§ 16.3.1 - R.D.L. 14 dicembre 1933, n. 1773.
Accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di prima categoria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.3 personale
Data:14/12/1933
Numero:1773


Sommario
Art. 1.      Gli accertamenti sanitari cui sono soggetti sia coloro che intendono ottenere la iscrizione o la reinscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria, sia gli iscritti marittimi [...]
Art. 2.      Per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria a termine del regio decreto-legge 19 maggio 1930, n. 774, convertito in legge con la legge del 2 marzo 1931, n. 232, o per [...]
Art. 3. 
Art. 4.      La visita sanitaria prevista nei casi indicati nell'art. 3 è effettuata da una commissione permanente di primo grado costituita presso ciascuna capitaneria di porto sede di compartimento [...]
Art. 5.      Contro le risultanze della visita sanitaria effettuata dalla commissione di cui all'articolo precedente è ammesso ricorso, entro sessanta giorni da quello della comunicazione dell'esito della [...]
Art. 6.      Il regio decreto previsto dal successivo art. 17 stabilirà a chi devono far carico le spese per il funzionamento delle commissioni di cui agli artt. 4 e 5 e le modalità del pagamento.
Art. 7.      Alle commissioni di cui agli artt. 4 e 5, con la procedura e con gli effetti indicati nel presente decreto può fare ricorso il marittimo che, indipendentemente dai casi previsti dall'art. 3, sia [...]
Art. 8.      Ferma la condizione della iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria, da compiersi a termini del presente decreto, per ottenere l'autorizzazione ad esercitare le funzioni [...]
Art. 9.      Gli accertamenti sanitari cui possono andare soggetti i radiotelegrafisti a termini dell'art. 14 del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, convertito in legge con la legge 16 giugno [...]
Art. 10.      Ferme restando le disposizioni concernenti i medici di bordo di cui al regolamento sulla sanità marittima approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e modificato con regio decreto 29 [...]
Art. 11.      Coloro che chiedono l'ammissione nei regi istituti nautici, sezioni di coperta e di macchina, a meno che non dichiarino nelle forme che saranno stabilite dal regolamento, di non volere, dopo [...]
Art. 12.      In deroga alla norma contenuta nell'art. 5 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, la visita sanitaria degli invalidi di guerra, prescritta sia per la loro immatricolazione, sia per il loro [...]
Art. 13.      Le infermità, dalla guerra non dipendenti, da cui gli invalidi di guerra siano eventualmente affetti, sono valutate dal medico di porto e dalle commissioni di cui ai suaccennati art. 2, 4 e 5 [...]
Art. 14.      Il giudizio emesso dalla commissione di secondo grado e quello emesso dalla commissione di primo grado, ove non sia stato interposto ricorso nei termini di cui all'art. 5, sono a tutti gli [...]
Art. 15.      L'accertamento sanitario da parte delle commissioni mediche deve essere basato sul criterio della validità od invalidità specifica ai servizi della navigazione tenuto conto delle funzioni [...]
Art. 16.      Il marittimo che, in seguito al giudizio delle commissioni di cui agli artt. 4 e 5, sia riconosciuto idoneo ai servizi della navigazione, riprende nel turno di collocamento la posizione che [...]
Art. 17.      Con regio decreto, su proposta del ministro per le comunicazioni, di concerto con quello delle finanze, saranno emanate le norme esecutive per l'applicazione del presente decreto-legge.
Art. 18.      Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge e i ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.


§ 16.3.1 - R.D.L. 14 dicembre 1933, n. 1773. [1]

Accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di prima categoria.

(G.U. 5 gennaio 1934, n. 4).

 

Art. 1.

     Gli accertamenti sanitari cui sono soggetti sia coloro che intendono ottenere la iscrizione o la reinscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria, sia gli iscritti marittimi della categoria stessa prima di prendere imbarco sulle navi mercantili nazionali, e gli accertamenti occorrenti per il conseguimento dei benefici previsti dalle leggi sulla previdenza sociale, debbono effettuarsi sulla base degli elenchi delle infermità, imperfezioni e difetti fisici, annessi al presente decreto-legge, firmati, d'ordine nostro, dal ministro per le comunicazioni e secondo le norme contenute nei seguenti articoli.

     Tali elenchi potranno essere modificati con regio decreto fermo restando però il criterio indicato all'art. 15.

 

     Art. 2.

     Per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria a termine del regio decreto-legge 19 maggio 1930, n. 774, convertito in legge con la legge del 2 marzo 1931, n. 232, o per la reinscrizione nelle matricole stesse, la visita sanitaria è effettuata dal medico di porto di ruolo o, in caso di mancanza o di impedimento, da un medico militare di grado non inferiore a capitano.

     Contro i risultati di tale visita l'interessato può ricorrere alla commissione di cui all'art. 4.

Il giudizio di questa commissione è definitivo ai fini della immatricolazione e della reinscrizione in matricola.

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4.

     La visita sanitaria prevista nei casi indicati nell'art. 3 è effettuata da una commissione permanente di primo grado costituita presso ciascuna capitaneria di porto sede di compartimento marittimo e composta:

     1) dal medico di porto di ruolo, presidente;

     2) da un medico designato dalla cassa per gli invalidi della marina mercantile;

     3) da un medico designato dal competente istituto per l'assicurazione degli infortuni e delle malattie della gente di mare.

 

     Art. 5.

     Contro le risultanze della visita sanitaria effettuata dalla commissione di cui all'articolo precedente è ammesso ricorso, entro sessanta giorni da quello della comunicazione dell'esito della visita stessa, ad una commissione centrale di secondo grado istituita presso la direzione generale della marina mercantile e costituita come segue:

     1) dal direttore generale della marina mercantile o da un suo delegato, presidente;

     2) da un ufficiale generale della regia marina;

     3) da un funzionario medico di grado non inferiore al sesto appartenente alla direzione generale della sanità pubblica;

     4) da un medico designato dalla cassa per gli invalidi della marina mercantile;

     5) da un medico designato dal competente istituto per l'assicurazione degli infortuni e delle malattie della gente di mare;

     6) da un medico designato dalla confederazione nazionale fascista della navigazione marittima e delle comunicazioni aeree;

     7) da un medico designato dalla confederazione nazionale fascista della gente di mare e dell'aria.

     I sanitari di cui ai numeri 4 e 5 non possono essere quelli che hanno fatto parte della commissione di primo grado.

 

     Art. 6.

     Il regio decreto previsto dal successivo art. 17 stabilirà a chi devono far carico le spese per il funzionamento delle commissioni di cui agli artt. 4 e 5 e le modalità del pagamento.

     Tuttavia ove la visita della commissione di secondo grado si effettui in seguito a ricorso di marittimi di bassa forza, le spese per il funzionamento delle commissioni stesse e quelle per eventuali accertamenti speciali, faranno carico al capitolo 20 della parte ordinaria del bilancio del ministero delle comunicazioni (marina mercantile) dell'esercizio in corso ed ai corrispondenti nei successivi.

 

     Art. 7.

     Alle commissioni di cui agli artt. 4 e 5, con la procedura e con gli effetti indicati nel presente decreto può fare ricorso il marittimo che, indipendentemente dai casi previsti dall'art. 3, sia stato sottoposto a visita medica da parte dell'armatore o dell'istituto per l'assicurazione degli infortuni e delle malattie della gente di mare e che, in conseguenza di tale visita, non abbia ottenuto l'imbarco.

 

     Art. 8.

     Ferma la condizione della iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria, da compiersi a termini del presente decreto, per ottenere l'autorizzazione ad esercitare le funzioni di radiotelegrafista di bordo di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1082 basta che gli interessati dimostrino di essere in possesso dei requisiti richiesti nei n. 1, 2 e 3 dell'art. 9 del predetto regio decreto-legge.

 

     Art. 9.

     Gli accertamenti sanitari cui possono andare soggetti i radiotelegrafisti a termini dell'art. 14 del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1082, saranno effettuati, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, dalle commissioni mediche previste dai precedenti artt. 4 e 5 e sulla base degli elenchi delle infermità di cui all'art. 1°.

 

     Art. 10.

     Ferme restando le disposizioni concernenti i medici di bordo di cui al regolamento sulla sanità marittima approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e modificato con regio decreto 29 novembre 1925, n. 2288, per quanto si riferisce alla facoltà del ministero dell'interno di disporre visite mediche di revisione, l'accertamento della idoneità fisica così degli aspiranti alla autorizzazione, come dei medici di bordo già autorizzati, dovrà effettuarsi con le modalità ed in base agli elenchi previsti nel presente decreto, e le visite mediche di revisione che il ministero dell'interno ha facoltà di ordinare in base al regolamento stesso, dovranno essere effettuate dalla commissione permanente di primo grado di cui all'art. 4 del presente decreto, salvo nell'interessato il diritto di ricorrere secondo le norme indicate nell'art. 5.

 

     Art. 11.

     Coloro che chiedono l'ammissione nei regi istituti nautici, sezioni di coperta e di macchina, a meno che non dichiarino nelle forme che saranno stabilite dal regolamento, di non volere, dopo conseguito il diploma, dedicarsi alla professione marittima, debbono subire una visita medica per accertare che si trovino nelle condizioni di idoneità fisica prescritta dal presente decreto per chi chiede la immatricolazione nella gente di mare di prima categoria.

     Tale visita sarà fatta a norma degli artt. 1 e 2.

 

     Art. 12.

     In deroga alla norma contenuta nell'art. 5 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, la visita sanitaria degli invalidi di guerra, prescritta sia per la loro immatricolazione, sia per il loro imbarco, è effettuata a termini delle disposizioni del presente decreto.

     Alla commissione di cui ai precedenti artt. 4 e 5, quando si tratti della visita di invalidi di guerra, partecipa con diritto a voto, un medico designato all'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

     In caso di parità di voti prevale quello del presidente della commissione.

 

     Art. 13.

     Le infermità, dalla guerra non dipendenti, da cui gli invalidi di guerra siano eventualmente affetti, sono valutate dal medico di porto e dalle commissioni di cui ai suaccennati art. 2, 4 e 5 alla stregua degli elenchi delle infermità, allegati al presente decreto.

     Relativamente invece, alle infermità che hanno determinato la dichiarazione della invalidità di guerra, il medico di porto e le commissioni mediche terranno conto degli elenchi anzidetti, ma unicamente per accertare, con opportuno criterio di tolleranza, che l'invalido abbia il minimo di idoneità fisica necessaria per il normale esercizio delle mansioni che dovrà disimpegnare a bordo.

     Resta ferma, peraltro, ai sensi dell'art. 2 della legge 2 agosto 1921, n. 1312, la esclusione del collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra che, per la natura ed il grado della loro infermità, possono riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro, e resta salvo ogni provvedimento, da parte del capo del governo, ai sensi dell'art. 12 della legge medesima, circa l'esonero per accertate eccezionali condizioni delle aziende interessate e nei limiti delle condizioni stesse, dall'obbligo dell'assunzione degli invalidi di guerra.

 

     Art. 14.

     Il giudizio emesso dalla commissione di secondo grado e quello emesso dalla commissione di primo grado, ove non sia stato interposto ricorso nei termini di cui all'art. 5, sono a tutti gli effetti definitivi sia nei riguardi della continuazione della professione marittima, sia in quelli del conseguimento delle previdenze di invalidità e vecchiaia, ove l'interessato si trovi nelle altre condizioni richieste dalle leggi speciali su tali materie.

     Resta invece disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi stesse la soluzione delle controversie di altra natura sorgenti dall'applicazione delle norme per l'assicurazione degli infortuni e delle malattie della gente del mare nonché di quelle per l'invalidità e vecchiaia della gente medesima.

     Può ammettersi revisione di un deliberato definitivo di inidoneità permanente solo quando si tratti di infermità o di imperfezione fisica emendabile con atto operatorio e quando questo sia stato effettivamente praticato e con buon successo [3].

 

     Art. 15.

     L'accertamento sanitario da parte delle commissioni mediche deve essere basato sul criterio della validità od invalidità specifica ai servizi della navigazione tenuto conto delle funzioni esplicate al marittimo, a bordo e della sua età.

 

     Art. 16.

     Il marittimo che, in seguito al giudizio delle commissioni di cui agli artt. 4 e 5, sia riconosciuto idoneo ai servizi della navigazione, riprende nel turno di collocamento la posizione che aveva prima di essere sottoposto agli accertamenti sanitari.

 

     Art. 17.

     Con regio decreto, su proposta del ministro per le comunicazioni, di concerto con quello delle finanze, saranno emanate le norme esecutive per l'applicazione del presente decreto-legge.

 

     Art. 18.

     Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge e i ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

 

 

Elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità per l'inscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria

 

Articolo 1.

La debolezza di costituzione, gli arresti di sviluppo e le disarmonie di conformazione che diano scarso potere di resistenza alle fatiche di bordo ed alle cause morbigene.

 

Articolo 2.

Il perimetro toracico inferiore a cm. 78. Per i tipi longilinei, essendo la statura di m. 1,75, il perimetro toracico non deve essere inferiore a cm. 84.

 

Articolo 3.

L'obesità di grado tale che diminuisca notevolmente l'agilità e la prestanza del soggetto, quando sia associata a statura bassa e sia accompagnata da disturbi respiratori o circolatori e vi sia notevole prevalenza del perimetro addominale su quello toracico.

 

Articolo 4.

Il diabete zuccherino e le altre alterazioni manifeste del ricambio organico.

 

Articolo 5.

La tubercolosi polmonare ed extra polmonare di qualsiasi forma, localizzazione e stadio.

Le forme morbose di sospetta natura tubercolare dopo accertamento positivo da parte dei dispensari dipendenti dai consorzi provinciali antitubercolari o da parte dei centri diagnostici dell'istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

 

Articolo 6.

Le emopatie gravi.

 

Articolo 7. [4]

Le manifestazioni gravi da intossicazioni croniche di origine esogena, con particolare riguardo a tutte le manifestazioni di alcoolismo cronico e di narcomanie.

 

Articolo 8.

Le ulcerazioni croniche, le fistole, i seni fistolosi, le cicatrici multiple antiche anche se bene consolidate, quando per estensione, sede ed aderenze, disturbino la libertà dei movimenti o la funzione di organi importanti, così da minorare la capacità lavorativa o quando costituiscano deformità deturpanti.

 

Articolo 9.

Le malattie organiche dell'encefalo e del midollo spinale, le paralisi periferiche e le amiotrofie progressive che compromettano le funzioni di importanti gruppi muscolari così da ridurre la capacità al lavoro.

 

Articolo 10.

Le malattie cutanee, parassitarie o non, estese, deturpanti.

Le malattie veneree e sifilitiche nel periodo contagioso.

 

Articolo 11.

I tumori maligni; quelli benigni, quando per volume numero o sede, costituiscano una vistosa deformità o impediscano la libertà dei movimenti e la funzione di un organo importante, sì da ridurre accentuatamente il rendimento al lavoro.

 

Articolo 12.

L'ernia muscolare, le rotture dei muscoli e dei tendini, le contratture, le retrazioni, le aderenze muscolari, tendinee od aponevrotiche, che disturbino notevolmente la libertà dei movimenti e diminuiscano sensibilmente la capacità al lavoro.

 

Articolo 13. [5]

Le alterazioni croniche delle ossa, delle articolazioni e dei tessuti periarticolari che disturbino manifestamente la funzione di un organo importante od impediscano il libero esercizio di un arto o costituiscano una notevole deformità congenita od acquisita o che, per la loro natura, facciano presumere una facile riattivazione in ambiente marino di processi infiammatori silenti.

Il reumatismo articolare acuto sofferto da meno di due anni prima o tendente a recidive o che abbia dato luogo a localizzazione endocardica.

 

Articolo 14.

Le mutilazioni, ineguaglianze, deviazioni, deformità di un arto o segmento di arto, quando siano di impedimento al libero e completo esercizio dell'arto stesso e diminuiscano l'efficienza lavorativa dell'individuo ovvero costituiscano una vistosa deformità.

 

Articolo 15. [6]

Gli aneurismi di qualsiasi specie o grado, le varici che, per estensione, volume o sede, anche in mancanza di alterazioni trofiche, disturbino manifestamente le funzioni di un organo od il libero e prolungato esercizio di un arto.

 

Articolo 16. [7]

Il cretinismo e l'idiotismo evidenti, la debolezza di mente e le deficienze psichiche per le quali si possa fondatamente presumere che l'individuo non si trovi sempre nella piena coscienza dei propri atti.

Le profonde anomalie del carattere e della condotta. Le balbuzie e gli altri disturbi della parola di notevole entità.

 

Articolo 17.

Le malattie mentali debitamente accertate, e quelle guarite quando per esse l'individuo sia stato in cura presso un ospedale psichiatrico od una casa di salute speciale.

 

Articolo 18. [8]

L'epilessia nelle sue varie manifestazioni, la neurastenia, l'isterismo, il sonnambulismo e le altre nevrosi, quando presentino, o anche, secondo attendibili rapporti informativi, abbiano presentato, manifestazioni di una certa importanza.

 

Articolo 19.

Le disfunzioni endocriniche che diano accentuati disturbi circolatori o nervosi, o notevoli alterazioni del ricambio organico.

 

Articolo 20.

Le congiuntiviti acute o croniche e specialmente il tracoma.

 

Articolo 21.

La mancanza o l'atrofia manifesta di un globo oculare.

 

Articolo 22. [9]

Le malattie e le alterazioni dell'occhio per le quali la funzione visiva sia ridotta a tale grado da avere in ambedue gli occhi:

     a) personale di coperta: visus naturale inferiore ai 14/10 complessivi con meno di 5/10 per l'occhio peggiore. Il visus corretto dovrà essere 10/10 in ciascun occhio con l'uso di lenti ben tollerate;

     b) altro personale di bordo: visus naturale inferiore a 8/10 complessivi con meno di 3/10 per l'occhio peggiore.

     Le gravi discromatopsie: per il personale di coperta e per gli elettricisti la funzione cromatica deve essere valutata con le Tavole di Ishihara.

     Le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre o delle ciglia anche se limitate da un solo occhio quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali.

     Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali.

     I difetti del campo visivo anche monoculari che riducano sensibilmente la visione.

     Può essere considerato come normale un campo visivo che presenti:

     a) un'ampiezza totale sul meridiano orizzontale non inferiore a 120°, alla valutazione binoculare;

     b) un'ampiezza sul meridiano verticale di almeno 60°, alla valutazione binoculare. L'emeralopia.

 

Articolo 23.

Le otiti croniche purulente.

 

Articolo 24.

La diminuzione dell'udito bilaterale quando a distanza inferiore a metri 5 non si percepisca la parola pronunciata con voce afona (fenomeni alti) e quella unilaterale quando non si percepisca la detta parola a distanza inferiore ad un metro.

 

Articolo 25.

La gola lupina, l'ozena, l'ipertrofia cronica e notevole delle tonsille e tutte le alterazioni permanenti della mucosa e delle ossa del naso, dei seni vicini e della bocca che disturbino la respirazione. [*]

 

[*] N.B. Per i radiotelegrafisti dovrà richiedersi l'integrità completa del retrobocca del faringe del naso e delle vie aeree superiori in genere, ivi compresi segni anche modesti di adenoidismo.

 

Articolo 26.

Il gozzo quando costituisca una notevole deformità.

 

Articolo 27. [10]

La mancanza o la carie estesa e profonda di tale numero di denti che ne rimanga gravemente disturbata la pronunzia ed il meccanismo della masticazione.

 

Articolo 28.

L'asma ricorrente e tutte le altre affezioni dell'apparato respiratorio incurabili e costituenti un'alterazione permanente e grave, funzionale od organica.

 

Articolo 29.

I vizi organici di cuore e le nevrosi cardiache.

 

Articolo 30.

Le malattie di un organo addominale gravi o croniche che portino alterazioni funzionali e risentimento dello stato generale.

 

Articolo 31.

Tutte le ernie viscerali.

 

Articolo 32. [11]

Le malattie croniche delle vie urinarie che producano disturbi funzionali notevoli od alterazioni dello stato generale. La mancanza o l'arresto di sviluppo di ambo i testicoli. L'idrocele ed il varicocele voluminosi, l'infantilismo sessuale.

 

Articolo 33.

Tutte le infermità, difetti e disturbi funzionali non specificati nel presente elenco, che riducano la capacità al lavoro, ovvero la presenza di varie infermità od imperfezioni ciascuna delle quali non raggiunga isolatamente il grado previsto dagli articoli precedenti, quando in complesso impediscano manifestamente la regolare attività dell'individuo o siano incompatibili con le speciali esigenze della vita di bordo.

 

 

Elenco delle infermità che debbono essere considerate causa di temporanea o permanente inabilità ai servizi di bordo in sede di revisione degli iscritti nelle matricole della gente di mare

 

Articolo 1.

Il deperimento organico da causa accertata od ignota, purché notevolmente pronunciato ed inemendabile. La obesità quando si accompagni a disordini funzionali della respirazione e della circolazione, obiettivamente dimostrabili e di grado tale da rendersi manifestamente incompatibili con le funzioni del grado o qualifica nell'ambito della vita di bordo.

 

Articolo 2. [12]

Tutte le alterazioni del ricambio organico e tutte le disfunzioni endocrine, le intossicazioni croniche endogene ed esogene, le cachessie con manifesti sintomi di adinamia quando tali malattie inducano a manifesta e grave diminuzione della capacità lavorativa o siano state più volte causa di sbarco per malattia in un periodo di tempo relativamente breve o che, per non aggravarsi, richiedano cure continuative e stretto regime alimentare.

 

Articolo 3.

La tubercolosi polmonare ed extra-polmonare in atto ben caratterizzata ed accertata.

I marittimi sbarcati per tubercolosi polmonare e dichiarati successivamente guariti ed idonei a riprendere il loro lavoro dagli enti che li ebbero in cura ed in assistenza, non saranno riammessi all'imbarco se non dopo che sia trascorso almeno un anno dalla presunta guarigione.

 

Articolo 4.

Le emopatie gravi, primitive o secondarie, quando siano presumibilmente non suscettibili di guarigione o di miglioramento utile agli effetti dell'attitudine al lavoro.

 

Articolo 5.

Le ulceri croniche, le fistole ed i seni fistolosi, le cicatrici estese ed aderenti che disturbino la funzione di un organo importante al punto da costituire ragione di incapacità all'esercizio delle mansioni del grado o qualifica.

Per determinate categorie le cicatrici deturpanti visibili potranno essere ritenute motivo di incapacità.

 

Articolo 6.

Le malattie cutanee, presumibilmente inguaribili, quando direttamente o indirettamente, siano causa di invalidità al lavoro, o quando richiedano trattamento, regime o cautele, incompatibili con il lavoro e con la vita di bordo.

 

Articolo 7.

I tumori maligni; quelli benigni, quando per volume, numero e sede, importino un giudizio valutativo simile a quello formulato all'art. 5.

 

Articolo 8.

L'ernia muscolare, le rotture dei muscoli e dei tendini, le contratture, le retrazioni, le aderenze muscolari, tendinee e aponeurotiche, quando conducano alle conseguenze previste all'art. 5 del presente elenco.

 

Articolo 9.

Le mutilazioni conseguenti ad interventi chirurgici od a traumi, le malattie e le lesioni delle ossa, delle articolazioni dei tessuti periarticolari e loro esiti, che disturbino manifestamente la funzione di un organo importante, quando conducano alle conseguenze di cui al citato art. 5.

 

Articolo 10.

Gli aneurismi di qualsiasi specie e grado. Le varici che per estensione, volume, sede, alterazioni circolatorie e trofiche, debbano ritenersi sicuramente causa di una incapacità al lavoro che raggiunga i limiti di cui all'art. 5, pur tenendo conto dei vantaggi dell'uso di adatti mezzi di contenzione.

 

Articolo 11. [13]

Le malattie mentali e le deficienze psichiche acquisite, funzionali od organiche, quando l'esame peritale od i referti di istituti specializzati, insieme con i precedenti anamnestici ben accertati e sicuramente attendibili, inducano al giudizio di effettiva incompatibilità con le mansioni o con la vita di bordo, nonché le psiconevrosi da intossicazioni esogene con particolare riguardo all'alcoolismo cronico ed alle narcomanie da considerare senz'altro causa di permanente inidoneità.

 

Articolo 12.

Le malattie organiche del sistema nervoso, centrale o periferico ed i loro postumi, quando riducano l'attitudine al lavoro nei limiti di cui all'art. 5.

 

Articolo 13. [14]

Il tracoma in fase contagiosa. Le congiuntiviti croniche notevolmente secernenti, limitatamente al periodo in cui si mantengono simili caratteristiche. Le affezioni croniche evolutive dell'occhio che si presumano condurre inevitabilmente alla incapacità di lavoro, nonché quelle facilmente recidivanti e tali da produrre discontinuità nelle prestazioni.

 

Articolo 14. [15]

La anoftalmia o l'atrofia di un globo oculare e tutte le alterazioni organiche e funzionali, le malformazioni o gli esiti di traumi per cui l'acutezza visiva sia ridotta a meno di:

     a) per il personale di coperta: visus naturale inferiore ai 12/10 complessivi con meno di 4/10 per l'occhio peggiore. Il visus corretto dovrà essere 10/10 in ciascun occhio con l'uso di lenti ben tollerate;

     b) altro personale di bordo: visus naturale inferiore a 6/10 complessivi con meno di 2/10 per l'occhio peggiore.

     I difetti del campo visivo anche monoculari che riducano sensibilmente la visione. Per i soggetti monocoli può essere considerato come normale un campo visivo che presenti:

     a) una ampiezza totale del meridiano orizzontale non inferiore a 120°;

     b) una ampiezza totale sul meridiano verticale superiore non inferiore a 60° ed inferiore non inferiore a 75°;

     c) una assenza di scotomi assoluti entro i suddetti limiti, escludendo lo scotoma fisiologico (macchia cieca).

     Per i soggetti con funzione visiva binoculare può essere considerato come normale un campo visivo che presenti:

     a) una ampiezza totale sul meridiano orizzontale non inferiore a 120°, alla valutazione binoculare;

     b) una ampiezza sul meridiano verticale di almeno 60°, alla valutazione binoculare.

 

Articolo 15.

L'otite media purulenta cronica.

 

Articolo 16.

La diminuzione bilaterale dell'udito sostenuta da causa inamovibile nei limiti seguenti:

a) ufficiali e personale di coperta e di macchina: voce di conversazione a non meno di 7 metri;

b) personale di camera e dei servizi generali: non meno di metri 7 o di metri 4 a seconda della qualifica;

c) per i radiotelegrafisti vedansi le speciali disposizioni contenute nell'art. 25 dell'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità per l'inscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria.

 

Articolo 17. [16]

L'ozena grave, tutte le malattie o alterazioni delle ossa e della mucosa nasale, dei seni vicini e della bocca che disturbino notevolmente la funzione respiratoria.

La mancanza di un numero di denti, non sostituiti da protesi efficace, tale da compromettere gravemente la funzione masticatoria.

 

Articolo 18.

Tutte le malattie croniche ed i gravi esiti di condizioni morbose acute dei polmoni, dei bronchi e della pleura, che costituiscono ragione di diminuzione dell'attitudine al lavoro nei limiti di cui all'art. 5.

 

Articolo 19. [17]

I vizi valvolari organici del cuore, le malattie del miocardio, dell'endocardio, del pericardio e dei grossi vasi e loro esiti, con disturbi funzionali e di compenso circolatorio clinicamente ed ectograficamente rilevabili da presumersi a carattere irreversibile ed aggravabili in ambiente marino. Le malattie dei vasi, ad andamento cronico ed irreversibile, che riducano notevolmente la capacità lavorativa. La ipertensione arteriosa superiore a mx. 200/mn. 110 o accompagnata da disturbi cardiaci o renali.

 

Articolo 20. [18]

Le malattie di un organo addominale, gravi e croniche, che rechino alterazioni funzionali e risentimento sullo stato generale valutabili, agli effetti dell'attitudine al lavoro, nei limiti enunciati all'art. 5 o manifestamente incompatibili col regime di bordo. In particolare: ulcere gastroduodenali con varie recidive di cui l'ultima a meno di tre anni, oppure quando vi sia stata emorragia o perforazione, a meno che, in tale ultimo caso, gli accertamenti radiologici siano riusciti negativi per la esistenza di ulcera in atto e da tre anni non vi siano state recidive.

Gastriti ed enteriti croniche ribelli alle cure e che impongono regime alimentare speciale. Calcolosi con crisi recidivanti.

 

Articolo 21.

Le ernie viscerali non riducibili e non bene contenibili.

 

Articolo 22. [19]

Le malattie croniche dei reni e delle vie urinarie che producano disturbi funzionali notevoli od alterazioni dello stato generale, considerate sempre nei confronti della effettiva incapacità professionale e che richiedano costante controllo sanitario e rigoroso regime dietetico.

 

Articolo 23.

Tutte le infermità, difetti fisici o disturbi funzionali non specificati in questo elenco che siano causa manifesta di incapacità all'esercizio delle abituali mansioni nei limiti di cui all'art. 5 del presente elenco.

 

Articolo 24.

Per il personale femminile sarà altresì causa di inidoneità ai servizi di bordo lo stato di gravidanza obiettivamente riconosciuto e lo stato di puerperio limitato a due mesi dopo il parto.

 

 

Requisiti speciali relativi agli ufficiali

 

Per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica degli ufficiali addetti ai servizi della navigazione, si applicherà l'elenco con l'unico criterio di avere in servizio ufficiali che abbiano le qualità necessarie per disimpegnare bene il compito loro affidato, tenendo presente il servizio già da loro prestato in modo lodevole; si applicheranno provvedimenti di eliminazione solo quando gli stati morbosi e difetti fisici manifestamente impediscano di disimpegnare bene e con regolare attività le mansioni del proprio grado e corpo.

Per gli ufficiali radiotelegrafisti è indispensabile richiedere una buona funzione uditiva oltre gli altri requisiti occorrenti al momento dell'immatricolazione.

Per i comandanti di navi si dovrà giudicare con la piena considerazione della delicatezza e della responsabilità delle funzioni che essi sono chiamati a compiere, tenendo particolarmente presente quegli stati morbosi che direttamente o indirettamente possono agire sullo stato mentale e sulle facoltà intellettuali producendo indebolimenti o deficienze anche lievi che possano in momenti difficili, renderli impari al compito di tenere il governo della nave con abilità, animo forte e mente serena.

 

 

Requisiti speciali per le diverse categorie di marittimi

 

Personale di coperta. - Per tale personale e particolarmente per quello destinato ai servizi di guardia, alla manutenzione dei depositi di combustibili liquidi ed al movimento dei combustibili stessi, si rimanda in pieno ai vari articoli dell'elenco che dovranno essere scrupolosamente applicati.

Personale di macchina e caldaie ed elettricisti. - Nel giudicare della idoneità specifica di questi marittimi e particolarmente in caso di malattia o di postumi di malattie dell'apparato respiratorio o circolatorio, si terrà presente che essi devono compiere lavori sovente faticosi in ambienti superriscaldati e spesso ricchi di polvere e di esalazioni dei combustibili liquidi.

Personale di camera e per servizi vari. - Camerieri. - E' opportuno tener presente che le persone dei due sessi, addette al servizio dei passeggeri, debbono soddisfare anche a requisiti di ordine esteriore e non presentare difetti che possano destare ripugnanza nei passeggeri.

In sede di revisione è tuttavia opportuno inspirarsi a criteri non eccessivamente restrittivi, tenendo conto che difetti non tollerabili in piroscafi od in classe di lusso, possono rappresentare elemento di importanza trascurabile in ambienti meno ricercati.

Cuochi - Cambusieri - Panettieri - Magazzinieri - Infermieri - Macellai - Sguatteri, ecc. - Per tali marittimi le disposizioni contenute nell'elenco dovranno applicarsi con giusti criteri di tolleranza, tenendo conto delle varie condizioni di ambiente in cui essi devono accudire al proprio lavoro.


[1] Convertito in legge dalla L. 22 gennaio 1934, n. 244.

[2] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 28 ottobre 1962, n. 1602.

[3] Comma aggiunto dall'art. 9 della L. 28 ottobre 1962, n. 1602.

[4] Articolo così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 11 agosto 1963, n. 1536.

[5] Articolo così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 11 agosto 1963, n. 1536.

[6] Articolo così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 11 agosto 1963, n. 1536.

[7] Articolo così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 11 agosto 1963, n. 1536.

[8] Articolo così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 11 agosto 1963, n. 1536.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 30 aprile 2010, n. 114.

[10] Articolo così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 11 agosto 1963, n. 1536.

[11] Articolo così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 11 agosto 1963, n. 1536.

[12] Articolo così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 11 agosto 1963, n. 1536.

[13] Articolo così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 11 agosto 1963, n. 1536.

[14] Articolo così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 11 agosto 1963, n. 1536.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30 aprile 2010, n. 114.

[16] Articolo così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 11 agosto 1963, n. 1536.

[17] Articolo così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 11 agosto 1963, n. 1536.

[18] Articolo così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 11 agosto 1963, n. 1536.

[19] Articolo così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 11 agosto 1963, n. 1536.