Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.15 trattamenti sanitari obbligatori |
Data: | 04/02/1966 |
Numero: | 51 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
§ 86.15.7 - Legge 4 febbraio 1966, n. 51. [1]
Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica.
(G.U. 19 febbraio 1966, n. 44).
La vaccinazione contro la poliomielite è obbligatoria per i bambini entro il primo anno di età e deve essere eseguita gratuitamente.
Il Ministro per la sanità è autorizzato, sentito il Consiglio superiore di sanità, a determinare, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la qualità e il tipo di vaccino da impiegare, i modi e i tempi della sua somministrazione, le categorie di bambini che per speciali condizioni possono essere dispensati temporaneamente dall'obbligo e le modalità della loro vaccinazione successiva anche dopo il decorso del primo anno di età.
Il Ministero della sanità provvede a sue spese all'acquisto e alla distribuzione del vaccino alle province, secondo le proposte dei medici provinciali.
I comuni provvedono alla istituzione dei servizi di vaccinazione gratuita nell'ambito del loro territorio.
La spesa relativa è per un terzo a carico della provincia e per due terzi a carico dei comuni, in ragione della popolazione di ciascuno di essi, in base a riparto fatto dalla provincia e approvato dal medico provinciale.
La persona che esercita la patria potestà o la tutela sul bambino o il direttore dell'istituto di pubblica assistenza in cui è ricoverato, o la persona cui il bambino sia stato affidato da un istituto di pubblica assistenza, è responsabile dell'osservanza dell'obbligo della vaccinazione.
[Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 100.000] [5].
Ogni Comune, a mezzo del suo ufficio di sanità, deve tenere esatta registrazione di tutti i vaccinati, provvedere ad invitare, con pubblico manifesto, in base alle norme contenute nel decreto ministeriale di cui all'art. 1, le persone indicate nell'articolo precedente a presentare i loro figli o i bambini ad essi affidati alla vaccinazione e a denunciare i contravventori all'autorità giudiziaria.
Ai documenti prescritti per la prima ammissione alla scuola d'obbligo è aggiunto il certificato da rilasciarsi gratuitamente di aver subito la vaccinazione antipoliomielitica.
Lo stesso certificato è prescritto per l'ammissione dei bambini nei convitti, nelle colonie climatiche da chiunque organizzate, negli asili nido, nei brefotrofi e in qualunque altra collettività infantile.
Per i bambini che non hanno completato il ciclo delle inoculazioni, deve essere presentato a ciclo ultimato, un nuovo certificato che attesti l'avvenuta vaccinazione.
E' abrogata la
L'onere derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge farà carico sul capitolo 1141 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1965 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1990, n. 307, ha dichiarato la illegittimità della presente legge, nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 del codice civile, da contagio o da altra apprezzabile malattia casualmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1990, n. 307, ha dichiarato la illegittimità della presente legge, nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 del codice civile, da contagio o da altra apprezzabile malattia casualmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1990, n. 307, ha dichiarato la illegittimità della presente legge, nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 del codice civile, da contagio o da altra apprezzabile malattia casualmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo.
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1990, n. 307, ha dichiarato la illegittimità della presente legge, nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 del codice civile, da contagio o da altra apprezzabile malattia casualmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo.
[5] Comma abrogato dall'art. 6 del
[6] La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1990, n. 307, ha dichiarato la illegittimità della presente legge, nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 del codice civile, da contagio o da altra apprezzabile malattia casualmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo.
[7] La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1990, n. 307, ha dichiarato la illegittimità della presente legge, nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 del codice civile, da contagio o da altra apprezzabile malattia casualmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo.
[8] La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1990, n. 307, ha dichiarato la illegittimità della presente legge, nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 del codice civile, da contagio o da altra apprezzabile malattia casualmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo.