§ 94.1.750 - L. 8 novembre 1984, n. 750.
Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei veterinari cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:08/11/1984
Numero:750


Sommario
Art. 1.      Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato alla presente legge è riconosciuto il titolo di veterinario ed è [...]
Art. 2.      Per l'esercizio dell'attività di veterinario, l'interessato deve presentare al Ministero della sanità istanza in carta da bollo corredata dai seguenti documenti
Art. 3.      Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro due mesi dalla data di ricezione della domanda, accerta la regolarità della domanda stessa e della relativa [...]
Art. 4.      Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni ai veterinari di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 [...]
Art. 5.      Il Ministero della sanità comunica, tramite il Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'articolo 4, [...]
Art. 6.      Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche ai veterinari che intendono svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro [...]
Art. 7.      I cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee sono ammessi alla prestazione di servizi veterinari nel territorio dello Stato italiano senza essere tenuti alla iscrizione nell'albo [...]
Art. 8.      Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attività di cui al precedente articolo, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per [...]
Art. 9.      I veterinari cittadini italiani che si trasferiscono in uno dei Paesi membri delle Comunità europee possono, a domanda, conservare l'iscrizione nell'ordine provinciale italiano di appartenenza [...]
Art. 10.  Ai fini dell'esercizio della professione di veterinario in altri Paesi delle Comunità europee da parte di veterinari cittadini italiani sono necessari i seguenti certificati:
Art. 11.      Le autorità che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino per essere ammesso alla professione di veterinario in un altro Stato membro delle Comunità europee, sono tenute a [...]
Art. 12.      I documenti richiesti dalla presente legge se redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dalle autorità [...]
Art. 13. 
Art. 14.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 94.1.750 - L. 8 novembre 1984, n. 750.

Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei veterinari cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.

(G.U. 10 novembre 1984, n. 310).

TITOLO I

Disposizioni relative al diritto di stabilimento

 

Art. 1.

     Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato alla presente legge è riconosciuto il titolo di veterinario ed è consentito l'esercizio dell'attività professionale di veterinario.

     L'uso di tali titoli e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze dei titoli stessi enunciate nell'allegato.

In conformità delle direttive comunitarie, l'elenco di cui all'allegato alla presente legge è modificato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

 

     Art. 2.

     Per l'esercizio dell'attività di veterinario, l'interessato deve presentare al Ministero della sanità istanza in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:

     a) uno dei titoli previsti dall'allegato, in originale o in copia autenticata; quando il titolo è stato rilasciato prima del 23 dicembre 1978 o è stato rilasciato dopo tale data a conclusione di una formazione iniziata prima della medesima, esso deve essere corredato di un certificato delle autorità competenti dello Stato membro che li rilascia, in originale o in copia autenticata, attestante che è stato conseguito sulla base della formazione prevista dalla normativa comunitaria [1];

     b) certificato di buona condotta, ovvero certificato di moralità e di onorabilità, o equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza e, qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della libera professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato stesso.

     La documentazione di cui alla predetta lettera b) deve essere in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

 

     Art. 3.

     Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro due mesi dalla data di ricezione della domanda, accerta la regolarità della domanda stessa e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione all'ordine dei veterinari della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione al medesimo.

     Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge, tramite il Ministero degli affari esteri, i necessari accertamenti presso la competente autorità dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma dell'autenticità degli stessi nonché dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.

     Nel caso in cui il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale che possono influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, chiede informazioni, tramite il Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.

     Per il periodo di tempo necessario ad acquisire tali informazioni il termine di cui al primo comma è sospeso.

     La sospensione non può eccedere i tre mesi.

     La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.

     Le informazioni sono coperte dal segreto.

     Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità deve essere motivato.

     L'ordine dei veterinari, nel termine di un mese dalla ricezione della domanda, corredata dalla documentazione, inviata dal Ministero, adempie alla procedura per l'iscrizione all'albo stabilita dalle vigenti leggi.

     Il cittadino di altri Stati membri delle Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i veterinari italiani.

 

     Art. 4.

     Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni ai veterinari di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni. A tal fine il Ministero della sanità comunica le necessarie informazioni all'ordine dei veterinari competente per l'iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato [2].

 

     Art. 5.

     Il Ministero della sanità comunica, tramite il Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'articolo 4, nonché quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.

     A tal fine l'ordine dei veterinari dà comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

     Le informazioni sono coperte dal segreto.

 

     Art. 6.

     Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche ai veterinari che intendono svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

     L'istituzione dei rapporti di lavoro tra i veterinari cittadini di Stati membri delle Comunità europee e le strutture sanitarie pubbliche è ammessa secondo la normativa fissata dall'articolo 11, D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

TITOLO II

Disposizioni relative alla prestazione dei servizi

 

     Art. 7.

     I cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee sono ammessi alla prestazione di servizi veterinari nel territorio dello Stato italiano senza essere tenuti alla iscrizione nell'albo professionale.

     Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanità:

     a) dichiarazione dalla quale risulti la natura della prestazione che l'interessato intende effettuare ed il luogo dell'esecuzione della stessa;

     b) certificato della competente autorità dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica attività o professione in detto Stato;

     c) certificato attestante che l'interessato è in possesso del diploma, certificato o altro titolo di cui all'allegato richiesto per la prestazione di servizi.

In caso di urgenza, la dichiarazione, unitamente alla documentazione suindicata, può essere presentata successivamente all'effettuazione della prestazione, entro il termine di quindici giorni.

     La documentazione prevista nei commi precedenti deve essere di data non anteriore a dodici mesi da quella di presentazione.

     Il Ministero della sanità dà comunicazione delle prestazioni di servizio all'ordine dei veterinari della provincia interessata.

 

     Art. 8.

     Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attività di cui al precedente articolo, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i veterinari cittadini italiani.

     Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da veterinari cittadini italiani, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'albo professionale, l'ordine dei veterinari competente per territorio comunica immediatamente i fatti al Ministero della sanità che, con decreto motivato, proibisce al veterinario cittadino degli altri Stati membri di effettuare ulteriori prestazioni.

     Del provvedimento è data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato d'origine o di provenienza, tramite il Ministero degli affari esteri.

TITOLO III

Esercizio della professione di veterinario

presso altri Stati delle Comunità europee

da parte di veterinari cittadini italiani

 

     Art. 9.

     I veterinari cittadini italiani che si trasferiscono in uno dei Paesi membri delle Comunità europee possono, a domanda, conservare l'iscrizione nell'ordine provinciale italiano di appartenenza ovvero chiedere l'iscrizione nell'albo dell'ordine dei veterinari di Roma.

 

     Art. 10. Ai fini dell'esercizio della professione di veterinario in altri Paesi delle Comunità europee da parte di veterinari cittadini italiani sono necessari i seguenti certificati:

     a) certificato comprovante il possesso dei diplomi di cui all'allegato rilasciati dalle autorità competenti;

     b) certificato di buona condotta;

     c) certificato d'iscrizione all'albo rilasciato dall'ordine dei veterinari della provincia nella quale il veterinario è iscritto;

     d) per i veterinari cittadini italiani che si trovano nelle condizioni previste dal successivo articolo 13, è altresì necessario un attestato rilasciato dal Ministero della sanità comprovante l'effettivo esercizio della professione per il periodo indicato nel predetto articolo. Ove richiesto dallo Stato membro ospitante, per i veterinari che hanno iniziato la formazione in Italia in data anteriore al 1° gennaio 1985, attestato, rilasciato dal Ministero della sanità, di conformità alla formazione prevista dalla normativa comunitaria ovvero di effettivo e lecito esercizio della professione per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato [1].

 

     Art. 11.

     Le autorità che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino per essere ammesso alla professione di veterinario in un altro Stato membro delle Comunità europee, sono tenute a confermare l'autenticità; il rettore dell'Università conferma l'autenticità dei certificati e dei diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio professionale.

     Il Ministero della sanità, tramite il Ministero degli affari esteri, provvede a fornire nel più breve tempo e comunque non oltre tre mesi, le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti il cittadino, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati e i documenti rilasciati dalle autorità nazionali.

     A tale fine gli ordini dei veterinari danno comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 12.

     I documenti richiesti dalla presente legge se redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dalle autorità diplomatiche o consolari del Paese in cui il documento è stato fatto ovvero da un traduttore ufficiale.

 

     Art. 13. [3]

     1. I diplomi, certificati e altri titoli, in possesso di cittadini di altri Stati membri, che non corrispondono al complesso dei requisiti minimi di formazione previsti dalla normativa comunitaria, se rilasciati prima del 23 dicembre 1978, o dopo tale data a conclusione di una formazione iniziata prima della medesima, devono essere corredati di un certificato attestante che i loro titolari hanno effettivamente e lecitamente svolto la professione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

     2. I diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario che non corrispondono alle denominazioni che figurano nell'allegato sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti attestante che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano nell'allegato.

     3. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di veterinario acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le soddisfano se:

     a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;

     b) danno diritto all'esercizio dell'attività di veterinario in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche specificati negli allegati;

     c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di veterinario per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio del certificato.

 

     Art. 14.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato

Diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario

(Omissis)

 

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 4 del D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353.

[1] Lettera così modificata dall'art. 4 del D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 353.