Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.15 trattamenti sanitari obbligatori |
Data: | 06/06/1939 |
Numero: | 891 |
Sommario |
Art. 1. E' obbligatoria la vaccinazione contro la difterite per tutti i bambini dal secondo al decimo anno di età. |
Art. 2. La provincia provvede, secondo le proposte del medico provinciale, alla fornitura, conservazione e spedizione del vaccino e alla istituzione dei servizi di vaccinazione gratuita nei comuni. |
Art. 3. Tra i documenti prescritti per la prima ammissione alle scuole primarie è compreso il certificato di aver subita la vaccinazione antidifterica. |
Art. 4. La disposizione di cui all'art. 3 deve essere osservata anche da coloro che frequentano le scuole alla data di pubblicazione della presente legge. |
§ 86.15.4 - Legge 6 giugno 1939, n. 891.
Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica.
(G.U. 1 luglio 1939, n. 152).
Disposizione transitoria
E' obbligatoria la vaccinazione contro la difterite per tutti i bambini dal secondo al decimo anno di età.
Essa, di regola, si associa alla vaccinazione antivaiolosa ed è eseguita nel secondo anno di età.
L'obbligo della vaccinazione antivaiolosa entro il primo semestre dalla nascita, prescritto dall'art. 266 del testo unico delle leggi sanitarie, è protratto al secondo anno di età.
La provincia provvede, secondo le proposte del medico provinciale, alla fornitura, conservazione e spedizione del vaccino e alla istituzione dei servizi di vaccinazione gratuita nei comuni.
La spesa relativa è per un terzo a carico della provincia e per due terzi a carico dei comuni, in ragione della popolazione di ciascuno di essi, in base a riparto fatto dalla provincia e approvato dal prefetto.
Il prefetto può esonerare dal contributo i comuni che, per le loro condizioni finanziarie, non siano in grado di sostenere le spese di cui trattasi. La quota di contributo dovuta dai comuni esonerati è posta a carico della provincia.
Il ministero dell'interno è autorizzato ad emanare le norme circa la qualità del vaccino da impiegare, le modalità per l'esecuzione della vaccinazione e quelle concernenti la organizzazione dei servizi relativi.
Tra i documenti prescritti per la prima ammissione alle scuole primarie è compreso il certificato di aver subita la vaccinazione antidifterica.
Analogo certificato è prescritto per l'ammissione alle altre collettività infantili di qualsiasi specie.
Disposizione transitoria
La disposizione di cui all'art. 3 deve essere osservata anche da coloro che frequentano le scuole alla data di pubblicazione della presente legge.