§ 10.3.36 - Legge 22 maggio 1978, n. 217 .
Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:22/05/1978
Numero:217


Sommario
Art. 1.      Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui agli allegati A, B e C alla presente legge, è [...]
Art. 2.      Ai fini dell'esercizio dell'attività di medico, l'interessato deve presentare al Ministero della sanità istanza in lingua italiana in carta da bollo corredata dai [...]
Art. 3.      Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro due mesi accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione e [...]
Art. 4.      Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni, ai sanitari di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio [...]
Art. 5.      Il Ministero della sanità comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari [...]
Art. 6.      Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche ai sanitari che intendano svolgere la loro attività nell'ambito di [...]
Art. 7.      Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni o le provincie autonome di Trento e Bolzano interessate, nonchè la [...]
Art. 8.      I cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee sono ammessi alla prestazione di servizi medici nel territorio dello Stato senza essere tenuti all'iscrizione [...]
Art. 9.      Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attività di cui all'articolo precedente, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni [...]
Art. 10.      I medici cittadini italiani che si trasferiscono in uno dei Paesi membri delle Comunità europee possono, a domanda, conservare l'iscrizione nell'ordine provinciale [...]
Art. 11.  [4]
Art. 12.      Le autorità che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino per essere ammesso alla professione di medico in un altro Stato membro delle Comunità europee, [...]
Art. 13.      I documenti richiesti dalla presente legge se redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo [...]
Art. 14.      Le modifiche degli statuti delle scuole di specializzazione annesse alle facoltà di medicina e chirurgia delle università, necessarie per l'esecuzione della normativa [...]
Art. 15.  [5]
Art. 15 bis.  [8]
Art. 15 ter.  [9]
Art. 16.      I cittadini degli altri Stati membri che chiedano uno dei diplomi o titoli di formazione di medico specialista, che non figurano fra le specializzazioni di cui agli [...]
Art. 17.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 10.3.36 - Legge 22 maggio 1978, n. 217 [1].

Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee.

(G.U. 29 maggio 1978, n. 146)

 

 

Titolo I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO

 

     Art. 1.

     Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui agli allegati A, B e C alla presente legge, è riconosciuto il titolo di medico e di medico specialista ed è consentito l'esercizio dell'attività professionale di medico.

     L'uso di tali titoli, e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze dei titoli stessi enunciate negli allegati A, B e C.

     Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge saranno modificati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, in conformità alle direttive comunitarie.

 

          Art. 2.

     Ai fini dell'esercizio dell'attività di medico, l'interessato deve presentare al Ministero della sanità istanza in lingua italiana in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:

     a) uno dei titoli previsti dall'allegato A in originale o in copia autentica, per l'attività di medico;

     b) certificato di buona condotta, ovvero certificato di moralità e di onorabilità, o equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza e, qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della libera professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato stesso.

     Qualora l'interessato chieda anche il riconoscimento del titolo di medico specialista, oltre ai documenti di cui al comma precedente, deve presentare uno dei titoli previsti dagli allegati B e C in originale o in copia autentica.

     La documentazione di cui alla predetta lettera b) deve essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

 

          Art. 3.

     Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro due mesi accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione all'ordine dei medici della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo stesso.

     Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma dell'autenticità degli stessi alla competente autorità dello Stato membro nonchè conferma dell'osservanza da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE [2] .

     Qualora il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, domanda al riguardo informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.

     Le informazioni sono coperte dal segreto.

     Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni il termine di cui al primo comma è sospeso. Tale sospensione non può eccedere i tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.

     Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità deve essere motivato.

     L'ordine dei medici, nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda, corredata della documentazione inviata dal Ministero, adempie alla procedura per l'iscrizione stabilita dalle vigenti leggi.

     Il cittadino di altri Stati membri delle Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani.

 

          Art. 4.

     Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni, ai sanitari di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

 

          Art. 5.

     Il Ministero della sanità comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'art. 4, nonchè quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.

     A tal fine l'ordine dei medici dà comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

 

          Art. 6.

     Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche ai sanitari che intendano svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

     L'istituzione dei rapporti di lavoro fra i medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee e le strutture sanitarie pubbliche è ammessa secondo le normative che saranno fissate dalla legge sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale.

 

          Art. 7.

     Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni o le provincie autonome di Trento e Bolzano interessate, nonchè la Federazione degli ordini dei medici, promuove, ove ne ravvisi l'opportunità, corsi facoltativi di deontologia professionale e di legislazione sanitaria e sociale nazionale e regionale, preordinati a consentire ai sanitari che ne facciano richiesta anche l'acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione.

     All'onere annuo, valutato in lire 50 milioni, si provvede per gli anni 1977 e 1978 mediante corrispondenti riduzioni del capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

 

          Art. 8.

     I cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee sono ammessi alla prestazione di servizi medici nel territorio dello Stato senza essere tenuti all'iscrizione nell'albo professionale. Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanità:

     a) dichiarazione redatta in lingua italiana, a firma dell'interessato, dalla quale risultino la natura della prestazione che si intende effettuare ed il luogo dell'esecuzione della stessa;

     b) certificato della competente autorità dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica attività o professione in detto Stato;

     c) certificati comprovanti il possesso dei diplomi od altri titoli di cui agli allegati A, B e C dei quali l'interessato intende avvalersi per la prestazione dei servizi.

     In caso di urgenza la dichiarazione, unitamente alla documentazione suindicata, può essere presentata successivamente all'effettuazione delle prestazioni ed entro il termine di quindici giorni.

     La documentazione prevista dal presente articolo deve essere di data non anteriore di dodici mesi a quella di presentazione.

 

          Art. 9.

     Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attività di cui all'articolo precedente, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani. A tal fine il Ministero della sanità comunica le necessarie informazioni all'Ordine dei medici competente per la iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato [3] .

     Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da medici cittadini italiani, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'albo professionale, l'ordine dei medici della provincia nella quale sono stati commessi gli abusi o le mancanze, comunica immediatamente i fatti al Ministro della sanità, che, con decreto motivato, proibisce al sanitario cittadino degli altri Stati membri di effettuare ulteriori prestazioni.

     Del provvedimento è data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, tramite il Ministero degli affari esteri.

 

Titolo III

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO PRESSO ALTRI STATI DELLE COMUNITA' EUROPEE DA PARTE DI MEDICI CITTADINI ITALIANI

 

          Art. 10.

     I medici cittadini italiani che si trasferiscono in uno dei Paesi membri delle Comunità europee possono, a domanda, conservare l'iscrizione nell'ordine provinciale italiano di appartenenza ovvero chiedere l'iscrizione nell'albo dell'ordine dei medici di Roma.

 

          Art. 11. [4]

     Il Ministero della sanità fornisce alle competenti autorità sanitarie dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici italiani tendenti ad ottenere l'ammissione all'esercizio delle attività professionali nei Paesi della CEE e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa documentazione.

 

          Art. 12.

     Le autorità che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino per essere ammesso alla professione di medico in un altro Stato membro delle Comunità europee, sono tenute a confermarne l'autenticità; il rettore dell'università conferma l'autenticità dei certificati e dei diplomi di abilitazione all'esercizio professionale e dei diplomi di specializzazione.

     Il Ministero della sanità, per il tramite del Ministero degli affari esteri, provvede a fornire nel più breve tempo, e comunque non oltre tre mesi, le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti il cittadino, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati e i documenti rilasciati dalle autorità nazionali.

     A tal fine gli ordini dei medici danno comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 13.

     I documenti richiesti dalla presente legge se redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare del Paese in cui il documento fu fatto ovvero da un traduttore ufficiale.

 

          Art. 14.

     Le modifiche degli statuti delle scuole di specializzazione annesse alle facoltà di medicina e chirurgia delle università, necessarie per l'esecuzione della normativa comunitaria, possono essere disposte anche se non siano trascorsi tre anni accademici dall'approvazione o dall'ultima modificazione degli statuti stessi.

 

          Art. 15. [5]

     Nei confronti dei medici cittadini di un Paese comunitario in possesso di diplomi, certificati od altri titoli rilasciati dagli Stati di origine e provenienza, che comprovino una formazione ultimata prima del 20 giugno 1975, ovvero non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di medico e di medico specialista, si applicano le seguenti disposizioni [6] :

     a) ai fini del riconoscimento del titolo di medico e per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione dei servizi, i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorità competenti, dal quale risulti che essi hanno effettivamente svolto la specifica professione o attività per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;

     b) ai fini del riconoscimento del titolo di medico specialista i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorità competenti, da cui risulti che essi si sono effettivamente e lecitamente dedicati alla specifica attività per il periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specializzata richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista dall'allegato D;

     c) la formazione deve essere stata iniziata anteriormente al 1° gennaio 1981 per la Grecia, al 1° gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo e al 20 dicembre 1976 per gli altri Stati membri [7] .

     Per le specializzazioni per le quali in Italia era richiesta, prima dell'entrata in vigore della presente legge, una durata minima di formazione inferiore a quella prevista dall'allegato D per il conseguimento dei titoli di cui agli allegati B e C, la differenza di cui alla precedente lettera b) è determinata soltanto in base alla durata minima di formazione richiesta nello Stato.

 

          Art. 15 bis. [8]

     1. I diplomi, certificati ed altri titoli di medico o di medico specialista che non corrispondono alle denominazioni che figurano, per lo Stato membro che li ha rilasciati, negli allegati A, B e C, sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato delle autorità competenti in cui è attestato che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura nei predetti allegati.

 

          Art. 15 ter. [9]

     1. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di medico acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, vengono assimilati a quelli che le soddisfano se:

     a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;

     b) danno diritto all'esercizio dell'attività di medico in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche specificati negli allegati;

     c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di medico per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.

     2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di medico specialista acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria vengono assimilati a quelli che le soddisfano se:

     a) attestano una formazione iniziata prima del 3 aprile 1992;

     b) permettono l'esercizio, a titolo di specialista, dell'attività di cui trattasi in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche ed indicati negli allegati;

     c) sono corredati di un certificato, rilasciato dalle autorità competenti tedesche, attestante l'esercizio, in qualità di medico specialista, dell'attività di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio delle differenze tra la durata minima di formazione prevista dalla normativa comunitaria e quella acquisita nel territorio tedesco.

 

          Art. 16.

     I cittadini degli altri Stati membri che chiedano uno dei diplomi o titoli di formazione di medico specialista, che non figurano fra le specializzazioni di cui agli allegati B e C o che, pur menzionati in essi, non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza, possono concorrere all'ammissione alle scuole di specializzazione funzionanti nelle università degli studi italiane alle stesse condizioni degli aspiranti cittadini italiani.

     Nel caso in cui i cittadini degli Stati membri, che intendano ottenere uno dei diplomi o titoli di cui al comma precedente, siano già in possesso di formazione specialistica risultante da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza, le scuole di specializzazione, valutati il contenuto e la durata dei corsi di studio per il conseguimento dei titoli specialistici prodotti, determinano la durata della formazione complementare e le materie su cui essa deve vertere. In tale ipotesi l'ammissione sarà concessa anche in deroga ai limiti dei posti previsti per il corso di specializzazione di cui trattasi.

 

          Art. 17.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato A [10]

 

Diplomi, certificati ed altri titoli di medico

 

a) In Germania:

1. «Zeugnis über die ärztliche Staatsprüfung» (certificato dell'esame di Stato in medicina), rilasciato dalle autorità competenti e «Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent» (certificato attestante il compimento del periodo preparatorio come assistente medico), nei casi in cui tale periodo sia prescritto dalla legislazione tedesca per il compimento del ciclo d'istruzione;

2. «Zeugnis über die ärztliche Staatsprüfung» (certificato d'esame di Stato di medico), rilasciato dalle autorità competenti dopo il 30 giugno 1988 e l'attestato che certifica l'esercizio dell'attività di medico durante un periodo di tirocinio («Arzt im Praktikum»);

b) In Belgio:

«Diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements/het wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde» (diploma legale di laurea di dottore in medicina, chirurgia e ostetricia), rilasciato dalle facoltà di medicina delle università o dalla commissione centrale o dalle commissioni di Stato per l'insegnamento universitario;

c) In Danimarca:

«Bevis for bastået laegevidenskabelig embedseksamen» (diploma legale di dottore in medicina), rilasciato dalla facoltà di medicina di una università, unitamente al «dokumentation for gennemfort praktisk uddannelse» (certificato di tirocinio), rilasciato dalle autorità competenti dei servizi sanitari;

d) In Francia:

1. «Diplôme d'Etat de docteur en médecine» (diploma di Stato di laurea in medicina), rilasciato dalle facoltà di medicina o dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o dalle università;

2. Diplôme d'université de docteur en médecine» (diploma universitario di laurea in medicina), nella misura in cui detto diploma sancisca lo stesso ciclo di formazione previsto per il diploma di Stato di laurea in medicina;

e) In Irlanda:

2. «Primary qualification» (certificato attestante le conoscenze di base), concesso in Irlanda dopo il superamento di un esame di qualificazione sostenuto dinanzi ad una commissione competente e un certificato relativo all'esperienza acquisita, rilasciato da detta commissione, e che autorizzano la registrazione in quanto «fully registered medical practitioner» (medico generico);

f) In Italia:

«Diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato dall'università e corredato del diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia, rilasciato dalla commissione d'esame di Stato;

g) Nel Lussemburgo:

«Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements» (diploma di Stato di laurea di dottore in medicina, chirurgia ed ostetricia), rilasciato dalla commissione statale d'esame autenticato dal ministro della pubblica istruzione e «Certificat de stage» (certificato di tirocinio) rilasciato dal ministro della sanità pubblica;

h) Nei Paesi Bassi:

«Universitair getuigschrift van arts» (certificato universitario di medico);

i) Nel Regno Unito:

«Primary qualification» (certificato attestante le conoscenze di base) concesso nel Regno Unito dopo il superamento di un esame di qualificazione sostenuto dinanzi ad una commissione competente e un certificato relativo all'esperienza acquisita, rilasciato da detta commissione, e che autorizzano la registrazione in quanto «fully registered medical practitioner» (medico generico);

l) In Grecia:

«ptuxìo Iatrikés» (diploma di laurea in medicina), rilasciato dalla:

- facoltà di medicina di un'università, o dalla facoltà di scienze sanitarie, dipartimento di medicina, di un'università;

k) In Spagna:

«Título de Licenciado en Medicina y Cirugía» (diploma di laurea in medicina e chirurgia), rilasciato dal ministero della pubblica istruzione e della scienza o dal rettore di un'università);

j) In Portogallo:

«Carta de curso de licenciatura em medicina» (diploma di studi in medicina), rilasciato da un'università, nonché «Diploma comprovativo da conclusao do internato geral» (certificato dell'internato generale) rilasciato dalle autorità competenti del ministero della sanità;

 

 

Allegato B [11]

 

Diplomi, certificati ed altri titoli di specializzazione comuni a tutti gli Stati membri

In Germania:

«Von den Landesärztekammern erteilte fachärztliche Anerkennung» (certificato di specializzazione medica), rilasciato dall'ordine professionale dei medici del Land;

In Belgio:

«Titre d'agrégation en qualité de médecin spécialiste/erkenningstitel van geneesheer specialist» (titolo di abilitazione come medico specialista), rilasciato dal ministro che ha tra le sue attribuzioni la sanità pubblica;

In Danimarca:

«Bevis for tilladelse til at betegne sig som special-laege» (certificato attestante il possesso del titolo di medico specialista), rilasciato dalle autorità competenti dei servizi sanitari;

In Francia:

- «Certificat d'études spéciales de médecine» (certificato di studi speciali di medicina), rilasciato dalle facoltà di medicina, dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o dalle università;

- «Attestation de médecin spécialiste qualifié» (certificato di medico specialista qualificato), rilasciato dal consiglio dell'ordine dei medici;

- «Certificat d'études spéciales de médecine» (certificato di studi speciali di medicina), rilasciato dalla facoltà di medicina o dalle facoltà miste di medicina e farmacia delle università o l'attestato di equivalenza di tali certificati, rilasciato dal ministro della pubblica istruzione;

- il diploma di studi specializzati di medicina, rilasciato dalle università;

In Irlanda:

«Certificate of specialist doctor» (diploma di medico specialista), rilasciato dalla competente autorità a tal fine riconosciuta dal ministro della sanità pubblica;

In Italia:

Diploma di medico specialista, rilasciato dal rettore di una università;

Nel Lussemburgo:

«Certificat de médecin spécialiste» (diploma di medico specialista), rilasciato dal ministro della sanità pubblica su parere dell'ordine dei medici;

Nei Paesi Bassi:

- «Het door de Specialisten-Registratiecommissie (S.R.C.) afgegeven getuigschrift van erkenning en inschrijving in het Specialistenregister» (certificato di ammissione e di iscrizione nel registro degli specialisti, rilasciato dalla commissione di registrazione degli specialisti);

- Het door de Sociaal - Geneeskundigen Registratie-Commissie (SGRC) afgegeven getuigschrift van erkenning en inschrjiving in het Register van Sociaal - Geneeskundigen (certificato di abilitazione e di iscrizione all'albo dei medici in medicina sociale rilasciato dalla commissione di registrazione dei medici in medicina sociale);

Nel Regno Unito:

«Certificate of completion of specialist training» (certificato attestante la formazione di specialista), rilasciato dall'autorità competente a tal fine riconosciuta;

In Grecia:

«Titlos Iatrikés eidikòtetas» (titolo di specializzazione medica) rilasciato dalle prefetture;

In Spagna:

«Título de Especialista» (titolo di specialista), rilasciato dal ministero dell'educazione e della scienza;

In Portogallo:

«Grau de Assistente» (grado di assistente), rilasciato dalle autorità competenti del ministero della sanità o «Título de Especialista» (titolo di specialista), rilasciato dall'ordine dei medici.

Le denominazioni in vigore negli Stati membri, corrispondenti alle specializzazioni in questione, sono le seguenti:

- anestesia e rianimazione:

Germania: Anästhesiologie

Belgio: anesthésiologie/anesthesiologie

Danimarca: anaestesiologi

Francia: anesthésiologie-réanimation chirurgicale

Irlanda: anaesthetics

Italia: anestesia e rianimazione

Lussemburgo: anesthésie-réanimation

Paesi Bassi: anesthésie

Regno Unito: anaesthetics

Grecia: anaistesiologhìa

Spagna: anestesiología y reanimación

Portogallo: anestesiologia;

- chirurgia generale:

Germania: Chirurgie

Belgio: chirurgie/heelkunde

Danimarca: kirurgi eller kirurgiske sygdomme

Francia: chirurgie générale

Irlanda: general surgery

Italia: chirurgia generale

Lussemburgo: chirurgie générale

Paesi Bassi: heelkunde

Regno Unito: general surgery

Grecia: xeirourghiké

Spagna: cirugía general y del aparato digestivo

Portogallo: cirurgia geral;

- neurochirurgia:

Germania: Neurochirurgie

Belgio: neurochirurgie/neurochirurgie

Danimarca: neurokirurgi eller kirurgíske nervesygdomme

Francia: neurochirurgie

Irlanda: neurological surgery

Italia: neurochirurgia

Lussemburgo: neurochirurgie

Paesi Bassi: neurochirurgie

Regno Unito: neurological surgery

Grecia: neuroxeirourghiké

Spagna: neurocirugía

Portogallo: neurocirurgia;

- ostetricia e ginecologia:

Germania: Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Belgio: gynécologie-obstétrique/gynaecologieverloskunde

Danimarca: gynaekologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fodselshjaelp

Francia: gynécologie-obstétrique

Irlanda: obstetrics and gynaecology

Italia: ostetricia e ginecologia

Lussemburgo: gynécologie-obstétrique

Paesi Bassi: verloskunde en gynaecologie

Regno Unito: obstetrics and gynaecology

Grecia: maieutiké-gunaikologhìa

Spagna: obstetricia y ginecología

Portogallo: ginecologia e obstetrícia;

- medicina interna:

Germania: Innere Medizin

Belgio: médecine interne/inwendige geneeskunde

Danimarca: intern medicin eller medicinske sygdomme

Francia: médecine interne

Irlanda: general (internal) medicine

Italia: medicina interna

Lussemburgo: maladies internes

Paesi Bassi: inwendige geneeskunde

Regno Unito: general medicine

Grecia: pathologhìa

Spagna: medicina interna

Portogallo: medicina interna;

- oculistica:

Germania: Augenheilkunde

Belgio: ophtalmologie/ophthalmologie

Danimarca: oftalmologi eller ojensygdomme

Francia: ophtalmologie

Irlanda: ophthalmology

Italia: oculistica

Lussemburgo: ophtalmologie

Paesi Bassi: oogheelkunde

Regno Unito: ophthalmology

Grecia: ofthalmologhìa

Spagna: oftalmología

Portogallo: oftalmologia;

- otorinolaringoiatria:

Germania: Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Belgio: oto-rhino-laryngologie/otorhinolaryngologie

Danimarca: oto-rhino-laryngologi eller orenaese-halssygdomme

Francia: oto-rhino-laryngologie

Irlanda: otolaryngology

Italia: otorinolaringoiatria

Lussemburgo: oto-rhino-laryngologie

Paesi Bassi: keel-, neus-en oorheelkunde

Regno Unito: otolaryngology

Grecia: otorinolaruggologhìa

Spagna: otorrinolaringología

Portogallo: otorrinolaringologia;

- pediatria:

Germania: Kinderheilkunde

Belgio: pédiatrie/kindergeneeskunde

Danimarca: paediatri eller bornesygdomme

Francia: pédiatrie

Irlanda: paediatrics

Italia: pediatria

Lussemburgo: pédiatrie

Paesi Bassi: kindergeneeskunde

Regno Unito: paediatrics

Grecia: paidiatriké

Spagna: pediatria y sus áreas específicas

Portogallo: pediatria;

- tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio:

Germania: Lungen-und Bronchial-heilkunde

Belgio: pneumologie/pneumologie

Danimarca: medicinske lungesvgdomme

Francia: pneumologie

Irlanda: respiratory medicine

Italia: tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio

Lussemburgo: pneumo-phtisiologie

Paesi Bassi: longziekten en tuberculose

Regno Unito: respiratory medicine

Grecia: fumatiologhìa-pneumonologhìa

Spagna: neumología

Portogallo: pneumologia;

- urologia:

Germania: Urologie

Belgio: urologie/urologie

Danimarca: urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme

Francia: chirurgie urologique

Irlanda: urology

Italia: urologia

Lussemburgo: urologie

Paesi Bassi: urologie

Regno Unito: urology

Grecia: ourologhìa

Spagna: urología

Portogallo: urologia;

- ortopedia e traumatologia:

Germania: Orthopädie

Belgio: orthopédie/orthopedie

Danimarca: ortopaedisk kirurgi

Francia: orthopédie

Irlanda: orthopaedic surgery

Italia: ortopedia e traumatologia

Lussemburgo: orthopédie

Paesi Bassi: orthopedie

Regno Unito: orthopaedic surgery

Grecia: orthopediké

Spagna: traumatología y cirugía ortopédica

Portogallo: ortopedia;

- anatomia patologica:

Germania: Pathologie

Belgio: anatomie pathologique/pathologische anatomie

Danimarca: patologisk anatomi og histologi eller vaevsundersogelse

Francia: anatomie et cytologie pathologique

Irlanda: morbid anatomy and histopathology

Italia: anatomia patologica

Lussemburgo: anatomie pathologique

Paesi Bassi: pathologische anatomie

Regno Unito: morbid anatomy and histopathology

Grecia: pathologhiké anatomiké

Spagna: anatomía patológica

Portogallo: anatomia patológica;

- neurologia:

Germania: Neurologie

Belgio: neurologie/neurologie

Danimarca: neuromedicin eller medicinske nervesygdomme

Francia: neurologie

Irlanda: neurology

Italia: neurologia

Lussemburgo: neurologie

Paesi Bassi: neurologie

Regno Unito: neurology

Grecia: neurologhìa

Spagna: neurología

Portogallo: neurologia;

- psichiatria:

Germania: Psychiatrie

Belgio: psychiatrie/psychiatrie

Danimarca: psykiatri

Francia: psjchiatrie

Irlanda: psychiatry

Italia: psichiatria

Lussemburgo: psychiatrie

Paesi Bassi: psychiatrie

Regno Unito: psychiatry

Grecia: psukiatriké

Spagna: psyquiatría

Portogallo: psiquiatria.

 

 

Allegato C [12]

 

Denominazioni corrispondenti alle specializzazioni proprie di due o più Stati membri

 

- biologia clinica:

Belgio: biologie clinique/klinische biologie

Francia: biologie médicale

Italia: patologia diagnostica di laboratorio

Spagna: análisis clínicos

Portogallo: patologia clinica;

- ematologia biologica:

Danimarca: klinisk blodtypeserologi

Lussemburgo: hématologie biologique

Francia: hématologie

Portogallo: hematologia clínica;

- microbiologia - batteriologia:

Germania: Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie

Danimarca: klinisk mikrobiologi

Irlanda: microbiology

Italia: microbiologia

Lussemburgo: microbiologie

Paesi Bassi: medische microbiologie

Regno Unito: medical microbiology

Grecia: mikrobiologhìa

Spagna: microbiología y parasitología;

- biochimica:

Danimarca: klinisk kemi

Irlanda: chemical pathology

Lussemburgo: chimie biologique

Paesi Bassi: klinische chemie

Regno Unito: chemical pathology

Spagna: bioquímica clínica;

- immunologia:

Irlanda: clinical immunology

Regno Unito: immunology

Spagna: immunología;

- chirurgia plastica:

Belgio: chirurgie plastique/plastische heelkunde

Danimarca: plastikkirurgi

Francia: chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

Irlanda: plastic surgery

Italia: chirurgia plastica

Lussemburgo: chirurgie plastique

Paesi Bassi: plastische chirurgie

Regno Unito: plastic surgery

Grecia: plastiké keirourghiké

Spagna: cirugía plástica y reparadora

Portogallo: cirurgia plástica;

- chirurgia toracica:

Belgio: chirurgie thoracique/heelkunde op de thorax

Danimarca: thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme

Francia: chirurgie thoracique et cardiovasculaire

Irlanda: thoracic surgery

Italia: chirurgia toracica

Lussemburgo: chirurgie thoracique

Paesi Bassi: cardio-pulmonale chirurgie

Regno Unito: thoracic surgery

Grecia: keirourghiké thorakòs

Spagna: cirugía torácica

Portogallo: cirurgia torácica;

- chirurgia pediatrica:

Francia: chirurgie infantile

Irlanda: paediatric surgery

Italia: chirurgia pediatrica

Lussemburgo: chirurgie pédiatrique

Regno Unito: paediatric surgery

Grecia: keirourghiké paìdon

Spagna: cirugía pediátrica

Portogallo: cirurgia pediátrica;

- chirurgia vascolare:

Belgio: chirurgie des vaisseaux/bloedvatenheelkunde

Francia: chirurgie vasculaire

Italia: chirurgia vascolare

Lussemburgo: chirurgie cardio-vasculaire

Spagna: angiologia y cirugía vascular

Portogallo: cirurgia vascular;

- cardiologia:

Belgio: cardiologie/cardiologie

Danimarca: cardiologi eller hjerte-og Kredslobssygdomme

Francia: pathologie cardio-vasculaire

Irlanda: cardiology

Italia: cardiologia

Lussemburgo: cardiologie et angiologie

Paesi Bassi: cardiologie

Regno Unito: cardio-vascular diseases

Grecia: kardiologhìa

Spagna: cardiología

Portogallo: cardiologia;

- gastroenterologia:

Belgio: gastro-entérologie/gastro-enterologie

Danimarca: medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarmsygdomme

Francia: gastro-entérologie et hépatologie

Irlanda: gastroenterology

Italia: malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio

Lussemburgo: gastro-entérologie

Paesi Bassi: gastro-enterologie

Regno Unito: gastroenterology

Grecia: gastrenterologhìa

Spagna: aparato digestivo

Portogallo: gastro-enterologia;

- reumatologia:

Belgio: rhumatologie/reumatologie

Danimarca: reumatologi

Francia: rhumatologie

Irlanda: rheumatology

Italia: reumatologia

Lussemburgo: rhumatologie

Paesi Bassi: reumatologie

Regno Unito: rheumatology

Grecia: reumatologhìa

Spagna: reumatología

Portogallo: reumatologia;

- ematologia generale:

Irlanda: haematology

Italia: ematologia

Lussemburgo: hématologie

Regno Unito: haematology

Grecia: aimatologhìa

Spagna: hematología y hemoterapia

Portogallo: imunohemoterapia;

- endocrinologia:

Francia: endocrinologie - maladies métaboliques

Irlanda: endocrinology and diabetes mellitus

Italia: endocrinologia

Lussemburgo: endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

Regno Unito: endocrinology and diabetes mellitus

Grecia: endokrinologhìa

Spagna: endocrinología y nutrición

Portogallo: endocrinologia-nutricao;

- fisioterapia:

Belgio: médecine physique/fysische geneeskunde

Danimarca: fysiurgi og rehabilitering

Francia: rééducation et réadaptation fonctionnelles

Italia: fisioterapia

Lussemburgo: rééducation et réadaptation fonctionnelles

Paesi Bassi: revalidatie

Grecia: fusiké iatriké kai apokatàstase

Spagna: rehabilitación

Portogallo: fisiatria;

- stomatologia:

Francia: stomatologie

Italia: odontostomatologia

Lussemburgo: stomatologie

Spagna: estomatologìa

Portogallo: estomatologia;

- neuropsichiatria:

Germania: Neurologie und Psychiatrie

Belgio: neuropsychiatrie/neuropsychiátrie

Francia: neuropsychiatrie

Italia: neuropsichiatria

Lussemburgo: neuropsychiatrie

Paesi Bassi: zenuw-en zielsziekten

Grecia: neurologhìa - psukiatriké

- dermatologia e venerologia

Germania: Dermatologie und Venerologie

Belgio: dermato-vénéréologie/dermato-venereologie

Danimarca: dermato-venerologi eller hud-og konssygdomme

Francia: dermato-vénéréologie

Italia: dermatologia e venerologia

Lussemburgo: dermato-vénéréologie

Paesi Bassi: huid-en geslachtsziekten

Grecia: dermatologhìa-afrodioiologhìa

Spagna: dermatologìa médico-quirúrgica y venereología

Portogallo: dermatovenereologia;

- dermatologia

Irlanda: dermatology:

Regno Unito: dermatology;

- venerologia:

Irlanda: venereology

Regno Unito: venereology;

- radiologia:

Germania: Radiologie

Francia: électro-radiologie

Italia: radiologia

Lussemburgo: électroradiologie

Paesi Bassi: radiologie

Grecia: aktinologhìa - radiologhìa

Spagna: electroradiología

Portogallo: radiologia;

- radiodiagnostica:

Germania: Radiologische Diagnostik

Belgio: radiodiagnostic/röntgendiagnose

Danimarca: diagnostik radiologi eller rontgenundersogelse

Francia: radiodiagnostic et imagerie médicale

Lussemburgo: radiodiagnostic

Irlanda: diagnostic radiology

Paesi Bassi: radiodiagnostiek

Regno Unito: diagnostic radiology

Grecia: aktinodiagnostiché

Spagna: radiodiagnóstico

Portogallo: radiodiagnóstico;

- radioterapia:

Germania: Strahlentherapie

Belgio: radio-et radiumthérapie/radio-en radiumtherapie

Danimarca: terapeutisk radiologi eller stralebehandling

Francia: oncologie, option radiothérapie

Lussemburgo: radiothérapie

Irlanda: radiotherapy

Paesi Bassi: radiotherapie

Regno Unito: radiotherapy

Grecia: aktinotherapeutiké

Spagna: oncologìa radioterápica

Portogallo: radioterapia;

- medicina tropicale:

Danimarca: tropemedicin

Irlanda: tropical medicine

Italia: medicina tropicale

Regno Unito: tropical medicine

Portogallo: medicina tropical;

- psichiatria infantile:

Germania: Kinder-und Jugendpsychiatrie

Danimarca: bornepsykiatri

Francia: pédo-psychiatrie

Lussemburgo: psychiatrie infantile

Irlanda: child and adolescent psychiatry

Italia: neuropsichiatria infantile

Regno Unito: child and adolescent psychiatry

Grecia: paidopsukiatriké

Portogallo: pedopsiquiatria;

- geriatria:

Irlanda: geriatrics

Paesi Bassi: klinische geriatrie

Regno Unito: geriatrics

Spagna: geriatría;

- malattie renali:

Danimarca: nefrologi eller medicinske nyresygdomme

Irlanda: nephrology

Italia: nefrologia

Regno Unito: renal diseases

Francia: néphrologie

Lussemburgo: néphrologie

Grecia: nefrologhìa

Spagna: nefrologìa

Portogallo: nefrologia;

- malattie infettive:

Irlanda: communicable diseases

Italia: malattie infettive

Regno Unito: communicable diseases;

- «community medicine» (igiene-medicina preventiva):

Irlanda: community medicine

Regno Unito: community medicine

Francia: santé publique et médecine sociale;

- farmacologia:

Germania: Pharmakologie

Irlanda: clinical pharmacology and therapeutics

Regno Unito: clinical pharmacology and therapeutics

Spagna: farmacología clínica;

- medicina del lavoro:

Germania: Arbeitsmedizin

Danimarca: samfundsmedicin/arbejdsmedicin

Francia: médecine du travail

Irlanda: occupational medicine

Italia: medicina del lavoro

Paesi Bassi: arbeids-en bedrijfsgeneeskunde

Grecia: iatriké tes ergasìas

Portogallo: medicina do trabalho;

- allergologia:

Italia: allergologia ed immunologia clinica

Paesi Bassi: allergologie

Grecia: allerghiologhìa

Spagna: alergología

Portogallo: imuno-alergologia;

- chirurgia dell'apparato digerente:

Belgio: chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen

Danimarca: kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme

Italia: chirurgia dell'apparato digerente

Francia: chirurgie viscérale

Spagna: cirugía del aparato digestivo;

- medicina nucleare:

Germania: Nuklearmedizin

Belgio: médecine nucléaire/nucleaire geneeskunde

Francia: médecine nucléaire

Italia: medicina nucleare

Paesi Bassi: nucleaire geneeskunde

Regno Unito: nuclear medicine

Grecia: pureniké iatriké

Spagna: medicina nuclear

Portogallo: medicina nuclear;

- chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico):

Francia: chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

Italia: chirurgia maxillo-facciale

Spagna: cirugía oral y maxilofacial;

- chirurgia dentaria, della bocca e maxillofacciale (formazione di base di medico e di dentista):

Germania: Zahn-, Mund, Kiefer-und Gesichtschirurgie

Belgio: stomatologie-chirurgie orale et maxillo-faciale, stomatologie-orale en maxillo-faciale chirurgie

Irlanda: oral and maxillo-facial surgery

Regno Unito: oral and maxillo-facial surgery.

 

 

Allegato D [13]

 

Durata minima delle formazioni di specializzazioni

 

Gruppo A

1° gruppo (5 anni):

- chirurgia generale

- neurochirurgia

- medicina interna

- urologia

- ortopedia;

2° gruppo (4 anni):

- ginecologia-ostetricia

- pediatria

- tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio

- anatomia patologica

- neurologia

- psichiatria;

3° gruppo (3 anni):

- anestesia e rianimazione

- oftalmologia

- otorinolaringoiatria.

Gruppo B

1° gruppo (5 anni):

- chirurgia plastica

- chirurgia toracica

- cardio-angio/chirurgia

- neuropsichiatria

- chirurgia pediatrica

- chirurgia dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio

- chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico);

2° gruppo (4 anni):

- cardiologia

- malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio

- neurologia

- reumatologia

- psichiatria

- biologia clinica

- radiologia

- radiodiagnostica

- radioterapia

- medicina tropicale

- farmacologia

- psichiatria infantile

- microbiologia-batteriologia

- anatomia patologica

- medicina del lavoro

- chimica biologica

- immunologia

- dermatologia

- venerologia

- geriatria e gerontologia

- nefrologia

- malattie infettive

- «community medicine»

- ematologia biologica

- medicina nucleare

- chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista);

3° gruppo (3 anni):

- ematologia generale

- endocrinologia

- fisioterapia

- odontostomatologia

- dermatologia e venerologia

- allergologia.

 

 

Allegato E [14]

 

Date a decorrere dalle quali alcuni Stati membri hanno abrogato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti il rilascio di diplomi, certificati ed altri titoli; i cittadini degli altri Stati membri in possesso dei predetti titoli, purché soddisfino le condizioni previste dalla normativa comunitaria, hanno diritto all'applicazione delle misure adottate da tali Stati a beneficio dei diritti acquisiti dai loro cittadini:

BELGIO

Chirurgia toracica: 1° gennaio 1983

Chirurgia vascolare: 1° gennaio 1983

Neuropsichiatria: 1° agosto 1987, salvo per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data

Chirurgia gastroenterologica: 1° gennaio 1983

DANIMARCA

Ematologia biologica: 1° gennaio 1983, salvo per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data, e che la hanno terminata entro il 1988

Fisioterapia

Medicina tropicale: 1° agosto 1987, salvo per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data

FRANCIA

Radiologia: 3 dicembre 1971

Neuropsichiatria: 31 dicembre 1971

LUSSEMBURGO

Radiologia: non sono più rilasciati diplomi, certificati ed altri titoli per le formazioni iniziate dopo il 5 marzo 1982

Neuropsichiatria

PAESI BASSI

Radiologia: 8 luglio 1984

Neuropsichiatria: 9 luglio 1984

 

 

Allegato F [15]

 

Programma di formazione delle ostetriche

 

Il programma di formazione per il conseguimento del diploma, certificato o altro titolo di ostetrica comprende le seguenti due parti:

A. INSEGNAMENTO TEORICO E TECNICO

a) Materie fondamentali

1. Nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia

2. Nozioni fondamentali di patologia

3. Nozioni fondamentali di batteriologia, virologia e parassitologia

4. Nozioni fondamentali di biofisica, biochimica e radiologia

5. Pediatria con particolare riguardo ai neonati

6. Igiene, educazione sanitaria, prevenzione e individuazione precoce delle malattie

7. Nutrizione e dietetica, con particolare riguardo all'alimentazione della donna, del neonato e del lattante

8. Nozioni fondamentali di sociologia e questioni di medicina sociale

9. Nozioni fondamentali di farmacologia

10. Psicologia

11. Pedagogia

12. Legislazione sanitaria e sociale e organizzazione sanitaria

13. Deontologia e legislazione professionale

14. Educazione sessuale e pianificazione familiare

15. Protezione giuridica della madre e del bambino

b) Materie specifiche dell'attività di ostetrica

1. Anatomia e fisiologia

2. Embriologia e sviluppo del feto

3. Gravidanza, parto e puerperio

4. Patologia ginecologica e ostetrica

5. Preparazione al parto e allo stato di genitore, compresi gli aspetti psicologici

6. Preparazione del parto (compresi la conoscenza e l'uso dell'attrezzatura ostetrica)

7. Analgesia, anestesia e rianimazione

8. Fisiologia e patologia del neonato

9. Cure e sorveglianza del neonato

10. Fattori psicologici e sociali

B. INSEGNAMENTO PRATICO E INSEGNAMENTO CLINICO

Questi insegnamenti sono impartiti sotto opportuna sorveglianza:

1. Visite a gestanti con almeno 100 esami prenatali

2. Sorveglianza e cure di almeno 40 partorienti

3. Pratica da parte dell'allieva di almeno 40 parti; se non è possibile raggiungere questo numero per indisponibilità di partorienti, lo si può ridurre ad un minimo di 30, a condizione che l'allieva partecipi inoltre attivamente ad altri 20 parti.

4. Partecipazione attiva a parti podalici. In caso d'impossibilità dovuta a un numero insufficiente di parti podalici, una formazione dovrà svolgersi in forma simulata.

5. Pratica dell'episiotomia e princìpi di sutura. Questi ultimi comprendono un insegnamento teorico e delle esercitazioni pratiche. Le esercitazioni di sutura includono la sutura della ferita episiotomica e di una semplice lacerazione perineale; queste esercitazioni possono svolgersi in forma simulata solo se non è possibile altrimenti.

6. Sorveglianza e cure di 40 gestanti, partorienti o puerpere in parti difficili.

7. Sorveglianza ed assistenza, ivi compresi esami, di almeno 100 puerpere e neonati sani.

8. Osservazione ed assistenza ai neonati che richiedano cure particolari, compresi i nati prima del termine, i nati dopo il termine e i neonati con peso inferiore alla norma o neonati malati.

9. Assistenza a donne che presentano patologie nei settori della ginecologia e dell'ostetricia.

10. Princìpi di assistenza nel campo della medicina e della chirurgia. Essi comprenderanno un insegnamento teorico ed esercizi clinici.


[1]  Abrogata dall'art. 46 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, limitatamente alle disposizioni concernenti i medici, e dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma così modificato dall'art. 1 della L. 27 gennaio 1986, n. 19.

[3]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 27 gennaio 1986, n. 19.

[5]  Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 27 gennaio 1986, n. 19.

[6]  Alinea così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353.

[7]  Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353.

[8]  Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353.

[9]  Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353.

[10] Allegato così sostituito dal D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353.

[11] Allegato così sostituito dal D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353.

[12] Allegato così sostituito dal D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353.

[13] Allegato aggiunto dal D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353.

[14] Allegato aggiunto dal D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353.

[15] Allegato aggiunto dal D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353.