§ 5.3.454 - L.R. 30 giugno 2016, n. 13.
Rifinanziamento di leggi di spesa in agricoltura. Interventi urgenti in favore del personale degli enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:30/06/2016
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Rifinanziamento leggi di spesa.
Art. 2.  Interventi urgenti per i Comuni in dissesto ed i liberi Consorzi comunali in merito ai lavoratori a tempo determinato.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 5.3.454 - L.R. 30 giugno 2016, n. 13.

Rifinanziamento di leggi di spesa in agricoltura. Interventi urgenti in favore del personale degli enti locali.

(G.U.R. 8 luglio 2016, n. 29 - S.O. n. 25)

 

Art. 1. Rifinanziamento leggi di spesa.

1. Per le finalità di cui alle leggi regionali indicate nella seguente tabella sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 2016, le spese a fianco di ciascuna indicate, espresse in migliaia di euro, riguardanti interventi dai quali discendono, per la Regione, impegni finanziari pluriennali per il funzionamento degli enti, assunti a seguito della sottoscrizione del relativo atto costitutivo consortile, non finanziabili, per loro natura, attraverso il fondo istituito con il comma 8-bis dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni:

 

NORMA DI RIFERIMENTO

AMMINISTRAZIONE

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

AUTORIZZAZIONE DI SPESA ANNO 2016

legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, articolo 5

10

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

147314

SOMME DESTINATE AL FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI GIÀ COSTITUITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA legge regionale 5 AGOSTO 1982, n. 88, NONCHÉ DEI CONSORZI AGRARI.

400

legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, articolo 5

10

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

147315

FINANZIAMENTI AL CONSORZIO PER LA RICERCA SULLA FILIERA LATTIERO CASEARIA.

1.360

 

2. Per le finalità di cui all'articolo 44 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 2.526 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 144111).

3. Le risorse nazionali trasferite annualmente per l'attività di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 9/2015, appostate sull'apposito capitolo del bilancio della Regione, sono erogate con le seguenti modalità:

a) l'80 per cento all'impegno delle somme;

b) il restante 20 per cento alla presentazione del rendiconto.

4. Le modalità di erogazione di cui al comma 3 trovano applicazione anche con riferimento alle somme trasferite dallo Stato per le attività svolte nell'esercizio finanziario 2015.

5. Alla copertura finanziaria degli interventi di cui ai commi 1 e 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 8-bis dell'articolo 128 della legge regionale n. 11/2010 e successive modifiche ed integrazioni, come rideterminato dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Missione 1, Programma 3, capitolo 215734).

 

     Art. 2. Interventi urgenti per i Comuni in dissesto ed i liberi Consorzi comunali in merito ai lavoratori a tempo determinato.

1. All'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è aggiunto il seguente comma:

"8-bis. Per l'anno 2016, al fine di consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato, a valere sulle assegnazioni per lo stesso anno previste al comma 2, ad ulteriore integrazione dei contributi del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro in favore dei comuni in dissesto e di 400 migliaia di euro in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali, da iscrivere in un apposito capitolo di bilancio della rubrica del Dipartimento regionale delle autonomie locali.".

2. All'articolo 27, comma 2, della legge regionale n. 3/2016, le parole "Entro il 30 giugno 2016" sono sostituite dalle parole "Entro il 30 settembre 2016".

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.