§ 98.1.27260 - Legge 28 febbraio 2001, n. 27.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/02/2001
Numero:27


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze [...]


§ 98.1.27260 - Legge 28 febbraio 2001, n. 27. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania

(G.U. 1 marzo 2001, n. 50)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2000, N. 393

     All'articolo 1:

     al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Fino alla stessa data è prorogata la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, ivi impegnato dal 1° luglio del 2000”;

     al comma 3, lettera c), sono aggiunte, infine, le parole: “e la personale di cui al secondo periodo del comma 1”.

     All'articolo 2:

     al comma 1, le parole: “fino al 28 febbraio 2001 è autorizzata la spesa di lire 5800 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2001 è autorizzata la spesa di lire 20.394 milioni”;

     al comma 2, ultimo periodo, sono aggiunte, infine, le parole: “in materia di presentazione al Parlamento di una relazione del Governo sugli interventi in Albania”.

     Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

     “Art. 2–bis. – (Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi) – 1. Per lo sviluppo e il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni, per la fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonchè per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazioni.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 si applicano, entro i limiti massimi di spesa ivi previsti, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto.

     3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera, è autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

     4. Al personale facente parte delle Forze armate albanesi, qualora impegnato in territorio nazionale o in Paesi terzi in attività addestrative ovvero in esercitazioni congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.

     Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

     “Art. 4–bis. —(Monitoraggio sanitario)

     1. E' disposta la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonchè di tutto il personale della pubblica amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto. I relativi accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria militare o civile.

     2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri per l'attuazione del presente articolo e per gli eventuali controlli sulle sostanze alimentari importate dai territori indicati al comma 1.

     3. Il Governo trasmette quadrimestralmente al Parlamento una relazione del Ministro della difesa e del Ministro della sanità sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia.

     Art. 4–ter. — (Disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio)

     1.Il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

     2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma 1, è computato nei contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio.

     3. Al personale militare e della Polizia di Stato in servizio permanente, che presti o abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e che abbbia contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, a meno che queste comportino idoneità permanente al servizio.

     4. Nei confronti del personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanantemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, avvero ai fratelli germani conviventi ed a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288.

     L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     “Art. 5. – (Copertura finanziaria) – 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, valutato complessivamente in lire 618.128 milioni per l'anno 2001, si provvede:

     a) quanto a lire 150.250 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell' 8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 “8 per mille IRPEF Stato” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

     b) quanto a lire 94.639 milioni mediante riduzione degli importi stabiliti per l'anno 2001 dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente alle leggi elencate nella tabella allegata al presente decreto;

     c) quanto a lire 373.239 milioni mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

     2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4–bis, valutato in lire 25.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lire 7.000 milioni nell'anno 2001 e per lire 5.000 milioni per ciascuno deglia nni 2002 e 2003, nonchè l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione per lire 18.000 milioni nell'anno 2001 e per lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

     3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio”.

     E' aggiunta, in fine, la seguente tabella:

 

Milioni di lire

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

 

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 – Agenzia per l'erogazioni in agricoltura – cap. 1940/p).........................................................

20.000

Ministero degli affari esteri:

 

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (9.1.1.0 – Funzionamento – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo – capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195).....................................................................................

20.000

Ministero della pubblica istruzione:

 

Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.3.1 – Fondo per il funzionamento della scuola – cap. 1810)..............................................

20.000

Ministero dei lavori pubblici:

 

Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'ente nazionale per le strade:

 

Art. 3: Funzionamento (5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8061/p)

20.000

Ministero della sanità:

 

Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (7.1.2.2 – Istituto superiore di sanità – cap. 2990/p).............................

4639

Ministero dell'ambiente:

 

Decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994: Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzionali dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (articolo 1–bis, comma 5, e articolo 6, comma 1) (2.1.2.2 – Agenzia nazionale per la protezione ambientale – cap. 1550; 2.2.1.3 – Agenzia nazionale per la protezione ambientale – cap. 7240)........................

10.000"

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a esclusione dell'articolo 4-bis.