Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione |
Data: | 25/06/1999 |
Numero: | 205 |
Sommario |
Art. 1. (Delega). |
Art. 2. (Competenza del giudice di pace). |
Art. 3. (Disciplina degli alimenti). |
Art. 4. (Disciplina della navigazione). |
Art. 5. (Circolazione stradale ed autotrasporto). |
Art. 6. (Leggi finanziarie, tributarie e concernenti i mercati finanziari e mobiliari). |
Art. 7. (Trasformazione di reati in illeciti amministrativi). |
Art. 8. (Assegni bancari e postali). |
Art. 9. (Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto). |
Art. 10. (Sanzioni alternative alla detenzione). |
Art. 11. (Modifica all'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447). |
Art. 12. (Modifica all'articolo 624 del codice penale). |
Art. 13. (Modifica all'articolo 340 del codice di procedura penale). |
Art. 14. (Modifica all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533). |
Art. 15. (Modifica all'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). |
Art. 16. (Disposizioni finali). |
Art. 17. (Esercizio delle deleghe). |
Art. 18. (Abrogazioni e modifiche al codice penale). |
Art. 19. (Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela). |
Art. 20. (Riferimenti a provvedimenti normativi). |
§ 69.4.22 - Legge 25 giugno 1999, n. 205.
Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.
(G.U. 28 giugno 1999, n. 149).
Art. 1. (Delega).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per attribuire al giudice di pace, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2, la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della
Art. 2. (Competenza del giudice di pace).
1. L'attribuzione al giudice di pace della competenza di cui all'articolo 1 è esclusa per le opposizioni nelle materie, da elencare tassativamente nel decreto legislativo, che comportano una particolare difficoltà di accertamento o coinvolgono rilevanti interessi collettivi nonché per quelle per le quali sono previste sanzioni di notevole entità.
Art. 3. (Disciplina degli alimenti).
1. La riforma della disciplina sanzionatoria in materia di produzione, commercializzazione e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) trasformare in violazioni amministrative i reati previsti da leggi speciali, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire duecento milioni, graduata in rapporto alla gravità degli illeciti, e prevedendo altresì, a titolo di sanzioni accessorie, in caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, la sospensione per un periodo fino a tre mesi o la revoca della relativa licenza in relazione alla gravità dei fatti;
b) mantenere le sanzioni penali per le violazioni di cui agli articoli 5, 6 e 12, limitatamente, quanto a quest'ultima ipotesi, all'introduzione nel territorio della Repubblica di sostanze destinate al commercio, della
c) prevedere la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nonché la revoca della relativa licenza, in relazione ai singoli illeciti amministrativi ovvero alle violazioni di cui alla lettera b), oltre che nel caso di reiterazione anche non specifica di queste ultime, per i fatti di maggiore gravità dai quali derivi pericolo per la salute;
d) prevedere specifiche circostanze aggravanti per le fattispecie di cui agli articoli 515, 516 e 517 del codice penale, con riferimento alle condotte che siano altresì lesive dell'interesse protetto dal riconoscimento della denominazione di origine o dall'individuazione delle relative caratteristiche;
e) fatto salvo quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 15 della
f) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie già previste per i reati depenalizzati, introducendo, con riferimento alla gravità della violazione, nuove sanzioni accessorie idonee a prevenire violazioni della normativa nelle materie indicate nel presente articolo.
Art. 4. (Disciplina della navigazione).
1. La riforma del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni contenute nel codice della navigazione, escluse quelle previste dagli articoli 1161 (abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata), 1176 (inosservanza del divieto di mediazione) e 1177 (aggravanti) nonché dal Capo VI del Titolo III del Libro I della Parte III (contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla sicurezza della navigazione), prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire sessanta milioni, graduata in rapporto alla gravità degli illeciti;
b) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie già previste per le contravvenzioni trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della lettera a).
Art. 5. (Circolazione stradale ed autotrasporto).
1. La riforma del sistema sanzionatorio penale in materia di disciplina della circolazione stradale e dell'autotrasporto di cose è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire un milione e cinquecentomila e non superiore a lire diciotto milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito, i reati di cui al
b) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire due milioni e non superiore a lire venti milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito, i reati di cui all'articolo 1, primo comma, del
c) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire tre milioni e non superiore a lire trenta milioni, graduata in relazione alla gravità e all'eventuale reiterazione dell'illecito, i reati previsti dagli articoli 26 e 46 della
d) prevedere per le violazioni di cui alle lettere a) e c) del presente comma e per quella prevista dall'articolo 126, comma 7, del citato
e) prevedere l'inserimento nell'anagrafe di cui all'articolo 226 del citato
Art. 6. (Leggi finanziarie, tributarie e concernenti i mercati finanziari e mobiliari).
1. La riforma della disciplina sanzionatoria per le violazioni di leggi finanziarie e tributarie è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) sostituire con sanzioni amministrative proporzionate all'entità dei tributi evasi, alla reiterazione delle condotte ed alla gravità delle violazioni le sanzioni penali previste dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, primo comma, e 296 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
b) sostituire con sanzioni amministrative proporzionate all'entità dei tributi evasi ed alla gravità delle violazioni le sanzioni penali previste dall'articolo 2, comma 26, del
c) prevedere eventuali sanzioni accessorie alle predette sanzioni amministrative;
d) prevedere l'abolizione del principio di ultrattività delle norme penali tributarie.
2. Il comma 1 non si applica alle violazioni in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
3. La riforma del sistema sanzionatorio nelle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari sui mercati regolamentati e gli aspetti comunque connessi è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi;
a) trasformare in illeciti amministrativi i reati puniti con la sola multa ovvero con le pene, sole, alternative o congiunte, dell'arresto e dell'ammenda, fatta eccezione per le condotte volte ad ostacolare l'attività delle autorità di vigilanza o consistenti nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono in maniera rilevante il bene tutelato;
b) prevedere, per le violazioni depenalizzate, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni, nonché eventuali sanzioni amministrative accessorie idonee a prevenire nuove violazioni;
c) prevedere, nell'ambito delle violazioni amministrative, sanzioni omogenee per condotte di pari offensività, a tal fine eventualmente adeguando anche quelle già stabilite da norme vigenti;
d) prevedere che l'applicazione delle sanzioni amministrative abbia luogo, su proposta delle autorità di vigilanza secondo le rispettive competenze, con decreto motivato del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica soggetto a reclamo davanti alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa.
Art. 7. (Trasformazione di reati in illeciti amministrativi).
1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui agli articoli 666 e 686 del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire cinquantamila e non superiori a lire cinque milioni graduate in relazione alla gravità degli illeciti;
b) trasformare in illecito amministrativo la contravvenzione prevista dall'articolo 705 del codice penale, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire cinque milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito e all'eventuale reiterazione della condotta;
c) trasformare in illeciti amministrativi i reati di cui agli articoli 345, 350, 352, 465, 466, 498, 527, secondo comma, 654, 663, 663-bis, 664, 675, 676, limitatamente alle ipotesi di cui al primo comma, 677, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, 688, primo comma, 692, primo comma, 724 e 725 del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire centomila e non superiori a lire due milioni graduate in relazione alla gravità degli illeciti;
d) trasformare in illeciti amministrativi, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire duecentomila e non superiori a lire cinque milioni, i reati previsti:
1) dall'articolo 2 della
2) dagli articoli 15, 23 e 24 del regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna, approvato con
3) dall'articolo 142 del
4) dall'articolo 1 della
5) dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con
6) dall'articolo 13 del
7) dall'articolo 4 della
8) dagli articoli 19 e 20 del regio
9) dall'articolo 11 del regio
10) dall'articolo 20 del testo unico approvato con
11) dall'articolo 24 della
12) dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
13) dagli articoli 115 e 116 del regio
14) dall'articolo 116 del regio
15) dall'articolo 76 del testo unico approvato con
16) dall'articolo 3 della
17) dall'articolo 32 della
18) dall'articolo 6 della
19) dall'articolo 23 della
20) dall'articolo 9 della
21) dagli articoli 23 e 29 della
22) dall'articolo 82 del testo unico approvato con
23) dall'articolo 14 della
24) dall'articolo 12 della
25) dall'articolo 4 della
26) dall'articolo 15 della
27) dall'articolo 26 della
28) dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con
29) dall'articolo 40 del
30) dall'articolo 14 della
31) dall'articolo 36 del
32) dall'articolo 11 della
33) dall'articolo 5 della
e) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 5 della
f) trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dagli articoli 6 e 15 del
g) prevedere nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e d) eventuali sanzioni amministrative accessorie.
Art. 8. (Assegni bancari e postali).
1. La riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) trasformare in violazioni amministrative i reati di emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista previsti dagli articoli 1 e 2 della
b) prevedere, per le violazioni depenalizzate ai sensi della lettera a), sanzioni amministrative accessorie, tra cui il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo da due a cinque anni nonché, nei casi più gravi, il divieto temporaneo di esercitare attività professionali od imprenditoriali e di assumere uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
c) mantenere la sanzione penale per la violazione dei divieti di cui alla lettera b), prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e, a titolo di pene accessorie, la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni;
d) modificare la disciplina della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni di cui all'articolo 9 della
e) prevedere l'istituzione presso la Banca d'Italia di un apposito archivio informatizzato, in cui vengono inseriti, con le occorrenti informazioni, i nominativi di coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista ovvero ai quali è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, nonché l'indicazione di assegni o carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento;
f) prevedere la responsabilità solidale della banca trattaria, qualora la stessa abbia autorizzato il rilascio di libretto di assegni a chiunque risulti segnalato per l'emissione di assegno a vuoto presso l'archivio di cui alla lettera e);
g) riformulare gli articoli 124 e 125 del
Art. 9. (Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo I del
2. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere un ristretto numero di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa, punite con pena detentiva compresa tra sei mesi e sei anni con esclusione del ricorso a circostanze aggravanti ad effetto speciale, caratterizzate da rilevante offensività per gli interessi dell'erario e dal fine di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi di imposta, aventi ad oggetto:
1) le dichiarazioni annuali fraudolente fondate su documentazione falsa ovvero su altri artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile;
2) l'emissione di documenti falsi diretti a consentire a terzi la realizzazione dei fatti indicati nel numero 1);
3) l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali e le dichiarazioni annuali infedeli;
4) la sottrazione al pagamento o alla riscossione coattiva delle imposte mediante compimento di atti fraudolenti sui propri beni o altre condotte fraudolente;
5) l'occultamento o la distruzione di documenti contabili;
b) prevedere, salvo che per le fattispecie concernenti l'emissione o l'utilizzazione di documentazione falsa e l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, soglie di punibilità idonee a limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi;
c) prevedere che le soglie di cui alla lettera b) siano articolate in modo da:
1) escludere l'intervento penale al di sotto di una determinata entità di evasione, indipendentemente dai valori dichiarati;
2) comportare l'intervento penale soltanto quando il rapporto tra l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari evasi e l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari dichiarati sia superiore ad un determinato valore;
3) comportare, in ogni caso, l'intervento penale quando l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari evasi raggiunga, indipendentemente dal superamento della soglia proporzionale, un determinato ammontare in termini assoluti;
4) prevedere nelle ipotesi di omessa dichiarazione una soglia minima di punibilità inferiore a quella prevista per i casi di infedeltà;
d) prevedere sanzioni accessorie adeguate e proporzionate alla gravità delle diverse fattispecie, desunta in particolare dalle caratteristiche della condotta e della sua offensività per gli interessi dell'erario;
e) prevedere meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno;
f) prevedere la non punibilità di chi si sia uniformato al parere del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'articolo 21 della
g) uniformare la disciplina della prescrizione dei reati a quella generale, salvo le deroghe rese opportune dalla particolarità della materia penale tributaria;
h) individuare la competenza territoriale sulla base del luogo in cui il reato è stato commesso, ovvero, ove ciò non fosse possibile, del luogo in cui il reato è stato accertato;
i) prevedere l'applicazione della sola disposizione speciale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa;
l) coordinare le nuove disposizioni con il sistema sanzionatorio amministrativo, in modo da assicurare risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive.
Art. 10. (Sanzioni alternative alla detenzione).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di sanzioni alternative alla detenzione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) per i reati di cui al libro terzo del codice penale nonché per le altre contravvenzioni previste da leggi speciali, non trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della presente legge, previsione di sanzioni alternative alla detenzione o sostitutive della medesima detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo, l'obbligo di permanenza in casa o misure prescrittive specifiche;
b) individuazione dei diversi tipi di sanzioni di cui alla lettera a)in relazione alle diverse fattispecie di reato, con attribuzione al giudice del potere di scegliere la sanzione alternativa applicabile e di individuare obblighi specifici per il condannato relativi all'applicazione della stessa;
c) previsione di uno specifico delitto punito con pena detentiva fino ad un anno non sostituibile in caso di inosservanza o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione.
Art. 11. (Modifica all'articolo 10 della
1. All'articolo 10, comma 2, della
Art. 12. (Modifica all'articolo 624 del codice penale).
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 624 del codice penale è aggiunto il seguente: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625".
Art. 13. (Modifica all'articolo 340 del codice di procedura penale).
1. Il comma 4 dell'articolo 340 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto".
Art. 14. (Modifica all'articolo 4 della
1. Al primo comma dell'articolo 4 della
Art. 15. (Modifica all'articolo 214 del
1. La lettera gg) del comma 1 dell'articolo 214 del
2. La
Art. 16. (Disposizioni finali).
1. In sede di emanazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10, il Governo è altresì delegato:
a) ad adeguare l'importo minimo di cui all'articolo 10 della
b) ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio;
c) ad individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.
Art. 17. (Esercizio delle deleghe).
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione senza che le competenti Commissioni permanenti abbiano espresso il loro parere, i decreti possono essere adottati.
Art. 18. (Abrogazioni e modifiche al codice penale).
1. Sono abrogati gli articoli 275, 297, 298, 303, 327, 332, 341, 344, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 657, 670, 692, secondo comma, 710, 711, 726, secondo comma, e 732 del codice penale.
2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 6 della
3. All'articolo 342, primo comma, del codice penale, le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione fino a tre anni".
4. All'articolo 343, primo comma, del codice penale, le parole: "è punito con la reclusione da uno a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione fino a tre anni".
Art. 19. (Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela).
1. Per i reati perseguibili a querela, ai sensi delle disposizioni della presente legge o dei decreti legislativi da esse previsti, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge o dei citati decreti legislativi, il termine per presentare la querela decorre dalla data predetta, se la persona ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
2. Se è pendente il relativo procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.
Art. 20. (Riferimenti a provvedimenti normativi).
1. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nella presente legge e nei decreti legislativi da essa previsti sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.