. 23. [4]

 

     Art. 24.

     Con la deliberazione di approvazione del bilancio preventivo, le Province hanno facoltà di disporre, nei confronti dei terreni esenti dall'imposta sul reddito dominicale ai sensi dell'art. 58 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'applicazione della sovrimposta sul reddito dei terreni, e relative eventuali eccedenze, con aliquote inferiori a quelle applicate per gli altri terreni.

     Tale facoltà può essere esercitata fino ad una riduzione massima del 50 per cento in base ad una ripartizione dei Comuni censuari in classi determinate con riferimento al livello medio di produttività dei terreni esenti dall'imposta erariale, ripartizione da adottarsi con deliberazione del Consiglio provinciale, sentiti i competenti Ispettorati agrario e forestale.

 

     Art. 25. [5]

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 26.

     I Comuni e le Province, che nel 1960 hanno applicato la sovrimposta sul reddito dei terreni con aliquota inferiore a quella massima prevista dall'art. 19 della presente legge, potranno, per un decennio, a decorrere dal 1° gennaio 1961, eccedere le aliquote massime previste per gli altri tributi purché applichino per la sovrimposta sul reddito dei terreni almeno l'aliquota in atto nel 1960.

 

     Art. 27.

     I Comuni e le Province che per l'esercizio 1960 siano autorizzati ad applicare eccedenze sulle aliquote massime delle imposte e delle sovrimposte in misura superiore al limite massimo fissato, con inizio dal 1° gennaio 1961, dalla presente legge, nel caso di accertata necessità e nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa a mantenere tali eccedenze per un decennio anche dopo la data predetta, riducendole di almeno un decimo ogni anno.

 

     Art. 28.

     Con inizio dell'esercizio 1961 l'applicazione di eccedenze sulla sovrimposta terreni, agli effetti dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1958, n. 30, richiamata dalla legge 30 luglio 1959, n. 558, deve essere in misura non inferiore a lire 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile, per i Comuni e per le Province.

     Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, le eccedenze di cui al comma precedente devono essere applicate in misura non inferiore alla metà di quelle stabilite dal precitato comma per gli altri Comuni.

 

     Art. 29.

     I Comuni e le Province sono tenuti ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili ed a provvedere a nuova valutazione con deliberazione dei rispettivi Consigli [6].

     A mente di detta ricognizione, dovranno essere aggiornati i relativi inventari, con indicazione della destinazione e dell'eventuale reddito [7].

     Il termine per gli adempimenti di cui al primo comma è di un triennio per le Province ed i Comuni capoluogo di Provincia e di un biennio per gli altri Comuni, dalla entrata in vigore della presente legge. Per gli adempimenti di cui al secondo comma, il termine è di mesi sei dalla comunicazione di approvazione della delibera da parte della Giunta provinciale amministrativa.

 

     Art. 30.

     Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvederà per 19 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60 riguardante il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso; e per la parte rimanente con una quota del maggior gettito derivante dall'applicazione della legge 18 dicembre 1959, n. 1070, recante nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle relative modificazioni di bilancio.

 

     Art. 31.

     I Comuni e le Province sono autorizzati a sostituire con delegazioni sul gettito della imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale e, in mancanza, con delegazioni sulle somme loro dovute dallo Stato a titolo di partecipazione al gettito della imposta generale sull'entrata, le delegazioni già rilasciate sulle addizionali all'imposta sui redditi agrari.

 

     Art. 32.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L. 3 febbraio 1963, n. 56.

[2] Comma aggiunto dall'art. unico della L. 15 febbraio 1963, n. 150.

[3] Sostituisce gli artt. 255 e 256 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

[4] Modifica gli artt. 299, 306, 314, 316, 317, 320, 332 e 336 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

[5] Aggiunge un comma all'art. 270 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

[6] L'art. unico della L. 5 luglio 1965, n. 817 ha disposto che il termine per gli adempimenti di cui al presente comma è riaperto fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della stessa L. 817/1965.

[7] L'art. unico della L. 5 luglio 1965, n. 817 ha disposto che il termine per gli adempimenti di cui al presente comma è di mesi sei dalla comunicazione dell'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa della deliberazione relativa alla nuova valutazione.