Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 24/03/1999 |
Numero: | 101 |
§ 94.1.B26 - Legge 24 marzo 1999, n. 101.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993.
(G.U. 21 aprile 1999, n. 92, S.O.)
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'accordo stesso.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.440 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per agli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale
(Traduzione non ufficiale)
PARTE I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1. Definizioni
1. Nel presente Accordo, salvo quanto diversamente risulti dal contesto:
a) per maggiorazione per minori a carico" si intende, in relazione all'Australia, la maggiorazione familiare aggiuntiva e, se previsto, l'indennità di tutela, che sarebbe pagabile ad una persona in aggiunta ad una prestazione in base alla legislazione australiana qualora tale persona fosse un residente australiano e avesse diritto a tale pagamento e, se previsto, a tale indennità;
b) per residente australiano", si intende un residente australiano così come è definito dalla legislazione australiana;
c) per prestazione", si intende, in relazione ad una Parte, una pensione, indennità o assegno previsto dalla legislazione di detta Parte e comprende qualsiasi quota integrativa, aggiuntiva o supplementare pagabile, in aggiunta a detta pensione, indennità o assegno, alla persona che abbia diritto a tale quota integrativa, aggiuntiva o supplementare in base alla legislazione di tale Parte;
d) per autorità competente" si intende, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e, per quanto riguarda l'Australia, il Segretario del Dipartimento di Sicurezza Sociale;
e) per persone a carico" si intendono, in relazione all'Italia, le persone che rientrano nella categoria di familiari di un assicurato, o di un pensionato, ai sensi della legislazione italiana e che, da detta legislazione, sono riconosciute quali persone a carico di tale assicurato o pensionato;
f) per pensione di inabilità" si intende, per quanto riguarda l'Australia, la prestazione corrisposta in base alla legislazione australiana a quelle persone che sono considerate gravemente inabili in base a detta legislazione;
g) per istituzione" si intende, per quanto riguarda l'Italia, l'istituzione che, a prescindere dall'autorità competente, sia responsabile dell'applicazione del presente Accordo e, per l'Australia, il Dipartimento di Sicurezza Sociale, come specificato nell'Intesa amministrativa relativa al presente Accordo;
h) per integrazione italiana" si intende l'integrazione al minimo corrisposta al fine di portare l'ammontare di una prestazione dovuta ad una persona in base alla contribuzione accreditata o ad altro titolo, all'ammontare minimo previsto dalla legislazione italiana;
i) per maggiorazione sociale italiana" s'intende quel beneficio di natura assistenziale concesso in aggiunta alle pensioni delle persone che hanno redditi inferiori ad importi determinati dalla legislazione italiana;
j) per legislazione" si intende il complesso delle leggi specificate nell'articolo 2;
k) per periodo di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa", si intende un periodo definito come tale ai sensi della legislazione australiana;
l) per periodo di contribuzione accreditata" s'intende un periodo, o il totale di due o più periodi di contribuzione utile per acquisire il diritto ad una prestazione, nonché tutti i periodi considerati come periodi di contribuzione ai sensi della legislazione italiana;
m) per pensione per l'assistenza personale al coniuge inabile" s'intende la pensione per l'assistenza personale erogabile, in base alla legislazione australiana, al coniuge, de jure o de facto, di un titolare di pensione di inabilità o di una pensione di vecchiaia;
n) per "superstiti" si intendono, per quanto riguarda l'Italia, le persone che in base alla legislazione italiana rientrano nella categoria di familiari di un assicurato, o di un pensionato, deceduto e che da tali leggi sono riconosciute come superstiti di tale assicurato o pensionato;
o) per "vedova" si intende una vedova de jure.
2. Nell'applicazione del presente Accordo da parte di ciascuna delle Parti, ogni termine non definito nell'Accordo stesso avrà, salvo quando diversamente risulti dal contesto, il significato ed esso attribuito dalle leggi di detta Parte, incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo in virtù dell'articolo 2.
Art. 2. Ambito di applicazione normativo
1. Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 2, il presente Accordo si applica alle seguenti leggi, come modificate alla data della firma dello stesso, e ad ogni altra legge che successivamente modifichi, integri o sostituisca tali leggi:
a) per quanto riguarda l'Australia: la Raccolta di leggi di sicurezza sociale del 1991, nella misura in cui tale Raccolta regola e si riferisce alle seguenti prestazioni:
i)le pensioni di vecchiaia;
ii) le pensioni di inabilità;
iii) le pensioni alle mogli;
iv) le pensioni alle vedove;
v)le indennità alle vedove;
vi) le pensioni per l'assistenza personale al coniuge inabile;
vii) le pensioni agli orfani di entrambi i genitori; e
viii) le maggiorazioni per minori a carico;
b) per quanto riguarda l'Italia: le leggi in vigore alla data della firma del presente Accordo ed ogni legge che successivamente modifichi, integri o sostituisca tali leggi, e che riguardi l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le assicurazioni speciali per i lavoratori autonomi e altre categorie di lavoratori; le prestazioni familiari per le persone a carico dei pensionati; l'assicurazione contro la disoccupazione, ed in particolare le seguenti prestazioni:
i) le pensioni di vecchiaia;
ii) le pensioni di anzianità;
iii) le pensioni anticipate;
iv) gli assegni di invalidità;
v)le pensioni di inabilità;
vi) gli assegni privilegiati di invalidità;
vii) le pensioni privilegiate di inabilità;
viii) l'assegno per l'assistenza personale al pensionato per inabilità;
ix) le pensioni ai superstiti;
x)le prestazioni familiari per le persone a carico dei pensionati;
xi) l'indennità di disoccupazione.
2. Nonostante quanto previsto dal paragrafo 1, e salvo quanto diversamente specificato dal presente Accordo, le legislazioni dell'Italia e dell'Australia non comprenderanno le leggi emanate in qualsiasi data al fine di attuare accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale.
3. Le Autorità competenti delle Parti si notificheranno le leggi che modifichino, integrino o sostituiscano le norme incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo, non appena dette leggi siano state emanate.
Art. 3. Ambito di applicazione personale
Il presente Accordo si applica alle persone che
a) siano, o siano state, residenti australiani, e/o
b) possano far valere periodi di contribuzione accreditata in base alla legislazione italiana e, quando previsto, ai familiari a carico ed ai superstiti in relazione a diritti che a questi ultimi possano derivare dalle persone menzionate nel presente Articolo.
Art. 4. Parità di trattamento
1. I cittadini di ciascuna Parte godranno della parità di trattamento nell'applicazione delle rispettive legislazioni e, in ogni caso in cui il diritto ad una prestazione sia subordinato in tutto o in parte al possesso della cittadinanza, i cittadini di una Parte saranno considerati quali cittadini dell'altra Parte al fine della presentazione di una domanda per tale prestazione.
2. Alle persone cui si applica il presente Accordo, ciascuna delle Parti assicura la parità di trattamento in relazione ai diritti ed obblighi che derivano a ciascuna di esse dalla legislazione di entrambe le Parti e dal presente Accordo.
3. Una Parte non sarà tenuta ad applicare i paragrafi l e 2 di questo Articolo ad una persona che non sia legalmente autorizzata a risiedere nel territorio di detta Parte.
PARTE II
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE PRESTAZIONI AUSTRALIANE
Art. 5. Residenza o presenza in Italia o in uno Stato terzo
1. Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 2, qualora una persona abbia i requisiti per il diritto ad una prestazione ai sensi della legislazione australiana o in virtù del presente Accordo, salvo quelli di essere un residente australiano e fisicamente presente in Australia alla data in cui presenta domanda per detta prestazione, ma:
a) sia un residente australiano, o risieda in Italia o in uno Stato terzo con cui l'Australia ha concluso un accordo di sicurezza sociale che comprende disposizioni per la collaborazione nella istruttoria e definizione delle domande di prestazione; e
b) sia fisicamente presente in Australia, o sul territorio italiano o dello Stato terzo,
tale persona, purché sia stata un residente australiano per un certo periodo, sarà considerata, ai fini della presentazione di detta domanda, come se fosse residente australiano e presente in Australia.
2. Il requisito che una persona sia stata un residente australiano per un certo periodo, non si applicherà alla persona che richieda la pensione destinata all'orfano di entrambi i genitori, in conformità all'Articolo 9.
Art. 6. Prestazioni australiane riguardanti il coniuge de jure o de facto
Una persona che riceva, o abbia diritto a ricevere, una prestazione in virtù della legislazione australiana in quanto il coniuge, de jure o de facto, di tale persona riceva o abbia diritto a ricevere una prestazione in virtù del presente Accordo, riceverà un importo calcolato in base al presente Accordo.
Art. 7. Totalizzazione dei periodi di residenza e dei periodi di contribuzione - Totalizzazione per l'Australia
1. Qualora una persona cui si applica il presente Accordo possa far valere:
a) un periodo come residente australiano che sia inferiore al periodo richiesto dalla legislazione australiana per aver titolo ad una prestazione; e
b) un periodo di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa che sia pari o maggiore al periodo minimo previsto per tale persona dalle disposizioni del successivo paragrafo 4; e
c) un periodo di contribuzione accreditata in Italia;
al solo scopo di soddisfare qualsiasi periodo minimo richiesto dalla legislazione australiana per avere diritto a tale prestazione, detto periodo di contribuzione accreditata sarà considerato come un periodo durante il quale tale persona sia stata un residente australiano.
2. Ai fini del precedente paragrafo 1, qualora una persona:
a) sia stata un residente australiano per un periodo continuativo inferiore al periodo minimo di residenza continua previsto dalla legislazione australiana per far valere un diritto di tale persona ad una prestazione; e
b) possa far valere un periodo di contribuzione accreditata in Italia in due o più periodi separati pari o eccedenti in totale, al periodo minimo di cui alla lettera a);
il totale dei periodi di contribuzione accreditata sarà considerato come un periodo continuo.
3. Ai fini del presente Articolo, qualora un periodo come residente australiano ed un periodo di contribuzione accreditata in Italia coincidano, i periodi che si sovrappongono saranno presi in considerazione dall'Australia una sola volta come periodo quale residente australiano.
4. Il periodo minimo di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa da prendersi in considerazione ai fini del precedente paragrafo 1, lettera b) è stabilito come segue:
a) ai fini di una prestazione australiana pagabile ad una persona fuori dall'Australia: 12 mesi di cui almeno 6 mesi siano continui; e
b) ai fini di una prestazione australiana pagabile ad un residente australiano in Australia, non è richiesto alcun periodo minimo di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa.
5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, ed al fine di una domanda presentata da una donna per una pensione alle vedove, a tale donna saranno attribuiti i periodi di contribuzione accreditata corrispondenti a quelli accumulati dal defunto marito; tuttavia ogni periodo durante il quale la donna ed il defunto marito abbiano entrambi accumulato periodi di contribuzione accreditata verrà preso in considerazione una sola volta.
Art. 8. Calcolo delle prestazioni australiane
1. Tenuto conto delle disposizioni del presente Articolo, qualora una pensione australiana, ad eccezione della pensione all'orfano di entrambi i genitori, sia dovuta a una persona fuori dall'Australia in virtù del presente Accordo, o ad altro titolo, l'ammontare di tale prestazione sarà calcolato ai sensi della legislazione australiana, tuttavia nel determinare il reddito di tale persona allo scopo di calcolare detto ammontare, la prestazione corrisposta o dovuta in virtù della legislazione italiana sarà valutata secondo le seguenti modalità:
a) qualsiasi integrazione italiana e/o maggiorazione sociale italiana e/o le prestazioni familiari italiane comprese nell'importo complessivo di tale prestazione italiana non saranno prese in considerazione;
b) la pensione sociale non legata a contributi che l'Italia eroga a scopo assistenziale non sarà presa in considerazione; e
c) solo la parte della prestazione ottenuta dividendo per 300 il prodotto dei mesi completi di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa (fino ad un massimo di 300) per l'importo di tale prestazione italiana, sarà presa in considerazione ai fini del calcolo del reddito di detta persona.
2. Una persona, cui si riferisce il precedente paragrafo 1, avrà diritto ad usufruire dell'agevolazione nel calcolo del reddito di cui alla precedente lettera c) solo per il periodo in cui l'importo della prestazione australiana di cui è titolare sia versato proporzionalmente.
3. Tenuto conto delle pertinenti disposizioni del presente Articolo, qualora una prestazione australiana, ad eccezione della pensione d'orfano di entrambi i genitori, sia erogabile in virtù del presente Accordo ad una persona che sia un residente australiano e fisicamente presente in Australia, il relativo ammontare sarà calcolato secondo le seguenti modalità:
a) si calcolerà il reddito di tale persona in base alle leggi australiane non tenendo conto di qualsiasi prestazione italiana, ivi comprese l'integrazione italiana e/o la maggiorazione sociale italiana e/o le prestazioni familiari italiane a cui ha diritto detta persona;
b) si sottrarrà l'importo di tale prestazione italiana, ivi comprese l'integrazione italiana e/o la maggiorazione sociale italiana e/o le prestazioni familiari italiane dall'ammontare massimo della prestazione australiana; e
c) alla parte della prestazione australiana, calcolata in base alla precedente lettera b), si applicheranno le disposizioni relative al calcolo dell'ammontare previste dalle leggi australiane tenendo conto del reddito che risulta dall'applicazione della lettera a).
4. Ai fini del presente Articolo e dell'applicazione delle leggi australiane, qualora un coniuge, de jure o de facto, oppure entrambi, abbiano diritto a ricevere una prestazione, o prestazioni italiane, l'importo di tale prestazione, o il totale delle prestazioni, dovrà essere suddiviso in parti uguali tra i coniugi.
Art. 9. Pensione all'orfano di entrambi i genitori e pensione per l'assistenza personale al coniuge inabile
1. Qualora una pensione all'orfano di entrambi i genitori sia erogabile in virtù della legislazione australiana a favore di un giovane il cui solo genitore sopravvissuto sia deceduto mentre il giovane era un residente australiano, e qualora tale genitore e detto giovane abbiano abitato in Australia, tale pensione, conformemente alle disposizioni di dette leggi, sarà erogabile in Italia a tale persona ed a tale giovane.
2. Al fine di stabilire un diritto ad una pensione per l'assistenza personale al coniuge inabile in base al presente Accordo, una persona che si trova in Italia sarà considerata come se fosse fisicamente presente in Australia.
Art. 10. Esclusione di specifici pagamenti italiani dall'accertamento dei redditi da parte dell'Australia
1. Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 3 dell'Articolo 8 e al paragrafo 2 del presente articolo, qualora una persona riceva, o abbia diritto a ricevere, una prestazione australiana in virtù del presente Accordo, o ad altro titolo, e qualora tale persona e/o il coniuge, de jure o de facto di tale persona, siano titolari di prestazioni italiane che includano una integrazione italiana e/o una maggiorazione sociale e/o prestazioni familiari italiane, tale integrazione e/o maggiorazione sociale e/o prestazioni familiari non saranno considerate come reddito ai fini del calcolo di detta prestazione australiana.
2. Ai soli fini del presente Articolo, il termine prestazione comprende i sussidi di ricerca di un lavoro, di nuova occupazione e di malattia erogabili in virtù della legislazione australiana.
PRESTAZIONI ITALIANE
Art. 11. Totalizzazione dei periodi di contribuzione e dei periodi di residenza - Disposizioni circa la totalizzazione da parte dell'Italia
1. Qualora una persona cui si applica il presente Accordo possa far valere:
a) un periodo di contribuzione accreditata che sia inferiore al periodo richiesto dalla legislazione italiana per aver titolo a un prestazione italiana;
b) un periodo di contribuzione accreditata che sia pari o maggiore del periodo minimo previsto per tale prestazione dalle disposizioni del successivo paragrafo 2; e
c) un periodo di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa,
tale periodo di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa sarà considerato, allo scopo di soddisfare i requisiti minimi di contribuzione per tale prestazione ai sensi della legislazione italiana, come un periodo di contribuzione accreditata.
2. Il periodo minimo di contribuzione accreditata in Italia, da prendersi in considerazione ai fini del precedente paragrafo 1, è stabilito come segue:
a) per la pensione di vecchiaia: 1 anno;
b) per la pensione anticipata: 1 anno;
c) per la pensione di anzianità: 15 anni;
d) per l'assegno di invalidità: 1 anno;
e) per la pensione di inabilità: 1 anno;
f) per l'assegno privilegiato di invalidità: 1 anno;
g) per la pensione privilegiata di inabilità: 1 anno; e
h) per la pensione ai superstiti: 1 anno.
3. Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione italiana, i periodi di contribuzione accreditata in Italia in favore di una persona saranno totalizzati, ove necessario, con periodi di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa di tale persona, a condizione che i citati periodi di contribuzione non siano, nel complesso, inferiori ad un anno.
4. Ai fini del presente Articolo, qualora un periodo di contribuzione accreditata in Italia ed un periodo di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa coincidano, i periodi che si sovrappongono saranno presi in considerazione dall'Italia una sola volta come periodo di contribuzione accreditata.
Art. 12. Prestazioni italiane in pro-rata
1. La quota parte di una prestazione dovuta ad una persona in virtù dell'Articolo 11 sarà calcolata nel modo seguente:
a) l'ammontare della prestazione teorica cui tale persona avrebbe diritto sarà determinata come se il periodo di contribuzione accreditata in Italia ed il periodo di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa di cui all'Articolo 11 paragrafo 1 lettera c), compiuti alla data di decorrenza della prestazione, fossero stati entrambi compiuti in base alla legislazione italiana; e
b) l'ammontare della prestazione effettivamente dovuta sarà quell'ammontare che sta, rispetto all'ammontare di cui alla precedente lettera a), nello stesso rapporto esistente tra detto periodo di contribuzione accreditata e il totale risultante dalla somma del periodo di contribuzione accreditata e del periodo di residenza in Australia nell'arco della vita lavorativa compiuto da tale persona.
2. Qualora il totale dei periodi di cui al precedente paragrafo 1, lettera b), superi il periodo massimo previsto dalla legislazione italiana per il conseguimento del diritto alla prestazione più elevata, ai fini del calcolo di cui al precedente paragrafo 1 si prenderà in considerazione tale periodo massimo in luogo di detto totale dei periodi.
3. Ai fini del calcolo ai sensi del precedente paragrafo 1, di una prestazione dovuta a una persona, si terrà conto unicamente del salario o del reddito di detta persona soggetti a contribuzione in base alla legislazione italiana.
4. Qualora una persona che risiede in Italia abbia diritto a prestazioni ai sensi delle legislazioni di entrambe le Parti e se la somma di queste prestazioni non raggiunga l'importo del trattamento minimo di pensione stabilito dalla legislazione italiana, l'istituzione italiana concede, in aggiunta alla propria prestazione, un'integrazione italiana necessaria per raggiungere l'importo di detto trattamento minimo di pensione.
Art. 13. Esclusione di specifici pagamenti australiani dall'accertamento dei redditi da parte dell'Italia
Qualora una persona riceva o abbia diritto a ricevere una prestazione prevista dalla legislazione italiana in base al presente Accordo, o ad altro titolo, e tale prestazione includa una integrazione italiana e/o una maggiorazione sociale italiana e/o prestazioni familiari per le persone a carico, ogni maggiorazione per minori a carico corrisposta dall'Australia a tale persona e/o al suo coniuge, ai sensi della legislazione australiana di sicurezza sociale, non sarà inclusa nell'accertamento dei redditi effettuato dall'Italia ai fini della determinazione dell'ammontare dell'integrazione italiana e/o della maggiorazione sociale italiana e/o delle prestazioni familiari.
Art. 14. Indennità di disoccupazione
Ai fini del conseguimento del diritto all'indennità di disoccupazione da parte di un cittadino australiano, o italiano, in base alla legislazione italiana, i periodi di lavoro svolti in Australia, ad esclusione dei periodi di lavoro autonomo, saranno totalizzati con i periodi di contribuzione accreditata in Italia, a condizione che questi ultimi periodi siano complessivamente non inferiori ad un anno.
Art. 15. Prestazioni familiari
Le prestazioni familiari dovute in base alla legislazione italiana:
a) saranno corrisposte, in virtù del presente Accordo, alle persone titolari di una prestazione italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana, che siano residenti australiani, a prescindere dal fatto che siano cittadini australiani o italiani; e
b) non precluderanno il pagamento delle prestazioni familiari previste dalla legislazione australiana, ivi comprese le modifiche e gli adattamenti introdotti da leggi che danno attuazione ad un Accordo di sicurezza sociale concluso con un Paese terzo, e
ai fini della reciprocità prevista dal presente Accordo, sono assimilate alle seguenti prestazioni australiane:
c) pensioni alle mogli;
d) pensioni per l'assistenza personale al coniuge inabile;
e) maggiorazioni per minori a carico.
PARTE III
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 16. Presentazione delle domande
1. La domanda per una prestazione, dovuta in virtù del presente Accordo, od altro titolo, può esser presentata:
a) nel territorio di ciascuna delle Parti, in conformità alle disposizioni amministrative relative al presente Accordo; oppure
b) in un altro Stato, se tale Stato rientra tra quelli cui fa riferimento l'Articolo 5;
in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Qualora una domanda di prestazione ad una Parte venga presentata nel territorio dell'altra Parte, oppure in uno Stato terzo di cui al paragrafo 1, la data di presentazione sarà considerata come data utile a tutti i fini riguardanti tale domanda.
Art. 17. Istruttoria delle domande
1. Per determinare il diritto di una persona ad una prestazione, in virtù del presente Accordo,
a) il periodo di residenza in Australia e il periodo di contribuzione accreditata; e
b) tutti gli eventi rilevanti per determinare tale diritto,
saranno presi in considerazione, ai fini dell'applicazione del presente Accordo, nella misura in cui tali periodi o tali eventi si riferiscano a tale persona e indipendentemente dal fatto che siano stati compiuti o si siano verificati prima o dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.
2. La data a partire dalla quale una prestazione dovrà essere corrisposta in virtù del presente Accordo, sarà determinata in conformità alla legislazione della Parte interessata, ma in nessun caso potrà essere anteriore alla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso.
3. Qualora:
a) una domanda per una prestazione sia stata presentata, oppure una prestazione sia corrisposta, a carico di una di una Parte ai sensi del presente Accordo o ad altro titolo; e
b) vi siano motivi ragionevoli per ritenere che il richiedente, o il titolare, possa aver diritto, in virtù del presente Accordo o ad altro titolo, anche ad una prestazione (in questo Articolo denominata prestazione presunta") a carico dell'altra Parte, che, se pagata, inciderebbe sull'ammontare della prima prestazione, la domanda potrà essere istruita dalla prima Parte come se la prestazione presunta fosse effettivamente corrisposta al richiedente.
4. Qualora una domanda di prestazione venga istruita ed accolta in conformità con il precedente paragrafo 3 e si accerti successivamente che l'ammontare della prestazione presunta per quella persona non è stato di fatto corrisposto, quanto non computato nella prestazione dovrà essere reintegrato con effetto retroattivo.
5. Qualora:
a) si possa ritenere che un avente diritto al pagamento di una prestazione dovuta da una Parte possa, altresì, aver diritto al pagamento di una prestazione a carico dell'altra Parte, sia in virtù del presente Accordo che ad altro titolo;
b) la prestazione eventualmente dovuta dall'altra Parte possa incidere sull'ammontare della prestazione dovuta dalla prima Parte; e
c) l'ammontare che potrebbe essere dovuto, sia in virtù del presente Accordo che ad altro titolo, dall'altra Parte in relazione a detta prestazione possa ragionevolmente comprendere un saldo per arretrati della stessa prestazione,
d) l'altra Parte, se richiesta dalla prima, dovrà versare l'ammontare di tali arretrati alla prima Parte; e
e) quest'ultima Parte potrà dedurre dall'ammontare di tali arretrati la somma da essa corrisposta in eccesso, versando il saldo all'interessato.
Art. 18. Trasferibilità delle prestazioni
1. Le prestazioni di una Parte sono altresì erogabili nel territorio dell'altra Parte.
2. Qualora la legislazione di una Parte preveda che una prestazione sia erogabile al di fuori del suo territorio, tale prestazione, se acquisita in base al presente Accordo, sarà altresì erogabile al di fuori dei territori di entrambe le Parti.
3. Qualora i requisiti previsti da una Parte per una prestazione siano subordinati a limiti temporali, gli eventuali riferimenti ai limiti di tempo imposti da tale Parte sono da ritenersi applicabili anche al territorio dell'altra Parte.
4. Una prestazione dovuta da una Parte in virtù del presente Accordo, sarà corrisposta da tale Parte al beneficiario, sia nel territorio dell'altra Parte sia in un territorio diverso da quello di entrambe le Parti senza decurtazioni per spese ed oneri amministrativi.
Art. 19. Disposizioni amministrative
Le autorità competenti delle Parti adotteranno le disposizioni amministrative necessarie per dare attuazione al presente Accordo.
Art. 20. Scambio di informazioni e assistenza reciproca
1. Le autorità competenti e le istituzioni responsabili per l'applicazione del presente Accordo:
a) si scambieranno le informazioni necessarie per l'applicazione dell'Accordo e delle rispettive legislazioni in materia di sicurezza sociale;
b) si adopereranno, si assisteranno e si scambieranno le necessarie informazioni, riguardo l'istruttoria od il versamento di prestazioni dovute in virtù dell'Accordo o delle rispettive legislazioni, come se si trattasse dell'applicazione delle proprie legislazioni in materia di sicurezza sociale;
c) si comunicheranno, non appena possibile , tutte le informazioni relative alle misure adottate per l'applicazione dell'Accordo e agli eventuali emendamenti delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione dell'Accordo; e
d) si assisteranno, se una Parte lo richieda, nell'attuazione di accordi di sicurezza sociale conclusi da ciascuna di esse con Stati terzi, nella misura e secondo le modalità specificate nell'Intesa amministrativa relativa al presente Accordo.
2. Tenuto conto delle disposizioni amministrative di cui all'Articolo 19, l'assistenza, di cui al precedente paragrafo 1, sarà prestata gratuitamente.
3. Le informazioni riguardo una persona, trasmesse da una Parte ad una istituzione dell'altra Parte secondo le disposizioni del presente Accordo, godranno dello stesso grado di riservatezza riconosciuto alle informazioni ottenute in base alla legislazione di quest'ultima Parte.
4. In nessun caso le disposizioni di cui al precedente paragrafo 1 potranno essere interpretate in modo da imporre all'autorità competente o all'istituzione di una Parte, l'obbligo di
a) mettere in atto misure amministrative che costituiscano una deroga alle leggi ovvero alla prassi amministrativa di questa o dell'altra Parte; oppure
b) fornire particolari che non siano ottenibili in base alle leggi o seguendo la normale prassi amministrativa di questa o dell'altra Parte.
5. Nell'applicare il presente Accordo le autorità competenti e le istituzioni di una Parte potranno comunicare con l'altra Parte nella loro lingua ufficiale.
Art. 21. Ricorsi
1. Chiunque sia interessato da una determinazione, direttiva, decisione o provvedimento adottati od emanati dall'autorità competente o dall'istituzione di una Parte in relazione ad una questione relativa al presente Accordo, avrà diritto ad esperire presso gli organi giudiziari ed amministrativi di tale Parte, i ricorsi previsti dalla legislazione di quest'ultima Parte.
2. I ricorsi, di cui al precedente paragrafo 1, ed i documenti relativi a tali ricorsi potranno essere presentati, in conformità alle disposizioni amministrative relative al presente Accordo, nel territorio di ciascuna Parte.
3. Con riferimento al successivo paragrafo 4, la data in cui un ricorso ed i documenti ad esso relativi sono presentati all'istituzione di una Parte in conformità al precedente paragrafo 2, è da considerarsi quale data in cui detti ricorso e documenti sono stati presentati all'istituzione dell'altra Parte.
4. Nel presente Articolo, per quanto riguarda l'Australia, ogni riferimento ad un ricorso costituisce un riferimento ad un documento riguardante un ricorso che può essere presentato ad un organo amministrativo istruito in base alla legislazione australiana.
Art. 22. Revisione dell'Accordo
1. Le Parti possono concordare in qualunque momento di sottoporre a revisione una qualsiasi disposizione del presente Accordo.
2. Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 1, dopo i primi quattro anni dall'entrata in vigore, le Parti si consulteranno sulle ulteriori misure necessarie ai fini della revisione del presente Accordo e del suo funzionamento.
3. Qualora una Parte adotti norme che modifichino, integrino o sostituiscano la legislazione inclusa nell'ambito di applicazione del presente Accordo con riferimento a detta Parte, le Parti, se una di esse lo richiede, si consulteranno in merito ad ogni questione che possa insorgere in relazione a detto cambiamento della legislazione, e con riferimento alla prosecuzione dell'applicazione del presente Accordo o ai suoi eventuali emendamenti.
PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23. Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1. Il presente Accordo sarà ratificato da entrambe le Parti in conformità alle rispettive procedure ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica.
2. Quando il presente Accordo entrerà in vigore, l'Accordo fra la Repubblica Italiana e l'Australia del 23 aprile 1986, cesserà i suoi effetti, tenuto conto del paragrafo 3.
3. Tenuto conto del paragrafo 4, qualora, una persona alla data di entrata in vigore del presente Accordo:
a) riceva una prestazione conformemente alla legislazione di una delle due Parti, in virtù dell'Accordo del 23 aprile 1986; o
b) sia qualificata a ricevere una prestazione di cui al paragrafo a) e, laddove sia prevista una domanda per tale prestazione, abbia presentato domanda per tale prestazione,
nessuna disposizione del presente Accordo potrà pregiudicare il diritto di tale persona a ricevere tale prestazione.
4. L'ammontare della prestazione alla quale una persona abbia diritto in virtù del paragrafo 3 sarà stabilito in base al presente Accordo in conformità alle disposizioni della legislazione della Parte competente.
5. Qualora trattisi di una residente in Italia:
a) che riceveva una pensione di tipo B per vedove dall'Australia e che abbia avuto tale pensione soppressa a causa dell'entrata in vigore della sezione 1215 del Social Security Act del 1991; oppure
b) che aveva fatto domanda per una pensione per vedove di tipo B entro il 30 giugno 1992 ma la cui domanda non era stata definita entro tale data, la pensione soppressa sarà ripristinata a partire dalla data della soppressione oppure la domanda sarà definita come se detta sezione 1215 non fosse entrata in vigore. L'ammontare della pensione per vedove di tipo B così ripristinata o della pensione per vedove di tipo B dovuta a seguito dell'accoglimento della domanda, sarà calcolato ai sensi delle disposizioni dell'Accordo menzionato nel paragrafo 2 del presente Articolo, fino a quando tale Accordo sarà in vigore e, successivamente, ai sensi del presente Accordo.
Art. 24. Cessazione
1. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, il presente Accordo rimarrà in vigore fino alla scadenza di un periodo di 12 mesi che decorrerà dalla data in cui una delle Parti riceverà, per via diplomatica, notifica dell'intenzione dell'altra Parte di denunciare l'Accordo.
2. Nel caso in cui il presente Accordo venga denunciato in conformità al paragrafo 1, continuerà ad avere efficacia nei confronti di tutte le persone che, in virtù di esso:
a) ricevano delle prestazioni alla data di cessazione dell'efficacia dell'Accordo; o
b) abbiano presentato una domanda per ottenere una prestazione prima della scadenza del termine previsto in detto paragrafo ed abbiano diritto a ricevere tale prestazione in base all'Accordo.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, muniti di pieni poteri, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 13 settembre 1993 in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, facendo entrambi i testi egualmente fede.
Scambio di note [1]
Testo della nota australiana[2]
N. LGB 00/838
Il Dipartimento degli Affari Esteri e del Commercio Estero presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia e ha l'onore di fare riferimento all'Accordo di Sicurezza Sociale fra Australia e Repubblica Italiana, fatto a Roma il 13 settembre 1993 (“l'Accordo”) ed ai colloqui recentemente svoltisi fra le autorità competenti di Australia e Repubblica Italiana.
Il Dipartimento rileva che, da quando è stato firmato l'Accordo, sono intervenuti cambiamenti nella legislazione delle due Parti, che incidono sull'interpretazione e sull'attuazione dell'Accordo.
Il Dipartimento ha pertanto l'onore di proporre i seguenti emendamenti e chiarimenti all'Accordo:
1. La definizione di cui all'Articolo 1.1(g) dell'Accordo sarà la seguente:
“(g) per istituzione si intende un'istituzione che, a prescindere dall'autorità competente, sia responsabile dell'applicazione del presente Accordo, come specificato nell'intesa amministrativa relativa al presente Accordo.”
2. La definizione di “integrazione italiana”, di cui all'Articolo 1.1(h) sarà intesa come comprendente anche l'importo differenziale, di cui alla Legge italiana 335/95, oltre a quello già coperto da detta definizione.
3. La prestazione definita “pensione per l'assistenza personale al coniuge inabile”, di cui all'Articolo 1.1(m), diventerà “versamento per l'assistenza personale al coniuge inabile”.
4. La prestazione definita “indennità alle vedove”, di cui al comma (v) dell'Articolo 2.1(a) diventerà “indennità di lutto”.
5. Nell'interpretazione dell'Articolo 8.1, quando si fa riferimento all'ammontare della prestazione, che sarà calcolato ai sensi della legislazione australiana, esso sarà sempre inteso come non superiore all'ammontare che si può corrispondere alla persona interessata, nel caso in cui detta persona sia in Australia e soddisfi i criteri di residenza per tale prestazione.
Se la proposta di cui sopra può essere accettata dall'Ambasciata d'Italia, il Dipartimento per gli Affari Esteri ed il Commercio Estero ha l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta dell'Ambasciata d'Italia costituiscano un accordo fra il Governo australiano ed il Governo della Repubblica Italiana, che entrerà in vigore nello stesso giorno in cui entrerà in vigore l'Accordo.
Il Dipartimento per gli Affari Esteri ed il Commercio Estero coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta considerazione.
Testo della nota italiana
AMBASCIATA D'ITALIA CANBERRA
Canberra, 31 maggio 2000
L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Dipartimento per gli Affari Esteri ed il Commercio Estero ed ha l'onore di fare riferimento alla Nota del Dipartimento N. LGB 00/838 del 31 maggio 2000, il cui testo è il seguente:
“Il Dipartimento degli Affari Esteri e del Commercio Estero presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia e ha l'onore di fare riferimento all'Accordo di Sicurezza Sociale fra Australia e Repubblica Italiana, fatto a Roma il 13 settembre 1993 (“l'Accordo”) ed ai colloqui recentemente svoltisi fra le autorità competenti di Australia e Repubblica Italiana.
Il Dipartimento rileva che, da quando è stato firmato l'Accordo, sono intervenuti cambiamenti nella legislazione delle due Parti, che incidono sull'interpretazione e sull'attuazione dell'Accordo.
Il Dipartimento ha pertanto l'onore di proporre i seguenti emendamenti e chiarimenti all'Accordo:
6. La definizione di cui all'Articolo 1.1(g) dell'Accordo sarà la seguente:
“(g) per istituzione si intende un'istituzione che, a prescindere dall'autorità competente, sia responsabile dell'applicazione del presente Accordo, come specificato nell'intesa amministrativa relativa al presente Accordo.”
7. La definizione di “integrazione italiana”, di cui all'Articolo 1.1(h) sarà intesa come comprendente anche l'importo differenziale, di cui alla Legge italiana 335/95, oltre a quello già coperto da detta definizione.
8. La prestazione definita “pensione per l'assistenza personale al coniuge inabile”, di cui all'Articolo 1.1(m), diventerà “versamento per l'assistenza personale al coniuge inabile”.
9. La prestazione definita “indennità alle vedove”, di cui al comma (v) dell'Articolo 2.1(a) diventerà “indennità di lutto”.
10. Nell'interpretazione dell'Articolo 8.1, quando si fa riferimento all'ammontare della prestazione, che sarà calcolato ai sensi della legislazione australiana, esso sarà sempre inteso come non superiore all'ammontare che si può corrispondere alla persona interessata, nel caso in cui detta persona sia in Australia e soddisfi i criteri di residenza per tale prestazione.
Se la proposta di cui sopra può essere accettata dall'Ambasciata d'Italia, il Dipartimento per gli Affari Esteri ed il Commercio Estero ha l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta dell'Ambasciata d'Italia costituiscano un accordo fra il Governo australiano ed il Governo della Repubblica Italiana, che entrerà in vigore nello stesso giorno in cui entrerà in vigore l'Accordo.
Il Dipartimento per gli affari Esteri ed il Commercio Estero coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta considerazione.”
L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di confermare che quanto precede può essere accettato dal Governo della Repubblica Italiana e che la Nota del Dipartimento e la presente risposta insieme costituiranno un accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Australia, che entrerà in vigore alla data in cui entrerà in vigore l'Accordo.
L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Dipartimento per gli Affari Esteri ed il Commercio Estero i sensi della sua più alta considerazione.
Dipartimento per gli Affari ed il Commercio Estero
Canberra
Intesa amministrativa [3]
Preambolo
In conformità con l'articolo 19 dell'Accordo di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e l'Australia, firmato a Roma il 13 settembre 1993, le autorità competenti delle Parti contraenti hanno adottato le disposizioni seguenti, al fine di dare applicazione all'Accordo.
Art. 1. Definizioni
1. Nella presente Intesa:
(a) per Accordo si intende l'Accordo di Sicurezza Sociale tra la Repubblica Italiana e l'Australia firmato a Roma il 13 settembre 1993, compreso qualunque emendamento all'Accordo successivo a tale data;
(b) per istituzione si intende:
(i) per quanto riguarda l'Italia:
l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
l'ENPALS - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo;
l'INPDAI - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali;
l'INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani;
a seconda dei casi;
(ii) per quanto riguarda l'Australia:
il Dipartimento di Sicurezza Sociale;
(c) per organismo di collegamento si intende:
l'Ufficio designato da ciascuna Autorità competente per assicurare il buon funzionamento dell'Accordo e della presente Intesa amministrativa e per garantire che le informazioni e i dati vengano scambiati in maniera efficiente ed efficace tra le istituzioni delle Parte che le questioni operative vengano individuate, notificate e risolte;
(i) per quanto riguarda l'Italia, l'Organismo di collegamento è:
la Direzione Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Roma;
(ii) per quanto riguarda l'Australia, l'Organismo di collegamento è:
il Settore Affari Internazionali del Dipartimento di Sicurezza Sociale, Hobart;
(d) per ufficio incaricato della trattazione delle domande si intende:
gli Uffici delle Istituzioni delle Parti che sono tenuti a svolgere le indagini, le valutazioni ed i calcoli necessari per la determinazione dei diritti in base all'Accordo, nonché a provvedere al pagamento delle prestazioni e all'eventuale riesame dei diritti e, per quanto riguarda l'Australia, esaminare i ricorsi; un Ufficio incaricato della trattazione delle domande può essere anche un Ufficio ricevente:
(i) per quanto riguarda l'Italia, l'Ufficio incaricato della trattazione delle domande è:
- per l'INPS, la Sede Autonoma di Produzione (S.A.P.) di Ancona, per le domande di pensione presentate dai residenti in Australia, oppure, per le domande di pensioni presentate dai residenti in Italia, le Sedi Autonome di Produzione (S.A.P.) competenti per territorio;
- per gli altri Enti di cui al paragrafo b) del presente Articolo, le rispettive Sedi centrali in Roma;
(ii) per quanto riguarda l'Australia, l'Ufficio incaricato della trattazione delle domande è: il Settore Affari Internazionali del Dipartimento di Sicurezza Sociale, Hobart, se il richiedente è residente in Italia, o, qualora il richiedente sia residente in Australia, anche qualsiasi Ufficio regionale del Dipartimento di Sicurezza Sociale;
(e) per Ufficio ricevente si intende:
gli Uffici delle istituzioni delle Parti che ricevono e registrano le domande di prestazioni in base all'Accordo e che trasmettono tali domande unitamente ai documenti di supporto ad un Ufficio di trattazione delle domande. Un Ufficio ricevente può essere anche un ufficio incaricato della trattazione delle domande:
(i) per quanto riguarda l'Italia l'Ufficio ricevente è:
- per l'INPS, qualsiasi Sede Autonoma di Produzione (S.A.P.);
- per gli altri Enti di cui al paragrafo b) del presente Articolo, le rispettive Sedi centrali in Roma;
(ii) per quanto riguarda l'Australia, l'Ufficio ricevente è: qualsiasi Ufficio del Dipartimento per la Sicurezza Sociale.
2. Ogni termine definito nell'Accordo ha lo stesso significato quando è utilizzato nella presente Intesa.
3. Nell'applicazione della presente Intesa, qualunque termine non definito nell'Accordo o nell'Intesa avrà il significato che gli è attribuito dalla legislazione applicabile.
Art. 2. Comunicazioni tra le Istituzioni
1. Salvo quanto diversamente specificato nella presente Intesa, gli Organismi di collegamento comunicheranno tra loro in nome e per conto delle istituzioni in merito a questioni relative al funzionamento dell'Accordo e della presente Intesa.
2. Le comunicazioni tra gli Organismi di collegamento e gli Uffici incaricati della trattazione delle domande di una Parte e quelli dell'altra Parte saranno effettuate nelle forme concordate tra gli Organismi di collegamento.
Art. 3. Predisposizione dei formulari e dei documenti
I formulari ed i documenti necessari per l'attuazione dell'Accordo e della presente Intesa saranno predisposti dalle autorità competenti con la collaborazione delle rispettive istituzioni.
Art. 4. Presentazione delle domande, dei ricorsi e di altri documenti
Le domande di prestazioni, le istanze di riesame delle decisioni, i ricorsi contro le decisioni ed ogni altra comunicazione di una persona all'istituzione di una Parte, quando detta persona si trova nel territorio dell'altra Parte, potranno essere presentate a qualunque Ufficio dell'istituzione dell'altra Parte.
Art. 5. Trattazione delle domande
1. Qualora una domanda diretta a conseguire una prestazione a carico di una Parte, in base all'Accordo o altrimenti, venga presentata presso l'istituzione dell'altra Parte,
l'Ufficio ricevente:
(a) apporrà sul modulo di domanda la data di ricezione mediante timbro a calendario;
(b) verificherà la completezza della domanda e, se incompleta,
acquisirà i dati e le notizie mancanti;
(c) convaliderà, per quanto possibile, i dati anagrafici indicati nel modulo di domanda ed effettuerà copie autenticate della documentazione di supporto fornita dal richiedente; e
(d) invierà la domanda e tutta la documentazione di supporto all'Ufficio incaricato della trattazione delle domande.
L'Ufficio incaricato della trattazione delle domande:
(a) provvederà a sottoporre ad accertamenti sanitari il richiedente e curerà la redazione di un rapporto sull'esito di tale visita su di un formulario concordato, qualora il diritto alla prestazione richiesta dipenda dall'esito di tali accertamenti;
(b) acquisirà ogni altra informazione considerata necessaria per la definizione della domanda;
(c) certificherà, se del caso, i periodi necessari per la totalizzazione;
(d) predisporrà il formulario di collegamento relativo alla domanda; e
(e) invierà il formulario di collegamento, il formulario di domanda e la documentazione pertinente all'Ufficio incaricato della trattazione delle domande dell'altra Parte.
2. Qualora una richiesta per una pensione australiana di assistenza personale al coniuge sia presentata presso l'istituzione italiana, tale istituzione curerà la redazione di un rapporto medico, sul formulario concordato, attestando il tipo di cure fornite dal coniuge de iure o de facto al beneficiario di una pensione australiana di vecchiaia o di invalidità.
3. Qualora l'Ufficio incaricato della trattazione delle domande di una Parte non sia in grado di completare, nei tempi da concordare tra le istituzioni delle due Parti, le procedure di cui al paragrafo 1, relative a prestazioni a carico dell'altra Parte, invierà al corrispondente Ufficio dell'altra Parte una comunicazione con la specifica dei motivi del ritardo nella trattazione.
4. Tenuto conto anche di quanto previsto all'articolo 6, quando l'istituzione di una Parte assume la decisione definitiva sul diritto ad una prestazione richiesta per il tramite dell'istituzione dell'altra Parte, l'Ufficio incaricato della trattazione delle domande della prima Parte invierà, per posta aerea, un formulario di collegamento al corrispondente Ufficio dell'altra Parte, in cui saranno specificati:
(a) l'esito della decisione e, in caso sia negativa, i motivi;
(b) la data di concessione della prestazione, l'ammontare della prestazione alla data della concessione, le successive variazioni della prestazione dalla data di concessione a quelle del primo pagamento nonché le parti che compongono detto o detti importi e informerà il richiedente, per posta aerea, della decisione.
5. Qualora la decisione definitiva di cui al paragrafo 4 sia quella di concedere la prestazione richiesta, il formulario di collegamento e la comunicazione al richiedente verranno inviati in modo che siano ricevuti in tempi quanto più possibile ravvicinati alla data in cui verrà effettuato il pagamento del primo rateo corrente della prestazione.
6. Tutti i costi connessi alle visite mediche effettuate in riferimento all'accertamento del diritto alle prestazioni, ai sensi del presente articolo, saranno sostenuti dal Paese in cui dette visite sono state effettuate.
Art. 6. Procedure di pagamento degli arretrati
1. Se l'istituzione di una Parte intende invocare l'applicazione dell'articolo 17.5 dell'Accordo, per il pagamento degli arretrati della prestazione che devono essere corrisposti dall'istituzione dell'altra Parte, l'Ufficio incaricato della trattazione delle domande della prima Parte esprimerà tale intenzione sul formulario di collegamento da inviare al corrispondente ufficio dell'altra Parte.
2. Nel caso sia stata fatta la richiesta di cui al paragrafo 1, l'Ufficio incaricato della trattazione delle domande che riceve la richiesta:
(a) trasferirà, nella propria valuta, all'Ufficio richiedente gli arretrati dovuti a decorrere dalla data di concessione della prestazione e inizierà i pagamenti regolari dalla prima scadenza successiva;
(b) indicherà l'azione intrapresa sul formulario di collegamento compilato in conformità all'articolo 5.4 della presente Intesa; e
(c) avviserà il richiedente dell'azione intrapresa.
3. L'Ufficio incaricato della trattazione delle domande che riceve gli arretrati tratterrà le somme ad esso dovute e pagherà il saldo al richiedente, informandolo della decisione adottata.
4. Per quanto concerne questo articolo, per Ufficio incaricato della trattazione delle domande per l'Australia si intende:
il Settore Affari Internazionali del Dipartimento di Sicurezza Sociale, Hobart.
Art. 7. Richieste in base ad altri accordi
L'istituzione di una Parte accetterà per conto dell'istituzione dell'altra Parte una richiesta di prestazione effettuata da una persona in base ad un accordo di sicurezza sociale tra questa seconda Parte ed uno Stato terzo e tratterà tale richiesta in conformità con le disposizioni della presente Intesa.
Art. 8. Accertamenti sanitari
1. Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 2, quando l'Ufficio incaricato della trattazione delle domande di una Parte chiede al corrispondente Ufficio dell'altra Parte di effettuare accertamenti sanitari per definire una domanda o per la revisione di una prestazione, questo secondo Ufficio dispone che gli accertamenti siano effettuati da un sanitario di sua fiducia e che sia redatto un rapporto sul formulario concordato, da inviare il più presto possibile all'Ufficio richiedente.
2. Nel caso di richiesta ai sensi del paragrafo 1, se l'Ufficio incaricato della trattazione delle domande dell'altra Parte dispone di un appropriato rapporto medico compilato da non più di 12 mesi, può trasmetterne copia per soddisfare detta richiesta. L'adeguatezza di detto rapporto verrà valutata dall'Ufficio richiedente; se considerato inadeguato, dovrà essere fornito un nuovo rapporto in conformità al paragrafo 1.
3. Le spese connesse alle visite mediche di cui al presente articolo verranno sostenute dal Paese in cui le visite sono state effettuate.
4. I medici che effettueranno gli accertamenti sanitari sono i medici di fiducia delle istituzioni designate nel quadro dell'Accordo.
5. Per quanto concerne questo articolo, per Ufficio incaricato della trattazione delle domande per l'Australia si intende:
il Settore Affari Internazionali del Dipartimento di Sicurezza Sociale, Hobart.
Art. 9. Ricorsi e relativi documenti
1. Ogni ricorso avverso la decisione adottata dall'istituzione di una Parte, e la relativa documentazione di supporto, che viene presentato presso l'Ufficio ricevente dell'altra Parte, dovrà indicare mediante timbro a calendario la data di ricezione e dovrà essere immediatamente inoltrato, unitamente a tale documentazione o copie autenticate, al proprio Ufficio incaricato della trattazione delle domande affinché venga immediatamente trasmesso all'Ufficio competente per la trattazione delle domande del Paese la cui istituzione è competente per la trattazione del ricorso.
2. Per quanto concerne questo articolo, per Ufficio incaricato della trattazione delle domande per l'Australia si intende:
il Settore Affari Internazionali del Dipartimento di Sicurezza Sociale, Hobart.
Art. 10. Accertamento dei redditi
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 dell'Accordo, se l'importo di una prestazione italiana dovuta ad una persona include pagamenti aggiuntivi alla prestazione derivante dai contributi, e se tale persona riceve anche una prestazione australiana, l'Ufficio di collegamento italiano fornirà, ogni anno, a tale persona, nella forma descritta nel paragrafo 2, una comunicazione che indichi dettagliatamente le singole parti che compongono la prestazione italiana corrisposta.
2. L'organismo di collegamento di cui al paragrafo 1 fornirà, in forma concordata, notizie dettagliate sulle parti che compongono la prestazione italiana corrisposta.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 dell'Accordo, se l'importo di una prestazione australiana per una persona include un supplemento per i figli, e se tale persona riceve anche una prestazione italiana, l'Ufficio australiano incaricato della trattazione delle domande, su richiesta dell'Ufficio italiano incaricato della trattazione delle domande, fornirà i dettagli della prestazione australiana, specificando il totale corrisposto e l'entità del supplemento per i figli incluso in tale importo totale.
Art. 11. Domande di indennità di disoccupazione italiana
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 dell'Accordo, l'Ufficio incaricato della trattazione delle domande australiano si adopererà per fornire al richiedente Ufficio italiano incaricato della trattazione delle domande, competente per la trattazione delle domande di disoccupazione, la documentazione relativa ai periodi di lavoro svolti in Australia dall'interessato, necessari per stabilire il diritto all'indennità di disoccupazione in base al presente Accordo.
2. Per quanto concerne questo articolo, per Ufficio incaricato della trattazione delle domande per l'Australia si intende:
il Settore Affari Internazionali del Dipartimento di Sicurezza Sociale, Hobart.
Art. 12. Scambio di informazioni statistiche
1. Gli organismi di collegamento di ciascuno Stato si forniranno reciprocamente, al termine di ogni anno solare, un prospetto statistico delle prestazioni corrisposte in base all'Accordo dalle proprie istituzioni, come segue:
(a) il numero delle prestazioni corrisposte, per ogni categoria di prestazione, ed esborso totale per ciascuna categoria, per i beneficiari residenti nel proprio territorio;
(b) il numero delle prestazioni corrisposte, per ogni categoria di prestazione, ed esborso totale per ciascuna categoria:
(i) ai beneficiari residenti nel territorio dell'altra Parte;
(ii) a favore dei beneficiari con recapito, ai fini del pagamento, nel territorio dell'altra Parte; e
(c) numero delle prestazioni pagate, per ogni categoria di prestazione, ed esborso totale per ciascuna categoria, per i beneficiari residenti nel territorio di Stati terzi.
2. Nella misura del possibile, gli Uffici di collegamento di ciascuna Parte, di concerto con le proprie istituzioni, si forniranno l'un l'altro, alla fine di ogni anno solare, un prospetto statistico, secondo le modalità di cui al paragrafo 1, delle prestazioni corrisposte in base alle loro legislazioni ed in virtù di Accordi diversi dall'Accordo di Sicurezza Sociale tra l'Australia e la Repubblica Italiana, ai beneficiari nel territorio dell'altra Parte e a favore dei beneficiari con recapito, ai fini del pagamento, nel territorio dell'altra Parte.
Art. 13. Assistenza reciproca e standards di trattazione
1. Le Autorità competenti e le loro istituzioni coopereranno al fine di consentire una trattazione sollecita delle richieste presentate in base all'Accordo, nonché per gli altri aspetti relativi all'attuazione dell'Accordo.
2. Le istituzioni delle due Parti si accorderanno per uno scambio di informazioni e/o di personale per realizzare qualsiasi azione considerata necessaria e appropriata al fine di migliorare l'applicazione dell'Accordo.
Art. 14. Revisione dell'intesa
La presente Intesa potrà essere emendata in qualsiasi momento mediante un'ulteriore intesa tra le Autorità competenti delle due Parti.
Art. 15. Entrata in vigore
La presente Intesa entrerà in vigore lo stesso giorno in cui l'Accordo entrerà in vigore e sarà operativa, assieme agli emendamenti che potranno periodicamente essere apportati dalle Autorità competenti, per tutta la durata dell'Accordo.
Firmato in duplice copia a Roma il 13 settembre 1993 in lingua italiana ed in lingua inglese, entrambi i testi essendo parimenti autentici.
[1] Allegato inserito a seguito dell'entrata in vigore, il giorno 10 ottobre 2000, dell'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale (comunicato pubblicato nella G.U. 30 novembre 2000, n. 280).
[2] Traduzione non ufficiale.
[3] Allegato inserito a seguito dell'entrata in vigore, il giorno 10 ottobre 2000, dell'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale (comunicato pubblicato nella G.U. 30 novembre 2000, n. 280).