Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.3 emigrazione e immigrazione |
Data: | 22/05/1978 |
Numero: | 217 |
Sommario |
Art. 1. Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui agli allegati A, B e C alla presente legge, è [...] |
Art. 2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di medico, l'interessato deve presentare al Ministero della sanità istanza in lingua italiana in carta da bollo corredata dai [...] |
Art. 3. Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro due mesi accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione e [...] |
Art. 4. Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni, ai sanitari di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio [...] |
Art. 5. Il Ministero della sanità comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari [...] |
Art. 6. Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche ai sanitari che intendano svolgere la loro attività nell'ambito di [...] |
Art. 7. Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni o le provincie autonome di Trento e Bolzano interessate, nonchè la [...] |
Art. 8. I cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee sono ammessi alla prestazione di servizi medici nel territorio dello Stato senza essere tenuti all'iscrizione [...] |
Art. 9. Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attività di cui all'articolo precedente, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni [...] |
Art. 10. I medici cittadini italiani che si trasferiscono in uno dei Paesi membri delle Comunità europee possono, a domanda, conservare l'iscrizione nell'ordine provinciale [...] |
Art. 11. [4] |
Art. 12. Le autorità che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino per essere ammesso alla professione di medico in un altro Stato membro delle Comunità europee, [...] |
Art. 13. I documenti richiesti dalla presente legge se redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo [...] |
Art. 14. Le modifiche degli statuti delle scuole di specializzazione annesse alle facoltà di medicina e chirurgia delle università, necessarie per l'esecuzione della normativa [...] |
Art. 15. [5] |
Art. 15 bis. [8] |
Art. 15 ter. [9] |
Art. 16. I cittadini degli altri Stati membri che chiedano uno dei diplomi o titoli di formazione di medico specialista, che non figurano fra le specializzazioni di cui agli [...] |
Art. 17. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 10.3.36 - Legge 22 maggio 1978, n. 217 [1].
Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee.
(G.U. 29 maggio 1978, n. 146)
Titolo I
DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO
Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui agli allegati A, B e C alla presente legge, è riconosciuto il titolo di medico e di medico specialista ed è consentito l'esercizio dell'attività professionale di medico.
L'uso di tali titoli, e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze dei titoli stessi enunciate negli allegati A, B e C.
Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge saranno modificati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, in conformità alle direttive comunitarie.
Ai fini dell'esercizio dell'attività di medico, l'interessato deve presentare al Ministero della sanità istanza in lingua italiana in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:
a) uno dei titoli previsti dall'allegato A in originale o in copia autentica, per l'attività di medico;
b) certificato di buona condotta, ovvero certificato di moralità e di onorabilità, o equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza e, qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della libera professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato stesso.
Qualora l'interessato chieda anche il riconoscimento del titolo di medico specialista, oltre ai documenti di cui al comma precedente, deve presentare uno dei titoli previsti dagli allegati B e C in originale o in copia autentica.
La documentazione di cui alla predetta lettera b) deve essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.
Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro due mesi accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione all'ordine dei medici della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo stesso.
Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma dell'autenticità degli stessi alla competente autorità dello Stato membro nonchè conferma dell'osservanza da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE [2] .
Qualora il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, domanda al riguardo informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.
Le informazioni sono coperte dal segreto.
Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni il termine di cui al primo comma è sospeso. Tale sospensione non può eccedere i tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.
Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità deve essere motivato.
L'ordine dei medici, nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda, corredata della documentazione inviata dal Ministero, adempie alla procedura per l'iscrizione stabilita dalle vigenti leggi.
Il cittadino di altri Stati membri delle Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani.
Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni, ai sanitari di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni previste dal
Il Ministero della sanità comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'art. 4, nonchè quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.
A tal fine l'ordine dei medici dà comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche ai sanitari che intendano svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.
L'istituzione dei rapporti di lavoro fra i medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee e le strutture sanitarie pubbliche è ammessa secondo le normative che saranno fissate dalla legge sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale.
Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni o le provincie autonome di Trento e Bolzano interessate, nonchè la Federazione degli ordini dei medici, promuove, ove ne ravvisi l'opportunità, corsi facoltativi di deontologia professionale e di legislazione sanitaria e sociale nazionale e regionale, preordinati a consentire ai sanitari che ne facciano richiesta anche l'acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione.
All'onere annuo, valutato in lire 50 milioni, si provvede per gli anni 1977 e 1978 mediante corrispondenti riduzioni del capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Titolo II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
I cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee sono ammessi alla prestazione di servizi medici nel territorio dello Stato senza essere tenuti all'iscrizione nell'albo professionale. Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanità:
a) dichiarazione redatta in lingua italiana, a firma dell'interessato, dalla quale risultino la natura della prestazione che si intende effettuare ed il luogo dell'esecuzione della stessa;
b) certificato della competente autorità dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica attività o professione in detto Stato;
c) certificati comprovanti il possesso dei diplomi od altri titoli di cui agli allegati A, B e C dei quali l'interessato intende avvalersi per la prestazione dei servizi.
In caso di urgenza la dichiarazione, unitamente alla documentazione suindicata, può essere presentata successivamente all'effettuazione delle prestazioni ed entro il termine di quindici giorni.
La documentazione prevista dal presente articolo deve essere di data non anteriore di dodici mesi a quella di presentazione.
Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attività di cui all'articolo precedente, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani. A tal fine il Ministero della sanità comunica le necessarie informazioni all'Ordine dei medici competente per la iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato [3] .
Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da medici cittadini italiani, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'albo professionale, l'ordine dei medici della provincia nella quale sono stati commessi gli abusi o le mancanze, comunica immediatamente i fatti al Ministro della sanità, che, con decreto motivato, proibisce al sanitario cittadino degli altri Stati membri di effettuare ulteriori prestazioni.
Del provvedimento è data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, tramite il Ministero degli affari esteri.
Titolo III
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO PRESSO ALTRI STATI DELLE COMUNITA' EUROPEE DA PARTE DI MEDICI CITTADINI ITALIANI
I medici cittadini italiani che si trasferiscono in uno dei Paesi membri delle Comunità europee possono, a domanda, conservare l'iscrizione nell'ordine provinciale italiano di appartenenza ovvero chiedere l'iscrizione nell'albo dell'ordine dei medici di Roma.
Il Ministero della sanità fornisce alle competenti autorità sanitarie dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici italiani tendenti ad ottenere l'ammissione all'esercizio delle attività professionali nei Paesi della CEE e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa documentazione.
Le autorità che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino per essere ammesso alla professione di medico in un altro Stato membro delle Comunità europee, sono tenute a confermarne l'autenticità; il rettore dell'università conferma l'autenticità dei certificati e dei diplomi di abilitazione all'esercizio professionale e dei diplomi di specializzazione.
Il Ministero della sanità, per il tramite del Ministero degli affari esteri, provvede a fornire nel più breve tempo, e comunque non oltre tre mesi, le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti il cittadino, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati e i documenti rilasciati dalle autorità nazionali.
A tal fine gli ordini dei medici danno comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
I documenti richiesti dalla presente legge se redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare del Paese in cui il documento fu fatto ovvero da un traduttore ufficiale.
Le modifiche degli statuti delle scuole di specializzazione annesse alle facoltà di medicina e chirurgia delle università, necessarie per l'esecuzione della normativa comunitaria, possono essere disposte anche se non siano trascorsi tre anni accademici dall'approvazione o dall'ultima modificazione degli statuti stessi.
Nei confronti dei medici cittadini di un Paese comunitario in possesso di diplomi, certificati od altri titoli rilasciati dagli Stati di origine e provenienza, che comprovino una formazione ultimata prima del 20 giugno 1975, ovvero non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di medico e di medico specialista, si applicano le seguenti disposizioni [6] :
a) ai fini del riconoscimento del titolo di medico e per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione dei servizi, i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorità competenti, dal quale risulti che essi hanno effettivamente svolto la specifica professione o attività per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;
b) ai fini del riconoscimento del titolo di medico specialista i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorità competenti, da cui risulti che essi si sono effettivamente e lecitamente dedicati alla specifica attività per il periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specializzata richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista dall'allegato D;
c) la formazione deve essere stata iniziata anteriormente al 1° gennaio 1981 per la Grecia, al 1° gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo e al 20 dicembre 1976 per gli altri Stati membri [7] .
Per le specializzazioni per le quali in Italia era richiesta, prima dell'entrata in vigore della presente legge, una durata minima di formazione inferiore a quella prevista dall'allegato D per il conseguimento dei titoli di cui agli allegati B e C, la differenza di cui alla precedente lettera b) è determinata soltanto in base alla durata minima di formazione richiesta nello Stato.
1. I diplomi, certificati ed altri titoli di medico o di medico specialista che non corrispondono alle denominazioni che figurano, per lo Stato membro che li ha rilasciati, negli allegati A, B e C, sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato delle autorità competenti in cui è attestato che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura nei predetti allegati.
1. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di medico acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, vengono assimilati a quelli che le soddisfano se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;
b) danno diritto all'esercizio dell'attività di medico in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche specificati negli allegati;
c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di medico per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.
2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di medico specialista acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria vengono assimilati a quelli che le soddisfano se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 aprile 1992;
b) permettono l'esercizio, a titolo di specialista, dell'attività di cui trattasi in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche ed indicati negli allegati;
c) sono corredati di un certificato, rilasciato dalle autorità competenti tedesche, attestante l'esercizio, in qualità di medico specialista, dell'attività di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio delle differenze tra la durata minima di formazione prevista dalla normativa comunitaria e quella acquisita nel territorio tedesco.
I cittadini degli altri Stati membri che chiedano uno dei diplomi o titoli di formazione di medico specialista, che non figurano fra le specializzazioni di cui agli allegati B e C o che, pur menzionati in essi, non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza, possono concorrere all'ammissione alle scuole di specializzazione funzionanti nelle università degli studi italiane alle stesse condizioni degli aspiranti cittadini italiani.
Nel caso in cui i cittadini degli Stati membri, che intendano ottenere uno dei diplomi o titoli di cui al comma precedente, siano già in possesso di formazione specialistica risultante da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza, le scuole di specializzazione, valutati il contenuto e la durata dei corsi di studio per il conseguimento dei titoli specialistici prodotti, determinano la durata della formazione complementare e le materie su cui essa deve vertere. In tale ipotesi l'ammissione sarà concessa anche in deroga ai limiti dei posti previsti per il corso di specializzazione di cui trattasi.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato A [10]
Diplomi, certificati ed altri titoli di medico
a) In Germania:
1. «Zeugnis über die ärztliche Staatsprüfung» (certificato dell'esame di Stato in medicina), rilasciato dalle autorità competenti e «Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent» (certificato attestante il compimento del periodo preparatorio come assistente medico), nei casi in cui tale periodo sia prescritto dalla legislazione tedesca per il compimento del ciclo d'istruzione;
2. «Zeugnis über die ärztliche Staatsprüfung» (certificato d'esame di Stato di medico), rilasciato dalle autorità competenti dopo il 30 giugno 1988 e l'attestato che certifica l'esercizio dell'attività di medico durante un periodo di tirocinio («Arzt im Praktikum»);
b) In Belgio:
«Diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements/het wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde» (diploma legale di laurea di dottore in medicina, chirurgia e ostetricia), rilasciato dalle facoltà di medicina delle università o dalla commissione centrale o dalle commissioni di Stato per l'insegnamento universitario;
c) In Danimarca:
«Bevis for bastået laegevidenskabelig embedseksamen» (diploma legale di dottore in medicina), rilasciato dalla facoltà di medicina di una università, unitamente al «dokumentation for gennemfort praktisk uddannelse» (certificato di tirocinio), rilasciato dalle autorità competenti dei servizi sanitari;
d) In Francia:
1. «Diplôme d'Etat de docteur en médecine» (diploma di Stato di laurea in medicina), rilasciato dalle facoltà di medicina o dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o dalle università;
2. Diplôme d'université de docteur en médecine» (diploma universitario di laurea in medicina), nella misura in cui detto diploma sancisca lo stesso ciclo di formazione previsto per il diploma di Stato di laurea in medicina;
e) In Irlanda:
2. «Primary qualification» (certificato attestante le conoscenze di base), concesso in Irlanda dopo il superamento di un esame di qualificazione sostenuto dinanzi ad una commissione competente e un certificato relativo all'esperienza acquisita, rilasciato da detta commissione, e che autorizzano la registrazione in quanto «fully registered medical practitioner» (medico generico);
f) In Italia:
«Diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato dall'università e corredato del diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia, rilasciato dalla commissione d'esame di Stato;
g) Nel Lussemburgo:
«Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements» (diploma di Stato di laurea di dottore in medicina, chirurgia ed ostetricia), rilasciato dalla commissione statale d'esame autenticato dal ministro della pubblica istruzione e «Certificat de stage» (certificato di tirocinio) rilasciato dal ministro della sanità pubblica;
h) Nei Paesi Bassi:
«Universitair getuigschrift van arts» (certificato universitario di medico);
i) Nel Regno Unito:
«Primary qualification» (certificato attestante le conoscenze di base) concesso nel Regno Unito dopo il superamento di un esame di qualificazione sostenuto dinanzi ad una commissione competente e un certificato relativo all'esperienza acquisita, rilasciato da detta commissione, e che autorizzano la registrazione in quanto «fully registered medical practitioner» (medico generico);
l) In Grecia:
«ptuxìo Iatrikés» (diploma di laurea in medicina), rilasciato dalla:
- facoltà di medicina di un'università, o dalla facoltà di scienze sanitarie, dipartimento di medicina, di un'università;
k) In Spagna:
«Título de Licenciado en Medicina y Cirugía» (diploma di laurea in medicina e chirurgia), rilasciato dal ministero della pubblica istruzione e della scienza o dal rettore di un'università);
j) In Portogallo:
«Carta de curso de licenciatura em medicina» (diploma di studi in medicina), rilasciato da un'università, nonché «Diploma comprovativo da conclusao do internato geral» (certificato dell'internato generale) rilasciato dalle autorità competenti del ministero della sanità;
Allegato B [11]
Diplomi, certificati ed altri titoli di specializzazione comuni a tutti gli Stati membri
In Germania:
«Von den Landesärztekammern erteilte fachärztliche Anerkennung» (certificato di specializzazione medica), rilasciato dall'ordine professionale dei medici del Land;
In Belgio:
«Titre d'agrégation en qualité de médecin spécialiste/erkenningstitel van geneesheer specialist» (titolo di abilitazione come medico specialista), rilasciato dal ministro che ha tra le sue attribuzioni la sanità pubblica;
In Danimarca:
«Bevis for tilladelse til at betegne sig som special-laege» (certificato attestante il possesso del titolo di medico specialista), rilasciato dalle autorità competenti dei servizi sanitari;
In Francia:
- «Certificat d'études spéciales de médecine» (certificato di studi speciali di medicina), rilasciato dalle facoltà di medicina, dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o dalle università;
- «Attestation de médecin spécialiste qualifié» (certificato di medico specialista qualificato), rilasciato dal consiglio dell'ordine dei medici;
- «Certificat d'études spéciales de médecine» (certificato di studi speciali di medicina), rilasciato dalla facoltà di medicina o dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o l'attestato di equivalenza di tali certificati, rilasciato dal ministro della pubblica istruzione;
- il diploma di studi specializzati di medicina, rilasciato dalle università;
In Irlanda:
«Certificate of specialist doctor» (diploma di medico specialista), rilasciato dalla competente autorità a tal fine riconosciuta dal ministro della sanità pubblica;
In Italia:
Diploma di medico specialista, rilasciato dal rettore di una università;
Nel Lussemburgo:
«Certificat de médecin spécialiste» (diploma di medico specialista), rilasciato dal ministro della sanità pubblica su parere dell'ordine dei medici;
Nei Paesi Bassi:
- «Het door de Specialisten-Registratiecommissie (S.R.C.) afgegeven getuigschrift van erkenning en inschrijving in het Specialistenregister» (certificato di ammissione e di iscrizione nel registro degli specialisti, rilasciato dalla commissione di registrazione degli specialisti);
- Het door de Sociaal - Geneeskundigen Registratie-Commissie (SGRC) afgegeven getuigschrift van erkenning en inschrjiving in het Register van Sociaal - Geneeskundigen (certificato di abilitazione e di iscrizione all'albo dei medici in medicina sociale rilasciato dalla commissione di registrazione dei medici in medicina sociale);
Nel Regno Unito:
«Certificate of completion of specialist training» (certificato attestante la formazione di specialista), rilasciato dall'autorità competente a tal fine riconosciuta;
In Grecia:
«Titlos Iatrikés eidikòtetas» (titolo di specializzazione medica) rilasciato dalle prefetture;
In Spagna:
«Título de Especialista» (titolo di specialista), rilasciato dal ministero dell'educazione e della scienza;
In Portogallo:
«Grau de Assistente» (grado di assistente), rilasciato dalle autorità competenti del ministero della sanità o «Título de Especialista» (titolo di specialista), rilasciato dall'ordine dei medici.
Le denominazioni in vigore negli Stati membri, corrispondenti alle specializzazioni in questione, sono le seguenti:
- anestesia e rianimazione:
Germania: Anästhesiologie
Belgio: anesthésiologie/anesthesiologie
Danimarca: anaestesiologi
Francia: anesthésiologie-réanimation chirurgicale
Irlanda: anaesthetics
Italia: anestesia e rianimazione
Lussemburgo: anesthésie-réanimation
Paesi Bassi: anesthésie
Regno Unito: anaesthetics
Grecia: anaistesiologhìa
Spagna: anestesiología y reanimación
Portogallo: anestesiologia;
- chirurgia generale:
Germania: Chirurgie
Belgio: chirurgie/heelkunde
Danimarca: kirurgi eller kirurgiske sygdomme
Francia: chirurgie générale
Irlanda: general surgery
Italia: chirurgia generale
Lussemburgo: chirurgie générale
Paesi Bassi: heelkunde
Regno Unito: general surgery
Grecia: xeirourghiké
Spagna: cirugía general y del aparato digestivo
Portogallo: cirurgia geral;
- neurochirurgia:
Germania: Neurochirurgie
Belgio: neurochirurgie/neurochirurgie
Danimarca: neurokirurgi eller kirurgíske nervesygdomme
Francia: neurochirurgie
Irlanda: neurological surgery
Italia: neurochirurgia
Lussemburgo: neurochirurgie
Paesi Bassi: neurochirurgie
Regno Unito: neurological surgery
Grecia: neuroxeirourghiké
Spagna: neurocirugía
Portogallo: neurocirurgia;
- ostetricia e ginecologia:
Germania: Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Belgio: gynécologie-obstétrique/gynaecologieverloskunde
Danimarca: gynaekologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fodselshjaelp
Francia: gynécologie-obstétrique
Irlanda: obstetrics and gynaecology
Italia: ostetricia e ginecologia
Lussemburgo: gynécologie-obstétrique
Paesi Bassi: verloskunde en gynaecologie
Regno Unito: obstetrics and gynaecology
Grecia: maieutiké-gunaikologhìa
Spagna: obstetricia y ginecología
Portogallo: ginecologia e obstetrícia;
- medicina interna:
Germania: Innere Medizin
Belgio: médecine interne/inwendige geneeskunde
Danimarca: intern medicin eller medicinske sygdomme
Francia: médecine interne
Irlanda: general (internal) medicine
Italia: medicina interna
Lussemburgo: maladies internes
Paesi Bassi: inwendige geneeskunde
Regno Unito: general medicine
Grecia: pathologhìa
Spagna: medicina interna
Portogallo: medicina interna;
- oculistica:
Germania: Augenheilkunde
Belgio: ophtalmologie/ophthalmologie
Danimarca: oftalmologi eller ojensygdomme
Francia: ophtalmologie
Irlanda: ophthalmology
Italia: oculistica
Lussemburgo: ophtalmologie
Paesi Bassi: oogheelkunde
Regno Unito: ophthalmology
Grecia: ofthalmologhìa
Spagna: oftalmología
Portogallo: oftalmologia;
- otorinolaringoiatria:
Germania: Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
Belgio: oto-rhino-laryngologie/otorhinolaryngologie
Danimarca: oto-rhino-laryngologi eller orenaese-halssygdomme
Francia: oto-rhino-laryngologie
Irlanda: otolaryngology
Italia: otorinolaringoiatria
Lussemburgo: oto-rhino-laryngologie
Paesi Bassi: keel-, neus-en oorheelkunde
Regno Unito: otolaryngology
Grecia: otorinolaruggologhìa
Spagna: otorrinolaringología
Portogallo: otorrinolaringologia;
- pediatria:
Germania: Kinderheilkunde
Belgio: pédiatrie/kindergeneeskunde
Danimarca: paediatri eller bornesygdomme
Francia: pédiatrie
Irlanda: paediatrics
Italia: pediatria
Lussemburgo: pédiatrie
Paesi Bassi: kindergeneeskunde
Regno Unito: paediatrics
Grecia: paidiatriké
Spagna: pediatria y sus áreas específicas
Portogallo: pediatria;
- tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio:
Germania: Lungen-und Bronchial-heilkunde
Belgio: pneumologie/pneumologie
Danimarca: medicinske lungesvgdomme
Francia: pneumologie
Irlanda: respiratory medicine
Italia: tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
Lussemburgo: pneumo-phtisiologie
Paesi Bassi: longziekten en tuberculose
Regno Unito: respiratory medicine
Grecia: fumatiologhìa-pneumonologhìa
Spagna: neumología
Portogallo: pneumologia;
- urologia:
Germania: Urologie
Belgio: urologie/urologie
Danimarca: urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme
Francia: chirurgie urologique
Irlanda: urology
Italia: urologia
Lussemburgo: urologie
Paesi Bassi: urologie
Regno Unito: urology
Grecia: ourologhìa
Spagna: urología
Portogallo: urologia;
- ortopedia e traumatologia:
Germania: Orthopädie
Belgio: orthopédie/orthopedie
Danimarca: ortopaedisk kirurgi
Francia: orthopédie
Irlanda: orthopaedic surgery
Italia: ortopedia e traumatologia
Lussemburgo: orthopédie
Paesi Bassi: orthopedie
Regno Unito: orthopaedic surgery
Grecia: orthopediké
Spagna: traumatología y cirugía ortopédica
Portogallo: ortopedia;
- anatomia patologica:
Germania: Pathologie
Belgio: anatomie pathologique/pathologische anatomie
Danimarca: patologisk anatomi og histologi eller vaevsundersogelse
Francia: anatomie et cytologie pathologique
Irlanda: morbid anatomy and histopathology
Italia: anatomia patologica
Lussemburgo: anatomie pathologique
Paesi Bassi: pathologische anatomie
Regno Unito: morbid anatomy and histopathology
Grecia: pathologhiké anatomiké
Spagna: anatomía patológica
Portogallo: anatomia patológica;
- neurologia:
Germania: Neurologie
Belgio: neurologie/neurologie
Danimarca: neuromedicin eller medicinske nervesygdomme
Francia: neurologie
Irlanda: neurology
Italia: neurologia
Lussemburgo: neurologie
Paesi Bassi: neurologie
Regno Unito: neurology
Grecia: neurologhìa
Spagna: neurología
Portogallo: neurologia;
- psichiatria:
Germania: Psychiatrie
Belgio: psychiatrie/psychiatrie
Danimarca: psykiatri
Francia: psjchiatrie
Irlanda: psychiatry
Italia: psichiatria
Lussemburgo: psychiatrie
Paesi Bassi: psychiatrie
Regno Unito: psychiatry
Grecia: psukiatriké
Spagna: psyquiatría
Portogallo: psiquiatria.
Allegato C [12]
Denominazioni corrispondenti alle specializzazioni proprie di due o più Stati membri
- biologia clinica:
Belgio: biologie clinique/klinische biologie
Francia: biologie médicale
Italia: patologia diagnostica di laboratorio
Spagna: análisis clínicos
Portogallo: patologia clinica;
- ematologia biologica:
Danimarca: klinisk blodtypeserologi
Lussemburgo: hématologie biologique
Francia: hématologie
Portogallo: hematologia clínica;
- microbiologia - batteriologia:
Germania: Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie
Danimarca: klinisk mikrobiologi
Irlanda: microbiology
Italia: microbiologia
Lussemburgo: microbiologie
Paesi Bassi: medische microbiologie
Regno Unito: medical microbiology
Grecia: mikrobiologhìa
Spagna: microbiología y parasitología;
- biochimica:
Danimarca: klinisk kemi
Irlanda: chemical pathology
Lussemburgo: chimie biologique
Paesi Bassi: klinische chemie
Regno Unito: chemical pathology
Spagna: bioquímica clínica;
- immunologia:
Irlanda: clinical immunology
Regno Unito: immunology
Spagna: immunología;
- chirurgia plastica:
Belgio: chirurgie plastique/plastische heelkunde
Danimarca: plastikkirurgi
Francia: chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
Irlanda: plastic surgery
Italia: chirurgia plastica
Lussemburgo: chirurgie plastique
Paesi Bassi: plastische chirurgie
Regno Unito: plastic surgery
Grecia: plastiké keirourghiké
Spagna: cirugía plástica y reparadora
Portogallo: cirurgia plástica;
- chirurgia toracica:
Belgio: chirurgie thoracique/heelkunde op de thorax
Danimarca: thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme
Francia: chirurgie thoracique et cardiovasculaire
Irlanda: thoracic surgery
Italia: chirurgia toracica
Lussemburgo: chirurgie thoracique
Paesi Bassi: cardio-pulmonale chirurgie
Regno Unito: thoracic surgery
Grecia: keirourghiké thorakòs
Spagna: cirugía torácica
Portogallo: cirurgia torácica;
- chirurgia pediatrica:
Francia: chirurgie infantile
Irlanda: paediatric surgery
Italia: chirurgia pediatrica
Lussemburgo: chirurgie pédiatrique
Regno Unito: paediatric surgery
Grecia: keirourghiké paìdon
Spagna: cirugía pediátrica
Portogallo: cirurgia pediátrica;
- chirurgia vascolare:
Belgio: chirurgie des vaisseaux/bloedvatenheelkunde
Francia: chirurgie vasculaire
Italia: chirurgia vascolare
Lussemburgo: chirurgie cardio-vasculaire
Spagna: angiologia y cirugía vascular
Portogallo: cirurgia vascular;
- cardiologia:
Belgio: cardiologie/cardiologie
Danimarca: cardiologi eller hjerte-og Kredslobssygdomme
Francia: pathologie cardio-vasculaire
Irlanda: cardiology
Italia: cardiologia
Lussemburgo: cardiologie et angiologie
Paesi Bassi: cardiologie
Regno Unito: cardio-vascular diseases
Grecia: kardiologhìa
Spagna: cardiología
Portogallo: cardiologia;
- gastroenterologia:
Belgio: gastro-entérologie/gastro-enterologie
Danimarca: medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarmsygdomme
Francia: gastro-entérologie et hépatologie
Irlanda: gastroenterology
Italia: malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio
Lussemburgo: gastro-entérologie
Paesi Bassi: gastro-enterologie
Regno Unito: gastroenterology
Grecia: gastrenterologhìa
Spagna: aparato digestivo
Portogallo: gastro-enterologia;
- reumatologia:
Belgio: rhumatologie/reumatologie
Danimarca: reumatologi
Francia: rhumatologie
Irlanda: rheumatology
Italia: reumatologia
Lussemburgo: rhumatologie
Paesi Bassi: reumatologie
Regno Unito: rheumatology
Grecia: reumatologhìa
Spagna: reumatología
Portogallo: reumatologia;
- ematologia generale:
Irlanda: haematology
Italia: ematologia
Lussemburgo: hématologie
Regno Unito: haematology
Grecia: aimatologhìa
Spagna: hematología y hemoterapia
Portogallo: imunohemoterapia;
- endocrinologia:
Francia: endocrinologie - maladies métaboliques
Irlanda: endocrinology and diabetes mellitus
Italia: endocrinologia
Lussemburgo: endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition
Regno Unito: endocrinology and diabetes mellitus
Grecia: endokrinologhìa
Spagna: endocrinología y nutrición
Portogallo: endocrinologia-nutricao;
- fisioterapia:
Belgio: médecine physique/fysische geneeskunde
Danimarca: fysiurgi og rehabilitering
Francia: rééducation et réadaptation fonctionnelles
Italia: fisioterapia
Lussemburgo: rééducation et réadaptation fonctionnelles
Paesi Bassi: revalidatie
Grecia: fusiké iatriké kai apokatàstase
Spagna: rehabilitación
Portogallo: fisiatria;
- stomatologia:
Francia: stomatologie
Italia: odontostomatologia
Lussemburgo: stomatologie
Spagna: estomatologìa
Portogallo: estomatologia;
- neuropsichiatria:
Germania: Neurologie und Psychiatrie
Belgio: neuropsychiatrie/neuropsychiátrie
Francia: neuropsychiatrie
Italia: neuropsichiatria
Lussemburgo: neuropsychiatrie
Paesi Bassi: zenuw-en zielsziekten
Grecia: neurologhìa - psukiatriké
- dermatologia e venerologia
Germania: Dermatologie und Venerologie
Belgio: dermato-vénéréologie/dermato-venereologie
Danimarca: dermato-venerologi eller hud-og konssygdomme
Francia: dermato-vénéréologie
Italia: dermatologia e venerologia
Lussemburgo: dermato-vénéréologie
Paesi Bassi: huid-en geslachtsziekten
Grecia: dermatologhìa-afrodioiologhìa
Spagna: dermatologìa médico-quirúrgica y venereología
Portogallo: dermatovenereologia;
- dermatologia
Irlanda: dermatology:
Regno Unito: dermatology;
- venerologia:
Irlanda: venereology
Regno Unito: venereology;
- radiologia:
Germania: Radiologie
Francia: électro-radiologie
Italia: radiologia
Lussemburgo: électroradiologie
Paesi Bassi: radiologie
Grecia: aktinologhìa - radiologhìa
Spagna: electroradiología
Portogallo: radiologia;
- radiodiagnostica:
Germania: Radiologische Diagnostik
Belgio: radiodiagnostic/röntgendiagnose
Danimarca: diagnostik radiologi eller rontgenundersogelse
Francia: radiodiagnostic et imagerie médicale
Lussemburgo: radiodiagnostic
Irlanda: diagnostic radiology
Paesi Bassi: radiodiagnostiek
Regno Unito: diagnostic radiology
Grecia: aktinodiagnostiché
Spagna: radiodiagnóstico
Portogallo: radiodiagnóstico;
- radioterapia:
Germania: Strahlentherapie
Belgio: radio-et radiumthérapie/radio-en radiumtherapie
Danimarca: terapeutisk radiologi eller stralebehandling
Francia: oncologie, option radiothérapie
Lussemburgo: radiothérapie
Irlanda: radiotherapy
Paesi Bassi: radiotherapie
Regno Unito: radiotherapy
Grecia: aktinotherapeutiké
Spagna: oncologìa radioterápica
Portogallo: radioterapia;
- medicina tropicale:
Danimarca: tropemedicin
Irlanda: tropical medicine
Italia: medicina tropicale
Regno Unito: tropical medicine
Portogallo: medicina tropical;
- psichiatria infantile:
Germania: Kinder-und Jugendpsychiatrie
Danimarca: bornepsykiatri
Francia: pédo-psychiatrie
Lussemburgo: psychiatrie infantile
Irlanda: child and adolescent psychiatry
Italia: neuropsichiatria infantile
Regno Unito: child and adolescent psychiatry
Grecia: paidopsukiatriké
Portogallo: pedopsiquiatria;
- geriatria:
Irlanda: geriatrics
Paesi Bassi: klinische geriatrie
Regno Unito: geriatrics
Spagna: geriatría;
- malattie renali:
Danimarca: nefrologi eller medicinske nyresygdomme
Irlanda: nephrology
Italia: nefrologia
Regno Unito: renal diseases
Francia: néphrologie
Lussemburgo: néphrologie
Grecia: nefrologhìa
Spagna: nefrologìa
Portogallo: nefrologia;
- malattie infettive:
Irlanda: communicable diseases
Italia: malattie infettive
Regno Unito: communicable diseases;
- «community medicine» (igiene-medicina preventiva):
Irlanda: community medicine
Regno Unito: community medicine
Francia: santé publique et médecine sociale;
- farmacologia:
Germania: Pharmakologie
Irlanda: clinical pharmacology and therapeutics
Regno Unito: clinical pharmacology and therapeutics
Spagna: farmacología clínica;
- medicina del lavoro:
Germania: Arbeitsmedizin
Danimarca: samfundsmedicin/arbejdsmedicin
Francia: médecine du travail
Irlanda: occupational medicine
Italia: medicina del lavoro
Paesi Bassi: arbeids-en bedrijfsgeneeskunde
Grecia: iatriké tes ergasìas
Portogallo: medicina do trabalho;
- allergologia:
Italia: allergologia ed immunologia clinica
Paesi Bassi: allergologie
Grecia: allerghiologhìa
Spagna: alergología
Portogallo: imuno-alergologia;
- chirurgia dell'apparato digerente:
Belgio: chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen
Danimarca: kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme
Italia: chirurgia dell'apparato digerente
Francia: chirurgie viscérale
Spagna: cirugía del aparato digestivo;
- medicina nucleare:
Germania: Nuklearmedizin
Belgio: médecine nucléaire/nucleaire geneeskunde
Francia: médecine nucléaire
Italia: medicina nucleare
Paesi Bassi: nucleaire geneeskunde
Regno Unito: nuclear medicine
Grecia: pureniké iatriké
Spagna: medicina nuclear
Portogallo: medicina nuclear;
- chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico):
Francia: chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
Italia: chirurgia maxillo-facciale
Spagna: cirugía oral y maxilofacial;
- chirurgia dentaria, della bocca e maxillofacciale (formazione di base di medico e di dentista):
Germania: Zahn-, Mund, Kiefer-und Gesichtschirurgie
Belgio: stomatologie-chirurgie orale et maxillo-faciale, stomatologie-orale en maxillo-faciale chirurgie
Irlanda: oral and maxillo-facial surgery
Regno Unito: oral and maxillo-facial surgery.
Allegato D [13]
Durata minima delle formazioni di specializzazioni
Gruppo A
1° gruppo (5 anni):
- chirurgia generale
- neurochirurgia
- medicina interna
- urologia
- ortopedia;
2° gruppo (4 anni):
- ginecologia-ostetricia
- pediatria
- tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
- anatomia patologica
- neurologia
- psichiatria;
3° gruppo (3 anni):
- anestesia e rianimazione
- oftalmologia
- otorinolaringoiatria.
Gruppo B
1° gruppo (5 anni):
- chirurgia plastica
- chirurgia toracica
- cardio-angio/chirurgia
- neuropsichiatria
- chirurgia pediatrica
- chirurgia dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio
- chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico);
2° gruppo (4 anni):
- cardiologia
- malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio
- neurologia
- reumatologia
- psichiatria
- biologia clinica
- radiologia
- radiodiagnostica
- radioterapia
- medicina tropicale
- farmacologia
- psichiatria infantile
- microbiologia-batteriologia
- anatomia patologica
- medicina del lavoro
- chimica biologica
- immunologia
- dermatologia
- venerologia
- geriatria e gerontologia
- nefrologia
- malattie infettive
- «community medicine»
- ematologia biologica
- medicina nucleare
- chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista);
3° gruppo (3 anni):
- ematologia generale
- endocrinologia
- fisioterapia
- odontostomatologia
- dermatologia e venerologia
- allergologia.
Allegato E [14]
Date a decorrere dalle quali alcuni Stati membri hanno abrogato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti il rilascio di diplomi, certificati ed altri titoli; i cittadini degli altri Stati membri in possesso dei predetti titoli, purché soddisfino le condizioni previste dalla normativa comunitaria, hanno diritto all'applicazione delle misure adottate da tali Stati a beneficio dei diritti acquisiti dai loro cittadini:
BELGIO
Chirurgia toracica: 1° gennaio 1983
Chirurgia vascolare: 1° gennaio 1983
Neuropsichiatria: 1° agosto 1987, salvo per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data
Chirurgia gastroenterologica: 1° gennaio 1983
DANIMARCA
Ematologia biologica: 1° gennaio 1983, salvo per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data, e che la hanno terminata entro il 1988
Fisioterapia
Medicina tropicale: 1° agosto 1987, salvo per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data
FRANCIA
Radiologia: 3 dicembre 1971
Neuropsichiatria: 31 dicembre 1971
LUSSEMBURGO
Radiologia: non sono più rilasciati diplomi, certificati ed altri titoli per le formazioni iniziate dopo il 5 marzo 1982
Neuropsichiatria
PAESI BASSI
Radiologia: 8 luglio 1984
Neuropsichiatria: 9 luglio 1984
Allegato F [15]
Programma di formazione delle ostetriche
Il programma di formazione per il conseguimento del diploma, certificato o altro titolo di ostetrica comprende le seguenti due parti:
A. INSEGNAMENTO TEORICO E TECNICO
a) Materie fondamentali
1. Nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia
2. Nozioni fondamentali di patologia
3. Nozioni fondamentali di batteriologia, virologia e parassitologia
4. Nozioni fondamentali di biofisica, biochimica e radiologia
5. Pediatria con particolare riguardo ai neonati
6. Igiene, educazione sanitaria, prevenzione e individuazione precoce delle malattie
7. Nutrizione e dietetica, con particolare riguardo all'alimentazione della donna, del neonato e del lattante
8. Nozioni fondamentali di sociologia e questioni di medicina sociale
9. Nozioni fondamentali di farmacologia
10. Psicologia
11. Pedagogia
12. Legislazione sanitaria e sociale e organizzazione sanitaria
13. Deontologia e legislazione professionale
14. Educazione sessuale e pianificazione familiare
15. Protezione giuridica della madre e del bambino
b) Materie specifiche dell'attività di ostetrica
1. Anatomia e fisiologia
2. Embriologia e sviluppo del feto
3. Gravidanza, parto e puerperio
4. Patologia ginecologica e ostetrica
5. Preparazione al parto e allo stato di genitore, compresi gli aspetti psicologici
6. Preparazione del parto (compresi la conoscenza e l'uso dell'attrezzatura ostetrica)
7. Analgesia, anestesia e rianimazione
8. Fisiologia e patologia del neonato
9. Cure e sorveglianza del neonato
10. Fattori psicologici e sociali
B. INSEGNAMENTO PRATICO E INSEGNAMENTO CLINICO
Questi insegnamenti sono impartiti sotto opportuna sorveglianza:
1. Visite a gestanti con almeno 100 esami prenatali
2. Sorveglianza e cure di almeno 40 partorienti
3. Pratica da parte dell'allieva di almeno 40 parti; se non è possibile raggiungere questo numero per indisponibilità di partorienti, lo si può ridurre ad un minimo di 30, a condizione che l'allieva partecipi inoltre attivamente ad altri 20 parti.
4. Partecipazione attiva a parti podalici. In caso d'impossibilità dovuta a un numero insufficiente di parti podalici, una formazione dovrà svolgersi in forma simulata.
5. Pratica dell'episiotomia e princìpi di sutura. Questi ultimi comprendono un insegnamento teorico e delle esercitazioni pratiche. Le esercitazioni di sutura includono la sutura della ferita episiotomica e di una semplice lacerazione perineale; queste esercitazioni possono svolgersi in forma simulata solo se non è possibile altrimenti.
6. Sorveglianza e cure di 40 gestanti, partorienti o puerpere in parti difficili.
7. Sorveglianza ed assistenza, ivi compresi esami, di almeno 100 puerpere e neonati sani.
8. Osservazione ed assistenza ai neonati che richiedano cure particolari, compresi i nati prima del termine, i nati dopo il termine e i neonati con peso inferiore alla norma o neonati malati.
9. Assistenza a donne che presentano patologie nei settori della ginecologia e dell'ostetricia.
10. Princìpi di assistenza nel campo della medicina e della chirurgia. Essi comprenderanno un insegnamento teorico ed esercizi clinici.
[1] Abrogata dall'art. 46 del
[2] Comma così modificato dall'art. 1 della
[3] Comma così modificato dall'art. 1 del
[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[6] Alinea così modificato dall'art. 1 del
[7] Lettera aggiunta dall'art. 1 del
[8] Articolo inserito dall'art. 1 del
[9] Articolo inserito dall'art. 1 del
[10] Allegato così sostituito dal
[11] Allegato così sostituito dal
[12] Allegato così sostituito dal
[13] Allegato aggiunto dal
[14] Allegato aggiunto dal
[15] Allegato aggiunto dal