Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 31/12/2015 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione. |
Art. 2. Disposizioni in materia di variazioni di bilancio. |
Art. 3. Rapporti finanziari Stato-Regione. |
Art. 4. Trasferimento oneri di competenza del settore sanitario. |
Art. 5. Proroga dei contratti in scadenza al 31 dicembre 2015. |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 5.3.451 - L.R. 31 dicembre 2015, n. 32.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2016.
(G.U.R. 11 gennaio 2016, n. 2)
Art. 1. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione.
1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'articolo 43 del
Art. 2. Disposizioni in materia di variazioni di bilancio.
1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del
Art. 3. Rapporti finanziari Stato-Regione.
1. Nelle more della definizione dell'accordo per il riconoscimento alla Regione, da parte dello Stato, delle ritenute sui redditi delle persone fisiche che hanno residenza fiscale nel territorio della stessa, per un importo stimato in 500.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, il medesimo importo è accantonato in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di seguito indicate:
- Missione 1, Programma 4 (capitolo 219205) 448.845 migliaia di euro;
- Missione 1, Programma 10 (capitolo 212015) 22.000 migliaia di euro;
- Missione 20, Programma 1 (capitolo 215744) 29.155 migliaia di euro.
2. Le somme di cui al comma 1 riconosciute alla Regione sono destinate al ripristino delle autorizzazioni di spesa in misura proporzionale agli importi indicati nel medesimo comma 1.
3. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione dei commi 1 e 2.
Art. 4. Trasferimento oneri di competenza del settore sanitario.
1. Al comma 9 dell'articolo 30 della
Art. 5. Proroga dei contratti in scadenza al 31 dicembre 2015.
1. In coerenza con la vigente normativa statale di riferimento, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, gli enti utilizzatori dei soggetti titolari dei contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 30, comma 4, della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di cui all'articolo 259, comma 6, del
Art. 6. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 2016.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.