§ 70.1.43 - D.P.R. 17 maggio 1952, n. 637.
Nuove caratteristiche delle medaglie ai benemeriti della salute pubblica ed al merito della sanità pubblica e modificazione della Commissione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:17/05/1952
Numero:637


Sommario
Art. 1.      La medaglia ai benemeriti della salute pubblica, istituita con regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872, è coniata, secondo i gradi di merito, in oro, argento e bronzo. Essa ha il diametro di tre [...]
Art. 2.      La medaglia al merito della salute pubblica, istituita con decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048, è coniata, secondo i gradi di merito, in oro, argento e bronzo. Essa ha il diametro di [...]
Art. 3.      La disposizione contenuta nella lettera d) dell'art. 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344, è abrogata e sostituita dalla seguente:


§ 70.1.43 - D.P.R. 17 maggio 1952, n. 637.

Nuove caratteristiche delle medaglie ai benemeriti della salute pubblica ed al merito della sanità pubblica e modificazione della Commissione consultiva per il loro conferimento.

(G.U. 20 giugno 1952, n. 141)

 

     Art. 1.

     La medaglia ai benemeriti della salute pubblica, istituita con regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872, è coniata, secondo i gradi di merito, in oro, argento e bronzo. Essa ha il diametro di tre centimetri e porta, da una parte, lo stemma della Repubblica e, dall'altra, una corona di quercia circondata dalla leggenda "Ai benemeriti della salute pubblica".

 

          Art. 2.

     La medaglia al merito della salute pubblica, istituita con decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048, è coniata, secondo i gradi di merito, in oro, argento e bronzo. Essa ha il diametro di tre centimetri e porta, da una parte, lo stemma della Repubblica e, dall'altra, il bastone di Esculapio entro una corona di quercia circondata dalla leggenda "Al merito della sanità pubblica".

 

          Art. 3.

     La disposizione contenuta nella lettera d) dell'art. 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344, è abrogata e sostituita dalla seguente:

     "d) il direttore generale dei servizi medici ed il direttore generale dei servizi veterinari dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica o i loro delegati".