Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/02/2001 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze [...] |
§ 98.1.27260 - Legge 28 febbraio 2001, n. 27. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania
(G.U. 1 marzo 2001, n. 50)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2000, N. 393
All'articolo 1:
al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Fino alla stessa data è prorogata la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui all'articolo 2, comma 2, del
al comma 3, lettera c), sono aggiunte, infine, le parole: “e la personale di cui al secondo periodo del comma 1”.
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: “fino al 28 febbraio 2001 è autorizzata la spesa di lire 5800 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2001 è autorizzata la spesa di lire 20.394 milioni”;
al comma 2, ultimo periodo, sono aggiunte, infine, le parole: “in materia di presentazione al Parlamento di una relazione del Governo sugli interventi in Albania”.
Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
“Art. 2–bis. – (Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi) – 1. Per lo sviluppo e il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'articolo 1 del
2. Per le finalità di cui al comma 1 si applicano, entro i limiti massimi di spesa ivi previsti, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto.
3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera, è autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del
4. Al personale facente parte delle Forze armate albanesi, qualora impegnato in territorio nazionale o in Paesi terzi in attività addestrative ovvero in esercitazioni congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 102, della
Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:
“Art. 4–bis. —(Monitoraggio sanitario)
1. E' disposta la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonchè di tutto il personale della pubblica amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto. I relativi accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria militare o civile.
2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri per l'attuazione del presente articolo e per gli eventuali controlli sulle sostanze alimentari importate dai territori indicati al comma 1.
3. Il Governo trasmette quadrimestralmente al Parlamento una relazione del Ministro della difesa e del Ministro della sanità sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia.
Art. 4–ter. — (Disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio)
1.Il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal
2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma 1, è computato nei contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio.
3. Al personale militare e della Polizia di Stato in servizio permanente, che presti o abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e che abbbia contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, a meno che queste comportino idoneità permanente al servizio.
4. Nei confronti del personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanantemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, avvero ai fratelli germani conviventi ed a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
“Art. 5. – (Copertura finanziaria) – 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, valutato complessivamente in lire 618.128 milioni per l'anno 2001, si provvede:
a) quanto a lire 150.250 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell' 8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 “8 per mille IRPEF Stato” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 48 della
b) quanto a lire 94.639 milioni mediante riduzione degli importi stabiliti per l'anno 2001 dalla tabella C allegata alla
c) quanto a lire 373.239 milioni mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4–bis, valutato in lire 25.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lire 7.000 milioni nell'anno 2001 e per lire 5.000 milioni per ciascuno deglia nni 2002 e 2003, nonchè l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione per lire 18.000 milioni nell'anno 2001 e per lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio”.
E' aggiunta, in fine, la seguente tabella:
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Milioni di lire |
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: |
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20.000 |
Ministero degli affari esteri: |
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20.000 |
Ministero della pubblica istruzione: |
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20.000 |
Ministero dei lavori pubblici: |
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Art. 3: Funzionamento (5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8061/p) |
20.000 |
Ministero della sanità: |
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4639 |
Ministero dell'ambiente: |
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10.000" |
[1] Abrogata dall'art. 2268 del