§ 68.7.103 - D.M. 12 dicembre 2007, n. 277.
Regolamento di attuazione dell'articolo 20, commi 2 e 3, dell'articolo 21 e dell'articolo 181, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:68. Norme civilistiche
Capitolo:68.7 riservatezza
Data:12/12/2007
Numero:277


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Disposizioni generali
Art. 3.  Riferimenti normativi


§ 68.7.103 - D.M. 12 dicembre 2007, n. 277.

Regolamento di attuazione dell'articolo 20, commi 2 e 3, dell'articolo 21 e dell'articolo 181, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

(G.U. 18 marzo 2008, n. 66 - S.O. n. 63)

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», di seguito denominato Codice;

     Considerato che

     gli articoli 20, comma 2, e l'articolo 21, comma 2 del Codice, stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

     ai sensi del citato articolo 20, comma 2, l'identificazione dei tipi di dati e operazioni deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato Garante ovvero Autorità Garante), ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g);

     l'articolo 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui all'articolo 20, comma 2, debba essere aggiornata e integrata periodicamente;

     l'articolo 22, comma 5, del Codice, prevede che i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonchè la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa;

     Ritenuto che si rende necessaria la redazione di un regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ex articolo 20, comma 2, e articolo 21, comma 2 del Codice, di cui è titolare il Ministero della salute;

     Ritenuto che nel presente regolamento non sono inseriti i tipi di dati e le operazioni eseguibili concernenti dati non compresi tra quelli sensibili o giudiziari, nonchè i trattamenti effettuati per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 1, del Codice;

     Vista l'autorizzazione del Garante n. 7, relativa al trattamento di dati giudiziari ai fini dell'applicazione della normativa in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, che specifica, oltre alle rilevanti finalità di interesse pubblico, anche le tipologie di dati e le operazioni eseguibili ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del Codice;

     Considerato che tra le operazioni effettuate dal Ministero della salute che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, rientrano, in particolare, quelle svolte pressochè interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonchè il trasferimento di dati all'estero, la comunicazione e la diffusione;

     Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in data 28 febbraio 2007;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 7 novembre 2007 e il relativo nulla osta con nota del 16 novembre 2007;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 settembre 2007;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «codice in materia di protezione dei dati personali», identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Ministero della salute nello svolgimento:

     a) delle attività istituzionali strumentali al funzionamento e all'organizzazione del Ministero;

     b) delle attività amministrative correlate alla gestione dell'assistenza sanitaria al personale navigante (SASN);

     c) delle attività istituzionali del Ministero nell'ambito del Sistema sanitario nazionale.

 

     Art. 2. Disposizioni generali

     1. Gli allegati A, B e C, con le schede in essi contenute e riferiti, rispettivamente, ai trattamenti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 1, che formano parte integrante del presente regolamento, individuano i dati sensibili e giudiziari per i quali è consentito il relativo trattamento, nonchè le operazioni eseguibili, in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

     2. I dati sensibili e giudiziari così raccolti sono trattati, previa verifica della loro pertinenza, completezza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avviene presso l'interessato.

     3. Le operazioni di comunicazione, raffronto e di trasferimento di dati sulla salute all'estero individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificato e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonchè degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

     I raffronti effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento sono ammessi esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono.

     4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (articoli 11 e 22, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

 

     Art. 3. Riferimenti normativi

     Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle «fonti normative» delle schede, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

 

Allegato A

 

Allegato n° A-01

 

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

 

INSTAURAZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE

 

Fonti normative:

 

Codice civile;

 

Legge 10 marzo 1955, n. 96 Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari e superstiti

 

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";

 

Legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";

 

L. 24 maggio 1970, n. 336; "Norme a favore dei dipendenti civili dello stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati"

 

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone Handicappate";

 

Decreto legislativo 19 settembre 1994. n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro";

 

Legge 8 agosto 1995, n. 335 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"; Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

 

Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie";

 

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

 

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro"; L. 1204/1971, e successive modificazioni (Tutela delle lavoratrici madri)

 

L. 53/2000, e successive modificazioni (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città)

 

D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8/3/2000. n. 53)

 

L. 903/1977, e successive modificazioni (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro)

 

Contratti collettivi, accordi di settore e decentrati, concertazioni con le organizzazioni sindacali, regolamenti consiliari.

 

Finalità del trattamento:

 

- Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, compreso adempimento di specifici obblighi o svolgimento compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. (Art. 112)

 

- Contributi economici/agevolazioni al personale dipendente (art. 68)

 

Tipologia dei dati trattati:

 

Dati idonei a rivelare:

 

Origine: etnica |X| ai fini dell'applicazione della normativa sulla proporzionalità etnica; ovvero per l'applicazione della normativa per i benefici a favore di perseguitati politici e razziali (L. 336 del 1970 e L. 96 del 1955)

 

Convinzioni: religiose |X| filosofiche |X| d'altro genere |X|

 

Convinzioni: politiche |X| sindacali |X|

 

Stato di salute: attuale |X| pregresso |X| Dati relativi a familiari dell'interessato |X|

 

Vita sessuale: |X| (soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso)

 

Dati giudiziari: |X|

 

Modalità di trattamento dei dati:

 

Con modalità informatizzate |X|

 

In forma cartacea |X|

 

Tipologia delle operazioni eseguite:

 

Operazioni standard

 

Raccolta:

 

- presso l'interessato |X|

 

- presso terzi |X|

 

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione |X|

 

Operazioni particolari:

 

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

 

- di altro titolare |X|

 

Raffronti per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presso altre Amministrazioni (art. 43 D.P.R. n. 445/2000)

 

Comunicazione |X|

 

- A INPDAP - INPS (per erogazione trattamento di pensione: l. 335/95)

 

- Alle commissioni mediche (per visite medico-collegiali: art. 21, CCNL del 06/07/95, CCNL di comparto; l. 335/95; D.P.R. 461/01)

 

- Al comitato di verifica per le cause di servizio (nell'ambito della procedura per riconoscimento di causa di servizio/equo indennizzo ai sensi del D.P.R. 461/01)

 

- All'INAIL e alle Autorità di P.S. (per denuncia infortunio: D.P.R. 1124/65)

 

- Alle strutture sanitarie competenti (per visite fiscali: art. 21, CCNL del 06/07/95, CCNL di comparto)

 

- All'Agenzia delle Entrate per l'adempimento degli obblighi fiscali in qualità di sostituto d'imposta

 

- Alle società assicurataci, per la gestione del rischio nelle polizze sanitarie in attuazione di specifici obblighi contrattuali o qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta

 

- Enti di appartenenza dei collaboratori comandati in entrata

 

- Enti di destinazione per i dati dei collaboratori ivi trasferiti

 

- Al Dipartimento della Funzione Pubblica, per la rilevazione annuale dei permessi sindacali e delle cariche elettive e per l'esercizio delle libertà sindacali (art. 50 D.Lgs. 165/2001 )

 

- Agli enti preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro per le finalità di cui al D.Lgs. 626/1994

 

- Agli uffici competenti in materia di collocamento obbligatorio ai sensi delle L. 113/1985 e 68/1999 e succ. modifiche ed integrazioni

 

- All'ARAN, per la verifica della rappresentatività sindacale con l'indicazione numerica del personale amministrativo iscritto alle organizzazioni sindacali, per ogni sede istituzionale

 

- Ragioneria Generale dello Stato per la gestione del trattamento economico del personale, ai fini del calcolo delle competenze fisse ed accessorie (D.lgs. 165/2001)

 

- Ai soggetti pubblici e privati a cui, ai sensi delle leggi vigenti, viene affidato il servizio di formazione del personale, con riferimento ai corsi per particolari categorie di soggetti laddove si tratti di adempiere a particolari richieste dell'interessato o riconoscere benefici (es. minoranze linguistiche, categorie protette)

 

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:

 

Il trattamento concerne i dati indispensabili relativi alla instaurazione e gestione del rapporto di lavoro presso il Ministero, a partire dai procedimenti concorsuali o altre procedure di selezione, nonché relativi ad altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (collaborazioni coordinate e continuative, stages, tirocini, borse di studio, lavoro interinale, ecc.).

 

Nell'ambito delle attività relative alla formazione del personale può essere trattato il dato sulla disabilità, per le singole iniziative di formazione e da parte solo della competente struttura dell'ente o comunicato ai soggetti pubblici e privati a cui ai sensi della normativa di settore leggi viene affidato il servizio di formazione del personale, sempre che sia indispensabile nelle medesime iniziative per aderire a richieste degli interessati o riconoscere loro benefici.

 

I dati sulle opinioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza (dati d'archivio).

 

Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso;

 

I dati sull'origine etnica possono essere trattati, limitatamente alla gestione del personale in servizio presso le sedi del Ministero situate in provincia di Bolzano, ai fini dell'applicazione della normativa sulla proporzionalità etnica; ovvero per l'applicazione della normativa per i benefici a favore di perseguitati politici e razziali (L. 336 del 1970 e L. 96 del 1955)

 

I dati sulle convinzioni religiose possono venire in considerazione laddove il trattamento sia indispensabile per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata per ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose; inoltre, alcune particolari scelte per il servizio di mensa, rispondenti a particolari dettami religiosi, potrebbero fare emergere le convinzioni religiose dell'interessato in relazione al contesto in cui sono trattate o al tipo di trattamento effettuato.

 

I dati sullo stato di salute relativi a familiari dell'interessato possono essere trattati ai fini della concessione di benefici solo nei casi previsti dalla normativa.

 

Sono inoltre trattati dati relativi all'appartenenza sindacale o politica, laddove il lavoratore aderisca eventualmente ad associazioni sindacali o a partili politici, se il possesso del dato è indispensabile per l'amministrazione come, ad esempio, per la gestione dei permessi e contributi per la partecipazione alle attività politiche e sindacali.

 

I dati provengono all'Amministrazione su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'Amministrazione, anche con riferimento all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

 

I dati sono registrati e conservati sia in forma cartacea che informatizzata e vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali e di legge.

 

Il trattamento ha ad oggetto ogni attività concernente la gestione giuridica, economica, previdenziale, fiscale e pensionistica del personale comprese le attività di formazione del personale, assicurazioni integrative, eventuale elaborazione diretta dei dati (su richiesta del dipendente) per la presentazione del modello semplificato della dichiarazione dei redditi (mod. 730), agevolazioni economiche, forme di contributi/agevolazioni al personale dipendente, adempimenti in materia di igiene e sicurezza D.Lgs. 626/94, adempimenti in materia di diritto al lavoro dei disabili (collocamento obbligatorio),

 

Allegato n° A-02

 

Denominazione del trattamento:

 

Gestione del contenzioso in sede amministrativa, giudiziaria ed extragiudiziale

 

Fonti normative:

 

Codici civile e penale, Codici di procedura civile e penale, legislazione italiana in materia civile, penale, amministrativa e tributaria;

 

L. 24/11/1981, n. 689: Modifiche al sistema penale

 

D.L. 21/03/1988, n. 86: Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

 

L. n. 09/03/1989, n. 88: Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

 

L. 14/11/1992, n. 438: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali,

 

L. 08/08/1995, n. 335: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 267 Riordinamento dell'istituto superiore di sanità

 

D.Lgs. n. 124/2004; Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30.

 

Legge 6/12/1971, n. 1034: Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali;

 

Legge 21/7/2000, n. 205: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa.

 

Legge 14/1/1994, n. 19: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

 

Legge 14/1/1994, n. 20; Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti.

 

D.P.R. 24/11/1971, n. 1199: Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

 

D.P.R. 20/4/1994, n. 349: Regolamento recante riordino dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo.

 

D.P.R. 29/10/2001, n. 461: Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

 

D.lgs. 30 dicembre 1992 come succ. mod. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

 

Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2001” Accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sugli obiettivi di formazione continua di interesse nazionale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, proposti dalla Commissione nazionale per la formazione continua,";

 

circ. del Ministro della salute 5 dicembre 2002 con oggetto: ECM Formazione continua;

 

Delibere della Commissione nazionale per la formazione continua (ECM)

 

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse

 

D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse

 

Legge 5 febbraio 1992, n. 175 Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie

 

Legge 24 luglio 1985, n. 409 Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di stati membri delle Comunità Europee

 

circolare 19.2.2003 n. 03/DIRP/VII/9.1./1823, emanata in relazione al decreto l.vo 1999, n. 507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della L. 25.6.1999, n. 205"

 

Finalità del trattamento:

 

- Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, compreso adempimento di specifici obblighi o svolgimento compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. (Art. 112)

 

- Attività sanzionatorie e di tutela (art. 71)

 

- Attività di controllo ed ispettive (art. 67)

 

Tipologia dei dati trattati:

 

Dati idonei a rivelare:

 

Origine: etnica |X| razziale |X|

 

Convinzioni: religiose |X| filosofiche |X| d'altro genere |X|

 

Convinzioni: politiche |X| sindacali |X|

 

Stato di salute: attuale |X| pregresso |X| Dati relativi a familiari dell'interessato |X|

 

Vita sessuale: |X|

 

Dati giudiziari: |X|

 

Modalità di trattamento dei dati:

 

Con modalità informatizzate |X|

 

In forma cartacea |X|

 

Tipologia delle operazioni eseguite:

 

Operazioni standard

 

Raccolta:

 

- presso l’interessato |X|

 

- presso terzi |X|

 

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione |X|

 

Operazioni particolari:

 

Comunicazione |X|

 

- Avvocatura dello Stato;

 

- Presidenza del consiglio dei ministri (in caso di costituzione civile del Ministero in procedimenti penali ai sensi dell'art. 1, c. 4 della L. 3/91)

 

- Autorità giudiziaria di qualsiasi ordine e grado e suoi organi ausiliari;

 

- Organi di polizia giudiziaria;

 

- Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o consulenza, compresi quelli di controparte;

 

- Enti locali e territoriali interessati al procedimento;

 

- Carabinieri per la Sanità dove richiesto dalle vigenti disposizioni di legge (professioni sanitarie)

 

- Ordini e Collegi delle professioni sanitarie e rispettive Federazioni nazionali e loro rappresentanti legali (professioni sanitarie)

 

- Ufficio Provinciale del lavoro (attività di conciliazione ai sensi del D.Lgs. 165/2001)

 

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:

 

a) Contenzioso dipendenti Ministero, IRCCS pubblici ed Enti vigilati

 

In sede giudiziale ed stragiudiziale il trattamento concerne i dati indispensabili alla composizione di controversie con particolare riferimento ai provvedimenti in materia contributiva, previdenziale, ed assistenziale, compresi i verbali di accertamento ispettivo, nonché il contenzioso in materia di gestione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente, anche in sede di arbitrato e conciliazione, ed in materia di contratti per appalti e prestazioni di beni e servizi.

 

Possono essere oggetto di trattamento le tipologie di dati sensibili individuate, e i dati giudiziari, in relazione alle questioni oggetto di controversia, qualora indispensabili ai fini della tutela e difesa del Ministero o per la verifica della legittimità dell'azione amministrativa.

 

Quanto detto vale oltre che per le controversie concernenti il personale dipendente del Ministero della Salute anche per quelle relative al personale dipendente degli IRCCS e degli Enti vigilati.

 

b) Ricorsi straordinari al Capo dello Stato

 

Il trattamento concerne i dati indispensabili alla trattazione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica (DPR 24 novembre 1971, n. 1199) in materia di infermità da causa di servizio e riconoscimento di equo indennizzo.

 

Il Ministero entra nel merito delle censure formulate dal ricorrente in ordine al riconoscimento di infermità da causa di servizio e da richiesta di equo indennizzo, essendo titolare della competenza per materia, così come previsto dall'art. 11 del D.P.R. 1199/71. Pertanto si viene a conoscenza dei dati relativi allo stato di salute dell'interessato, ove indispensabile al fine di predisporre la Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU).

 

c) Professioni sanitarie

 

Il trattamento concerne inoltre i dati indispensabili alla trattazione dei ricorsi giurisdizionali amministrativi, degli atti di polizia giudiziaria e dei procedimenti giudiziari (penale), nonché gli atti della autorità garante del mercato e della concorrenza che il Ministero della Salute riceve con riferimento alle professioni sanitarie. Il Ministero fornisce rispetto ad essi elementi di risposta per la parte di competenza e pone in essere, inoltre, atti amministrativi di autotutela (atti di ritiro, annullamento d'ufficio, revoca) di competenza dell'ufficio. Tra i trattamenti vi sono anche quelli correlati all'acquisizione, da parte del Ministero, di dati sensibili e giudiziari contenuti in esposti e denunce riguardanti l'attività di terzi organizzatori di attività formativa ECM.

 

Inoltre, presso il Ministero della Salute è istituita (D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233) la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, organo preposto all'esame dei ricorsi presentati dai professionisti sanitari contro i provvedimenti dei rispettivi Ordini e Collegi professionali in determinate materie (tenuta degli albi professionali, irrogatone di sanzioni disciplinari), nonché sulla regolarità delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi direttivi; inoltre, esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri professionisti e dei componenti i Comitati centrali delle Federazioni nazionali.

 

Possono pertanto essere oggetto di trattamento le tipologie di dati sensibili individuate e i dati giudiziari, solo qualora tali dati siano indispensabili ai fini dell'espletamento del procedimento, in relazione all'esame dei ricorsi e nei casi di contenzioso avverso le decisioni della Commissione.

 

 

Allegato B

 

Allegato n° B-01

 

Denominazione del trattamento:

 

RIMBORSI AL PERSONALE NAVIGANTE PER SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI SANITARIE SOSTENUTE IN REGIME DI ASSISTENZA INDIRETTA.

 

Fonti normative:

 

L. 833/78 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

 

DPR n. 620 del 31/07/1980. Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

 

DM 22/02/1984. Fissazione dei livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate in Italia , in navigazione ed all'estero al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile dal Ministero della sanità.

 

Circolare del Ministero della sanità n. 1000.6.620.1.2870 del 1 ottobre 1985. Modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

 

Finalità del trattamento:

 

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale (Art. 85 comma 1 lettera a).

 

Tipologia dei dati trattati:

 

Dati idonei a rivelare:

 

Stato di salute: attuale |X| pregresso |X| Dati relativi a familiari dell'interessato |X|

 

Modalità di trattamento dei dati:

 

Con modalità informatizzate |X|

 

In forma cartacea |X|

 

Tipologia delle operazioni eseguite:

 

Operazioni standard

 

Raccolta:

 

- presso l'interessato |X|

 

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione |X|

 

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:

 

L'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ed ai loro familiari aventi diritto, è assicurata in Italia dalle Aziende Sanitarie nel cui territorio gli interessati hanno la residenza o, se stranieri o apolidi non residenti, temporanea dimora.

 

Ai sensi del DPR 31 luglio 1980, n. 620 l'assistenza sanitaria al personale navigante è tuttavia assicurata dal Ministero della salute:

 

ai marittimi: in navigazione o imbarcati (anche se a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo), o in attesa di imbarco (purché per contratto a disposizione dell'armatore)

 

agli aeronaviganti: in costanza del rapporto di lavoro

 

Tale assistenza copre tutto il periodo di malattia contratta nelle predette situazioni

 

Il trattamento di dati sanitari dei richiedenti e dei loro familiari è effettuato in relazione alle sole informazioni indispensabili contenute nella documentazione sottoposta dal personale navigante al ministero per il rimborso delle prestazioni fruite, in regime di assistenza indiretta (ad es. prestazioni erogate da medici fiduciari).

 

I dati sullo stato di salute relativi a familiari dell'interessato possono essere trattati ai fini della corresponsione dei rimborsi solo se indispensabili e nei casi previsti dalla normativa (art. 9 DPR 31 luglio 1980, n. 620).

 

Allegato n° B-02

 

Denominazione del trattamento:

 

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE A CONVENZIONE

 

Fonti normative:

 

DPR n. 620 del 31/07/1980. Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2005 Comparto ministeri del 14/05/2003.

 

DM 23/07/2002 n. 206. Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il ministero della salute ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

 

DM. 19/12/1986. Disciplina del rapporto convenzionale con infermieri professionali, tecnici di radiologia e tecnici di laboratorio, nonché con i biologi ed i chimici operanti presso gli ambulatori direttamente gestiti dal ministero della sanità per l'assistenza sanitaria al personale navigante , marittimo e dell'aviazione civile.

 

Finalità del trattamento:

 

Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, compreso adempimento di specifici obblighi o svolgimento compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. (Art. 112)

 

Tipologia dei dati trattati:

 

Dati idonei a rivelare:

 

Stato di salute: attuale |X|

 

Vita sessuale: |X| (soltanto nel caso di rettificazione di attribuzione del sesso)

 

Modalità di trattamento dei dati:

 

Con modalità informatizzate |X|

 

In forma cartacea |X|

 

Tipologia delle operazioni eseguite:

 

Operazioni standard

 

Raccolta:

 

- presso l'interessato |X|

 

- presso terzi |X|

 

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione |X|

 

Descrizione del trattamento del flusso informativo:

 

All'interno degli ambulatori del Servizio di Assistenza Sanitaria ai Naviganti ("SASN") del Ministero della Salute operano medici a rapporto convenzionale, sia generici che specialisti, personale sanitario non medico ed amministrativi.

 

Il trattamento ha ad oggetto i dati sanitari indispensabili per la gestione dei rapporti di lavoro, con riferimento alle presenze e agli orari di servizio di tale personale a convenzione, incluso l'esame della documentazione giustificativa delle assenze.

 

Allegato n° B-03

 

Denominazione del trattamento:

 

Compensi ai soggetti erogatori di prestazioni sanitarie al personale navigante

 

Fonti normative:

 

DPR n. 620 del 31/07/1980. Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

 

DM 22/02/1984. Fissazione dei livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate in Italia, in navigazione ed all'estero al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile dal Ministero della sanità.

 

Circolare del Ministero della sanità n. 1000.6.620.1.2870 del 1 ottobre 1985. Modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

 

DM 22/7/1996. Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del S.S.N. e relative tariffe.

 

DM 28/08/1999. n. 332. Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del S.S.N.: modalità di erogazione e tariffe.

 

DPR 8/07/1998 n. 371. Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private.

 

DM 14/12/1994 Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera e successive modificazioni.

 

Finalità del trattamento:

 

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi , cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale (Art. 85 comma 1 lettera a)

 

Tipologia dei dati trattati:

 

Dati idonei a rivelare:

 

Stato di salute: attuale |X| pregresso |X|

 

Modalità di trattamento dei dati:

 

Con modalità informatizzate |X|

 

In forma cartacea |X|

 

Tipologia delle operazioni eseguite:

 

Operazioni standard

 

Raccolta:

 

- presso terzi |X|

 

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione |X|

 

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:

 

Il trattamento concerne i dati sanitari indispensabili per la liquidazione e il controllo delle prestazioni erogate per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante in forma indiretta, ovvero avvalendosi a seconda dei casi dei medici fiduciari del Servizio di Assistenza Sanitaria ai Naviganti, delle strutture esterne erogatrici di prestazioni di ricovero e cura, di assistenza farmaceutica, di specialistica ambulatoriale, di assistenza protesica, di assistenza termale.

 

Per l'espletamento delle procedure di controllo delle prestazioni è indispensabile infatti disporre delle prescrizioni, dalle quali possono essere desunte informazioni relative allo stato di salute dell'interessato.

 

 

Allegato C

 

Allegato n° C-01

 

Denominazione del trattamento:

 

ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO E VALUTATONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA

 

Fonti normative:

 

L. 833/78 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

 

D.M. 15/12/1990 (Istituzione del Sistema Informativo Malattie Infettive - SIMI);

 

D.Lgs. 502/92 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421),

 

D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

 

DLGS del 18 febbraio 2000 n. 56: "Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della Legge del 13 maggio 1999, n. 133"

 

L. 23 dicembre 2000, n. 388 ""Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"

 

Accordo Quadro della Conferenza Permanente Stato - Regioni del 22 febbraio 2001, relativo al piano d'azione coordinato per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo del Servizio Sanitario Nazionale (NSIS)

 

L. 16 novembre 2001. n. 405 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria"

 

DPCM 29 novembre 2001 sui Livelli essenziali di assistenza sanitaria

 

D.P.R. 23 maggio 2003, "Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005"

 

Legge 26 maggio 2004, n. 138 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica" (istituzione del Centro Nazionale per la prevenzione ed il Controllo delle Malattie "CCM")

 

DM 1 luglio 2004, (G.U. n. 185 del 9 agosto 2004) Organizzazione costitutiva del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie - CCM

 

L. 30 dicembre 2004. n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005)

 

Finalità del trattamento:

 

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b).

 

Tipologia dei dati trattati:

 

Dati idonei a rivelare:

 

Stato di salute: attuale |X| pregresso |X| Dati relativi a familiari dell'interessato |X|

 

Modalità di trattamento dei dati:

 

Con modalità informatizzate |X|

 

Tipologia delle operazioni eseguite:

 

Operazioni standard

 

Raccolta:

 

- presso terzi |X|

 

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione |X|

 

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:

 

I dati vengono trattati dal Ministero della Salute per l'esercizio delle funzioni di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria. Infatti, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di tutela della salute dei cittadini, vi è l'esigenza di disporre di dati per la valutazione dello stato di salute della popolazione, di svolgere attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, della qualità dell'assistenza, dei fattori di rischio per la salute e di adottare gli opportuni provvedimenti.

 

In particolare, il trattamento dei dati ha l'obiettivo di caratterizzare l'esposizione a fattori di rischio, ricostruire i percorsi assistenziali e identificarne/confrontarne gli esiti, valutare e confrontare (tra gruppi di popolazione o tra strutture) l'appropriatezza, l'efficacia e l'efficienza dell'assistenza erogata, con riferimento ai Livelli Essenziali di Assistenza;

 

Per tali scopi il Ministero della Salute è impegnato, unitamente alle Regioni, nel progetto del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), coordinato dalla Cabina di Regia costituita da rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, dal Ministro della Salute, dal Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

 

L'obiettivo a tendere del Nuovo Sistema Informativo Sanitario è l’implementazione di un sistema integrato di informazioni sanitarie che comprenda progressivamente i flussi di dati indispensabili per le funzioni di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria derivanti dalle interazioni dei cittadini con il Servizio Sanitario Nazionali per l'erogazione di prestazioni di:

 

- assistenza ospedaliera in regime di ricovero e domiciliare

 

- assistenza specialistica ambulatoriale e riabilitativa extra ospedaliera

 

- assistenza farmaceutica territoriale e ospedaliera

 

- assistenza residenziale e semiresidenziale

 

- assistenza domiciliare programmata e integrata

 

- promozione e tutela della salute mentale

 

- assistenza al parto (CEDAP)

 

- assistenza integrativa

 

- assistenza termale

 

- profilassi generale delle malattie infettive e diffusive

 

- profilassi specifica delle malattie infettive e diffusive: vaccinazioni

 

- accertamento cause di morte

 

I dati sono inviati al Ministero della Salute dalle Regioni. Tali dati non sono direttamente identificativi in quanto sono già comunicati in forma codificata - in conformità con i Regolamenti per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottati dalle Regioni sulla base dello schema tipo approvato dal Garante - tranne che per quei flussi per i quali la legge consente al Ministero della Salute di trattare dati identificativi diretti.

 

I flussi per i quali il Ministero della Salute effettua il trattamento di dati identificativi diretti sono:

 

- assistenza ospedaliera in regime di ricovero(Allegato C-05)

 

- profilassi generale delle malattie infettive e diffusive (Allegato C-03)

 

In tali casi i dati sono privati degli elementi identificativi diretti subito dopo la loro acquisizione da parte del Ministero della Salute; ai fini della verifica della non duplicazione delle informazioni, la specifica struttura tecnica del Ministero, alla quale viene esplicitamente affidata la funzione infrastrutturale, provvede ad assegnare ad ogni soggetto un codice univoco che non consente la identificazione dell'interessato.

 

Il trattamento dei dati avviene esclusivamente con tali codici; esclusivamente nei casi strettamente indispensabili per specifiche esigenze di controllo e verifiche ai sensi della normativa vigente e secondo le procedure definite formalmente dal Ministero della Salute è ammessa la riattribuzione dei dati identificativi diretti.

 

Il Ministero della Salute effettua l'elaborazione, con modalità informatizzate, dei diversi archivi di dati gestiti nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, sia sotto forma di analisi dedicate al singolo archivio che incrociate su diversi archivi, sempre e solo su dati codificati.

 

A seconda delle patologie studiate, il trattamento può comprendere, solo nei casi di stretta indispensabilità, dati relativi al nucleo familiare dell'interessato.

 

Allegato n° C-02

 

Denominazione del trattamento:

 

ASSISTENZA SANITARIA DI BASE: CURE ALL'ESTERO

 

Fonti normative:

 

L. 833/78 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

 

DPR 31 luglio 1980, n. 618 Assistenza sanitaria ai cittadini Italiani all'estero

 

DPR n. 620 del 31/07/1980. Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile

 

Reg.CEE 14/06/1971, n. 1408: regolamento CEE relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

 

Reg. CEE 21/03/1972, n. 574: regolamento CEE, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

 

Reg.CE 14/05/2003, n. 859: Estensione delle garanzie di protezione sociale ai cittadini extra UE

 

L. 18/01/1983, n.32: Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con protocollo aggiuntivo, firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981.

 

L. 24/03/1999, n. 101: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993

 

L. 06/04/1977, n. 236: Ratifica ed esecuzione del protocollo fra l'Italia ed il Brasile, firmato a Brasilia il 30 gennaio 1974, aggiuntivo all'accordo di emigrazione del 9 dicembre 1960

 

L. 25/01/1983, n. 34; Ratifica ed esecuzione degli emendamenti tra il Governo italiano e la Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale, firmata a Praja il 18 dicembre 1980

 

L. 27/05/1999, n. 167: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia in materia di sicurezza sociale, fatta a Roma il 27 giugno 1997

 

L. 11/06/1960, n. 885: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, con Protocollo generale, conclusa in Roma il 14 novembre 1957.

 

L. 26/07/1975, n. 432: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974.

 

L. 19/08/2003, n. 244: Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000

 

L. 07/10/1986, n. 735: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984

 

DM 22/02/1984. Fissazione dei livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate in Italia, in navigazione ed all'estero al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile dal Ministero della sanità

 

Circolare del Ministero della sanità n. 1000.6.620.1.2870 del 1 ottobre 1985. Modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile

 

DL 382/89 (Partecipazione alla spesa sanitaria e ripiano disavanzi U.S.L.)

 

DM 3.11.89 (Prestazioni in forma indiretta all'estero)

 

Circolare n. 33 Min. San. del 12.12.89,

 

DM 24.01.90 (Patologie e prestazioni fruibili all'estero)

 

L. n. 8/90, (Partecipazione alla spesa sanitaria e ripiano disavanzi U.S.L.)

 

DM 30.08.91, (Integrazione elenco prestazioni fruibili all'estero)

 

D.Lgs. 502/92 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

 

Circolare n. 1000.IX.STAT/3103 Min. Sanità del 30 novembre 1994

 

D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

 

D.Lgs. 109/98 (Valutazione economica soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate)

 

DPCM 221/99 (Regolamento criteri valutazione economica soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate)

 

D.Lgs. 130/00 (Integrazioni D.Lgs. 109/98)

 

DPCM 242/01 (Modifiche DPCM 221/99)

 

DPCM 29 novembre 2001 Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza

 

D.P.R. 23 maggio 2003, "Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005"

 

Regolamento (CE) N. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

 

Finalità del trattamento:

 

Attività amministrative correlate alla cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera a)

 

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g)

 

Tipologia dei dati trattati:

 

Dati idonei a rivelare:

 

Stato di salute: attuale |X| pregresso |X| Dati relativi a familiari dell'interessato |X|

 

Modalità di trattamento dei dati:

 

Con modalità informatizzate |X|

 

In forma cartacea |X|

 

Tipologia delle operazioni eseguite:

 

Operazioni standard

 

Raccolta:

 

- presso l'interessato |X|

 

- presso terzi |X|

 

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,

 

blocco, cancellazione, distruzione |X|

 

Descrizione del flusso informativo:

 

a) assistenza sanitaria per lavoratori all'Estero in Paesi non convenzionati

 

Il dato sullo stato di salute attuale, pregresso e relativo ai familiari di lavoratori (dipendenti di ministeri od enti pubblici, lavoratori del settore privato, lavoratori autonomi, liberi professionisti, religiosi ed invalidi di guerra) che hanno usufruito di assistenza sanitaria all'estero in paesi non convenzionati è oggetto di trattamento in fase di istruttoria ai fini del rimborso delle spese sostenute. Infatti il controllo non è solo amministrativo ma anche medico in quanto le prestazioni sanitarie rimborsabili devono attenersi al livello delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.

 

b) Assistenza per cittadini Italiani, regolarmente iscritti al SSN, temporaneamente all'estero in paesi comunitari o con accordo bilaterale con l'Italia per motivi di turismo o di studio

 

Per costoro le ASL rilasciano un attestato che attesta la regolare posizione nei registri di assistenza del SSN; ciò consente agli utenti di usufruire delle prestazioni sanitarie previste dai regolamenti o dagli accordi bilaterali in vigore.

 

I Paesi esteri trasmettono al Ministero della Salute il Modello E125 che è un riepilogo delle prestazioni rese a favore dei soggetti; tali riepiloghi, contenenti i dati identificativi degli interessati e le prestazioni erogate a ciascuno, sono utilizzati ai fini della fatturazione alle ASL cui sono in carico i vari utenti.

 

c) Assistenza per cittadini Italiani, regolarmente iscritti al SSN, all'estero in paesi comunitari o con accordo bilaterale con l'Italia per interventi ad altissima specializzazione

 

Per costoro le ASL rilasciano il Mod. E 112 per le prestazioni concordate, che attesta il diritto ad usufruire delle prestazioni sanitarie necessarie in centri di altissima specializzazione.

 

Il dato relativo alla prestazione è contenuto nelle fatture (modello E125) che i Paesi esteri trasmettono al Ministero della Salute. Tali documenti, contenenti i dati identificativi degli interessati e le prestazioni erogate a ciascuno, sono utilizzati ai fini della fatturazione alle ASL cui sono in carico i vari utenti.

 

d) assistenza sanitaria per lavoratori naviganti all'Estero

 

Nei Paesi non appartenenti all'Unione Europea, le prestazioni sanitarie al personale navigante sono assicurate in forma diretta da parte dei medici fiduciari o delle strutture convenzionate con il Ministero della salute. In mancanza del fiduciario, o nel caso di particolari e documentate necessità in cui non sia possibile reperire il medico stesso, l'assistito può rivolgersi alle locali strutture pubbliche o private. I relativi oneri delle prestazioni sono anticipati dalle imprese di navigazione e rimborsate dal Ministero della salute, su domanda corredata dalla certificazione originale di spesa.

 

Nei casi previsti dalla normativa (art. 9 DPR 31 luglio 1980, n. 620) la documentazione prodotta dall'interessato può riguardare dati relativi a familiari dell'interessato.

 

Allegato n° C-03

 

Denominazione del trattamento:

 

PROFILASSI GENERALE DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE

 

Fonti normative:

 

Testo Unico Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 - TITOLO V

 

Legge 23.12.78 n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

 

Artt. 103 e 254 del RD 27.07.34"Testo Unico Leggi sanitarie" e succ. modificazioni e integrazioni,

 

L. 837/56 "Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree"

 

L. 283/62 "Disciplina igienica per la produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"

 

L. 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanza di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati"

 

L. 135/90 "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e lotta contro l'AIDS" Decreti Ministeriali di definizione elenco malattie infettive:

 

D.M. 28/11/86 "Inserimento nell'elenco delle malattie infettive diffusive sottoposte a notifica obbligatoria dell'AIDS, della rosolia congenita, del tetano neonatale e delle forme di epatiti distinte in base alla loro eziologia"

 

D.M. 15 dicembre 1990 - Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive (SIMI);

 

D.M. Sanità 686/96 "Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo"

 

D.M. 29 luglio 1998 - Modificazione alla scheda di notifica di caso di tubercolosi e micobatteriosi non tubercolare allegata al decreto ministeriale 15 dicembre 1990

 

D.M. 21 dicembre 2001 - Sorveglianza obbligatoria della Malattia di Creutzfeldt-Jakob

 

D.P.C.M. 26/5/2000 "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112".

 

Accordo Stato-Regioni su "Linee guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 210/92, in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni" (approvato nella seduta Conferenza Stato - Regioni del 1/8/2002).

 

Accordo Stato-Regioni su "Piano nazionale di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita" (atto n. 1857 del 13 novembre 2003)

 

Finalità del trattamento:

 

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b);

 

Tipologia dei dati trattati:

 

Dati idonei a rivelare:

 

Origine: etnica |X|

 

Stato di salute: attuale |X| pregresso |X| dati relativi a familiari dell'interessato |X|

 

Vita sessuale: |X|

 

Modalità di trattamento dei dati:

 

Con modalità informatizzate |X|

 

In forma cartacea |X|

 

Tipologia delle operazioni eseguite:

 

Operazioni standard

 

Raccolta:

 

- presso terzi |X|

 

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione |X|

 

Descrizione del trattamento e del flusso informativo

 

Il sistema di monitoraggio delle malattie infettive si basa sul sistema di notifica al Ministero della Salute (D.M. 15.12.1990), che prevede la trasmissione al Ministero stesso di dati individuali nominativi.

 

I dati sono inviati da alcune Regioni mediante supporti telematici o comunque informatizzati, da altre su supporto cartaceo.

 

Sono trattati i dati di notifica inviati dalle Regioni e relativi alle malattie previste dal Decreto Ministeriale. I dati sono trattati in conformità alle garanzie previste nell'allegato C-00. I dati sono validati dal Ministero che provvede anche all'eliminazione dei casi di doppia notifica qualora uno stesso caso di malattia infettiva sia stato comunicato più volte da enti diversi.

 

Nell'ambito di questi flussi sono registrate informazioni relative allo stato di salute dei familiari o dati idonei a rivelare la vita sessuale (in particolare per le malattie a trasmissione sessuale).

 

La campagna di prevenzione della tubercolosi rivolta agli immigrati provenienti da zone ad alta endemia prevede di chiedere il paese di provenienza.

 

I dati sono inoltre elaborati in forma aggregata per facilitare le informazioni di sintesi. I dati aggregati e le informazioni sui singoli casi di malattia resi anonimi sono consultabili mediante interrogatore generalizzato per la valutazione epidemiologica dell'incidenza nazionale dei casi notificati, studi, relazioni, pareri tecnici, modifiche normative nonché per dare informativa agli Organismi Nazionali e Internazionali (OMS, Commissione Europea)

 

Allegato n. C-04

 

Denominazione del trattamento:

 

INDENNIZZO PER DANNI DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI

 

Fonti Normative:

 

L. 833/78 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

 

D.Lgs. 502/92 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421),

 

L. 25 febbraio 1992 n. 210 - "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati" - e successive modifiche

 

Ministero del tesoro: Circ. 11 marzo 1996, n. 13/NC;

 

Ministero della sanità: Circ. 14 novembre 1996, n. 900.U.S./L.210/AG/3/6072;

 

L. 20 dicembre 1996 n. 641 (termine di presentazione)

 

D.L. 23 ottobre 1996 (soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia)

 

L. 25 luglio 1997 n. 238 (integrazione economica)

 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98;

 

L. 14 ottobre 1999, n.362 (estensione del diritto di indennizzo anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n.695)

 

DPCM 26 maggio 2000 ( passaggio di competenza alle Regioni)

 

I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 6 dicembre 2000, n. 203; Circ. 10 ottobre 2000, n. 172;

 

Legge n. 229 - 29/10/2005 (Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie)

 

Finalità del trattamento:

 

Finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, etc. (art. 68, comma 2, lettera d) e f))

 

Attività sanzionatorie e di tutela (art. 71)

 

Attività certificatorie (art. 85, comma 1, lettera d)

 

Attività amministrative correlate alle trasfusioni di sangue umano (art. 85, comma 1, lettera f)

 

Tipologia dei dati trattati:

 

Dati idonei a rivelare:

 

Stato di salute: attuale |X| pregresso |X| Dati relativi a familiari dell’interessato |X|

 

Modalità di trattamento dei dati:

 

Con modalità informatizzate |X|

 

In forma cartacea |X|

 

Tipologia delle operazioni eseguite:

 

Operazioni standard

 

Raccolta:

 

- presso l'interessato |X|

 

- presso terzi |X|

 

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione |X|

 

Operazioni particolari

 

Comunicazione |X|

 

Regione di residenza del richiedente, ASL di residenza del richiedente, Avvocatura dello Stato (L. 210/1992 e succ. modificazioni)

 

Ministero Economia e Finanze (verifica di legittimità e liquidazione dell'indennizzo)

 

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:

 

I soggetti danneggiati, unitamente ai congiunti che prestino o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, hanno diritto ad un indennizzo, sulla base della legge 210/92 e successive modificazioni (D.L. 23 ottobre 1996, L. 25 luglio 1997, n. 238, L. 14 ottobre 1999, n. 362, L. 29 ottobre 2005, n. 229).

 

Le procedure decisionali e amministrative per l'indennizzo, sono state trasferite alle regioni, in attuazione del decentramento di funzioni statali agli Enti Locali disposto dalla L. 59/97, dal D.L. 112/98 e dal D.P.C.M. 26/5/2000. In taluni casi il Ministero della Salute espleta le procedure direttamente.

 

I dati sensibili indispensabili trattati per l'espletamento della pratica sono lo stato di salute del richiedente, attuale e pregresso, ed eventualmente dei suoi familiari, qualora sì tratti di un'infezione contratta da un familiare che a sua volta si è ammalato per i motivi previsti dalla L. 210. Inoltre, sono trattati i dati relativi all'invalidità riportata a seguito del danno.

 

Qualora il richiedente muoia prima del termine della pratica, l'indennizzo spetta agli eredi.

 

In caso di esito avverso all'indennizzo, il richiedente può avvalersi del ricorso al Ministero della Salute (art. 5 L. 210/92); in tal caso è prevista comunicazione dei dati sanitari indispensabili da parte della regione al Ministero,

 

a) Procedura per l'indennizzo (nei casi in cui viene seguita dal Ministero)

 

Acquisizione della documentazione contenente i dati indispensabili relativi ai danneggiati che hanno presentato richiesta di indennizzo tramite invio da parte delle ASL delle Regioni a statuto speciale.

 

Notifiche agli interessati del giudizio delle Commissioni mediche.

 

Adozione del decreto di liquidazione delle somme spettanti ai sensi della legge 210/1992 e invio all'Ufficio centrale di bilancio per gli adempimenti di competenza (verifica di legittimità e liquidazione dell'indennizzo).

 

b) Contenzioso

 

Acquisizione dalle Regioni della documentazione contenente i dati indispensabili relativi ai danneggiati, per i ricorsi amministrativi presentati ai sensi dell'art. 5 della legge 210/1992.

 

Invio di tali dati all'Ufficio medico legale per il parere previsto dalla legge 210/1992(Consulenza Tecnica di Parte - CTP).

 

Predisposizione dei decreti ministeriali decisori dei suddetti ricorsi ed invio degli stessi alla firma del Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro.

 

Notifica dei suddetti decreti agli interessati.

 

Invio alle Avvocature dello Stato delle relazioni per la difesa in giudizio dell'Amministrazione (ogni relazione si riferisce a uno o più danneggiati).

 

Adozione dei provvedimenti con i quali vengono liquidate ai danneggiati o ai loro eredi le somme stabilite dai giudici nelle sentenze.

 

Allegato n° C-05

 

Denominazione del trattamento:

 

ASSISTENZA OSPEDALIERA IN REGIME DI RICOVERO

 

Fonti normative:

 

R.D. 27 luglio 1934 Testo Unico Leggi sanitarie

 

L. 833/78 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

 

D.Lgs. 502/92 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421),

 

D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

 

DLGS del 18 febbraio 2000 n. 56: "Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della Legge del 13 maggio 1999, n. 133"

 

D.M. 27.10.2000, n. 380 - "Regolamento recante l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati"

 

L. 23 dicembre 2000, n. 388 ""Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"

 

L. 16 novembre 2001. n. 405 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria"

 

DPCM 29 novembre 2001 Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza

 

D.M. 12 dicembre 2001 (sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria);

 

D.P.R. 23 maggio 2003, "Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005"

 

L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005)

 

Finalità del trattamento:

 

Programmazione, gestione (inclusi i programmi di miglioramento della qualità), controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (inclusi i programmi di accreditamento e quelli di vigilanza) (art. 85, comma 1, lettera b);

 

Tipologia dei dati trattati:

 

Dati idonei a rivelare:

 

Stato di salute: attuale |X| pregresso |X|

 

Modalità di trattamento dei dati:

 

Con modalità informatizzate |X|

 

Tipologia delle operazioni eseguite:

 

Operazioni standard

 

Raccolta:

 

- presso terzi |X|

 

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione |X|

 

Operazioni particolari

 

Comunicazione |X|

 

Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (limitatamente alle informazioni contenute nella seconda sezione della scheda di dimissione ospedaliera ai sensi del D.M. 380 del 27/10/2000"Regolamento recante l’aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati")

 

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:

 

Le prestazioni consistono nei ricoveri ospedalieri (per acuti, di riabilitazione, di lungodegenza) effettuati sia in regime ordinario sia in regime di day hospital/day surgery. L'erogazione della prestazione di ricovero è svolta dagli ospedali pubblici, da quelli equiparati e dai privati accreditati che hanno stipulato appositi accordi contrattuali. Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale il ricovero può avvenire in regime istituzionale (con oneri a carico del SSN stesso) o in regime libero-professionale. Il ricovero ospedaliero può avvenire in modo programmato o in urgenza.

 

Gli interventi ospedalieri a domicilio costituiscono una modalità utilizzata in alternativa al ricovero, che le Regioni attivano per particolari necessità in base a modelli organizzativi dalle stesse fissati.

 

La scheda di dimissioni ospedaliere costituisce parte integrante della cartella clinica, di cui assume le medesime valenze di carattere medico-legale.

 

Il flusso informativo delle Schede di Dimissione Ospedaliera ("SDO") è disciplinato dal D.M. 380 del 27/10/2000"Regolamento recante l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati". La norma stabilisce le informazioni che devono essere raccolte nella SDO, le modalità di trasmissione - secondo un tracciato record predefinito - da parte degli istituti di cura alle Regioni e dalle Regioni al Ministero.

 

I dati sensibili contenuti nelle SDO sono trattati in conformità alle garanzie previste nell'allegato C-01.

 

Allegato n° C-06

 

Denominazione del trattamento:

 

VIGILANZA DEGLI ATTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE

 

Fonti Normative:

 

L. 23 dicembre 1978 n. 833

 

D.Lgs. 20 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

 

D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, art.40 (sulle sanzioni disciplinari dei professionisti sanitari);

 

art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione);

 

Circolare del Ministro della sanità dell'11 aprile 2000

 

L. 6 marzo 1998, n. 40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero."

 

L. 14 luglio 1985, n. 409 Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini dì stati membri delle Comunità Europee.

 

Accordo Conferenza permanente Stato - Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 2004 su "criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42

 

artt. 443-452 c.p. (commercializzazione medicinali scaduti o imperfetti);

 

art. 35 c.p. (sospensione dall'esercizio della professione);

 

in tema di riconoscimento di titoli di studio sanitari conseguiti all'estero, oltre alla legge 26 febbraio 1999, n. 42(Disposizioni in materia di professioni sanitarie):

 

Area

Norma

Rif. pubblicazione

medici generici e

Direttiva 93/16/CEE

GUCE n. L 165 del 7.7.1993

 

modificata dalla Direttiva 2001/19/CE; decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277

 

specialisti

- Atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia

GUCE n. L 1 del 1.1.1995

farmacisti

Direttive 85/432/CEE e 85/433/CEE

GUCE n. L 253 del 24.9.1985

 

modificate da

 

 

- 85/584/CEE

GUCE n. L 372 del 31.12.1985

 

- 90/658/CEE

GUCE n. L 353 del 17.12.1990

 

- Atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia

GUCE n. L 1 del 1.1.1995

 

D.L. di recepimento n. 258 del 8.8.91

GU n. 191 del 16.8.1991

dentisti

Direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE

GUCE L 233 del 24.8.1978

 

modificate da D.leg.vo 13 ottobre 1998, n. 386

 

 

- atto di adesione di Grecia

GUCE L 291 del 19.11.1979

 

- atto di adesione di Spagna e Portogallo

GUCE L 302 del 15.11.1985

 

- direttiva 81/1057/CEE

GUCE L 385 del 31.12.1981

 

- direttiva 89/594/CEE

GUCE L 341 del 32.11.1989

 

- direttiva 90/658/CEE

GUCE L 353 del 17.12.1990

 

- atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia

GUCE L 1 del 1.1.1995

 

Legge di recepimento n. 409 del 24.7.1985

GU n. 190 del 13.8.1985

veterinari

Direttive 78/1026/CEE e 78/1027/CEE

GUCE L 362 del 23.12.1978

ostetriche

Direttiva 80/154/CEE e 80/155/CEE e succ. mod.

GUCE L 33 del 11.2.1980

 

Legge di recepimento n. 296 del 13.6.1985

GU n. 146 del 22.6.1985

infermieri

Direttive 77/452/CEE e 77/453/CEE e succ. mod.

GUCE L 176 del 15.7.1977

 

Decreto legislativo di recepimento n. 905 del 18.12.1980

GU n. 1 del 12.1.1981

I sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali

Direttiva 89/48/CEE

GUCE L 19/16 del 24.1.1989

 

Decreto legislativo di recepimento n. 115 del 27.1.1992.

GU n. 40 del 18.2.1992

 

L'art. 12 di questo decreto prevede la Conferenza dei servizi.

 

II sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali

Direttiva 92/51/CEE

GUCE L 209/25 del 24.7.1992

 

Decreto legislativo di recepimento n. 319 del 2.5.1994.

GU n. 123 del 28.5.1994

 

L'art. 14 di questo decreto prevede la Conferenza dei servizi

 

Per tutte le qualifiche professionali

Direttiva 2001/19/C attuata con Decreto legislativo 8.7.2003, n. 277

GU n. 73, 2°s.s., del 17.9.2001

GU, suppl. ord. n. 161/L alla GU n. 239 del 14.10.2003

 

Finalità del trattamento:

 

- Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero (art. 64)

 

- Attività di controllo e ispettive (art. 67)

 

- Benefici economici ed abilitazioni (art. 68)

 

Tipologia dei dati trattati:

 

Dati giudiziari |X|

 

Modalità di trattamento dei dati:

 

Con modalità informatizzate |X|

 

In forma cartacea |X|

 

Tipologia delle operazioni eseguite:

 

Operazioni standard

 

Raccolta:

 

- presso l'interessato |X|

 

- presso terzi |X|

 

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione |X|

 

Operazioni particolari:

 

Comunicazione |X|

 

il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca (M.I.U.R.) e la Conferenza dei Servizi cui spetta il parere consultivo sui provvedimenti da adottare ai fini del riconoscimento del titolo dei professionisti; (in caso di azione congiunta giustificata da situazioni particolari idonee a suscitare allarme sociale per la tutela della salute pubblica)

 

i Carabinieri per la Sanità (su richiesta degli stessi in caso di indagini o d'ufficio)

 

Autorità giudiziaria (su richiesta della stessa in caso di indagini o d'ufficio)

 

Ministero degli Esteri per l'inoltro alle Autorità competenti dei paesi di origine dell'interessato in relazione a sanzioni penali per reati concernenti l'esercizio della professione (ai sensi delle norme: L. 24 luglio 1985, n. 409; D.Lgs. 08-08-1991, n. 258, art. 42 L. 18 dicembre 1980, n. 905, art. 5; L. 13 giugno 1985, n. 296, art. 5; L. 08 novembre 1984, n. 750, art. 5; L. 22 maggio 1978, n. 217, art. 5).

 

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:

 

Il trattamento indicato comprende le attività di vigilanza e controllo sugli atti degli Ordini e Collegi professionali, nonché le attività connesse al riconoscimento dei titoli ai fini della libera circolazione del personale dell'area sanitaria nell'ambito dell'Unione Europea ed il riconoscimento dei titoli relativi a professioni sanitarie conseguiti in Paesi non comunitari

 

L'autorizzazione all'esercizio del diritto di stabilimento è un procedimento amministrativo richiesto da singoli cittadini dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo qualificati ad esercitare una professione sanitaria nello Stato di provenienza, che intendono esercitare la professione in Italia in modo permanente o occasionale.

 

La circolazione dei lavoratori dell'area sanitaria è regolata da specifiche direttive comunitarie: anche i professionisti che hanno conseguito il titolo in Italia devono, in alcuni casi, richiedere una certificazione di conformità del titolo posseduto per poter esercitare la propria professione all'estero.

 

I titoli conseguiti in Paesi non comunitari sono riconosciuti con Decreto Dirigenziale ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e relativi regolamenti di attuazione.

 

Il dato giudiziario viene trattato

 

- nelle procedure per la sospensione dall'esercizio della professione (art. 35 c.p.)

 

- nelle procedure per il riconoscimento del titolo nel caso questo sia stato conseguito in un Paese non appartenente all'Unione Europea, sotto forma di Attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale e professionale all'esercizio della professione che si intende esercitare rilasciato dalle competenti Autorità del Paese d'origine e/o di provenienza

 

Si sono riscontati diversi casi di illecito connessi alle procedure di riconoscimenti dei titoli, per i quali si e reso necessario dare comunicazione alle autorità competenti.

 

Le direttive comunitarie relative al reciproco riconoscimento dei titoli di studio dell'area sanitaria, prevedono che le autorità competenti degli Stati membri possano scambiarsi informazioni relative ad azioni disciplinari o sanzioni penali gravi od a qualunque altra circostanza grave che potrebbe avere conseguenza sull'esercizio legittimo delle attività professionali.

 

Allegato n° C-07

 

Denominazione del trattamento:

 

VACCINAZIONI E PROFILASSI INTERNAZIONALE (USMAF)

 

Fonti normative:

 

L. 6/6/1939 n. 891, "Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica"

 

L. 5/3/1963 n. 292, e L.20/3/1968 n. 419, "Vaccinazione antitetanica obbligatoria"

 

L. 4/2/1966 n. 51, "Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica"

 

L. 27/5/1966 n. 165 "Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B"

 

L. 833/78 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

 

D.P.R. 31/7/1980 n. 614 "Ristrutturazione e potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinary di confine, di porto, di aeroporto, e di confine interno"

 

L. 9/2/1982, n. 106 "Approvazione ed esecuzione del Regolamento Sanitario Intemazionale"

 

DM 2/5/1985 "Direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica"

 

D.I. 23/12/1985 "Modificazioni degli ambiti territoriali e rideterminazione degli organigrammi degli uffici periferici del Ministero della Sanità"; D.I. 15/1/1993 e D.P.CM. 16/3/1996 n. 157

 

D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

 

Circolare congiunta Ministero della Sanità e Ministero Pubblica Istruzione del 23/9/1998 "Certificazioni di Vaccinazioni obbligatorie"

 

DPR 26 gennaio 1999 n. 355 "Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 22-12-67, n. 1518 in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie".

 

DM 7/04/99, e Circolare Ministero della Sanità n. 5 dd 7/4/1999: "Nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l'età evolutiva"

 

DM 18/6/2002 "Modifica delle schedule vaccinali antipoliomielitiche"

 

Finalità del trattamento:

 

Attività amministrative correlate agli interventi di profilassi specifica delle malattie infettive e diffusive (art. 85, comma 1, lettera a);

 

Tipologia dei dati trattati:

 

Dati idonei a rivelare:

 

Stato di salute: attuale |X| pregresso |X|

 

Modalità di trattamento dei dati:

 

Con modalità informatizzate |X|

 

In forma cartacea |X|

 

Tipologia delle operazioni eseguite:

 

Operazioni standard

 

Raccolta:

 

- presso l’interessato |X|

 

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione |X|

 

Operazioni particolari:

 

Comunicazione |X|

 

A.S.L., Capitaneria di Porto, Prefettura Polizia di frontiera (l. 9/2/1982, n. 106)

 

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:

 

a) Vaccinazioni - profilassi internazionale (flussi in uscita dal territorio nazionale)

 

Negli Uffici di Sanità Marittima ed Aerea di Frontiera("USMAF") si somministrano vaccini contro le principali malattie infettive (Febbre Gialla, Epatite A, Epatite B, ecc.).

 

I dati personali dell'interessato relativi alle vaccinazioni effettuate dagli USMAF sono raccolti all'atto della vaccinazione dei soggetti interessati per le finalità di gestione amministrativa della vaccinazione effettuata.

 

b) Flussi migratori - profilassi internazionale (flussi in ingresso nel territorio nazionale)

 

Nell'ambito dei compiti di vigilanza sanitaria sui mezzi di trasporto e sulle persone in arrivo nei porti ed aeroporti dello Stato ai sensi della l. 9/2/1982, n. 106. gli USMAF sono chiamati anche ad effettuare attività di profilassi delle malattie infettive, anche in collaborazione con altre Amministrazioni Pubbliche operanti alle frontiere dello Stato, nel caso di eventi sanitari inattesi e sospetti verificatisi a bordo di un mezzo di trasporto o di flussi migratori non regolamentati.

 

Quando il comandante di una nave o di un aereo, in arrivo in Italia, segnala la presenza a bordo di persone che appaiono affette da patologie potenzialmente infettive, o vi è stato il decesso di una persona tra i passeggeri o tra l'equipaggio, o sono stati individuati passeggeri irregolari di cui si ignora la provenienza e lo stato di salute, nell'ottica della massima cautela finalizzata alla tutela della salute pubblica, il dirigente medico dell'USMAF è chiamato a verificare la reale situazione sanitaria di bordo all'arrivo in porto od aeroporto.

 

Ai fini degli adempimenti di competenza i dati vengono comunicati agli Enti preposti (A.S.L., Capitaneria di Porto, Prefettura Polizia di frontiera).

 

Allegato n° C-08

 

Denominazione del trattamento:

 

TENUTA E REVISIONE DELL'ELENCO DEI MEDICI DI BORDO ABILITATI E SUPPLENTI

 

Fonti Normative:

 

Regio decreto n. 636 del 29.9.1895 capo IV - approvazione del regolamento della sanità marittima.

 

DM 13.6.1986 - istituzione del servizio medico di bordo su navi della marina mercantile italiana che operano sul Mar Mediterraneo

 

Finalità del trattamento:

 

attività certificatorie (Art. 85, comma 1, lettera d)

 

rilascio di titoli abilitativi (Art. 68, comma 2, lettera g)

 

Tipologia dei dati trattati:

 

Dati giudiziari |X|

 

Modalità di trattamento dei dati:

 

Con modalità informatizzate |X|

 

In forma cartacea |X|

 

Tipologia delle operazioni eseguite:

 

Operazioni standard

 

Raccolta:

 

- presso terzi |X|

 

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione |X|

 

Operazioni particolari:

 

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

 

- di altro titolare |X|

 

Raffronti per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presso altre Amministrazioni (art. 43 D.P.R. n. 445/2000)

 

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:

 

I medici con i previsti requisiti di Legge chiedono di essere inseriti negli elenchi dei medici di bordo abilitati e supplenti, per poter prestare servizio a bordo di navi. A questa domanda va allegato un certificato medico, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, attestante l'idoneità psico-fisica alla navigazione del soggetto interessato.

 

Il dato giudiziario può essere trattato in quanto va inoltre allegato un certificato penale, di data non anteriore a 2 mesi, da cui risulti l'assenza di condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi. Nell'ambito della valutazione e del controllo di tale documentazione possono venire in rilievo dati giudiziari degli interessati. Dopo la valutazione della documentazione pervenuta si provvede a rilasciare al diretto interessato la certificazione attestante l'avvenuta iscrizione nei suddetti elenchi (in qualità di supplenti fino al superamento del concorso che li rende abilitati).

 

Allegato n° C-09

 

Denominazione del trattamento:

 

EFFETTUAZIONE CONTROLLI ANTIDOPING Fonti normative: Legge 14 dicembre 2000, n. 376"Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping"

 

DM 31 ottobre 2001, n. 440 "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive"

 

DM 15 ottobre 2002 "Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376" e successive modificazioni.

 

DM 30 dicembre 2004 "Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli antidoping e per la tutela della salute, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376"

 

DM 13 aprile 2005 "Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376"

 

Finalità del trattamento:

 

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale (Art. 85, comma 1 lettera a)

 

Applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione (Art. 85, comma 1, lettera e)

 

Tipologia dei dati trattati:

 

Dati idonei a rivelare:

 

Stato di salute: attuale |X| pregresso |X|

 

Modalità di trattamento dei dati:

 

In forma cartacea |X|

 

Tipologia delle operazioni eseguite:

 

Operazioni standard

 

Raccolta:

 

- presso l’interessato |X|

 

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione |X|

 

Operazioni particolari:

 

Comunicazione |X|

 

Nel solo caso di positività ai test comunicazione a:

 

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (art. 7 DM 30 dicembre 2004);

 

- Procura Antidoping presso il CONI (art. 7 DM 30 dicembre 2004)

 

- Federazione sportiva, Disciplina Associata o Ente di promozione spartiva per cui è tesserato l'atleta (art. 7 DM 30 dicembre 2004));

 

- Società sportiva con cui è tesserato l'atleta (art. 7 DM 30 dicembre 2004)); - Prefettura competente per territorio (nei casi in cui la sostanza rilevata rientri tra quelle previste dalla tabella 1 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 art. 75)

 

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:

 

I dati sulla salute degli interessati possono emergere in quanto le norme procedurali per l'effettuazione dei controlli antidoping (DM 30 dicembre 2004) prevedono che sul verbale di prelievo, compilato al momento del controllo antidoping, l'atleta, il medico della società o il dirigente accompagnatore possano fare delle dichiarazioni anche sui farmaci assunti negli ultimi sette giorni dall'atleta. Inoltre può essere allegato al verbale, in busta chiusa e sigillata, eventuale notifica individuale di trattamenti terapeutici, che abbiano comportato il ricorso a sostanze, il cui uso è sottoposto ad alcune restrizioni riguardanti gli atleti controllati. Tali notifiche vengono consultate soltanto nel caso in cui vi sia una positività ai tests.

 

Nel caso di positività ai tests antidoping, i risultati vengono associali ai dati anagrafici dell'atleta interessato contenuti nel verbale di prelievo.

 

Nel caso in cui sia stata riscontrata una positività ai tests antidoping, la sostanza riscontrala viene comunicata alla Federazione sportiva di appartenenza, alla Procura antidoping presso il CONI e alla Procura della Repubblica di Roma, ai fini di giustizia penale e sportiva (artt. 6 e 9 della legge 376/2000).

 

Allegato n. C-10

 

Denominazione del trattamento:

 

MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE DEI CITTADINI ITALIANI CHE HANNO OPERATO OD OPERANO IN MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE E DI ASSISTENZA UMANITARIA NEI TERRITORI DEL KOSOVO E DELLA BOSNIA-HERZEGOVINA

 

Fonti normative:

 

L. 833/78 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

 

Decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393 (in Gazzetta Ufficiale - serie generate - n. 303 del 30 dicembre 2000);

 

Legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27 recante: "Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania" - Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 50 del 1° marzo 2001;

 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome: Accordo in data 30 maggio 2002 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul protocollo operativo dell'indagine sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che hanno operato nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo - Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003; Legge 28 febbraio 2001, n. 27- Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 2002; Decreto 22 ottobre 2002 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'interno recante: "Campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei soggetti di cui all’art. 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393

 

Finalità del trattamento:

 

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal servizio sanitario nazionale ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero (art. 85, comma 1, lettera a)

 

Tipologia dei dati trattati:

 

Dati idonei a rivelare:

 

Stato di salute: attuale |X| pregresso |X| Dati relativi a familiari dell'interessato |X|

 

Modalità di trattamento dei dati:

 

Con modalità informatizzate |X|

 

In forma cartacea |X|

 

Tipologia delle operazioni eseguite:

 

Operazioni standard

 

Raccolta:

 

- presso terzi |X|

 

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione |X|

 

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:

 

Responsabile del monitoraggio è un apposito Comitato scientifico, istituito presso il Ministero della Salute, (DM 10 novembre 2003 Ministero Salute di concerto con Ministero della Difesa), cui sono affidati, tra l'altro, i compiti di coordinamento e supervisione delle varie fasi del monitoraggio sanitario. Il Comitato scientifico, nello svolgimento delle funzioni affidale, si avvale di un Centro raccolta ed elaborazione dati (CRED) e di una Segreteria organizzativa. 1 dati sensibili trattati sono raccolti durante visite mediche effettuate da medici abilitati che prevedono l'effettuazione di prestabiliti esami di laboratorio a cui ogni partecipante all'indagine si sottopone, a titolo gratuito e su base volontaria, secondo una cadenza temporale predeterminata.

 

I medici interessati da questa fase compilano le apposite schede cartacee e le spediscono, nelle forme e nei modi concordati dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, al CRED.

 

Al momento della raccolta ed archiviazione dei dati nel database viene attribuito un numero specifico e univoco ad ogni soggetto incluso nello studio

 

I soggetti sono quindi registrati nel database attraverso questo codice e non con i rispettivi dati direttamente identificativi.

 

Il trattamento effettuato dal CRED consiste nell'interpretazione e valutazione dei dati al fine di stimare l'eventuale impatto sullo stato di salute degli interessati della permanenza nei territori della Bosnia e del Kosovo.

 

Il Comitato scientifico ha l'obbligo di produrre al Parlamento una relazione quadrimestrale con soli dati anonimi sulle risultanze del monitoraggio.

 

Allegato n° C-11

 

Denominazione del trattamento:

 

TRATTAMENTI DATI RACCOLTI SUL TERRITORIO AL FINE DI FORNIRE ALLA POPOLAZIONE RISPOSTE A SITUAZIONI CRITICHE (CALL CENTER 1500 - DEL MINISTERO)

 

Fonti normativi:

 

L. 833/78 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) Legge 26 maggio 2004, n. 138 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica" (istituzione del Centro Nazionale per la prevenzione ed il Controllo delle Malattie "CCM")

 

DM 1 luglio 2004, (G.U. n. 185 del 9 agosto 2004) Organizzazione costitutiva del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie - CCM

 

Finalità del trattamento:

 

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi e cura (art. 85, comma 1, lettera a);

 

Applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute della popolazione (art. 85, comma 1, lettera e);

 

Tipologia dei dati trattati:

 

Dati idonei a rivelare:

 

Stato di salute: attuale |X| pregresso |X| Dati relativi a familiari dell'interessato |X|

 

Modalità di trattamento dei dati:

 

Con modalità informatizzate |X|

 

In forma cartacea |X|

 

Tipologia delle operazioni eseguite:

 

Operazioni standard

 

Raccolta:

 

- presso l'interessato |X|

 

- presso terzi |X|

 

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione |X|

 

Operazioni particolari

 

Comunicazione X

 

- Servizi di emergenza sanitaria

 

- Servizi socio-assistenziali locali

 

- Forze di polizia

 

(solo qualora indispensabile per far fronte al caso di emergenza)

 

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:

 

Il Call Center 1500 fornisce informazioni a cittadini ed operatori sanitari nel contesto di emergenze sanitarie di rilevanza nazionale o internazionale ed ha come obiettivo principale quello di contenere il panico dell'opinione pubblica attraverso informazioni chiare e autorevoli. L'operatore di centrale operativa che riceve la comunicazione con richiesta di soccorso valuta la richiesta e chiede il nome del chiamante o della persona che necessita di soccorso, e informazioni sul suo stato di salute. Nel caso si valuti opportuno inviare un mezzo di soccorso viene attivato il collegamento con l'ente più idoneo (118, 112, 113, Protezione Civile, ...) cui vengono comunicati i dati sensibili dell'interessato solo qualora indispensabili per organizzare il soccorso e fare quindi fronte al caso di emergenza.

 

Una volta adempiuto alle finalità del servizio i dati vengono conservati privi degli elementi identificativi ed elaborati per la valutazione del servizio.

 

Allegato n° C-12

 

Denominazione del trattamento:

 

Interrogazioni parlamentari. Esposti, comunicazioni indirizzate al Ministero della Salute (al Ministro, ai Dipartimenti, all'Ufficio legislativo e all'Ufficio di Gabinetto), anche tramite Ufficio Relazioni con il Pubblico

 

Fonti normativi:

 

Regolamento del Senato

 

Regolamento della Camera dei Deputati

 

Legge 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

 

Legge 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi"

 

Legge 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"

 

DPR 21 settembre 2001, n. 422 "Regolamento recante norme per la determinazione dei titoli di accesso alle attività di informazione e comunicazione e per l'individuazione e la disciplina degli interventi formativi"

 

D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla L. 3 agosto 2001, n. 317, articolo 11 che istituisce il Ministero della Salute e ne determina le funzioni;

 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1994 "Direttiva sui principi per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico"

 

Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica 7 febbraio 2002 "Direttiva sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"

 

Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica 24 marzo 2004 " Rilevazione della qualità percepita dai cittadini".

 

Finalità del trattamento:

 

- atti di controllo o di sindacato ispettivo (art. 65 comma 4)

 

- accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, dei dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni (art. 67 "Attività di controllo e ispettive", comma 1, lettera b)

 

- finalità degli uffici per le relazioni con il pubblico (art. 73, comma 2, lettera g)

 

Tipologia dei dati trattati:

 

Dati idonei a rivelare:

 

Origine: etnica |X| razziale |X|

 

Convinzioni: religiose |X| filosofiche |X| d'altro genere |X|

 

Convinzioni: politiche |X| sindacali |X|

 

Stato di salute: attuale |X| pregresso X Dati relativi a familiari dell'interessato |X|

 

Vita sessuale: |X|

 

Dati giudiziari: |X|

 

Modalità di trattamento dei dati:

 

Con modalità informatizzate |X|

 

In forma cartacea |X|

 

Tipologia delle operazioni eseguite:

 

Operazioni standard

 

Raccolta:

 

- presso l'interessato |X|

 

- presso terzi |X|

 

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione |X|

 

Operazioni particolari:

 

Comunicazione |X| - Organo richiedente per la formulazione della risposta all'atto di sindacato ispettivo, limitatamente ai dati indispensabili

 

- Organismi sanitari con competenza diretta, ordini e collegi professionali, Forze dell'Ordine e Autorità Giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari, limitatamente ai dati indispensabili per l'adozione dei provvedimenti necessari alla soluzione del caso

 

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:

 

a) Istruttoria degli atti di sindacato ispettivo

 

Il trattamento è volto a predisporre gli elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo d'interesse del Ministero della Salute per consentire il corretto svolgersi della funzione di controllo delle Camere.

 

La predisposizione degli schemi di risposta riguarda gli interventi del Signor Ministro o dei Sottosegretari in occasione di interrogazioni, interrogazioni a risposta immediata, interpellanze ed informative urgenti in Commissione o in Assemblea.

 

L'acquisizione ed il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avviene di volta in volta, in ragione delle tematiche e delle materie su cui si incentrano gli atti di sindacato ispettivo di interesse, solamente laddove strettamente indispensabili La trasmissione delle risposte concerne solo le interrogazioni a risposta scritta, ed è diretta ai Parlamentari interroganti ed alla Camera di appartenenza degli stessi.

 

b) Esposti e comunicazioni da parte di cittadini. Ufficio Relazioni con il Pubblico

 

I dati sensibili o giudiziari segnalati negli esposti e nelle comunicazioni da parte di cittadini - anche attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico - sono oggetto di trattamento da parte del Ministero quando questi siano indispensabili e pertinenti rispetto alle finalità di garantire una corretta ed adeguata valutazione del Servizio Sanitario Nazionale. Nei casi in cui i dati siano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili essi non vengono utilizzali, salvo che per la conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene (art. 22 comma 5 del D.Lgs. 196/2003).

 

Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di coordinamento, pervengono, al Ministero della Salute (al Ministro, ai Dipartimenti, all'Ufficio legislativo e all'Ufficio di Gabinetto) esposti e comunicazioni da parte di cittadini, attinenti a materie di competenza del Ministero. I suddetti documenti possono recare, in allegato, certificati medici, cartelle cliniche, fotografie o altre informazioni sullo stato di salute, a supporto dei casi di malasanità o di violazione della deontologia professionale lamentati. Gli Uffici che hanno ricevuto le suddette informazioni provvedono alla loro trattazione inviandoli, di norma, alla Direzione Generale competente o in ipotesi del tutto marginali, alle strutture del SSN con competenza diretta

 

Le Direzioni Generali competenti trattano questi dati per valutare ed adottare eventuali idonee iniziative atte a porre soluzione, in via generale, alle lamentate disfunzioni e, nei casi di competenza, li comunicano alle strutture del SSN con competenza diretta, ordini e collegi professionali, Forze dell'Ordine e Autorità Giudiziaria.

 

Allegato n° C-13

 

Denominazione del trattamento:

 

ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E ASSISTENZA FARMACEUTICA

 

Fonti normative:

 

L. 833/78 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

 

D.P.R. 309/90 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)

 

D.Lgs. 502/92 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421),

 

L. 537/1993 (interventi correttivi di finanza pubblica)

 

L. 425/96 art. 1 comma 4 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica) D.L. 124/1998: Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

 

D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

 

D.P.R. 371/1998 (regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private)

 

DLGS del 18 febbraio 2000 n. 56: "Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della Legge del 13 maggio 1999, n. 133"

 

L. 23 dicembre 2000, n. 388 ""Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"

 

L. 16 novembre 2001. n. 405 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria"

 

D.P.C.M. 29 Novembre 2001 - Definizione dei livelli essenziali di assistenza D.P.R. 23 maggio 2003, "Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005"

 

Legge 24 novembre 2003, n. 326 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", modificata con legge 350/2003 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)") - art. 50("Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie")

 

L. 30 dicembre 2004. n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005)

 

Finalità del trattamento:

 

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b).

 

Tipologia dei dati trattati:

 

Dati idonei a rivelare:

 

Stato di salute: attuale |X| pregresso |X

 

Modalità di trattamento dei dati:

 

Con modalità informatizzate |X|

 

Tipologia delle operazioni eseguite:

 

Operazioni standard

 

Raccolta:

 

- presso terzi |X|

 

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione |X|

 

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:

 

Il trattamento concerne i dati relativi alle ricette delle prestazioni specialistiche ed alle ricette di assistenza farmaceutica che sono comunicati al Ministero della Salute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del Protocollo attuativo delle disposizioni di cui al comma 10 dell'Art. 50 della L. 326/2003. Tale protocollo prevede che siano trasmessi i dati delle ricette mediche recanti le prescrizioni di prestazioni specialistiche e di assistenza farmaceutica, con esclusione del codice fiscale dell'assistito.

 

I dati vengono comunicati al Ministero della Salute nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale, per l'esercizio delle funzioni di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria. I dati sanitari trattati riguardano il codice di prestazione e l'eventuale esenzione.

 

Allegato n° C-14

 

Denominazione del trattamento:

 

CERTIFICATO DI ASSISTENZA AL PARTO Fonti normative: Legge 15 maggio 1997, n. 127: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", art. 2 comma 2.

 

D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

 

DLGS del 18 febbraio 2000 n. 56: "Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della Legge del 13 maggio 1999, n. 133"

 

D.P.R. 3 Novembre 2000 n. 396: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", artt. 29 e 30.

 

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”

 

DM 16 luglio 2001, n. 349; Regolamento recante: "Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni". Legge 16 novembre 2001, n. 405"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria"

 

D.P.C.M. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza)

 

Circolare Ministero della Salute n. 15 del 19 dicembre 2001: Modalità di attuazione del Decreto 16 luglio 2001, n. 349: Regolamento recante "Modificazioni al certificato di assistenza al parto per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla natimortalità ed ai nati affetti da malformazioni"

 

D.P.R. 23 maggio 2003, "Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005"

 

L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005)

 

Finalità del trattamento:

 

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b)

 

Tipologia dei dati trattati:

 

Dati idonei a rivelare:

 

Stato di salute: attuale |X| pregresso |X| Dati relativi a familiari dell'interessato |X|

 

Modalità di trattamento dei dati:

 

Con modalità informatizzate |X|

 

Tipologia delle operazioni eseguite:

 

Operazioni standard

 

Raccolta:

 

- presso terzi |X|

 

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione |X|

 

Operazioni particolari

 

Comunicazione |X|

 

ISTAT (DM 349/2001)

 

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:

 

Il Certificato Di Assistenza al Parto ("CEDAP") è utilizzato per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni. Le informazioni rilevate sono suddivise in 6 sezioni: - sezione Generale (dati anagrafici struttura e dati puerpera);

 

- sezione A: informazioni socio-demografiche sul/sui genitore/i;

 

- sezione B: informazioni sulla gravidanza;

 

- sezione C: informazioni sul parto e sul neonato;

 

- sezione D: informazioni sulle cause di nati-mortalità; - sezione E; informazioni sulla presenza di malformazioni.

 

Nel CEDAP sono registrate informazioni sensibili sia sulla madre, sia sul nato, sia sugli altri familiari nel caso di eventuali malformazioni del nascituro. Il certificato di assistenza al parto comprende anche la scheda di nato malformato (con le informazioni sulla familiarità di malformazione e sul cariotipo) e di nato morto, comprensive dell'indicazione delle patologie malformanti e/o causa di natimortalità. I dati CEDAP vengono inviati dai punti nascita o dalle ASL alla Regione (a seconda dell'organizzazione regionale del flusso), che a sua volta li priva degli elementi identificativi diretti e li invia in formato elettronico al Ministero della Salute.

 

I dati sensibili contenuti nel CEDAP sono trattati in conformità alle garanzie previste nell'allegato C-01.

 

Allegato n. C-15

 

Denominazione del trattamento:

 

ASSISTENZA AGLI STRANIERI IN ITALIA

 

Fonti normative:

 

L. 833/78 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

 

D.Lgs. n. 286/98, (TU immigrazione e condizione dello straniero)

 

Reg.CEE 14/06/1971, n. 1408: regolamento CEE relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

 

Reg.CEE 21/03/1972, n. 574: regolamento CEE che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

 

Reg.CE 14/05/2003, n. 859: Estensione delle garanzie di protezione sociale ai cittadini extraUE

 

L. 18/01/1983, n. 32: Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con protocollo aggiuntivo, firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981.

 

L. 24/03/1999, n. 101: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993 L. 06/04/1977, n. 236: Ratifica ed esecuzione del protocollo fra l'Italia ed il Brasile, firmato a Brasilia il 30 gennaio 1974, aggiuntivo all'accordo di emigrazione del 9 dicembre 1960

 

L. 25/01/1983, n. 34: Ratifica ed esecuzione degli emendamenti tra il Governo italiano e la Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale, firmata a Praja il 18 dicembre 1980

 

L. 27/05/1999, n. 167: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia in materia di sicurezza sociale, fatta a Roma il 27 giugno 1997

 

L. 11/06/1960, n. 885: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, con Protocollo generale, conclusa in Roma il 14 novembre 1957.

 

L. 26/07/1975, n. 432: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974.

 

L. 19/08/2003, n. 244: Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000

 

L. 07/10/1986, n. 735: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984

 

L. 28/08/1989, n. 309: Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato d'Israele sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato, effettuato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987

 

L. 17/08/1957, n. 843: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Libia di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dalla risoluzione dell'assemblea generale delle nazioni unite del 15 dicembre 1950, con scambi di note, concluso in Roma il 2 ottobre 1956

 

DPR n. 394/99, (Regolamento sul TU immigrazione e condizione dello straniero)

 

D.Lgs. 502/92 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421),

 

L. 449/1997, art. 32 comma 15: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"

 

D.lg. 31 marzo 1998 n. 112 (art. 116 e 118 comma 1 lett. b))

 

D.P.R. 23 maggio 2003, "Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005"

 

Circolare Ministero Salute n. 5 del 24 marzo 2000: D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286- Disposizioni in materia di assistenza sanitaria

 

Circolare n. 5 Ministero Sanità del 24.03.00

 

Finalità del trattamento:

 

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, relative alla erogazione e registrazione dell'assistenza agli stranieri in Italia (Articolo 85, comma 1, lettera a)

 

Tipologia dei dati trattati:

 

Dati idonei a rivelare:

 

Stato di salute: attuale |X| pregresso |X| Dati relativi a familiari dell'interessato |X|

 

Modalità di trattamento dei dati:

 

Con modalità informatizzate |X|

 

In forma cartacea |X| Tipologia delle operazioni eseguite: Operazioni standard

 

Raccolta:

 

- presso l'interessato |X|

 

- presso terzi |X|

 

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione |X|

 

Operazioni particolari

 

Comunicazione |X|

 

- Allo Stato comunitario di provenienza (art. 42 D.Lgs. 196/2003: in base ai Regolamenti CEE 1408/71, 574/72)

 

Trasferimento di dati all'estero |X|

 

- Trasferimento di dati sulla salute allo Stato extracomunitario di provenienza in conformità agli accordi bilaterali vigenti (art. 43 del D.lgs. 196/2003)

 

Descrizione del flusso informativo:

 

a) Assistenza per gli stranieri comunitari o provenienti da paesi con accordo bilaterale con l'Italia temporaneamente presenti in Italia per motivi di turismo, di studio o per interventi ad altissima specializzazione regolarmente iscritti ai servizi sanitari dei paesi di provenienza.

 

Per costoro i paesi di origine rilasciano un attestato che attesta la regolare posizione nei registri di assistenza dei paesi di provenienza: ciò consente agli utenti di usufruire delle prestazioni sanitarie previste dai regolamenti, dagli accordi bilaterali o da specifici attestati di diritto nel caso di interventi ad altissima specializzazione.

 

Le ASL trasmettono al Ministero della Salute il Modello E125 che è un riepilogo delle prestazioni rese a favore dei soggetti; tali riepiloghi (contenenti i dati identificativi degli interessati e le prestazioni erogate a ciascuno) sono utilizzati ai fini della fatturazione alle varie Casse Mutue Estere cui sono in carico i vari utenti. b) Assistenza a stranieri per ragioni umanitarie La legge 449 del 27 dicembre 1997 e la successiva Circolare Ministeriale n. 5/2000 individua le tipologie di stranieri che entrano in Italia per motivi di cura. Fra queste, rientra anche lo straniero che viene trasferito in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle Regioni o del Ministero della Salute.

 

Nel primo caso le Regioni, nell'ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa col Ministero della Salute, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione, a favore di:

 

- cittadini provenienti da paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;

 

- cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi in vigore per l'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Regionale. La richiesta di assistenza sanitaria deve essere effettuata da un'istituzione pubblica o privata (Ambasciate, Organizzazioni non Governative, Ordini o Istituti Religiosi, Sedi di Comando dell'Esercito Italiano in missione di pace, Enti Locali ecc.) con sede nella regione.

 

Nel secondo caso è direttamente il Ministero della Salute che autorizza, a valere su di uno specifico capitolo di spesa del Fondo Sanitario Nazionale, l'erogazione di prestazioni di alta specializzazione in favore dei suddetti soggetti (art. 12 lettera C del D.L.gs 502/92).

 

Il trattamento concerne i dati indispensabili per la valutazione di opportunità di concessione dell'autorizzazione, ivi inclusi i dati di salute degli interessali.

 

Allegato n° C-16

 

Denominazione del trattamento:

 

VISITE MEDICHE A SCOPO CERTIFICATORIO (comprese visite di idoneità iniziali, periodiche, straordinarie e di appello)

 

Fonti normative:

 

Art. 323 Codice della navigazione

 

R.D. 29/09/1895 n. 363

 

R.D.L. n° 1773 del 1933 Iscrizione nelle Matricole della gente di mare - Iscrizione agli Istituti nautici

 

D.P.R. 15/02/1952 n° 328

 

Legge 28/10/1962 n° 1602 Elenco delle infermità causa di temporanea o permanente inabilità ai servizi di bordo

 

D.P.R. 30/06/1965 n° 1124 Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

 

D.M. Marina Mercantile 13/01/1979 Iscrizione nel registro dei sommozzatori in servizio locale

 

D.P.R. 31/07/1980 n° 620 Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile D.M. 22/02/1984 Fissazione dei livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate in Italia, in navigazione ed all'estero al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile dal Ministero della Sanità

 

Circolare del Ministero della sanità n. 1000.6.620.1.2870 del 1 ottobre 1985. Modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

 

D.M. Sanità 20/10/1986 Iscrizione nel registro dei pescatori professionisti

 

D.M. Sanità 27/05/1987 n° 322 Disciplina delle visite mediche domiciliari di controllo dei personale navigante marittimo e dell'aviazione civile

 

D.P.R. 18/11/1988 n° 566 Regolamento in materia di licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche

 

D.L. 30/04/1992 n° 285 Codice della strada

 

D.P.R. 16/12/1992 n° 495

 

D.M. Sanità 08/08/1997 Visite mediche di accertamento dell'idoneità psico-fisica per conseguire e mantenere in esercizio licenze ed attestati aeronautici

 

D.P.R. 09/10/1997 n° 431 Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche

 

D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485

 

D.M. Sanità 14/02/2000 Revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti

 

D.P.R. 4 aprile 2001, n. 232 Regolamento concernente la concessione della libera pratica alle navi

 

Finalità del trattamento:

 

Attività certificatorie (art. 85 comma 1 lettera d) Tipologia dei dati trattati:

 

Dati idonei a rivelare:

 

Stato di salute: attuale |X| pregresso |X

 

Modalità di trattamento dei dati:

 

Con modalità informatizzate |X|

 

In forma cartacea |X|

 

Tipologia delle operazioni eseguite:

 

Operazioni standard

 

Raccolta:

 

- presso l'interessato |X|

 

- presso terzi |X|

 

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione |X|

 

Operazioni particolari:

 

Comunicazione |X|

 

- Al Ministero dei Trasporti (art. 34 DPR 566/1988, art. 23 DPR 431/1997 limitatamente al giudizio di idoneità/inidoneità e alle limitazioni apposte)

 

- All'INPS (nei soli casi di non idoneità permanente - art. 34 DPR 566/1988)

 

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:

 

Il trattamento concerne i dati indispensabili per:

 

a) l'accertamento (visita iniziale) dell'idoneità fisica all'iscrizione alle matricole della gente di mare, all'iscrizione all'Istituto nautico e nell'elenco dei medici di bordo (R.D. 1773/1933, D.M. Sanità 14/02/2000)

 

b) l’accertamento (visita iniziale ed annuale) dell'idoneità fisica all'iscrizione nel registro dei sommozzatori in servizio locale (D.M. Marina Mercantile 13 gennaio 1979) c) l'accertamento (visita iniziale ed annuali) dell'idoneità fisica all'iscrizione nel registro dei pescatori professionisti (D.M. Sanità 20 ottobre 1986)

 

d) l'accertamento (visita iniziale ed annuale) dell'idoneità fisica all'iscrizione nel registro dei palombari (D.P.R. 15 febbraio 1952)

 

e) l'accertamento dell'idoneità psicofisica al lavoro del personale navigante (visita iniziale e periodica), incluse le visite preventive d'imbarco (Art. 323 Codice della Navigazione e RDL 1773/1933 e L. 28 ottobre 1962, n. 1602)

 

f) l'accertamento medico-legale relativo agli infortuni sul lavoro per il personale navigante (DPR 30 giugno 1965, n. 1124)

 

g) l'accertamento medico-legale ai fini della verifica dello stato di salute del personale navigante in malattia (DM Salute 27 maggio 1987 n. 322)

 

h) l'accertamento dell'idoneità psicofisica per il conseguimento e/o il mantenimento delle licenze e dei brevetti di volo (visita iniziale, periodica, straordinaria e di appello - art. 27, art. 31, art. 32, art. 38 DPR 18 novembre 1988 n. 566 e DM Salute 8 agosto 1997)

 

i) l'accertamento dell'idoneità psicofisica per il conseguimento e/o il mantenimento della patente di guida e delle patenti nautiche (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e DPR 9 ottobre 1997, n. 431)

 

j) l'accertamento finalizzato all'autorizzazione alle operazioni di sbarco dei passeggeri, la cosiddetta "libera pratica alle navi" (D.P.R. 4 aprile 2001, n. 232)

 

k) l'accertamento (visita su richiesta della Capitaneria di Porto) dell'idoneità fisica per l'attività di pilota marittimo e ormeggiatore (D.P.R. 15 febbraio 1952)

 

E' prevista la comunicazione di dati sulla salute dell'interessato solamente per quanto concerne i trattamenti di cui alle lettere h), ai sensi dell'art. 34 del DPR 566/1988, ed i), ai sensi dell'art. 23 DPR 431/1997.

 

Allegato n° C-17

 

Denominazione del trattamento:

 

RICOMPENSE "AI BENEMERITI DELLA SALUTE PUBBLICA" ED "AL MERITO DELLA SANITA' PUBBLICA" E ONORIFICENZE "AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA"

 

Fonti normative:

 

R.D. 28/08/1867, n. 3872 (prevede la coniazione di una medaglia, delineandone le caratteristiche, destinata a premiare le persone che si rendono, in modo eminente, benemerite in occasione di qualche morbo epidemico pericoloso);

 

R.D. 25/02/1886, n. 3706 (aggiunge l'attestazione di benemerenza alle ricompense stabilite per i benemeriti della salute pubblica);

 

R.D. 5/03/1914, n. 184 (nel disciplinare la procedura del conferimento, istituisce la Commissione centrale permanente incaricata di esaminare il merito delle azioni da premiare);

 

D.Lgt. 25/11/1915, n. 1711 (prevede che le ricompense ai benemeriti della salute pubblica possono essere conferite anche alle persone che si sono distinte, in modo eminente, con cospicue elargizioni a favore di istituzioni che interessano l'igiene e la sanità pubblica);

 

D.Lgl. 18/05/1916, n. 624 (prevede che le ricompense ai benemeriti della salute pubblica possono essere conferite anche alle persone che si sono distinte, durante fatti di guerra, per l'assistenza sanitaria ai militari feriti od ammalati);

 

D.Lgt. 7/07/1918, n. 1048 (istituisce la medaglia al merito della sanità pubblica, destinata a premiare le persone, gli enti, i corpi, gli ufficiali che si rendono, con cospicue elargizioni o con prestazioni, segnalati servizi nel campo delle opere che interessano l'igiene e la sanità pubblica, in circostanze diverse da quelle considerate dai predetti regi decreti);

 

R.D. 25/11/1929, n. 2193 (modica la composizione della Commissione ed istituisce l'attestazione al merito della sanità pubblica);

 

D.C.P.S. 25/10/1946 n. 344 (modifica la disciplina della procedura di conferimento e la composizione della Commissione);

 

D.P.R. 17/05/1952, n. 637 (delinea le caratteristiche delle medaglie ai benemeriti della salute pubblica ed al merito della sanità pubblica e introduce nuove modificazioni della Commissione);

 

Legge 3/03/1951, n. 178 (istituisce l'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana" e disciplina il conferimento e l'uso delle onorificenze);

 

D.P.R. 3/05/1952, n. 458 (contiene norme di attuazione della citata legge 178/1951);

 

D.P.R. 31/10/1952 (approva lo statuto dell'Ordine "Al merito della repubblica Italiana") D.P.R. 30/12/1954 (contiene modifiche dello statuto)

 

D.P.R. 23/12/1960 (contiene modifiche dello statuto);

 

D.P.R. 30 marzo 2001. n. 173 (Regolamento recante modifica dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, in materia di caratteristiche delle decorazioni per le classi di onorificenze)

 

Finalità del trattamento:

 

Onorificenze, ricompense e riconoscimenti (art. 69)

 

Tipologia dei dati trattati:

 

Dati giudiziari |X|

 

Modalità di trattamento dei dati:

 

In forma cartacea |X|

 

Tipologia delle operazioni eseguite:

 

Operazioni standard

 

Raccolta:

 

- presso l'interessato |X|

 

- presso terzi |X|

 

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione |X| Operazioni particolari: Comunicazione |X| Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 4 DPR 458/52 Descrizione del trattamento e del flusso informativo:

 

a) Ricompense "ai benemeriti della salute pubblica" ed "al merito della sanità pubblica"

 

Il conferimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della Salute, sentito il parere della Commissione Centrale Permanente, competente ad esaminare le motivazioni di merito che costituiscono il presupposto dell'attribuzione, previa istruttoria ai fini della valutazione dei requisiti per la concessione della ricompensa.

 

Nell'ambito dell'istruttoria, si provvede a richiedere alle Prefetture informazioni sui requisiti di moralità sul nominativo proposto per la benemerenza. Nel caso di richieste riguardanti persone, le Prefetture forniscono, tra gli altri, dati giudiziari relativi all'interessato che vengono, pertanto trattati dal Ministero nei limiti dell'effettiva indispensabilità.

 

b) Onorificenze "al merito della Repubblica Italiana"

 

Il conferimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministero avvia l'istruttoria relativamente ai nominativi che il Ministro della Salute intende proporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della valutazione dei requisiti per la concessione della onorificenza. Nell'ambito dell'istruttoria, si provvede a richiedere alle Prefetture informazioni sui requisiti di moralità sul nominativo proposto per la benemerenza. Nel caso di richieste riguardanti persone, le Prefetture forniscono, tra gli altri, dati giudiziari relativi all'interessato che vengono, pertanto trattati dal Ministero nei limiti dell'effettiva indispensabilità.