§ 84.6.24 - D.P.R. 4 febbraio 1985, n. 91.
Approvazione del regolamento concernente le spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.6 telefoni
Data:04/02/1985
Numero:91


Sommario
Art. unico.      1. E' approvato l'annesso regolamento sui servizi in economia dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, composto di dodici articoli e vistato dal Ministro delle poste e delle [...]
Art. 1.      1. I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per loro natura, possono farsi in economia da parte degli organi centrali e [...]
Art. 2.      Le spese per i servizi oggetto del presente regolamento sono autorizzate, in attuazione dei programmi ministeriali e salvo quanto disposto al successivo art. 3, dai dirigenti ai sensi degli [...]
Art. 3.      Gli organi periferici dell'Azienda effettuano, nei limiti di cui al precedente art. 1 e dei fondi ad essi accreditati, servizi in economia per gli importi appresso indicati:
Art. 4.      Al pagamento delle spese per i servizi in economia di cui all'art. 2 si provvede a mezzo di mandati diretti ovvero, se le esigenze dell'Azienda lo richiedano, mediante aperture di credito a [...]
Art. 5.      Gli accreditamenti a favore dei funzionari delegati periferici, di cui alle lettere a), b), c) e d), del precedente art. 3, sono tratti sulle sezioni di tesoreria dello Stato delle province [...]
Art. 6.      1. Gli acquisti debbono essere limitati ai materiali non esistenti nei depositi centrali dell'Azienda e di ciascun ispettorato e non compresi fra quelli il cui rifornimento sia fatto normalmente [...]
Art. 7.      1. I servizi in economia previsti dal presente regolamento, che comportino una spesa superiore a L. 1.500.000, devono essere ordinati, previa richiesta di preventivi, ad almeno tre ditte che [...]
Art. 8.      1. Tutti i lavori e tutte le forniture sono soggetti a collaudo secondo la normativa vigente.
Art. 9.      1. E' vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare la inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dai precedenti articoli.
Art. 10.      Al pagamento delle spese per i servizi in economia da effettuarsi mediante fondi accreditati si provvede tramite le casse ubicate presso gli uffici dei funzionari delegati di cui agli articoli 3 [...]
Art. 11.      Nei casi in cui, per la natura della spesa, non sia possibile acquisire preventivamente la fattura o documento equipollente, le casse di cui all'articolo precedente possono anticipare i fondi [...]
Art. 12.      1. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e [...]


§ 84.6.24 - D.P.R. 4 febbraio 1985, n. 91.

Approvazione del regolamento concernente le spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(G.U. 27 marzo 1985, n. 74).

 

     Art. unico.

     1. E' approvato l'annesso regolamento sui servizi in economia dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, composto di dodici articoli e vistato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

     2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il regolamento sui servizi in economia dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 362.

 

Regolamento delle spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

 

          Art. 1.

     1. I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per loro natura, possono farsi in economia da parte degli organi centrali e periferici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, semprechè non siano attribuiti dalla legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti:

     a) acquisto di materiali, locazione di immobili per brevi periodi possibilmente non superiori a sei mesi, noleggio di macchinari speciali e prestazioni d'opera, occorrenti per l'urgente manutenzione ordinaria e straordinaria della rete telefonica nazionale effettuata direttamente;

     b) acquisti e prestazioni per l'esercizio e l'urgente manutenzione degli uffici telefonici interurbani, delle stazioni telefoniche, degli immobili anche in uso e dei relativi impianti tecnologici;

     c) spese di condominio degli immobili e per il funzionamento degli impianti tecnologici; spese per la pulizia dei locali e per la vigilanza armata;

     d) acquisti e prestazioni inerenti all'esercizio, manutenzione e riparazione degli autoveicoli, alla custodia e al ricovero degli stessi; acquisti di carburanti e lubrificanti;

     e) oneri di sdoganamento, trasporto, spedizione, imballaggio e facchinaggio, di locomozione del personale nell'ambito della sede di servizio, di pedaggi autostradali e di quelli derivanti dall'uso di mezzi di trasporto per l'accesso agli impianti telefonici;

     f) acquisto, noleggio e manutenzione dei mobili, degli arredi, delle macchine di ufficio, di strumenti per elaborazioni tecniche, esperimenti e misure;

     g) acquisto e confezione di indumenti per il personale che ne ha diritto in base alle vigenti disposizioni, esclusi gli indumenti per i quali esista specifico capitolato tecnico;

     h) acquisti di cancelleria, stampati, libri, notiziari; acquisto e abbonamento a pubblicazioni, riviste, giornali e periodici; acquisto di materiale per disegno e fotografia; spese per rilegatura, stampa e riproduzione, fotocopia e copiatura da affidare a ditte commerciali unicamente nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedere con proprio personale;

     i) acquisti su piazza di attrezzature e materiali necessari alle lavorazioni da eseguire nei laboratori e nelle officine dell'Azienda;

     l) fornitura di energia elettrica, acqua e gas nonché spese di allacciamento; oneri fiscali;

     m) spese postali, telegrafiche, telefoniche, di radiotelevisione, filodiffusione;

     n) spese per l'organizzazione e partecipazione a mostre, esposizioni, convegni e conferenze;

     o) spese per pubblicità e per inserzione su giornali, periodici e riviste;

     p) lavori di manutenzione urgente delle strade di accesso alle stazioni radiotelefoniche;

     q) lavori e forniture indispensabili ed urgenti, di cui la quantità ed il valore non possono essere esattamente determinati;

     r) spese per opere indispensabili per la sicurezza del servizio che richiedono un intervento immediato;

     s) spese per lo svolgimento dei corsi professionali debitamente approvati, per l'acquisto del materiale didattico relativo ai corsi stessi e per lo svolgimento di esami, compresi quelli finalizzati all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere [1].

     2. Per le spese di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), n), o), p), r) ed s), il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a L. 150.000.000 [2].

 

          Art. 2.

     Le spese per i servizi oggetto del presente regolamento sono autorizzate, in attuazione dei programmi ministeriali e salvo quanto disposto al successivo art. 3, dai dirigenti ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, semprechè non eccedano gli importi di cui al precedente art. 1, ultimo comma.

 

          Art. 3.

     Gli organi periferici dell'Azienda effettuano, nei limiti di cui al precedente art. 1 e dei fondi ad essi accreditati, servizi in economia per gli importi appresso indicati:

     a) i capi degli ispettorati di zona, con qualifica di dirigente superiore, entro il limite di lire 150.000.000 [3];

     b) i capi dei reparti amministrativi ed i capi dei reparti esercizio e manutenzione per la Sicilia e per la Sardegna, con qualifica di primo dirigente, con sede rispettivamente a Palermo e a Cagliari, limitatamente alle materia di competenza ed alle spese di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), ed n) i primi, lettere a) e b) i secondi, entro il limite di L. 75.000.000 [4];

     c) i dirigenti degli uffici telefonici interurbani limitatamente alle spese di cui all'art. 1, lettere b), e) ed f) - con l'esclusione degli acquisti - l) ed m), entro il limite di L. 1.500.000;

     d) i dirigenti delle stazioni telefoniche di manutenzione cavi, nelle sedi in cui l'Azienda provvede direttamente alla manutenzione della rete telefonica nazionale in cavo, limitatamente alle spese di cui all'art. 1, lettere a), d) ed e), entro il limite di L. 1.500.000.

 

          Art. 4.

     Al pagamento delle spese per i servizi in economia di cui all'art. 2 si provvede a mezzo di mandati diretti ovvero, se le esigenze dell'Azienda lo richiedano, mediante aperture di credito a favore del cassiere centrale dell'Azienda medesima.

 

          Art. 5.

     Gli accreditamenti a favore dei funzionari delegati periferici, di cui alle lettere a), b), c) e d), del precedente art. 3, sono tratti sulle sezioni di tesoreria dello Stato delle province nelle quali hanno sede i funzionari delegati medesimi.

 

          Art. 6.

     1. Gli acquisti debbono essere limitati ai materiali non esistenti nei depositi centrali dell'Azienda e di ciascun ispettorato e non compresi fra quelli il cui rifornimento sia fatto normalmente a cura dell'amministrazione centrale.

     2. E' consentito servirsi di mezzi di trasporto privati solo nei casi in cui non sia possibile provvedere con mezzi pubblici o mezzi di dotazione dell'Azienda. Tale circostanza deve risultare da apposita dichiarazione motivata del competente organo centrale o periferico dell'Azienda medesima.

     3. Per l'acquisto o il noleggio di macchine da calcolo e da scrivere, macchine da stampa e foto riproduttori, di apparecchiature per elaborazione dati e dei relativi programmi, per i quali esistono listini in uso presso il Provveditorato generale dello Stato, il prezzo concordato non può essere superiore a quello da essi risultante.

 

          Art. 7.

     1. I servizi in economia previsti dal presente regolamento, che comportino una spesa superiore a L. 1.500.000, devono essere ordinati, previa richiesta di preventivi, ad almeno tre ditte che offrano sufficienti garanzie di solvibilità e di idoneità tecnica, salvo che motivate ragioni di urgenza o la specialità della prestazione rendano necessario il ricorso ad una determinata persona o impresa.

     2. La scelta, ove non ricada sulla persona o impresa che ha prodotto l'offerta di importo inferiore, deve essere adeguatamente motivata.

     3. I servizi in economia che comportino una spesa superiore a L. 10.000.000 devono essere ordinati previo esperimento di gara interna ufficiosa fra ditte o imprese specializzate nel settore, salvo che motivate ragioni di urgenza o la specialità delle prestazioni o forniture rendano necessario il ricorso ad una determinata persona o impresa.

     4. Le ditte o imprese interpellate devono essere regolarmente iscritte alla camera del commercio e, ove si tratti di lavori di importo superiore a L. 45.000.000, all'albo nazionale costruttori.

 

          Art. 8.

     1. Tutti i lavori e tutte le forniture sono soggetti a collaudo secondo la normativa vigente.

     2. La giustificazione delle spese per acquisti in economia è data, oltre che dalla documentazione di cui al precedente art. 7, dalla fattura del fornitore e dalla dichiarazione che i prezzi sono conformi a quelli correnti sulla piazza nonché da un certificato del consegnatario attestante il ricevimento del materiale e la inserzione di esso nei relativi inventari e dalla certificazione di regolare fornitura.

     3. Per il collaudo degli impianti, dei materiali e dei lavori si applicano le disposizioni contenute nell'art. 34 della legge 12 marzo 1968, n. 325, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

 

          Art. 9.

     1. E' vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare la inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dai precedenti articoli.

     2. A tal fine si deve tener conto di tutte le spese per i lavori, servizi e forniture ancora in corso quando l'appaltatore o il fornitore siano la stessa persona o impresa e le spese riguardino la stessa esigenza.

 

          Art. 10.

     Al pagamento delle spese per i servizi in economia da effettuarsi mediante fondi accreditati si provvede tramite le casse ubicate presso gli uffici dei funzionari delegati di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

 

          Art. 11.

     Nei casi in cui, per la natura della spesa, non sia possibile acquisire preventivamente la fattura o documento equipollente, le casse di cui all'articolo precedente possono anticipare i fondi necessari mediante l'emissione di apposito ordinativo di uscita da considerare come titolo in corso di pagamento.

 

          Art. 12.

     1. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

     2. I rendiconti debbono essere presentati mensilmente agli uffici centrali dell'Azienda i quali, dopo l'esame di competenza, li rimettono alla direzione centrale ragioneria. Questa, eseguiti i controlli di sua spettanza, appone il visto sui rendiconti e li invia con i relativi documenti alla Corte dei conti.


[1] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 11 marzo 1989, n. 162.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 11 marzo 1989, n. 162.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.P.R. 11 marzo 1989, n. 162.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.P.R. 11 marzo 1989, n. 162.