§ 2.1.51 – L. 9 gennaio 1963, n. 9.
Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:09/01/1963
Numero:9


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1 luglio 1962 il trattamento minimo di pensione spettante ai coltivatori diretti ed ai mezzadri e coloni è elevato, per tutte le categorie di pensioni [...]
Art. 2.      E' condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i [...]
Art. 3.      Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, [...]
Art. 4.      Sono esclusi dall'assicurazione di malattia di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, i coltivatori diretti di fondi la cui lavorazione richieda una prestazione [...]
Art. 5.      I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, hanno diritto alla pensione
Art. 6.      I periodi di contribuzione nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni si cumulano con quelli coperti da contribuzione - per una qualsiasi [...]
Art. 7.      Coloro che abbiano liquidato la pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria prima del raggiungimento del limite di età previsto per i componenti delle [...]
Art. 8. 
Art. 9.      L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed all'assicurazione di malattia per i [...]
Art. 10.      Entro il 31 gennaio 1963 i titolari di imprese diretto-coltivatrici, soggetti agli obblighi di cui alla presente legge e alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136 e 26 [...]
Art. 11.      A cura degli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati sono compilati, entro il 31 marzo di ciascun anno, gli elenchi comunali relativi [...]
Art. 12. 
Art. 13.      Per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui al precedente art. 9 si applicano, in quanto non siano in contrasto con le norme della presente legge, le [...]
Art. 14.      I contributi di cui all'art. 9 della presente legge sono riscossi dagli esattori delle imposte dirette con la procedura privilegiata prevista per la riscossione delle [...]
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18.      La misura del contributo previsto dal secondo comma dell'art. 9 della presente legge, nonché le misure dei contributi posti a carico delle imprese condotte da [...]
Art. 19.      La spesa relativa alla determinazione, all'accertamento e alla riscossione dei contributi e all'accertamento dei soggetti all'obbligo assicurativo, ai sensi della [...]
Art. 20.      Sono chiamati a far parte del Comitato di vigilanza costituito ai sensi dell'art. 8 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047
Art. 21.      In applicazione di quanto stabilito dal precedente art. 1 l'assicurato è tenuto a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'atto della domanda di [...]
Art. 22.      Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità le persone assicurate a norma della presente legge sono equiparate agli operai delle categorie agricole
Art. 23.      Agli assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, nei cui confronti viene meno l'obbligo assicurativo per effetto delle disposizioni di cui alla presente [...]
Art. 24.      A modifica di quanto disposto al primo comma dell'art. 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, il requisito minimo di contribuzione richiesto per il diritto alla [...]
Art. 25. 
Art. 26.      Chiunque viola le disposizioni della presente legge, rendendo false dichiarazioni, o compiendo altri atti fraudolenti, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, [...]
Art. 27.      Se, a seguito dei fatti di cui ai due articoli precedenti è derivata, a favore dell'obbligato al pagamento dei contributi, una minore imposizione contributiva, [...]
Art. 28.      La vigilanza sull'esecuzione delle somme di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e alla presente legge è demandata all'ispettorato del lavoro
Art. 29.      In attesa della emanazione delle norme concernenti il riordinamento delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i [...]
Art. 30.      Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche per gli eventuali fabbisogni occorrenti per l'attuazione delle norme di cui alla legge 12 agosto 1962, [...]
Art. 31.      Per l'esercizio finanziario 1962-63, lo Stato eroga, in unica soluzione, un contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'assicurazione obbligatoria contro le [...]
Art. 32.      All'onere di lire 18 miliardi e 500 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 16 e 31 della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvede con [...]
Art. 33.      Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 26 ottobre 1957, n. 1047


§ 2.1.51 – L. 9 gennaio 1963, n. 9.

Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri.

(G.U. 31 gennaio 1963, n. 28).

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1 luglio 1962 il trattamento minimo di pensione spettante ai coltivatori diretti ed ai mezzadri e coloni è elevato, per tutte le categorie di pensioni liquidate e da liquidare, a lire 10.000 mensili.

     Non spetta l'elevazione del trattamento minimo a coloro che percepiscono altre pensioni a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero da detta assicurazione, ovvero a carico della Gestione speciale per gli artigiani qualora, per effetto del cumulo delle prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo anzidetto [1].

     Il trattamento minimo di pensione liquidata per invalidità e vecchiaia è maggiorato di un decimo del suo ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'art. 12, sub art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

     Al trattamento minimo si aggiunge una aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

     Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'art. 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, è elevato a 72 volte.

 

          Art. 2.

     E' condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

     Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. 1 della legge 22 novembre 1954, numero 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività.

     Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito.

 

          Art. 3.

     Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

     Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti ad affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposti regolarmente affidati.

 

          Art. 4.

     Sono esclusi dall'assicurazione di malattia di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, i coltivatori diretti di fondi la cui lavorazione richieda una prestazione effettiva di mano d'opera inferiore alle 104 giornate annue.

 

          Art. 5.

     I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, hanno diritto alla pensione:

     1) al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 60° anno di età per le donne, quando siano trascorsi almeno 15 anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati od accreditati, in loro favore, almeno:

     2.340 contributi giornalieri per gli uomini;

     1.560 contributi giornalieri per le donne e i giovani;

     2) a qualunque età, quando siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e quando:

     a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati, in loro favore, almeno:

     780 contributi giornalieri per gli uomini;

     520 contributi giornalieri per le donne e i giovani;

     b) risultino versati in loro favore, nel quinquennio precedente la domanda di pensione, almeno:

     156 contributi giornalieri per gli uomini;

     104 contributi giornalieri per le donne e i giovani. [2]

     Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione rispettivamente per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità nonché per il diritto alla pensione ai superstiti ai sensi del primo comma dell'art. 13 sub art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, possono essere computati in favore dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni, per ciascun anno, non più di 156 contributi giornalieri per gli uomini e non più di 104 contributi giornalieri per le donne ed i giovani.

 

          Art. 6.

     I periodi di contribuzione nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni si cumulano con quelli coperti da contribuzione - per una qualsiasi diversa attività - nell'assicurazione generale obbligatoria, nonché con quelli derivanti da altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     L'assicurato o i suoi superstiti hanno tuttavia diritto ad ottenere la pensione prevista dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, quando tutti i requisiti di legge risultino maturati nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione speciale:

     a) alla data della domanda, per la pensione di invalidità;

     b) al compimento dell'età prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria o comunque prima dell'età fissata dall'art. 17 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, per la pensione di vecchiaia;

     c) alla data del decesso del dante causa per il trattamento di pensione ai superstiti.

     (Omissis) [3].

 

          Art. 7.

     Coloro che abbiano liquidato la pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria prima del raggiungimento del limite di età previsto per i componenti delle famiglie di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, hanno diritto - al compimento dei normali limiti di età stabiliti per gli iscritti alla Gestione speciale - a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi accreditati a loro nome nella Gestione stessa.

     Il supplemento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, è pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base accreditati ed è integrato sino a 72 volte il suo ammontare.

     Lo stesso diritto spetta ai pensionati per invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria, nei cui confronti ricorrano le condizioni indicate nell'una o nell'altra delle lettere seguenti:

     a) siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza della pensione e sia stato raggiunto il 65° anno di età se uomini, o il 60° se donne;

     b) sia accertata la perdita della residua capacità di guadagno.

     I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui ai commi primo e terzo, lettera a), danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi con le stesse norme. Tale liquidazione avrà luogo decorso un biennio dalla precedente anche se si tratti di supplemento liquidato nella assicurazione generale obbligatoria.

     I supplementi di cui sopra assorbono la integrazione concessa ai sensi delle vigenti disposizioni per il raggiungimento dei trattamenti minimi di pensione.

     I supplementi calcolati secondo le norme del precedente articolo, sono aumentati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistono le condizioni stabilite dall'art. 12, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sono maggiorati ai sensi dell'art. 3 della legge stessa.

     (Omissis) [4].

 

          Art. 8. [5]

 

          Art. 9.

     L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti, nonché l'accertamento e la riscossione dei relativi contributi, sono effettuati, con le modalità di cui alle disposizioni previste dalla presente legge, a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati. Non si applicano ai contributi predetti le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonché le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

     Ai fini dell'assicurazione d'invalidità e vecchiaia di cui alla presente legge, i contributi di cui al precedente comma sono dovuti per le persone soggette all'obbligo assicurativo in misura fissa pari a 156 giornate per gli uomini ed a 104 per le donne e i giovani.

     Ai fini dell'assicurazione contro le malattie, il contributo di cui alla lettera b) dell'art. 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è dovuto sul complesso delle giornate accertate agli effetti dell'assicurazione invalidità e vecchiaia. In ogni caso le giornate tassabili per ciascun nucleo familiare di coltivatore diretto non possono essere applicate in misura inferiore a 50 e superiore a 150 per ciascun componente assistibile.

 

          Art. 10.

     Entro il 31 gennaio 1963 i titolari di imprese diretto-coltivatrici, soggetti agli obblighi di cui alla presente legge e alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136 e 26 ottobre 1957, n. 1047, sono tenuti a far pervenire al Servizio per i contributi agricoli unificati la dichiarazione dei dati seguenti, relativi all'anno 1962:

     1) il possesso della qualifica di coltivatore diretto e di titolare di impresa;

     2) la composizione della famiglia con l'indicazione dei componenti che si sono dedicati abitualmente o prevalentemente alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame e dei componenti a carico;

     3) la ubicazione e denominazione dei terreni posseduti condotti a coltivazione diretta ed il titolo di detta conduzione, con l'indicazione della ditta intestata in catasto, della superficie e delle colture praticate, nonché del numero dei capi di bestiame posseduti, diviso per le diverse specie.

     La dichiarazione deve essere firmata dal titolare dell'impresa.

     Analoga dichiarazione deve essere effettuata per i terreni condotti a mezzadria o colonia parziaria. Tale dichiarazione deve essere firmata dal concedente e controfirmata dal concessionario.

     Le dichiarazioni, per gli anni successivi al 1963, devono essere presentate, sempre entro la data del 31 gennaio, solo quando intervengano variazioni nei dati antecedentemente denunciati o accertati d'ufficio.

     I dati dichiarati sono esaminati e rettificati a cura degli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati, i quali provvedono, in caso di omessa dichiarazione, all'accertamento d'ufficio.

     Nella prima applicazione della presente legge e, successivamente, nei casi di accertamento d'ufficio o di rettifica che comporti un aumento o una diminuzione del contributo da corrispondere, i dati accertati sono notificati a mezzo di messo comunale od esattoriale o per raccomandata postale ai titolari dell'impresa diretto-coltivatrice, ai concedenti di terreni a mezzadria e colonia, nonché ai capi delle famiglie coloniche e mezzadrili.

     Contro gli accertamenti e le rettifiche di ufficio è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione, alla Commissione prevista dal successivo art. 12.

     La Commissione può disporre la notifica del ricorso agli eventuali controinteressati, d'ufficio o a cura della parte ricorrente. Questi possono presentare entro trenta giorni dalla notifica le loro controdeduzioni.

     Avverso la decisione della Commissione è dato ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

     Sono legittimati a proporre i suddetti ricorsi i soggetti all'obbligo assicurativo, ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047, e della presente legge, i concedenti fondi a mezzadria e colonia, nonché gli Istituti assicuratori interessati.

     La riscossione dei contributi di competenza di ciascun anno è effettuata nel corso dell'anno stesso sulla base delle giornate di lavoro accertate nell'anno precedente, salvo conguaglio da operarsi nell'anno successivo sulla base delle giornate accertate nell'anno di competenza.

 

          Art. 11.

     A cura degli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati sono compilati, entro il 31 marzo di ciascun anno, gli elenchi comunali relativi all'anno precedente dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia a norma della presente legge e della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e all'obbligo dell'assicurazione di malattia a mente della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

     Entro lo stesso termine del 31 marzo potranno essere compilati elenchi suppletivi relativi ad anni decorsi dei soggetti per i quali sia stato accertato l'obbligo delle assicurazioni predette o l'esclusione dalle medesime.

     Per gli iscritti l'elenco dovrà indicare a quale assicurazione siano soggetti, specificare il numero delle giornate da essi effettivamente prestate e se, per le giornate stesse, il contributo sia già stato riscosso o sia stato accertato ai fini della riscossione nel corso dell'anno.

     Gli elenchi di cui al precedente comma sono pubblicati nell'albo comunale di regola dal 15 aprile al 30 aprile.

     Avverso l'iscrizione o la non iscrizione nell'elenco, è data facoltà a chiunque ne abbia interesse di ricorrere alla Commissione di cui al successivo art. 12 entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione. Contro la decisione della Commissione è data ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

     A partire dal 1° gennaio 1962 la effettiva riscossione dei contributi, quali risultano dagli elenchi nominativi degli assicurati non contestati, costituisce titolo per il loro accredito agli effetti dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia per l'anno a cui si riferiscono.

     Ai fini delle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti possono essere rilasciate, a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati, le certificazioni di cui all'art. 4, comma quarto, del decreto legislativo 9 aprile 1946, n. 212.

 

          Art. 12. [6]

 

          Art. 13.

     Per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui al precedente art. 9 si applicano, in quanto non siano in contrasto con le norme della presente legge, le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e degli articoli 1, 3, secondo comma, lettera b), 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954.

 

          Art. 14.

     I contributi di cui all'art. 9 della presente legge sono riscossi dagli esattori delle imposte dirette con la procedura privilegiata prevista per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, in tre rate scadenti nei mesi di agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

 

          Art. 15. [7]

     I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa.

 

          Art. 16. [8]

 

          Art. 17. [9]

 

          Art. 18.

     La misura del contributo previsto dal secondo comma dell'art. 9 della presente legge, nonché le misure dei contributi posti a carico delle imprese condotte da coltivatori diretti soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, ai sensi dell'art. 22, lettere b) e c), della legge 22 novembre 1954, n. 1136, possono essere determinate, per periodi non inferiori all'anno, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in relazione al fabbisogno delle rispettive gestioni, calcolato in base alle risultanze finanziarie degli esercizi precedenti, nonché alla entità del concorso dello Stato.

     Le modificazioni in aumento non possono, in ogni caso, superare un incremento massimo del 30 per cento rispetto alla misura del contributo precedentemente in vigore.

 

          Art. 19.

     La spesa relativa alla determinazione, all'accertamento e alla riscossione dei contributi e all'accertamento dei soggetti all'obbligo assicurativo, ai sensi della presente legge e delle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 22 novembre 1954, n. 1136, è posta a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.

     L'ammontare relativo è annualmente determinato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in misura che, in ogni caso, non deve superare il due per cento dell'importo delle prestazioni erogate da dette gestioni.

 

          Art. 20.

     Sono chiamati a far parte del Comitato di vigilanza costituito ai sensi dell'art. 8 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047:

     1) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     2) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

     3) il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al Comitato esecutivo dell'Istituto della previdenza sociale.

 

          Art. 21.

     In applicazione di quanto stabilito dal precedente art. 1 l'assicurato è tenuto a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'atto della domanda di pensione a carico della Gestione speciale, i trattamenti di pensione di cui egli risulta titolare o per i quali ha presentato domanda di liquidazione.

     Il titolare di pensione è tenuto a denunciare all'Istituto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli altri trattamenti di pensione di cui risulta titolare e, nel termine di trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione nella misura dei trattamenti anzidetti.

 

          Art. 22.

     Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità le persone assicurate a norma della presente legge sono equiparate agli operai delle categorie agricole.

 

          Art. 23.

     Agli assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, nei cui confronti viene meno l'obbligo assicurativo per effetto delle disposizioni di cui alla presente legge, è data facoltà di richiedere la prosecuzione dell'assicurazione nella Gestione speciale mediante versamenti volontari alle condizioni e con le modalità previste dalle norme vigenti.

     Ai fini della prosecuzione volontaria di cui al comma precedente, le domande presentate dagli interessati entro sei mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi degli assicurati relativi all'anno 1962 danno titolo all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria stessa con decorrenza dalla data di cessazione dell'obbligo assicurativo.

 

          Art. 24.

     A modifica di quanto disposto al primo comma dell'art. 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, il requisito minimo di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia nel periodo tra il 1° gennaio 1962 ed il 31 dicembre 1971 è raggiunto allorché risulti coperto di contribuzione obbligatoria per l'attività soggetta all'obbligo assicurativo a norma della legge 26 ottobre 1957, n. 1017, e della presente legge, il numero di anni indicato nel seguente prospetto:

 

Anno

Uomini e donne

1962

5

1963

6

1964

7

1965

8

1966

9

1967

10

1968

11

1969

12

1970

13

1971

14

 

     I contributi complessivamente versati per il periodo dal 1957 al 1961 compreso sono ragguagliati - per il periodo stesso - ad un contributo annuo ogni 104 contributi giornalieri. A partire dal 1962, per anno di contribuzione utile - ai fini del primo comma del presente articolo - si intende quello per il quale risultano accreditati non meno di 104 contributi giornalieri indipendentemente dalle eccedenze che si verifichino in ciascuno degli anni considerati.

 

          Art. 25. [10]

     Chiunque omette la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 10 o presenta la dichiarazione stessa inesatta o incompleta, è punito con la sanzione amministrativa da lire 15.000 a lire 60.000.

     E' altresì, punito con la sanzione amministrativa da lire 15.000 a lire 45.000 il mezzadro o il colono parziario che rifiuti, senza giustificato motivo, di controfirmare la dichiarazione di cui al precedente comma.

 

          Art. 26.

     Chiunque viola le disposizioni della presente legge, rendendo false dichiarazioni, o compiendo altri atti fraudolenti, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila [11].

 

          Art. 27.

     Se, a seguito dei fatti di cui ai due articoli precedenti è derivata, a favore dell'obbligato al pagamento dei contributi, una minore imposizione contributiva, l'obbligato stesso è tenuto al pagamento, oltre che del contributo o della parte di esso non versata, anche di una somma aggiuntiva pari all'importo dei contributi stessi.

 

          Art. 28.

     La vigilanza sull'esecuzione delle somme di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e alla presente legge è demandata all'ispettorato del lavoro.

 

          Art. 29.

     In attesa della emanazione delle norme concernenti il riordinamento delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvede a fronteggiare gli eventuali disavanzi risultanti dalla Gestione speciale per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni mediante anticipazione da parte delle gestioni attive.

     Le somme così anticipate saranno reintegrate alle gestioni nei modi e nei termini che saranno stabiliti nelle norme indicate al precedente comma.

     Per le occorrenze di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro per il tesoro, su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, autorizza l'Amministrazione delle poste ad effettuare il pagamento delle pensioni ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni, anche ad integrazione delle disponibilità, sul conto corrente postale intestato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel limite massimo dei disavanzi risultanti dalla Gestione speciale negli esercizi 1962-63 e 1963-64, mediante ricorso da parte dell'Amministrazione postale a particolari sovvenzioni da richiedersi alla Tesoreria statale.

     Dette sovvenzioni, comunque, dovranno essere rimborsate non oltre il secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui le sovvenzioni medesime vennero concesse, senza onere di interessi.

 

          Art. 30.

     Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche per gli eventuali fabbisogni occorrenti per l'attuazione delle norme di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel limite massimo dei crediti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale verso lo Stato, quale concorso finanziario dello Stato stesso, ai sensi dell'art. 19 della legge medesima, per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64.

     Le somme pagate dallo Stato all'I.N.P.S. in applicazione dell'art. 19 della legge richiamata al comma precedente saranno dall'Istituto versate, senza oneri di interessi, in concomitanza con le riscossioni stesse, sul conto corrente istituito presso l'Amministrazione delle poste per il servizio di pagamento delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti.

 

          Art. 31.

     Per l'esercizio finanziario 1962-63, lo Stato eroga, in unica soluzione, un contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i coltivatori diretti, ad integrazione del contributo di cui alla legge 29 giugno 1961, n. 576.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.

     Al finanziamento della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti si provvede con una quota del concorso globale annuo dello Stato di cui all'art. 1, lettera b), della legge 29 giugno 1961, n. 576, nella misura proposta anno per anno, dal Consiglio centrale ed approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 32.

     All'onere di lire 18 miliardi e 500 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 16 e 31 della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente la istituzione di una ritenuta di acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazione della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari e da quello riguardante nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 33.

     Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 26 ottobre 1957, n. 1047:

     articolo 1, secondo comma;

     articolo 2, dalle parole: "sempre che", sino alla fine dell'articolo;

     articolo 3;

     articolo 4, secondo comma;

     articolo 5, commi dal primo al sesto;

     articolo 8, ultimo comma;

     articolo 11, penultimo comma;

     articolo 16.

     Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 22 novembre 1954, n. 1136:

     articolo 1, comma primo, dalla parola "semprechè" sino alla fine del comma;

     articolo 1, commi secondo e terzo;

     articolo 24, comma terzo.

     E' altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con quelle dettate dalla presente legge.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 27 maggio 1982, n. 102 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta dello Stato l'integrazione al minimo della pensione di invalidità erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito; con sentenza 18 febbraio 1988, n. 184 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i titolari di pensione diretta a carico: dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L., della Regione siciliana, allorché, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge; con sentenza 29 dicembre 1988, n. 1144 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per i titolari di pensione di invalidità a carico della stessa gestione allorché, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge; con sentenza 21 marzo 1989, n. 142 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione di vecchiaia a carico del Fondo medesimo; con sentenza 6 luglio 1989, n. 373 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto; con sentenza 7 novembre 1989, n. 488 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in caso di cumulo con pensione di invalidità a carico della Gestione speciale artigiani, qualora, per effetto del cumulo, il trattamento complessivo risulti superiore al minimo anzidetto; con sentenza 22 febbraio 1990, n. 69 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta di vecchiaia a carico dello stesso Fondo, di pensione diretta di invalidità a carico della Gestione speciale per i commercianti e di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo; con sentenza 22 febbraio 1990, n. 70 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti ai titolari di pensione diretta a carico della Gestione speciale commercianti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto; con sentenza 19 dicembre 1990, n. 547 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta erogata dalla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.); con sentenza 8 aprile 1992, n. 165 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di vecchiaia erogata dal Fondo speciale per gli artigiani e nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo del medesimo trattamento di riversibilità in caso di cumulo con pensione erogata dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ; con sentenza 13 novembre 1992, n. 438 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, in caso di cumulo con pensione diretta erogata dal Fondo di previdenza della Cassa nazionale per la previdenza marinara; con sentenza 4 aprile 1996, n. 104 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di riversibilità dello Stato e nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo del medesimo trattamento di riversibilità in caso di cumulo con pensione diretta erogata dal Fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto.

[2] Comma così sostituito dall'art. 33 della L. 21 luglio 1965, n. 903.

[3] Comma abrogato dall'art. 21 della L. 22 luglio 1966, n. 613.

[4] Comma abrogato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1970, dall'art. 25 della L. 30 aprile 1969, n. 153.

[5] Articolo abrogato dall'art. 26 della L. 22 luglio 1966, n. 613.

[6] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 476.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L. 22 luglio 1966, n. 613. La Corte costituzionale, con sentenza 23 dicembre 1998, n. 417 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la corresponsione di una somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo termine, secondo i principi di cui in motivazione della stessa sentenza.

[8] Articolo abrogato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1965, dall'art. 7 della L. 21 luglio 1965, n. 903.

[9] Articolo abrogato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1965, dall'art. 7 della L. 21 luglio 1965, n. 903.

[10] Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo hanno sostituito le previgenti ammende per effetto dell'art. 35 della L. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo di tali sanzioni è stato così sostituito dall’art. 114 della stessa L. n. 689/1981.

[11] Comma già modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così ulteriormente modificato dall'art. 85 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.