Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.4 personale |
Data: | 18/12/1980 |
Numero: | 905 |
Sommario |
Art. 1. Ai cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea in possesso dei titoli, diplomi e certificati di cui agli allegati A e B della presente legge è [...] |
Art. 2. Per l'esercizio dell'attività di infermiere professionale, l'interessato deve presentare al Ministero della sanità istanza in lingua italiana in carta da bollo corredata [...] |
Art. 3. Il Ministero della sanità, entro due mesi dalla ricezione, accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione al [...] |
Art. 3 bis. |
Art. 3 ter. |
Art. 3 quater. |
Art. 4. Agli infermieri professionali di cui all'art. 1, per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni, si applicano, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1049, le [...] |
Art. 5. Il Ministero della sanità comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari [...] |
Art. 6. Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche agli infermieri professionali che intendano svolgere la loro [...] |
Art. 7. Per gli infermieri professionali cittadini di altri Stati membri è istituito un servizio informazioni sulla legislazione sanitaria e sociale e sulla deontologia [...] |
Art. 8. I cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea sono ammessi alla prestazione di servizi infermieristici nel territorio dello Stato senza essere [...] |
Art. 9. Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attività di cui all'articolo precedente, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni [...] |
Art. 10. Le autorità che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino italiano per essere ammesso alla professione di infermiere professionale in un altro Stato membro [...] |
Art. 11. I documenti richiesti dalla presente legge per l'esercizio della professione in Italia, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in [...] |
Art. 12. |
Art. 12 bis. |
Art. 13. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 86.4.72 – L. 18 dicembre 1980, n. 905.
Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.
(G.U. 2 gennaio 1981, n. 1).
Titolo I
DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO
Ai cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea in possesso dei titoli, diplomi e certificati di cui agli allegati A e B della presente legge è riconosciuto il titolo di infermiere professionale ed è consentito l'esercizio della relativa attività professionale.
L'uso di tale titolo e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze del titolo stesso enunciate negli allegati A e B.
Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
Per l'esercizio dell'attività di infermiere professionale, l'interessato deve presentare al Ministero della sanità istanza in lingua italiana in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:
a) uno dei titoli previsti dall'allegato B, in originale o in copia autentica;
b) certificato di buona condotta o altro certificato che dichiari le condizioni di moralità o di onorabilità rilasciato dalla competente autorità dello Stato d'origine o di provenienza e, qualora detto Stato, ai fini dell'esercizio della libera professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità della Stato stesso.
La documentazione di cui alla lettera b) del precedente comma deve essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.
Il Ministero della sanità, entro due mesi dalla ricezione, accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione al collegio degli infermieri professionali della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo stesso.
Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma dell'autenticità degli stessi alla competente autorità dello Stato membro, nonchè conferma del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE [1].
Qualora il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale anteriormente allo stabilimento dell'interessato e che potrebbero influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, richiede informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza [2].
Le informazioni sono coperte dal segreto.
Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni, il termine di cui al primo comma è sospeso per non più di tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.
Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità deve essere motivato.
Il collegio degli infermieri professionali nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda corredata dalla documentazione inviata dal Ministero della sanità, provvede all'iscrizione ai sensi delle leggi vigenti.
Il cittadino di altri Stati membri della Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi disciplinari stabiliti per gli infermieri professionali cittadini italiani.
1. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli concernenti gli infermieri professionali.
1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate, per tale Stato membro, nell'allegato A della presente legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle rispettive autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni del presente decreto e, per lo Stato membro che li ha rilasciati, sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa legge.
1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'articolo 1 in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro.
2. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia (IPASVI) valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro.
3. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.
4. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente può ricorrere all'autorità giudiziale.
Agli infermieri professionali di cui all'art. 1, per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni, si applicano, ai sensi della
Il Ministero della sanità comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'art. 4, nonchè quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.
A tal fine il collegio degli infermieri professionali dà comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche agli infermieri professionali che intendano svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato privato.
Per gli infermieri professionali cittadini di altri Stati membri è istituito un servizio informazioni sulla legislazione sanitaria e sociale e sulla deontologia professionale presso il Ministero della sanità.
Il Ministero dalla sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate ovvero le provincie autonome di Trento e Bolzano, nonchè la Federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, promuove, ove ne ravvisi l'opportunità, corsi facoltativi per l'acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione.
All'onere annuo valutato in lire 20 milioni a decorrere dall'anno 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1112 dello stato di previsione del Ministero della sanità per il medesimo anno finanziario e di quelli per gli esercizi successivi.
Titolo II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
I cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea sono ammessi alla prestazione di servizi infermieristici nel territorio dello Stato senza essere tenuti all'iscrizione nell'albo professionale. Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanità:
a) dichiarazione redatta in lingua italiana, a firma dell'interessato, dalla quale risulti la natura della prestazione che si intende effettuare ed il luogo dell'esecuzione della stessa;
b) certificato della competente autorità dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica professione in detto Stato;
c) certificati comprovanti il possesso dei diplomi od altri titoli di cui all'allegato B dei quali l'interessato intende avvalersi per la prestazione dei servizi.
In caso di urgenza la dichiarazione, unitamente alla documentazione suindicata, può essere presentata successivamente all'effettuazione della prestazione ed entro il termine di quindici giorni.
La documentazione prevista dal presente articolo non deve essere anteriore a dodici mesi dalla data di presentazione.
Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attività di cui all'articolo precedente, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per gli infermieri professionali cittadini italiani. A tal fine il Ministero della sanità comunica le necessarie informazioni al collegio degli infermieri professionali competente per l'iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato [6].
Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da infermieri professionali cittadini italiani, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'albo professionale, il collegio degli infermieri professionali della provincia nella quale sono stati commessi gli abusi o le mancanze, comunica immediatamente i fatti al Ministro della sanità che, con decreto motivato, proibisce all'infermiere professionale cittadino degli altri Stati membri di effettuare ulteriori prestazioni.
Del provvedimento è data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, tramite il Ministero degli affari esteri.
Titolo III
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INFERMIERE PROFESSIONALE
PRESSO ALTRI STATI DELLA COMUNITA' EUROPEA
DA PARTE DI INFERMIERI PROFESSIONALI CITTADINI ITALIANI
Le autorità che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino italiano per essere ammesso alla professione di infermiere professionale in un altro Stato membro della Comunità economica europea, sono tenute a confermare l'autenticità.
Il Ministero della sanità, per il tramite del Ministero degli affari esteri, provvede a fornire nel più breve tempo, e comunque non oltre tre mesi, le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti il cittadino italiano, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati e i documenti rilasciati dalle autorità nazionali.
A tal fine i collegi degli infermieri professionali danno comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
I documenti richiesti dalla presente legge per l'esercizio della professione in Italia, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare presso il Paese in cui il documento fu rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.
Gli infermieri professionali cittadini degli Stati membri che siano in possesso di diplomi, certificati od altri titoli, rilasciati dagli Stati di origine o di provenienza che comprovino una formazione ultimata prima del 29 giugno 1977, ovvero ultimata dopo tale data ma iniziata prima della stessa, e non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di infermiere professionale, ai fini del riconoscimento del titolo di infermiere professionale o per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione dei servizi, devono presentare un attestato rilasciato dalle autorità competenti, comprovante che essi hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica professione secondo quanto previsto per il personale sanitario italiano di pari qualifica, per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.
1. I diplomi, certificati e altri titoli di infermiere professionale che non corrispondono alle denominazioni che figurano negli allegati sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti attestante che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano negli allegati.
2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di infermiere professionale acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le soddisfano se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;
b) danno diritto all'esercizio dell'attività di infermiere professionale in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche specificati negli allegati;
c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alle attività di infermiere professionale per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio del certificato, attività che devono aver compreso la piena responsabilità della programmazione, dell'organizzazione e della prestazione dell'assistenza infermieristica al paziente.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato A - Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli d'infermiere responsabile dell'assistenza generale [9]
Paese |
Titolo del diploma |
Ente che rilascia il diploma |
Certificato da unire al diploma |
Belgique/België/Belgien |
*-Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster |
1. De erkende opleidingsinstituten/les établissements d'enseignement reconnus/Die anerkannte Ausbildungsanstalten |
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-Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) |
2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française” / die zuständige |
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-Diplom eines (einer) graduierten |
“Prüfungsausschüsse der Deutschsprachigen Gemeinschaft” |
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Krankenpflefers (-pflegerin) |
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*-Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde |
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-Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) |
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-Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin) |
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*-Brevet van verpleegassistent(e) |
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-Brevet d'hospitalier(ère) |
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-Brevet einer Pflege Assistentin |
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Danmark |
Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerske |
Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet |
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Deutschland |
Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege |
Staatlicher Prüfungsausschuss |
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(Si omette la dicitura in lingua greca) |
(Si omette la dicitura in lingua greca) |
(Si omette la dicitura in lingua greca) |
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España |
Titulo de Diplomado universitario en Enfermería |
Ministerio de Educación y Cultura/ El rector de una Universidad |
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France |
1. diplôme d'Etat d'infirmier(ère) |
Le ministère de la santé |
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2. diplôme d'Etat d'infirmier(ère) délivré en vertu de la loi du..... et du décret du... |
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Ireland |
Certificate of Registered General Nurse |
An Bord Altranais (The Nursing Board) |
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Italia |
Diploma di infermiere professionale |
Scuole riconosciute dallo Stato |
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Luxembourg |
1. diplôme d'Etat d'infirmier |
Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports |
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2. diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué |
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Nederland |
1. diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A |
1. Door een van overheidswege benoemde examencommissie |
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2. diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige) |
2. Door een van overheidswege benoemde examencommissie |
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3. diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige) |
3. Door een van overheidswege benoemde examencommissie |
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4. diploma beroepsonderwijs verpleegkundige - Kwalificatieniveau 4 |
4. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling |
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5. diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige - Kwalificatieniveau 5 |
5. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling |
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Österreich |
1. Diplom als “Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/ Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger” |
1. Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege |
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2. Diplom als “Diplomierte Krankenschwester/ Diplomierter Krankenpfleger” |
2. Allgemeine Krankenpflegeschule |
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Portugal |
1. Diploma do curso de enfermagem geral |
1. Escolas de Enfermagem |
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2. Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem |
2. Escolas Superiores de Enfermagem |
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3. Carta de curso de licenciatura em enfermagem |
3. Escolas Superiores de Enfermagem: Escolas Superiores de Saúde |
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Suomi/Finland |
1. Sairaanhoitajan tutkinto/sjukskötarexamen |
1. Terveydenhuolto-oppilaitokset/ hälsovårdsläroanstalter |
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2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu-tutkinto, sairaanhoitaja (AMK)/yrkeshögskole-examen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH) |
2. Ammattikorkeakoulut/ yrkeshögskolor |
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Sverige |
Sjuksköterskeexamen |
Universitet eller högskola |
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United Kingdom |
Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting |
Various |
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[1] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[2] Comma così modificato dall'art. 5 del
[3] Articolo inserito dall'art. 3 del
[4] Articolo inserito dall'art. 3 del
[5] Articolo inserito dall'art. 3 del
[6] Comma così modificato dall'art. 5 del
[7] Articolo così sostituito dall'art. 5 della
[8] Articolo inserito dall'art. 5 del
[9] Gli originari allegati A e B sono stati così sostituiti dall'attuale allegato A per effetto dell'art. 3 del