§ 29.1.56 - Legge 17 agosto 1957, n. 843.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Libia di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dalla Risoluzione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:17/08/1957
Numero:843


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Libia di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dalla [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambi di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore
Art. 3.      Il completamento della valorizzazione agraria nei comprensori colonici di cui all'art. 10 dell'Accordo italo-libico sopra indicato è affidato all'Ente per la [...]
Art. 4.      Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare una convenzione con uno o più istituti di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale per il finanziamento [...]
Art. 5.      Il Ministero del tesoro è autorizzato a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma di lire un miliardo, in dieci rate annuali da lire 100 milioni [...]
Art. 6.      Per gli indennizzi da liquidarsi ai proprietari italiani dei beni di cui all'allegato A del citato Accordo italo-libico, che ne facciano richiesta nel termine di 90 [...]
Art. 7.      E' autorizzata la spesa fino alla concorrenza di lire 150 milioni per i rimpatri e l'assistenza in Italia delle famiglie coloniche che dovessero abbandonare la Libia, [...]
Art. 8.      Le somme che il Ministero del tesoro dovrà fornire agli Istituti di credito di cui all'art. 4, non potranno superare lire 1200 milioni nell'esercizio 1957-58, lire 850 [...]
Art. 1.      I due Governi inizieranno, al più presto possibile, trattative per la stipulazione di un Trattato di commercio e navigazione e di un Accordo culturale da inserire nel [...]
Art. 2.      Agli effetti del presente Accordo si intende per "Risoluzione" la Risoluzione delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, n. 388 V
Art. 3.      I due Governi dichiarano che lo Stato Libico è succeduto allo Stato Italiano nei diritti sul demanio pubblico e sul patrimonio indisponibile
Art. 4.      Il Governo Italiano, in adempimento di quanto previsto dalla Risoluzione, conferma l'avvenuto trasferimento allo Stato Libico dei beni mobili ed immobili esistenti in [...]
Art. 5.      Il Governo Libico, quale avente causa dello Stato Italiano nei diritti relativi ai beni indicati nei precedenti articoli, dichiara di riconoscere i diritti immobiliari [...]
Art. 6.      Il Governo Italiano, in relazione a quanto disposto dalla Risoluzione, trasferisce allo Stato Libico i beni situati in Libia indicati nell'allegato A e appartenenti agli [...]
Art. 7.      Conformemente al disposto dell'art. 1, paragrafi 5 e 7 della Risoluzione, lo Stato Italiano trattiene, come necessari al funzionamento dei propri Servizi diplomatici e [...]
Art. 8.      Il Governo Libico prende atto che il Governo Italiano, nel consegnare i documenti che erano in suo possesso e il cui trasferimento è previsto dalla Risoluzione, ha fatto [...]
Art. 9.      Il Governo Libico dichiara, anche agli effetti di quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 1 della Risoluzione, in merito al rispetto dei diritti ed interessi dei [...]
Art. 10.      Per quanto riguarda il completamento della valorizzazione agricola a suo tempo intrapresa dalla cessata Amministrazione italiana in Tripolitania è stato convenuto quanto [...]
Art. 11.      Il Governo Libico garantisce il libero trasferimento dall'Italia in Libia dei finanziamenti necessari alle due Gestioni-stralcio degli Enti di colonizzazione di cui al [...]
Art. 12.      L'Istituto libico di assicurazione sociale, alla data in cui inizierà il funzionamento, si assumerà le obbligazioni degli Istituti italiani (I.A.S.A.I. - I.N.A.I.L. - [...]
Art. 13.      Il Governo italiano dichiara che con legge 2 novembre 1955, n. 1117, è stato regolato da parte sua il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al [...]
Art. 14.      Le disposizioni dell'art. 8 della Risoluzione sulla proprietà letteraria ed industriale restano in vigore fra i due Governi
Art. 15.      A) I cittadini italiani che abbiano lasciato la Libia definitivamente dopo il 10 giugno 1940 e prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, purchè residenti in [...]
Art. 16.      Lo Stato Italiano, nello spirito di amicizia e di collaborazione che viene a stabilirsi fra i due Paesi, verserà allo Stato Libico la somma di lire libiche 2.750.000 [...]
Art. 17.      I due Governi si impegnano a sottoporre ad arbitrato le eventuali divergenze che potrebbero sorgere, relativamente all'interpretazione o all'applicazione di quanto [...]
Art. 18.      I due Governi, nel dichiarare di loro piena soddisfazione le intese raggiunte col presente Accordo, confermano di aver definito tutte le questioni dipendenti dalla [...]
Art. 19.      Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche


§ 29.1.56 - Legge 17 agosto 1957, n. 843.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Libia di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dalla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, con scambi di Note, concluso in Roma il 2 ottobre 1956.

(G.U. 24 settembre 1957, n. 237, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Libia di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dalla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 e scambi di Note, concluso in Roma il 2 ottobre 1956.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambi di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

 

          Art. 3.

     Il completamento della valorizzazione agraria nei comprensori colonici di cui all'art. 10 dell'Accordo italo-libico sopra indicato è affidato all'Ente per la colonizzazione della Libia, che assumerà anche la gestione dell'attività di colonizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

          Art. 4.

     Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare una convenzione con uno o più istituti di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale per il finanziamento dell'Ente per la colonizzazione della Libia per le spese che incontrerà per l'attuazione del "Piano di ulteriore avvaloramento" previsto dall'art. 10 del sopra indicato Accordo.

     La convenzione stabilirà le modalità, i termini, nonchè l'ammontare dei finanziamenti e dei recuperi da effettuare.

 

          Art. 5.

     Il Ministero del tesoro è autorizzato a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma di lire un miliardo, in dieci rate annuali da lire 100 milioni ciascuna, senza interessi, ad iniziare dall'esercizio 1957-58, a titolo di rimborso forfettario delle somme tutte erogate fino al 30 novembre 1956 dal detto Istituto a favore della propria attività di colonizzazione in Tripolitania e dell'anticipazione di lire 660 milioni concessa all'Ente per la colonizzazione della Libia ai sensi della legge 18 agosto 1954, n. 926, le cui disposizioni restano abrogate.

 

          Art. 6.

     Per gli indennizzi da liquidarsi ai proprietari italiani dei beni di cui all'allegato A del citato Accordo italo-libico, che ne facciano richiesta nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

 

          Art. 7.

     E' autorizzata la spesa fino alla concorrenza di lire 150 milioni per i rimpatri e l'assistenza in Italia delle famiglie coloniche che dovessero abbandonare la Libia, sempre che a seguito del ridimensionamento dei comprensori colonici conseguente all'esecuzione dell'Accordo di cui all'art. 1, si renda impossibile l'assegnazione alle medesime di altro idoneo podere.

 

          Art. 8.

     Le somme che il Ministero del tesoro dovrà fornire agli Istituti di credito di cui all'art. 4, non potranno superare lire 1200 milioni nell'esercizio 1957-58, lire 850 milioni nell'esercizio 1958-59 e lire 450 milioni nell'esercizio 1959-60.

     Agli oneri di complessive lire 3.200 milioni derivanti per l'esercizio 1957-58 dall'applicazione della presente legge, si provvederà a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Accordo fra l'Italia e la Libia

 

          Art. 1.

     I due Governi inizieranno, al più presto possibile, trattative per la stipulazione di un Trattato di commercio e navigazione e di un Accordo culturale da inserire nel più vasto quadro di un Trattato di amicizia fra i due Paesi.

 

          Art. 2.

     Agli effetti del presente Accordo si intende per "Risoluzione" la Risoluzione delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, n. 388 V.

 

          Art. 3.

     I due Governi dichiarano che lo Stato Libico è succeduto allo Stato Italiano nei diritti sul demanio pubblico e sul patrimonio indisponibile.

 

          Art. 4.

     Il Governo Italiano, in adempimento di quanto previsto dalla Risoluzione, conferma l'avvenuto trasferimento allo Stato Libico dei beni mobili ed immobili esistenti in Libia che costituivano il patrimonio disponibile dello Stato Italiano od appartenevano ad aziende autonome statali italiane. Il Governo Libico dal canto suo riconosce che, oltre i beni delle dette categorie, quali risultanti dai registri fondiari e comunque in suo possesso, null'altro avrà a pretendere a tale titolo dallo Stato Italiano.

 

          Art. 5.

     Il Governo Libico, quale avente causa dello Stato Italiano nei diritti relativi ai beni indicati nei precedenti articoli, dichiara di riconoscere i diritti immobiliari dei terzi, i quali, in conseguenza, non potranno avanzare per tali diritti alcuna pretesa nei confronti dello Stato Italiano. Il Governo Libico si riserva l'esercizio dei diritti già spettanti allo Stato Italiano nei confronti dei terzi.

 

          Art. 6.

     Il Governo Italiano, in relazione a quanto disposto dalla Risoluzione, trasferisce allo Stato Libico i beni situati in Libia indicati nell'allegato A e appartenenti agli Enti specificati nell'allegato stesso.

     Il Governo Libico, per i trasferimenti previsti nel presente articolo, s'impegna a rispettare i diritti dei terzi con esclusione delle eventuali obbligazioni verso Enti pubblici italiani.

 

          Art. 7.

     Conformemente al disposto dell'art. 1, paragrafi 5 e 7 della Risoluzione, lo Stato Italiano trattiene, come necessari al funzionamento dei propri Servizi diplomatici e consolari e per le proprie istituzioni scolastiche in Libia, i beni immobili di cui all'allegato B.

     Il Governo Italiano s'impegna a consegnare allo Stato Libico, entro un mese dalla data dello scambio delle ratifiche del presente Accordo, gli edifici scolastici che detiene attualmente e che non sono compresi nell'allegato B.

     Il Governo Libico s'impegna a rilasciare, entro il termine di un mese dallo scambio delle ratifiche, i titoli definitivi di libera proprietà intestati alla Repubblica Italiana relativi ai beni immobili indicati nel suddetto allegato.

     Il Governo Libico trasferisce in proprietà gratuitamente ad una istituzione benefica italiana da designarsi dal Governo Italiano un'area di mq. 28.000 entro il perimetro della pianta annessa - allegato C - necessaria per la costruzione di un ospedale da parte della predetta istituzione, in base a un progetto approvato dal Governo Italiano e sottoposto all'approvazione del Governo Libico.

 

          Art. 8.

     Il Governo Libico prende atto che il Governo Italiano, nel consegnare i documenti che erano in suo possesso e il cui trasferimento è previsto dalla Risoluzione, ha fatto presente che le ricerche di ulteriori documenti proseguono e che essi saranno consegnati a mano a mano che saranno rinvenuti.

     I due Governi si impegnano a facilitare la consegna dei documenti di reciproco interesse ai cittadini dei due Stati, che ne facessero richiesta, nell'osservanza delle rispettive leggi interne.

 

          Art. 9.

     Il Governo Libico dichiara, anche agli effetti di quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 1 della Risoluzione, in merito al rispetto dei diritti ed interessi dei cittadini italiani in Libia, che nessuna contestazione, anche da parte di singoli, potrà essere avanzata nei confronti delle proprietà di cittadini italiani in Libia, per fatti del Governo e della cessata Amministrazione italiana della Libia, intervenuti anteriormente alla costituzione dello Stato Libico.

     Il Governo Libico garantisce pertanto ai cittadini italiani proprietari di beni in Libia, nel rispetto della legge libica, il libero e diretto esercizio dei loro diritti.

     Il Governo della Libia, per effetto della successione di sovranità fra i due Stati, essendo subentrato nei poteri del Governo Italiano anche per quanto riguarda tutte le concessioni agricole ed urbane, da quest'ultimo a suo tempo accordate, ha provveduto mediante Commissione mista e in conformità alla disposizione di cui all'art. 9, paragrafo 1 della Risoluzione, ad accertare lo stato di adempimento degli obblighi previsti dai disciplinari.

     In seguito ai risultati dell'accertamento effettuato, il Governo della Libia dichiara che per le concessioni elencate nell'allegato D è stato constatato l'avvenuto adempimento degli obblighi predetti e si impegna pertanto a rilasciare, entro tre mesi dalla ratifica del presente Accordo, i titoli di piena e definitiva proprietà, con cancellazione della clausola risolutiva, per gli immobili indicati nel medesimo allegato D, a condizione che i titolari abbiano provveduto o provvedano al pagamento del saldo del prezzo d'acquisto stabilito all'atto della concessione.

 

          Art. 10.

     Per quanto riguarda il completamento della valorizzazione agricola a suo tempo intrapresa dalla cessata Amministrazione italiana in Tripolitania è stato convenuto quanto segue:

     a) nei comprensori dell'Ente per la colonizzazione e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Ramo colonizzazione - Giud Daiem (Oliveti), Fonduk-el-Togar, Hascian e Azizia (per quanto riguarda n. 9 poderi) non è necessaria l'esecuzione di ulteriori lavori di valorizzazione agraria e pertanto il Consiglio di sorveglianza provvederà affinchè l'Ufficio fondiario libico competente rilasci, nel termine di tre mesi dallo scambio delle ratifiche del presente Accordo, i titoli definitivi di proprietà dei poderi a favore dei coltivatori italiani indicati nell'elenco allegato E (dall'1 al 7).

     Il Governo Libico si impegna a dare disposizioni in conformità al predetto Ufficio fondiario;

     b) la gestione-stralcio dell'istituto nazionale della previdenza sociale - (Ramo colonizzazione) - e la gestione-stralcio dell'Ente per la colonizzazione, ad avvenuto scambio delle ratifiche del presento Accordo, daranno corso alla stipulazione dei singoli atti per il trasferimento del diritto di proprietà a favore dei coltivatori italiani sui poderi facenti parte dei comprensori Az-Zahara (Bianchi), An-Nasira (Giordani), Al-Amiria (Micca), Ghanima (Corradini), Tummina (Crispi), Ad-Dafnia (Garibaldi), Al-Khadrà (Breviglieri) e Azizia (per 13 poderi) - di cui alle planimetrie, allegato E 5 ed allegato F (dall'1 al 5), ed all'elenco dei poderi, allegato G (1 e 2) - con facoltà di iscrizione ipotecaria dei debiti colonici a favore dell'Ente finanziatore.

     Il Governo Libico si impegna a far rilasciare i titoli definitivi di proprietà a favore dei detti coltivatori italiani da parte del competente Ufficio fondiario per ogni singolo podere entro tre mesi dal momento in cui sarà stata rilasciata la dichiarazione del Consiglio di sorveglianza di constatata esecuzione dei lavori previsti dallo speciale "piano di ulteriore avvaloramento" (allegato H). Il "Piano" sarà finanziato dall'Italia ed eseguito nel termine massimo di quattro anni dallo scambio delle ratifiche del presente Accordo.

     Il Consiglio di sorveglianza emetterà le dichiarazioni sopra specificate gradualmente non appena saranno stati eseguiti i lavori previsti dal "Piano". Agli effetti di tale accertamento non avranno rilevanza i risultati conseguiti a seguito dei detti lavori.

     Tenuta presente la necessità di attuare il "Piano di ulteriore avvaloramento", in maniera organica, la gestione-stralcio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e la gestione-stralcio dell'Ente per la colonizzazione della Libia, sino al momento in cui stipuleranno i sopra specificati singoli atti di trasferimento di proprietà dei poderi, potranno effettuare spostamenti di coltivatori italiani da un comprensorio all'altro tra quelli sopraindicati e da un podere all'altro nell'ambito dello stesso comprensorio e potranno apportare modifiche all'estensione degli stessi poderi;

     c) i beni di uso comune, di cui all'allegato I (dall'1 al 10), verranno trasferiti in proprietà condominiale alle cooperative costituite o da costituirsi fra i coltivatori di ogni singolo comprensorio.

     Gli immobili, di cui all'allegato L (1 e 2), passeranno in proprietà allo Stato Libico;

     d) la gestione-stralcio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) - Ramo Colonizzazione - cederà a titolo gratuito al Governo della Libia la centrale elettrica, le linee di distribuzione nonchè i beni elencati nell'allegato M siti nel comprensorio di Az-Zahara (Bianchi). Tale cessione avverrà non appena l'Ente Libico per la produzione di energia elettrica (Tripoli Electric Corporation - T.E.C.) sarà in condizione di fornire l'energia occorrente alle necessità dei comprensori di Az-Zahara (Bianchi), di An-Nazira (Giordani), di Al-Amiria (Micca), previste in almeno chilowattora 4000 (quattromila) giornalieri.

     Alla data dello scambio delle ratifiche del presente Accordo verrà redatto dai rappresentanti dell'Ente Libico (T.E.C.) e dell'I.N.P.S., il verbale di consistenza delle attrezzature della centrale di Az-Zahara (Bianchi).

     La gestione-stralcio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) sino alla data della detta cessione della centrale, provvederà a proprie spese alla manutenzione ordinaria compresa quella dei motori attualmente efficienti, in modo da consegnarli funzionanti e tali che la loro capacità di produttività presenti unicamente il deperimento causato dal periodo di uso.

     L'Ente Libico per la produzione di energia elettrica (T.E.C.) al momento in cui rileverà la predetta centrale elettrica, stipulerà singoli contratti con i coltivatori italiani utenti nei suddetti comprensori, in base alle condizioni e alle tariffe ordinarie vigenti in Libia per uso agricolo e per illuminazione.

     Nel frattempo, ed allo scopo di mettere in condizione la gestione-stralcio dell'I.N.P.S. - Ramo colonizzazione - di poter realizzare il previsto "piano di ulteriore avvaloramento", allegato al presente Accordo, nei predetti tre comprensori il Governo Libico:

     1) s'impegna a far rispettare dal detto Ente Libico (T.E.C.) il contratto a suo tempo stipulato tra l'I.N.P.S. e la S.E.C.I. e tuttora in vigore per la fornitura di energia elettrica integrativa di 1200 (milleduecento) chilowattora giornalieri;

     2) a cedere, inoltre, entro il febbraio 1957 l'uso del motore Diesel Tosi J 08 (Kw 800) che verrà installato nella centrale del comprensorio di Az-Zahara (Bianchi) a cura e spese della gestione-stralcio dell'I.N.P.S.;

     e) i poderi e i terreni non inclusi nella delimitazione perimetrale dei comprensori di cui alla lettera a) e b) di Azizia, Fonduk-el-Togar, Az-Zahara (Bianchi), An-Nasira (Giordani), Al-Amiria (Micca), Tummina (Crispi), Ad-Dafnia (Garibaldi), Al-Khadrà (Breviglieri), Ghanima (Corradini) (vedi allegato N (1 e 2) saranno restituiti allo Stato Libico. I comprensori di Qasr Garabulli (Castelvedere), Al-Guseca (Marconi), Tarhuna, Al-Krarim (Gioda) e Sidi Essed (Tazzoli) verranno altresì restituiti allo Stato Libico, che rispetterà i diritti derivanti dai disciplinari di concessione nei confronti di quei coltivatori che decidessero di rimanere nei loro poderi (vedi allegato O dall'1 al 6);

     f) alla data del 30 novembre 1956 sarà costituito un Consiglio di sorveglianza misto italo-libico regolato dallo statuto - allegato P.

     Con la costituzione del detto Consiglio di sorveglianza cesseranno i provvedimenti relativi alla misura cautelare ("custodia") emessa nei confronti dei due Enti di colonizzazione di cui al presente articolo.

 

          Art. 11.

     Il Governo Libico garantisce il libero trasferimento dall'Italia in Libia dei finanziamenti necessari alle due Gestioni-stralcio degli Enti di colonizzazione di cui al precedente articolo, nonchè delle forniture alle stesse di macchinari ed altri materiali, comunque occorrenti alla ulteriore valorizzazione agraria dei comprensori.

     Qualora, nel termine di quattro anni dall'introduzione in Libia, tali macchinari e materiali venissero ad avere una diversa destinazione, rimane inteso che essi potranno essere sottoposti al pagamento dei normali diritti doganali.

     Il Governo Libico garantisce che saranno mantenute le agevolazioni fiscali attualmente in vigore per quanto riguarda i trasferimenti del diritto di proprietà dei poderi a favore dei coltivatori.

 

          Art. 12.

     L'Istituto libico di assicurazione sociale, alla data in cui inizierà il funzionamento, si assumerà le obbligazioni degli Istituti italiani (I.A.S.A.I. - I.N.A.I.L. - I.N.P.S.) contratte nei confronti degli assicurati abitanti a tale data in Libia. Il trasferimento delle obbligazioni avverrà in base alle norme e alle modalità di cui all'allegato Q.

     Gli Istituti italiani di assicurazione (I.A.S.A.I. - I.N.A.I.L. - I.N.P.S.), alla data suindicata, trasferiranno all'Istituto libico le riserve nell'ammontare complessivo di lire libiche 175.000 (lire libiche centosettantacinquemila).

     I predetti tre Istituti italiani, allo scopo anche di agevolare l'Istituto libico nella costituzione di proprie riserve, cederanno tutti i loro beni mobili ed immobili, situati in Libia, eccedenti il valore delle riserve, per il prezzo di lire libiche 325.000 (lire libiche trecentoventicinquemila).

 

          Art. 13.

     Il Governo italiano dichiara che con legge 2 novembre 1955, n. 1117, è stato regolato da parte sua il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale militare e civile, già dipendente dalla cessata Amministrazione italiana della Libia, con rispetto dei diritti quesiti del personale stesso.

 

          Art. 14.

     Le disposizioni dell'art. 8 della Risoluzione sulla proprietà letteraria ed industriale restano in vigore fra i due Governi.

 

          Art. 15.

     A) I cittadini italiani che abbiano lasciato la Libia definitivamente dopo il 10 giugno 1940 e prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, purchè residenti in Libia prima del 15 dicembre 1950, fissando la loro normale residenza in Italia, possono vendere liberamente i loro beni mobili ed immobili e trasferire in Italia i loro beni mobili e capitali, ivi compreso il ricavato delle vendite dei loro beni mobili ed immobili.

     B) I cittadini italiani, residenti in Libia anteriormente al 15 dicembre 1950, che abbiano conservato la loro normale residenza in Libia fino alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo e che intendano rientrare definitivamente in Italia, possono, entro il termine di quattro anni previsto qui di seguito, vendere liberamente i loro beni mobili ed immobili e trasferire in Italia i loro beni mobili e capitali ivi compreso il ricavato della vendita dei loro beni mobili ed immobili.

     C) Le Società, costituite secondo la legislazione italiana e con sede sociale in Italia, possono trasferire in Italia entro il termine prescritto qui di seguito i loro beni mobili e capitali, ivi compreso il ricavato della vendita dei loro beni e della liquidazione delle loro attività.

     Le Società, costituite secondo la legislazione italiana e con sede sociale in Libia, che desiderano trasferire detta sede in Italia, possono trasferire, entro il termine prescritto, i loro beni mobili e capitali e il ricavato della vendita dei loro beni esistenti in Libia e della liquidazione delle loro attività a condizione che più del 50% del capitale della società appartenga a persone fisiche normalmente residenti fuori della Libia o a persone giuridiche la cui sede centrale sia fuori della Libia e a condizione che la maggior parte della loro attività sia esercitata fuori della Libia.

     D) Il trasferimento dei beni mobili e capitali sarà effettuato secondo le norme e modalità seguenti:

     1) gli interessati devono provvedere alla vendita dei loro beni entro il periodo di quattro anni dalla data dello scambio dei documenti di ratifica del presente Accordo e presentare al Governo Libico, entro tale termine, le loro richieste per il trasferimento dei loro capitali ed il Governo Libico si riserva il pieno diritto di predisporre tutti quei provvedimenti che reputa necessari e indispensabili per l'accertamento della nazionalità del richiedente, della sua residenza in Libia, della sua effettiva qualità di proprietario dei beni da trasferire ed in generale per l'accertamento di quanto si renda necessario per l'effettuazione del trasferimento, senza peraltro che da ciò possa derivare ai cittadini italiani alcun intralcio o impedimento all'esercizio del loro diritto al trasferimento o alcuna lesione a tale diritto in qualsiasi maniera;

     2) il Governo Libico concede l'autorizzazione ai trasferimenti fino alla concorrenza di lire libiche 5.000 (lire libiche cinquemila) per ciascuna domanda e per un importo annuo complessivo non inferiore alle lire libiche 300.000 (lire libiche trecentomila) sino a totale esaurimento delle richieste di trasferimento.

     L'eventuale disponibilità del plafond annuo sarà utilizzata per soddisfare le richieste di trasferimento eccedenti le lire libiche 5.000 (lire libiche cinquemila). Per il primo biennio, esclusivamente, la quota del plafond, eventualmente non utilizzata durante il primo anno, verrà aggiunta al plafond del secondo anno.

     Qualora, alla fine di ciascun anno, il plafond non presentasse disponibilità per soddisfare tutte le richieste, i trasferimenti rimasti parzialmente o totalmente insoddisfatti, saranno autorizzati con ordine prioritario, rispetto alle domande dell'anno successivo;

     3) i beni da trasferire sono quelli che appartengono al richiedente alla data del 31 marzo 1956. La priorità per il trasferimento sarà determinata dalla data di presentazione della relativa richiesta;

     4) i beni autorizzati per il trasferimento saranno esenti dai diritti di esportazione.

     Resta inteso, agli effetti dell'applicazione delle presenti disposizioni ed indipendentemente dall'adempimento di tutti i requisiti previsti o necessari per dar corso al trasferimento, che le autorità libiche non sono tenute ad autorizzare irrevocabilmente il richiesto trasferimento se non dopo l'accertamento che il richiedente abbia definitivamente lasciato la Libia e abbia provveduto a saldare tutti i debiti accertati e le imposte eventualmente a suo carico.

 

          Art. 16.

     Lo Stato Italiano, nello spirito di amicizia e di collaborazione che viene a stabilirsi fra i due Paesi, verserà allo Stato Libico la somma di lire libiche 2.750.000 (lire libiche due milioni settecentocinquantamila) quale contributo alla ricostruzione economica della Libia.

     Detto contributo sarà così corrisposto:

     lire libiche 1.000.000 (lire libiche un milione) da versarsi in contanti entro tre mesi dallo scambio delle ratifiche;

     lire libiche 1.750.000 (lire libiche un milione settecentocinquantamila), il cui controvalore in lire italiane dovrà essere impiegato da parte del Governo Libico per l'acquisto in Italia, in tre esercizi finanziari successivi, di prodotti dell'industria italiana.

     I due Governi stabiliranno, di comune intesa, la natura di tali prodotti le modalità di fornitura e di pagamento.

 

          Art. 17.

     I due Governi si impegnano a sottoporre ad arbitrato le eventuali divergenze che potrebbero sorgere, relativamente all'interpretazione o all'applicazione di quanto previsto dal presente Accordo.

 

          Art. 18.

     I due Governi, nel dichiarare di loro piena soddisfazione le intese raggiunte col presente Accordo, confermano di aver definito tutte le questioni dipendenti dalla Risoluzione o con questa connesse o dipendenti dal passaggio di sovranità.

 

          Art. 19.

     Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche.

     Fatto in duplice copia nella lingua araba ed italiana, che fanno entrambe ugualmente fede, a Roma il giorno 2 del mese di ottobre dell'anno millenovecentocinquantasei.

 

Allegati

(Omissis)