Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 28/08/1989 |
Numero: | 309 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele sulla [...] |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dalle lettere [...] |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 94.1.853 - Legge 28 agosto 1989, n. 309.
Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato d'Israele sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato, effettuato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987.
(G.U. 4 settembre 1989, n. 206, S.O.)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato, effettuato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987.
1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dalle lettere stesse.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.