§ 2.11.197 - L.R. 30 dicembre 2013, n. 24.
Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell’informazione locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:30/12/2013
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Programmazione degli interventi
Art. 4.  Requisiti per l’accesso ai benefici
Art. 5.  Tipologie di interventi
Art. 6.  Contributi in conto interessi e prestazione di garanzie per investimenti
Art. 7.  Contributi per il consolidamento delle passività onerose
Art. 8.  Revoca dei benefici
Art. 9.  Comunicazione istituzionale
Art. 10.  Attività di media - monitoring per enti pubblici
Art. 11. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto
Art. 12.  Contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività delle imprese dell’informazione
Art. 13.  Norme attuative
Art. 14.  Norma di salvaguardia comunitaria
Art. 15.  Estensione dei benefici ai consorzi radiofonici
Art. 16.  Norma finale


§ 2.11.197 - L.R. 30 dicembre 2013, n. 24.

Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell’informazione locale.

(G.U.R. 10 gennaio 2014, n. 2 - S.O.)

 

     Art. 1. Oggetto e finalità

1. La Regione riconosce e promuove il ruolo del sistema delle imprese d’informazione locale, quale presidio fondamentale per assicurare alla cittadinanza un’informazione libera, plurale e legata alle specificità del territorio e presupposto per lo sviluppo di un’effettiva trasparenza e di una partecipazione democratica attiva alla formazione dei processi decisionali.

2. In attuazione dei principi richiamati al comma 1, la Regione promuove appositi interventi per assicurare il rafforzamento del sistema dell’informazione locale e regionale e contrastare lo squilibrio territoriale, sostenere l’innovazione tecnologica e tutelare i livelli occupazionali e le professionalità degli operatori.

3. Gli interventi di cui al comma 2, entro i limiti e con le forme previste dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sono attuati secondo procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

 

          Art. 2. Definizioni

1. Per le finalità di cui alla presente legge, sono considerate imprese dell’informazione locale le piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 6 maggio 2003, 2003/361/CE, pubblicata nella G.u.u.e. 20 maggio 2003, n. l. 124, operanti in qualsiasi comune della Regione, che realizzino almeno il 60 per cento del loro fatturato nel territorio della Regione, in qualsiasi forma giuridica costituite, regolarmente iscritte negli appositi registri previsti dalle leggi statali per l’esercizio d’impresa e per la diffusione della stampa, operanti in uno o più dei seguenti ambiti:

a) emittenza televisiva ex analogico con trasmissione di segnale con tecnologia digitale terrestre (DTT);

b) emittenza radiofonica con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+;

c) emittenza radio ed emittenza radio-televisiva via web, streaming/applicazione on demand apple/android o con trasmissione di segnale con tecnologie satellitari;

d) stampa quotidiana a mezzo cartaceo;

e) testate giornalistiche on line;

f) agenzie di stampa quotidiana;

g) stampa periodica regionale e locale.

2. Sono altresì ammesse le ‘Reti di imprese’ disciplinate dall’articolo 3, commi 4 ter, 4 quater e 4 quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni.

 

          Art. 3. Programmazione degli interventi

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione:

a) concede alle imprese dell’informazione locale contributi in conto interesse e/o prestazione di garanzie per l’accesso al credito finalizzati alla realizzazione di interventi di innovazione tecnologica ed organizzativa e/o ad agevolare fusioni tra società del settore al fine di razionalizzare il comparto;

b) concede alle imprese dell’informazione locale contributi in conto interesse per i mutui stipulati per il consolidamento delle passività onerose;

c) coordina e promuove interventi di comunicazione istituzionale affidando, con modalità di evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, la realizzazione di programmi a carattere informativo e giornalistico che riguardino i temi, le decisioni e gli atti di competenza della Regione ed il loro processo formativo.

 

          Art. 4. Requisiti per l’accesso ai benefici

1. Per l’accesso ai benefici della presente legge le imprese devono dimostrare:

a) di essere in regola con i pagamenti delle spettanze al personale e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali, attestati mediante certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall’INPGI o, per il personale non giornalistico dall’INPS. Le imprese ammesse ai sensi della vigente disciplina alla rateazione dei debiti contributivi possono accedere ai benefici previo effettivo versamento della prima rata, salvo revoca d’ufficio, con obbligo di restituzione integrale nel caso di mancato adempimento dei successivi pagamenti;

b) di avvalersi di giornalisti inquadrati esclusivamente secondo le regole e le modalità previste dalla contrattazione collettiva (CCNL FIEG-FNSI) o, limitatamente ai rapporti di collaborazione, comunque retribuiti ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 233 e successive modifiche e integrazioni, salvo le ipotesi di cui alla lettera e);

c) di possedere per le emittenti a carattere commerciale, informativo e comunitario una testata giornalistica regolarmente registrata presso il tribunale competente e un direttore responsabile iscritto all’Ordine dei giornalisti;

d) di non ridurre il numero dei lavoratori nei ventiquattro mesi successivi alla data di accesso ai benefici;

e) per le emittenti radiofoniche e radiotelevisive a carattere comunitario: di perseguire gli obiettivi dello statuto sociale regolarmente registrato.

2. Fermi restando i requisiti di cui al comma 1, per ogni specifico ambito di cui all’articolo 2, comma 1, le imprese devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti per beneficiare degli interventi di sostegno:

a) per le imprese di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a): una copertura di segnale non inferiore al 5 per cento del territorio regionale ovvero al 10 per cento della popolazione residente o comunque garantire la piena copertura del territorio comunale in cui ha sede l’emittente; avvalersi per l’attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all’albo con una redazione composta, oltre che dal direttore responsabile, da almeno un giornalista dipendente a tempo pieno ovvero con rapporto a tempo parziale non inferiore al 25 per cento dell’orario contrattualmente previsto per il tempo pieno, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; dedicare all’informazione locale autoprodotta non meno del 10 per cento del palinsesto diurno e comunque non meno di due ore per ogni giorno e per non meno di 300 giorni all’anno;

b) per le imprese di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b): una copertura di segnale non inferiore al 5 per cento del territorio regionale ovvero al 10 per cento della popolazione residente o comunque garantire la piena copertura del territorio comunale in cui ha sede l’emittente; avvalersi per l’attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all’albo con una redazione composta, oltre che dal direttore responsabile, da almeno un giornalista dipendente a tempo pieno ovvero con rapporto a tempo parziale non inferiore al 25 per cento dell’orario contrattualmente previsto per il tempo pieno, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; dedicare all’informazione locale autoprodotta non meno del 15 per cento del palinsesto diurno e comunque non meno di tre ore per ogni giorno e per non meno di 300 giorni all’anno;

c) per le imprese di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c): avvalersi per l’attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all’albo con una redazione composta, oltre che dal direttore responsabile, da almeno un giornalista dipendente a tempo pieno ovvero con rapporto a tempo parziale non inferiore al 25 per cento dell’orario contrattualmente previsto per il tempo pieno, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; dedicare all’informazione locale autoprodotta non meno del 20 per cento dei contenuti web e comunque non meno di tre ore per ogni giorno tra streaming e contenuti audio video con accesso gratuito e per non meno di 300 giorni all’anno;

d) per le imprese di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d): un prodotto editoriale diffuso a pagamento in almeno il 25 per cento dei comuni della Regione e per non meno di 240 giorni all’anno; avvalersi per l’attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all’albo con una redazione composta, oltre che dal direttore responsabile, da almeno cinque giornalisti dipendenti a tempo pieno, ovvero numero equivalente in caso di tempo parziale, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; dedicare all’informazione locale autoprodotta non meno del 50 per cento della propria foliazione complessiva;

e) per le imprese di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e): aggiornare quotidianamente i contenuti della testata almeno due volte al giorno per non meno di 300 giorni all’anno e contenere articoli d’informazione, originali e firmati, su pagine web distintamente indicizzate e riscontrabili sui principali motori di ricerca; avvalersi per l’attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all’albo con una redazione che si avvalga, oltre che del direttore responsabile, di almeno un giornalista dipendente a tempo pieno ovvero con rapporto a tempo parziale non inferiore al 25 per cento dell’orario contrattualmente previsto per il tempo pieno, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; dedicare all’informazione locale autoprodotta non meno del 70 per cento degli articoli pubblicati; avvalersi di un sistema informatico che assicuri, per i “post” ed i commenti inviati dai lettori e pubblicati sulle pagine web, la possibilità di identificare l’identità degli autori, nel rispetto delle garanzie stabilite dalla vigente disciplina statale e comunitaria in materia di riservatezza dei dati personali (privacy) e consentendo l’utilizzo di eventuali pseudonimi, mediante acquisizione in copia di un documento d’identità o altri strumenti tecnicamente idonei all’accertamento dell’identità;

f) per le imprese di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f): aggiornare quotidianamente i contenuti della testata almeno due volte al giorno per non meno di 300 giorni all’anno; avvalersi per l’attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all’albo con una redazione composta oltre che dal direttore responsabile, da almeno un giornalista dipendente a tempo pieno ovvero con rapporto a tempo parziale non inferiore al 25 per cento dell’orario contrattualmente previsto per il tempo pieno, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; dedicare all’informazione locale autoprodotta non meno del 60 per cento delle notizie pubblicate;

g) per le imprese di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g): un periodico pubblicato con regolarità almeno nell’anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e che non figuri come supplemento di quotidiani; aggiornare periodicamente i contenuti della testata per non meno di 42 uscite all’anno per i settimanali, 21 uscite per i quindicinali, 10 uscite per i mensili; avvalersi per l’attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all’albo con una redazione che si avvalga, oltre che del direttore responsabile, di almeno un giornalista dipendente a tempo pieno ovvero con rapporto a tempo parziale non inferiore al 25 per cento dell’orario contrattualmente previsto per il tempo pieno, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; produrre periodici di frequenza non quotidiana prevalentemente finalizzati alla valorizzazione di temi riguardanti la realtà sociale, economica e culturale della Sicilia e delle istituzioni operanti nella Regione; destinare almeno il 50 per cento degli spazi all’informazione regionale e locale; diffondere il prodotto editoriale mediante abbonamento o distribuzione nei punti vendita esclusivi o non esclusivi in almeno il 5 per cento dei comuni con una tiratura non inferiore a 2.000 copie per ogni uscita in vendita;

3. Sono in ogni caso escluse le imprese il cui prodotto editoriale sia diffuso prevalentemente o esclusivamente in forma congiunta a prodotti a diffusione nazionale e le imprese riconducibili a partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, professionali e di categoria.

4. Il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia (CORECOM Sicilia), previo accertamento dell’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti, predispone gli elenchi delle imprese ammissibili ai benefici e li comunica, entro 30 giorni dalla loro approvazione, alla Presidenza della Regione ed all’Assessorato delle attività produttive, rendendoli contestualmente pubblici. Gli elenchi indicano il personale dipendente e i punteggi attribuiti.

 

          Art. 5. Tipologie di interventi

1. Le imprese di cui all’articolo 2, comma 1, sono sostenute attraverso le seguenti tipologie di intervento:

a) contributi in conto interessi e prestazioni di garanzie per investimenti;

b) contributi per il consolidamento delle passività onerose.

 

          Art. 6. Contributi in conto interessi e prestazione di garanzie per investimenti

1. Per favorire l’innovazione e l’ammodernamento tecnologico ed organizzativo delle imprese d’informazione locale, la Regione concede contributi una tantum destinati all’abbattimento degli interessi e prestazioni di garanzie sulle operazioni finanziarie destinate a coprire i nuovi investimenti.

2. Il regime di aiuti di cui al presente articolo è attuato in conformità al regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella G.u.u.e. 28 dicembre 2006, n. L 379.

3. Al fine di accedere ai benefici di cui al presente articolo costituiscono titolo di priorità nell’ordine: l’impatto occupazionale degli interventi, la diffusione del segnale o della stampa nelle isole minori e nelle aree montane, il ricorso a tecnologie e metodi che garantiscano una maggiore accessibilità dei contenuti da parte dei soggetti portatori di handicap visivi e/o uditivi.

4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta su proposta dell’Assessore regionale per le attività produttive ed acquisito il parere delle competenti Commissioni legislative permanenti dell’Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità di erogazione dei benefici di cui al presente articolo, tenuto conto dei criteri di priorità di cui al comma 3.

5. Per l’esercizio finanziario 2013 è autorizzata, per le finalità del presente articolo nonché per gli oneri delle eventuali convenzioni di cui all’articolo 13, la spesa complessiva di 200 migliaia di euro cui si provvede, per l’importo di 100 migliaia di euro mediante riduzione delle disponibilità di competenza della spesa per consumi intermedi della rubrica “Gabinetto, Uffici di diretta collaborazione all’opera e alle dirette dipendenze del Presidente” (U.P.B. 1.1.1.1.2 - capitolo 100317) autorizzata dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 10, e per l’importo di 100 migliaia di euro mediante riduzione di parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013.

6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

 

          Art. 7. Contributi per il consolidamento delle passività onerose

1. Alle imprese dell’informazione di cui alla presente legge sono concessi contributi una tantum destinati all’abbattimento degli interessi sui finanziamenti per il consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 30 giugno 2013 previa accensione di mutui o prestiti di durata almeno quinquennale.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta su proposta dell’Assessore regionale per le attività produttive ed acquisito il parere delle competenti Commissioni legislative permanenti dell’Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

3. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato in conformità al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis).

4. Per l’esercizio finanziario 2013 è autorizzata, per le finalità del presente articolo nonché per gli oneri delle eventuali convenzioni di cui all’articolo 13, la spesa complessiva di 200 migliaia di euro cui si provvede, per l’importo di 100 migliaia di euro mediante riduzione delle disponibilità di competenza della spesa per consumi intermedi della rubrica “Gabinetto, Uffici di diretta collaborazione all’opera e alle dirette dipendenze del Presidente” (U.P.B. 1.1.1.1.2 - capitolo 100317) autorizzata dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 10, e per l’importo di 100 migliaia di euro mediante riduzione di parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013.

 

          Art. 8. Revoca dei benefici

1. Il venir meno dei requisiti di cui all’articolo 4 e la mancata realizzazione totale o parziale degli impegni assunti da parte del beneficiario costituiscono causa di revoca dei benefici, dei contributi e delle agevolazioni previsti dalla presente legge.

 

          Art. 9. Comunicazione istituzionale

1. Al fine di rendere effettivo il pieno diritto dei cittadini ad una compiuta informazione sui temi, le decisioni e gli atti di competenza della Regione ed il loro processo formativo, garantendo così la reale partecipazione democratica e la piena trasparenza, la Regione promuove con appositi strumenti la realizzazione di programmi informativi tramite le imprese di informazione locale che siano in regola, per le emittenti televisive, con quanto stabilito dal decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292 e, per le emittenti radiofoniche, con quanto previsto dall’art. 1, comma 2 bis), del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

2. I contenuti dei programmi informativi di cui al comma 1 hanno carattere di obiettività, garantendo eguale accesso alle diverse posizioni ed opinioni politiche e sono disciplinati con regolamento predisposto dalla Presidenza della Regione sul cui rispetto interviene, nell’ambito delle proprie competenze di organo di vigilanza, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia (CORECOM Sicilia).

3. Per l’esercizio finanziario 2013 è autorizzata per le finalità del presente articolo la spesa di 200 migliaia di euro cui si provvede a valere sulle disponibilità di competenza e di cassa della spesa per consumi intermedi della Rubrica ‘Gabinetto, uffici dei diretta collaborazione all’opera e alle dirette dipendenze del Presidente’ (U.P.B. 1.1.1.1.2 - cap. 100317) autorizzata dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 10.

4. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono attuazione delle previsioni di cui all’articolo 55 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, di cui al comma 4 dell’articolo 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

 

          Art. 10. Attività di media - monitoring per enti pubblici

1. Gli enti pubblici, territoriali e non territoriali, nei bandi per l’affidamento del servizio di rassegna stampa prevedono tra i requisiti per la partecipazione i seguenti:

a) essere registrate presso il registro stampa e/o il registro operatori della comunicazione (Roc);

b) essere in possesso di autorizzazione da parte della Federazione nazionale editori giornali (Fieg) per lo sfruttamento dei diritti d’autore, al fine di manlevare gli enti pubblici, rispetto alla normativa di settore.

 

          Art. 11.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)

 

          Art. 12. Contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività delle imprese dell’informazione

1. Le imprese d’informazione locale di qualsiasi dimensione possono beneficiare di interventi attivati, secondo la procedura prevista all’articolo 60 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 e successive modifiche e integrazioni, anche mediante contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività delle imprese dell’informazione, incluse le attività di ricerca e sviluppo sperimentale.

2. Le imprese qualificate come ‘collegate’ ai sensi della vigente disciplina comunitaria accedono ai benefici previsti dalla presente legge mediante i contratti di cui al comma 1 entro i limiti dei massimali di aiuto previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) paragrafo 4.1.2., pubblicato nella G.u.u.e. 4 marzo 2006, n. C 54/13.

 

          Art. 13. Norme attuative

1. Per le finalità di cui agli articoli 6, 7 e 12 è autorizzata la stipula di convenzioni con istituti finanziari e di credito in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente disciplina statale.

2. La titolarità degli interventi di cui al comma 1 è affidata alla Presidenza della Regione che può avvalersi, per l’attuazione degli interventi, dell’IRCAC per le società cooperative e dell’IRFIS-FinSicilia S.p.A. per le società di capitali e del CORECOM Sicilia, per la vigilanza sui ‘post’ di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e).

 

          Art. 14. Norma di salvaguardia comunitaria

1. L’applicazione delle disposizioni della presente legge concernenti aiuti alle imprese è subordinata al rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato e, per gli interventi non attuati secondo la disciplina sugli aiuti de minimis o sugli aiuti in regime di esenzione, alla definizione della procedura prevista dall’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

 

          Art. 15. Estensione dei benefici ai consorzi radiofonici

1. I benefici di cui alla presente legge sono estesi ai consorzi radiofonici operanti nella Regione siciliana, in aree omogenee e contigue, che trasmettono in tecnica digitale.

 

          Art. 16. Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.