Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.9 polizia di Stato |
Data: | 31/08/1907 |
Numero: | 690 |
Sommario |
Art. 1. (Art. 1 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 2. (Art. 2 legge 21 agosto 1901, n. 409, e art. 1 legge 8 luglio 1906, n. 318 all. F,). |
Art. 3. (Art. 3 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 4. (Art. 4 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 5. (Art. 5 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 6. (Art. 6 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 7. (Art. 7 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 8. (Art. 8 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 9. (Art. 9 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 10. (Art. 10 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 11. (Art. 11 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 12. (Art. 12 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 13. (Art. 13 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 14. (Art. 3 legge 29 dicembre 1904, n. 686). |
Art. 15. (Art. 4 legge 29 dicembre 1904, n. 686). |
Art. 16. (Art. 5 legge 29 dicembre 1904, n. 686). |
Art. 17. (Art. 14 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 18. (Art. 15 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 19. (Artt. 16 e 41 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 20. (Art. 24 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 21. (Art. 17 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 22. (Art. 2 legge 30 dicembre 1906, n. 648). |
Art. 23. (Art. 2 legge 8 luglio 1906, n. 318). |
Art. 24. (Art. 3 legge 8 luglio 1906, n. 318). |
Art. 25. (Art. 18 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 26. (Art. 19 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 27. (Art. 20 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 28. (Art. 21 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 29. (Art. 23 legge 21 agosto 1901, n. 409 e art. 2 legge 30 dicembre 1906, n. 648). |
Art. 30. (Art. 25 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 31. (Art. 8 legge 29 dicembre 1904, n. 686). |
Art. 32. (Art. 3 legge 30 dicembre 1906, n. 648 e art. 6 legge 29 dicembre 1904, n. 686). |
Art. 33. (Art. 3 legge 30 dicembre 1906, n. 618). |
Art. 34. (Art. 27 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 35. (Art. 28 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 36. (Art. 29 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 37. (Art. 30 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 38. (Art. 31 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 39. (Art. 32 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 40. (Art. 33 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 41. (Art. 34 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 42. (Art. 35 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 43. (Art. 36 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 44. (Art. 37 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 45. (Art. 38 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 46. (Art. 39 legge 21 agosto 1901 n. 409). |
Art. 47. (Art. 40 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 48. (Art. 42 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 49. (Art. 43 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 50. (Art. 46 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 51. (Art. 9 legge 29 dicembre 1904, n. 686). |
Art. 52. (Articoli 44 e 22 legge 21 agosto 1901, n. 409 e art. 1 legge 24 marzo 1907, n. 116). |
Art. 53. (Art. 45 legge 21 agosto 1901, n. 409). |
Art. 54. (Art. 1° legge 30 dicembre 1906, n. 648). |
Art. 55. (Art. 5 legge 30 dicembre 1906, n. 648). |
Art. 56. (Art. 4 legge 30 dicembre 1906, n. 648 e art. 2 legge 8 luglio 1906, n. 318). |
Art. 57. (Art. 2 legge 30 dicembre 1906, n. 648). |
Art. 58. (Art. 7 legge 30 dicembre 1906, n. 648). |
§ 46.9.1 - R.D. 31 agosto 1907, n. 690.
Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
(G.U. 2 novembre 1907, n. 259)
È approvato l'unito testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, visto d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri.
Capo I
Degli ufficiali e dei funzionari di pubblica sicurezza.
Art. 1. (Art. 1
Il servizio di pubblica sicurezza dipende dal Ministero dell'interno e, subordinatamente, dai prefetti e dai sottoprefetti , ed è eseguito, sotto la loro direzione, dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza, coadiuvati da un personale d'ordine e di servizio [1].
Art. 2. (Art. 2
Sono ufficiali di pubblica sicurezza gli ispettori generali, i questori, i vice questori, i commissari, i vice commissari e i delegati.
I funzionari di pubblica sicurezza, eccettuati i dirigenti generali, i dirigenti superiori ed i primi dirigenti che svolgono funzioni di vice questore vicario, sono ufficiali di polizia giudiziaria [2] .
Art. 3. (Art. 3
Nelle città capoluogo di provincia è stabilito, alla dipendenza del prefetto, un ufficio provinciale di pubblica sicurezza.
Nelle città capoluogo di circondario è stabilito, alla dipendenza del sottoprefetto, un ufficio circondariale di pubblica sicurezza [3].
Il Ministro dell'interno può stabilire uffici distaccati di pubblica sicurezza in altri comuni, secondo il bisogno.
Art. 4. (Art. 4
Nelle città capoluogo di provincia, con una popolazione superiore a 100.000 abitanti, all'ufficio provinciale potrà essere preposto un questore.
Il questore, nel circondario di sua residenza, ha tutte le attribuzioni di pubblica sicurezza spettanti al sottoprefetto, e può avere alla sua dipendenza uffici di sezione [4].
Nelle altre città capoluogo di provincia all'ufficio è preposto un commissario.
Art. 5. (Art. 5
Gli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza fanno parte degli uffici di prefettura e di sottoprefettura [5] .
Le spese di affitto per i locali di ufficio provinciale e circondariali di pubblica sicurezza sono a carico della provincia.
Art. 6. (Art. 6
Nei comuni ove non sia un ufficiale di pubblica sicurezza, il sindaco, o chi ne fa le veci, ne esercita le funzioni sotto la direzione e la dipendenza del prefetto, del sottoprefetto o del questore [6].
Art. 7. (Art. 7
In caso d'urgenza, i prefetti, i sottoprefetti e i questori possono ordinare l'esecuzione delle loro ordinanze anche fuori della rispettiva circoscrizione, per mezzo di qualsiasi ufficiale o agente di pubblica sicurezza da essi dipendente purché ne diano preventivo o contemporaneo avviso all'autorità politica della circoscrizione iri cui il servizio deve essere eseguito [7].
Art. 8. (Art. 8
La pianta organica e gli stipendi degli ufficiali e degli impiegati di pubblica sicurezza sono stabiliti dall'annessa tabella B.
Art. 9. (Art. 9
Gli impieghi nell'amministrazione di pubblica sicurezza si conseguono entrando in carriera come alunno nelle rispettive categorie.
I posti di alunno si conferiscono in seguito ad esame di concorso.
Dopo un tirocinio, che non potrà avere durata minore di sei mesi, gli alunni conseguiranno la nomina al posto effettivo retribuito con stipendio.
Art. 10. (Art. 10
Con regolamento da approvarsi con decreto reale, saranno stabiliti i titoli per essere ammessi a ciascuna carriera, le norme per gli esami e per il tirocinio, quelle per le promozioni e per la disciplina, nonché le attribuzioni degli impiegati di pubblica sicurezza.
Art. 11. (Art. 11
Nell'atto dell'ammissione in servizio, gli ufficiali e gli impiegati di pubblica sicurezza prestano giuramento innanzi al prefetto.
Art. 12. (Art. 12
Gli ufficiali di pubblica sicurezza si considerano permanentemente in funzione, e sono esenti dal servizio di giurato e da qualunque altro servizio obbligatorio, estraneo alle loro funzioni.
Art. 13. (Art. 13
Gli ufficiali di pubblica sicurezza, che avranno raggiunto l'età di anni 60 e compiuto 25 anni di servizio, possono essere collocati a riposo d'ufficio.
Art. 14. (Art. 3
Gli ufficiali di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto 35 anni di servizio, hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio e ad una pensione uguale ai quattro quinti della media degli stipendi.
Art. 15. (Art. 4
Le pensioni spettanti agli ufficiali di pubblica sicurezza che cessino dal servizio, sia in seguito a loro domanda che di autorità o per prescrizione di legge, saranno liquidate sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo triennio di servizio attivo.
Art. 16. (Art. 5
I diritti a pensione degli ufficiali di pubblica sicurezza e delle loro famiglie per malattie, ferite o morte a causa di servizio, saranno liquidati con le norme e nelle misure stabilite per l'esercito.
Capo II
Degli agenti di pubblica sicurezza.
Art. 17. (Art. 14
Sono agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente i carabinieri reali e le guardie di città [8] .
Art. 18. (Art. 15
Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie di finanza forestali, le guardie carcerarie, nonché le guardie campestri, daziarie, boschive, ed altre dei comuni, costituite in forza di regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto.
Art. 19. (Artt. 16 e 41
Le guardie di città sono costituite in un unico corpo dipendente dal Ministero dell'interno, secondo l'annessa tabella A, ed hanno il servizio esecutivo della polizia amministrativa e giudiziaria [9].
Qualora per gravi motivi d'ordine pubblico il Ministero dell'interno creda di sopprimere o di non permettere l'istituzione di guardie municipali in uno o più comuni, la polizia municipale sarà pure affidata alle guardie di città, con quelle norme che saranno stabilite in un decreto reale [10] .
I sindaci, previa deliberazione del Consiglio comunale, potranno chiedere che la polizia municipale sia affidata alle guardie di città. In questo caso sarà provveduto con decreto reale [11].
Nei casi sopraindicati le guardie municipali, che abbiano i requisiti necessari, saranno ammesse nel corpo delle guardie di città [12] .
Art. 20. (Art. 24
Nei comuni dove il servizio di polizia municipale è affidato alle guardie di città, il sindaco darà all'ufficio di pubblica sicurezza le occorrenti istruzioni, nella forma che sarà determinata dal regolamento, per l'esercizio e la sorveglianza della polizia municipale [13].
Un ufficiale di pubblica sicurezza sarà a disposizione del sindaco per riceverne gli ordini e le istruzioni.
Il prefetto, d'accordo col sindaco, determinerà quante guardie siano da mettersi a permanente disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale.
Art. 21. (Art. 17
In Roma avrà sede, alla dipendenza del Ministero dell'interno, una scuola per l'istruzione delle guardie di città, con le norme da stabilirsi mediante speciale regolamento.
La scuola avrà pure una sezione di allievi guardie.
Art. 22. (Art. 2
Agli allievi guardie di città, all'atto dell'arruolamento, sarà accreditato un premio d'ingaggio di L. 150, da versarsi, secondo le norme stabilite nel regolamento, parte alla cassa della scuola allievi e parte alla massa individuale.
Ai graduati ed alle guardie di città che, compiuta la prima ferma di anni 5, continuano con regolare rafferma a prestare servizio, verrà corrisposto un soprassoldo che, dal sesto al decimo anno di servizio, sarà di annue L. 100, e che dall'undecimo anno fino alla cessazione del servizio, verrà elevato da L. 100 a L. 200.
Ai graduati, alle guardie di città e agli agenti sedentari, ammogliati o vedovi con prole, che non usufruiscono di alloggio gratuito, è concessa una indennità mensile di L. 20.
Art. 23. (Art. 2
Ai graduati e alle guardie di città, dopo compiuta la prima ferma di 5 anni, è concesso per la prima rafferma un premio di lire 500, ed altro premio di lire 500 è concesso per la seconda rafferma [14].
Ai graduati ed alle guardie di città, i quali, dopo aver abbandonato il servizio, vi fossero riammessi, non sarà, per gli effetti del suddetto premio, tenuto conto del servizio anteriormente prestato, e la riammissione sarà considerata come nuova ammissione [15].
Art. 24. (Art. 3
E' istituita, pel corpo delle guardie di città, una medaglia al merito di servizio [16].
Avranno diritto a conseguirla ed a fregiarsene i graduati e le guardie di città che abbiano prestato 15 anni di servizio effettivo nel corpo [17].
A tale medaglia è annesso l'annuo soprassoldo di L. 100, che sarà goduto da coloro che l'abbiano ottenuta, fino a quando facciano parte del corpo.
Avranno altresì diritto di conseguire e di fregiarsi di tale medaglia gli ufficiali, dopo venti anni di effettivo servizio nel corpo, ma ad essi non è dovuto il soprassoldo.
La spesa relativa sarà prelevata dalle economie sul fondo delle paghe delle guardie.
Art. 25. (Art. 18
Con regolamento da approvarsi con decreto Reale sarà provveduto all'ordinamento del corpo suddetto, secondo l'organico, e saranno altresì stabilite le norme per le nomine, le promozioni, il licenziamento, nonchè quelle relative al servizio, alla disciplina ed alle attribuzioni delle guardie di città.
Saranno pure con regolamento determinate la durata della ferma di servizio, la divisa e l'armamento delle guardie di città [18] .
Art. 26. (Art. 19
Le guardie di città saranno reclutate, a preferenza, fra i carabinieri, i soldati di prima categoria in congedo illimitato, e gli inscritti di seconda categoria che abbiano già avuto l'istruzione militare; il servizio sarà calcolato come prestato sotto le bandiere, e finchè restano nel corpo saranno dispensate dal rispondere all'appello, ove fossero chiamate sotto le armi le classi alle quali esse appartengono [19].
Art. 27. (Art. 20
È punita secondo il codice penale militare e dai tribunali militari:
1° la diserzione qualificata, cioè con asportazione di arma da fuoco del corpo;
2° l'insubordinazione ai superiori, accompagnata da minacce o vie di fatto.
Sono superiori gli ufficiali e graduati del corpo e gli ufficiali di pubblica sicurezza.
Art. 28. (Art. 21
Con decreto Reale saranno stabiliti la pianta organica delle guardie di città per ogni Comune in cui siano istituite, i gradi e le paghe delle guardie stesse.
Nei casi previsti dal 2° e 3° capoverso dell'art. 19, prima che sia emanato il decreto Reale di che sopra, dovrà essere sentito il Consiglio comunale.
Art. 29. (Art. 23
Le guardie di città sono comandate e dirette nel servizio di polizia, sotto la dipendenza dell'autorità politica, degli ufficiali di pubblica sicurezza.
Nelle città sedi di questura sono istituiti ufficiali del corpo delle guardie di città, giusta l'organico, da nominarsi con le norme che saranno determinate dal regolamento.
Agli ufficiali, non residenti nella capitale e che non usufruiscono d'alloggio gratuito, è concessa una indennità mensile di lire venticinque, se celibi, di lire quaranta, se ammogliati o vedovi con prole.
Gli stipendi degli ufficiali del corpo delle guardie di città sono aumentabili di un decimo sessennale per due volte consecutive.
Art. 30. (Art. 25
Nei limiti della pianta stabilita per ogni Comune ai termini dell'art. 28, il Ministero dell'interno è autorizzato a nominare quel numero di agenti di investigazione che reputerà necessario per il servizio di scoperta dei reati e per la ricerca dei delinquenti.
Art. 31. (Art. 8
Nel corpo delle guardie di città è istituita una categoria di agenti in servizio sedentario, ai quali sono affidate le mansioni di basso servizio presso le questure e gli altri uffici di maggiore importanza.
Nel personale degli uscieri di questura non si fanno nuove ammissioni.
Art. 32. (Art. 3
Agli ufficiali delle guardie di città, collocati a riposo, sarà liquidata la pensione in ragione di un quarto dello stipendio che godono all'atto in cui si effettua il provvedimento, se hanno compiuto quindici anni di servizio e di quattro quinti se contano trenta o più anni di servizio.
Dopo il 15° anno la pensione aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza fra il massimo e il minimo sopraindicati.
Tali disposizioni si applicheranno anche agli agenti sedentari.
Art. 33. (Art. 3
Ai graduati e alle guardie di città, collocati a riposo, sarà liquidata la pensione in ragione di un quarto dello stipendio che godono all'atto in cui si effettua il provvedimento, se hanno compiuto 15 anni di servizio, e di quattro quinti se hanno compiuto venticinque anni di servizio ed abbiano raggiunto i cinquanta anni di età.
Dopo il quindicesimo anno, la pensione dei suddetti agenti aumenta, ogni anno, di un decimo della differenza fra il massimo ed il minimo sopraindicati.
Capo III
Attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.
Art. 34. (Art. 27
Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà, in genere alla prevenzione dei reati, raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni della legge, all'arresto dei delinquenti; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in casi di pubblici e privati infortuni.
Art. 35. (Art. 28
Gli ufficiali di pubblica sicurezza prestano la loro opera a richiesta delle parti per comporre privati dissidi.
Qualora lo credano necessario, possono estendere verbali delle eseguite conciliazioni e dei patti relativi. Questi verbali, firmati da loro, dalle parti e da due testimoni, potranno essere prodotti e faranno fede in giudizio, avendo valore di scritture private riconosciute. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne farà menzione.
Art. 36. (Art. 29
Gli agenti di pubblica sicurezza debbono informare prontamente, per iscritto, gli ufficiali di sicurezza, nella cui circoscrizione si trovano di ogni reato, e di ogni avvenimento importante che accada nei luoghi dove prestano servizio.
Nei casi urgenti le informazioni potranno essere date verbalmente, tenuto fermo l'obbligo di riferirle successivamente per iscritto, con ispeciale rapporto, ed anche osservate le prescrizioni del codice di procedura penale.
Art. 37. (Art. 30
Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza dovranno distendere verbale e fare rapporto di quanto hanno eseguito o potuto osservare in servizio.
Art. 38. (Art. 31
Gli ufficiali di pubblica sicurezza daranno gli ordini e faranno le intimazioni in nome della legge; in questi casi dovranno porsi ad armacollo la sciarpa tricolore.
Art. 39. (Art. 32
Gli ufficiali incaricati della esecuzione dei servizi di pubblica sicurezza potranno richiedere la forza armata, quando siano insufficienti o non disponibili i reali carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza.
Art. 40. (Art. 33
La forza armata rimane sotto il comando dei suoi capi militari, che, nella esecuzione del servizio per cui furono richiesti, sono a disposizione degli ufficiali di pubblica sicurezza, ai quali ne spetta per intero la responsabilità.
Art. 41. (Art. 34
La forza armata quando interviene sul luogo di un reato è specialmente incaricata, salvo i soccorsi che siano necessari, di impedire che, sino all'arrivo dell'autorità competente, venga alterato lo stato delle cose.
Art. 42. (Art. 35
Procedendosi ad un arresto, la persona arrestata è presentata all'autorità che ha emesso il mandato di cattura, ovvero all'ufficio di pubblica sicurezza. Riconosciuta la regolarità dell'arresto, l'arrestato dovrà, entro 24 ore, essere rimesso all'autorità giudiziaria.
Capo IV
Disposizioni generali.
Art. 43. (Art. 36
Il Ministro dell'interno, d'accordo con gli altri Ministri competenti, può con suo decreto attribuire la qualità di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate ed ai cantonieri, purché posseggano i requisiti determinati dal regolamento e prestino giuramento innanzi al pretore come pure ad altri agenti destinati dal Governo all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti dello Stato.
Art. 44. (Art. 37
I comuni, i corpi morali e i privati possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà.
Le guardie particolari devono possedere i requisiti determinati dal regolamento, essere approvate dal prefetto e prestare giuramento innanzi al pretore.
I loro verbali nei limiti del servizio cui sono destinate, faranno fede in giudizio, sino a prova contraria.
Art. 45. (Art. 38
Ove la sicurezza pubblica sia gravemente minacciata o turbata in una o più località del Regno e siano insufficienti al bisogno i reali carabinieri in servizio attivo e le guardie di città, il Ministero della guerra, sulla richiesta di quello dell'interno, potrà, valendosi della facoltà stabilita dall'art. 131 del testo unico della legge 17 agosto 1882 sul reclutamento dell'esercito, chiamare sotto le armi, per la durata dello straordinario bisogno, quel numero di carabinieri in congedo illimitato, che si crederà necessario. La spesa relativa sarà a carico del bilancio del Ministero dell'interno.
Art. 46. (Art. 39
Nulla è innovato nell'ordinamento, nelle attribuzioni e nella disciplina dell'arma dei reali carabinieri.
Art. 47. (Art. 40
Gli ufficiali, gli impiegati e gli agenti di pubblica sicurezza non possono esercitare qualsiasi altro ufficio pubblico, professione, arte o mestiere, né possono assumere la qualità di amministratori, consiglieri di amministrazione, commissari di vigilanza ed altro ufficio nelle società costituite a fine di lucro.
Art. 48. (Art. 42
Gli ufficiali del corpo delle guardie di città e delle guardie municipali, che avranno i requisiti determinati dal regolamento potranno, sentito il parere del Consiglio di amministrazione e disciplina, essere ammessi nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza [20].
Art. 49. (Art. 43
Nei casi previsti nel 2° e 3° comma dell'art. 19, le guardie municipali che siano state ammesse nel corpo delle guardie di città e abbiano diritto a pensioni a carico del comune, liquideranno, in occasione del loro collocamento a riposo, la pensione ai termini della presente legge.
La pensione sarà ripartita a carico dello Stato e del comune in ragione della somma totale delle paghe che l'interessato avrà percepito come guardia municipale e come guardia di città.
Art. 50. (Art. 46
Il servizio di anagrafe, istituito ai termini dell'art. 141 della
Art. 51. (Art. 9
Con regio decreto saranno stabilite le indennità di carica, di alloggio e di servizio da corrispondersi ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, ai graduati ed alle guardie di città.
Rendendosi vacanti i posti di ragioniere nell'ufficio di pubblica sicurezza della capitale, non saranno più conferiti.
Capo V
Disposizioni transitorie.
Art. 52. (Articoli 44 e 22
Fino al 1° luglio 1908 continuerà ad essere a carico dei Comuni la metà della spesa per la retribuzione alle guardie di città.
L'obbligo del Comune di Roma a concorrere per la spesa della retribuzione dovuta alle guardie di città rimane stabilito nella somma fissa di L. 391.950.
Sono a carico del rispettivo Comune, per il tempo sopra indicato, le spese per le caserme e per l'accasermamento delle guardie di città.
Nei casi contemplati dal 2° e 3° comma dell'art. 19, e sempre fino al 1° luglio 1908, il Comune contribuità al mantenimento delle guardie di città, pagando allo Stato la media della somma spesa nell'ultimo triennio per le paghe ed indennità delle guardie municipali.
Sono parimente a carico del Comune, nei casi suddetti e per il tempo sopraindicato, le spese per le caserme e l'accasermamento.
Dal 1° luglio 1908 saranno assunte per metà dallo Stato tutte le spese indicate nel presente articolo e dal 1° luglio 1909 le spese stesse passeranno per intero a carico dello Stato.
Art. 53. (Art. 45
Alla fine di ogni anno e per il tempo stabilito dall'articolo precedente, il prefetto comunicherà a ciascun Comune lo stato delle giornate di presenza delle guardie che sieno state effettivamente retribuite dallo Stato pel servizio prestato nel territorio del Comune stesso. Ove questo numero sia, nel suo complesso, inferiore di oltre un decimo a quello delle guardie che, a norma dell'art. 28, sia stato assegnato al Comune, si farà luogo, a vantaggio di questo, ad una riduzione proporzionale della quota del suo contributo.
Art. 54. (Art. 1°
La categoria degli agenti ausiliari di pubblica sicurezza è soppressa; coloro che vi appartengono saranno collocati, secondo le loro attitudini, con le norme stabilite dal regolamento, o nel personale degli ufficiali d'ordine di pubblica sicurezza, o in quello delle guardie di città.
L'organico del personale d'ordine di pubblica sicurezza è aumentato di cinquecento posti, come dall'annessa tabella B, i quali saranno conferiti agli agenti ausiliari dichiarati idonei, con deroga dal testo unico della legge sullo stato dei sott'ufficiali, approvato con
Art. 55. (Art. 5
Le paghe degli agenti ausiliari di pubblica sicurezza dalla data in cui gli agenti stessi saranno radiati dall'organico del corpo delle guardie di città sino al loro effettivo passaggio ad altro ufficio, secondo le norme determinate dal regolamento, saranno prelevate nella misura ad essi spettante per l'attuale loro qualità e unitamente alle competenze di cui al presente godessero, dalle economie sul fondo degli stipendi dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza.
Art. 56. (Art. 4
Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 23 del presente testo unico, ai graduati e alle guardie di città che, alla data della
A coloro che, alla stessa epoca, avessero già contratto la seconda rafferma, ed al termine di essa contrarranno la terza rafferma, è concesso, per questa, un primo premio di lire cinquecento ed un secondo premio di altre lire cinquecento, quando, a tempo debito, contrarranno la quarta.
Ai graduati ed alle guardie di città che, sempre all'epoca suindicata, avessero già contratto la terza rafferma di cinque anni, sarà concesso, all'atto della contrattazione della quarta rafferma, un premio di lire cinquecento ed a quelli che si trovassero in corso della quarta rafferma sarà corrisposta la quota di lire cento fino al compimento della rafferma stessa.
La concessione di tali premi sarà fatta con le norme stabilite dal regolamento.
Per provvedere all'applicazione delle disposizioni contenute nel predetto art. 23, è stabilita una spesa di L. 650,000, per l'esercizio finanziario 1906-1907 ed altra maggiore spesa di L. 150,000 è autorizzata per l'applicazione del presente articolo.
Per gli esercizi successivi la somma occorrente sarà stabilita di volta in volta ed inscritta nel bilancio del Ministero dell'interno.
Art. 57. (Art. 2
Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 22 e 29, 3° capoverso del presente testo unico, è autorizzata la spesa delle seguenti somme:
a) per premi d'ingaggi, L. 200,000;
b) per soprassoldo di rafferma, L. 620,000;
c) per indennità di alloggio, L. 300,000.
Art. 58. (Art. 7
Le disposizioni contenute negli articoli 22, 29, 3° capoverso, 32, ultimo capoverso, 33, 54, 55, 56 e 57 del presente testo unico, avranno effetto dal 1° gennaio 1907.
Tabella A
(Omissis).
Tabella B
(Omissis).
[1] Le Sottoprefetture sono soppresse e le loro attribuzioni sono state conferite alle Prefetture per effetto dell’art. 3 del
[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[3] Le Sottoprefetture sono soppresse e le loro attribuzioni sono state conferite alle Prefetture per effetto dell’art. 3 del
[4] Le Sottoprefetture sono soppresse e le loro attribuzioni sono state conferite alle Prefetture per effetto dell’art. 3 del
[5] Le Sottoprefetture sono soppresse e le loro attribuzioni sono state conferite alle Prefetture per effetto dell’art. 3 del
[6] Le Sottoprefetture sono soppresse e le loro attribuzioni sono state conferite alle Prefetture per effetto dell’art. 3 del
[7] Le Sottoprefetture sono soppresse e le loro attribuzioni sono state conferite alle Prefetture per effetto dell’art. 3 del
[8] Il Corpo delle guardie di città è soppresso per effetto del
[9] Il Corpo delle guardie di città è soppresso per effetto del
[10] Il Corpo delle guardie di città è soppresso per effetto del
[11] Il Corpo delle guardie di città è soppresso per effetto del
[12] Il Corpo delle guardie di città è soppresso per effetto del
[13] Il Corpo delle guardie di città è soppresso per effetto del
[14] Il Corpo delle guardie di città è soppresso per effetto del
[15] Il Corpo delle guardie di città è soppresso per effetto del
[16] Il Corpo delle guardie di città è soppresso per effetto del
[17] Il Corpo delle guardie di città è soppresso per effetto del
[18] Il Corpo delle guardie di città è soppresso per effetto del
[19] Il Corpo delle guardie di città è soppresso per effetto del
[20] Il Corpo delle guardie di città è soppresso per effetto del