§ 86.15.4 - Legge 6 giugno 1939, n. 891.
Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.15 trattamenti sanitari obbligatori
Data:06/06/1939
Numero:891


Sommario
Art. 1.      E' obbligatoria la vaccinazione contro la difterite per tutti i bambini dal secondo al decimo anno di età.
Art. 2.      La provincia provvede, secondo le proposte del medico provinciale, alla fornitura, conservazione e spedizione del vaccino e alla istituzione dei servizi di vaccinazione gratuita nei comuni.
Art. 3.      Tra i documenti prescritti per la prima ammissione alle scuole primarie è compreso il certificato di aver subita la vaccinazione antidifterica.
Art. 4.      La disposizione di cui all'art. 3 deve essere osservata anche da coloro che frequentano le scuole alla data di pubblicazione della presente legge.


§ 86.15.4 - Legge 6 giugno 1939, n. 891.

Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica.

(G.U. 1 luglio 1939, n. 152).

 

Disposizione transitoria

 

     Art. 1.

     E' obbligatoria la vaccinazione contro la difterite per tutti i bambini dal secondo al decimo anno di età.

     Essa, di regola, si associa alla vaccinazione antivaiolosa ed è eseguita nel secondo anno di età.

     L'obbligo della vaccinazione antivaiolosa entro il primo semestre dalla nascita, prescritto dall'art. 266 del testo unico delle leggi sanitarie, è protratto al secondo anno di età.

 

          Art. 2.

     La provincia provvede, secondo le proposte del medico provinciale, alla fornitura, conservazione e spedizione del vaccino e alla istituzione dei servizi di vaccinazione gratuita nei comuni.

     La spesa relativa è per un terzo a carico della provincia e per due terzi a carico dei comuni, in ragione della popolazione di ciascuno di essi, in base a riparto fatto dalla provincia e approvato dal prefetto.

     Il prefetto può esonerare dal contributo i comuni che, per le loro condizioni finanziarie, non siano in grado di sostenere le spese di cui trattasi. La quota di contributo dovuta dai comuni esonerati è posta a carico della provincia.

     Il ministero dell'interno è autorizzato ad emanare le norme circa la qualità del vaccino da impiegare, le modalità per l'esecuzione della vaccinazione e quelle concernenti la organizzazione dei servizi relativi.

 

          Art. 3.

     Tra i documenti prescritti per la prima ammissione alle scuole primarie è compreso il certificato di aver subita la vaccinazione antidifterica.

     Analogo certificato è prescritto per l'ammissione alle altre collettività infantili di qualsiasi specie.

 

Disposizione transitoria

 

          Art. 4.

     La disposizione di cui all'art. 3 deve essere osservata anche da coloro che frequentano le scuole alla data di pubblicazione della presente legge.