Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 16/07/2013 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla L.R. 3/2013) |
Art. 2. (Modifica all'art. 49 della L.R. 2/2013) |
Art. 3. (Integrazione alla L.R. 2/2013) |
Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 29 della L.R. 2/2013) |
Art. 5. (Variazioni al bilancio di previsione 2013) |
Art. 6. (Sostituzione della tabella di cui all'art. 7 e sostituzione dell'art. 14 della L.R. 2/2013) |
Art. 7. (Variazione al bilancio di previsione 2013) |
Art. 8. (Ulteriori modifiche alla L.R. 3/2013) |
Art. 9. (Modifiche all'articolo 9 della L.R. 1/2011) |
Art. 10. (Modifica all'art. 19 della L.R. 28/2011) |
Art. 11. (Modifiche alla L.R. 141/1997) |
Art. 12. (Integrazione all'art. 183 della L.R. 6/2005) |
Art. 13. (Integrazione alla L.R. 10 settembre 1993, n. 56) |
Art. 14. (Interpretazione autentica e disposizione attuativa dell'art. 2, commi 3 e 4, della L.R. 71/2012) |
Art. 15. (Abrogazione di disposizioni normative) |
Art. 16. (Autorizzazione anticipazione di liquidità ex art. 3, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35) |
Art. 17. (Disposizioni in materia di ATER) |
Art. 18. (Norme in materia di distribuzione e/o deposito all'ingrosso di medicinali per uso umano e gas medicinali di cui al D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.) |
Art. 19. (Liquidazione coatta amministrativa E.N.A.I.P. Abruzzo) |
Art. 20. (Disposizioni finanziarie a sostegno del teatro di prosa) |
Art. 21. (Entrata in vigore) |
§ 6.1.220 - L.R. 16 luglio 2013, n. 20.
Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative
(B.U. 24 luglio 2013, n. 27)
Art. 1. (Modifiche alla
1. All’articolo 11, della
2. All’articolo 15, comma 1, della
3. All’articolo 15, comma 5, primo periodo della
4. All’articolo 15, comma 6 della
5. Per l’attuazione di quanto previsto nei commi 1, 2, 3 e 4, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 sono apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa, come riportate nel "Prospetto di variazione" allegato alla presente legge (All. A).
Art. 2. (Modifica all'art. 49 della
1. Al comma 1, dell’art. 49, della
2. Al comma 2, dell'art. 49, della
Art. 3. (Integrazione alla
1. Alla
"Art. 28 bis. (Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto Pubblico Locale – Articolo 16 bis del
1. A decorrere dall’anno 2013 è istituito il "Fondo unico regionale per il trasporto pubblico locale". Il Fondo è composto:
a) dalle risorse finanziarie trasferite dallo Stato per il finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale ai sensi dell’articolo 16 bis, del
b) dalle risorse finanziarie derivanti dalle dismissioni dei beni trasferiti dallo Stato alla Regione a seguito degli accordi di programma di cui all’articolo 8, del
c) dalle risorse proprie che la Regione destina al medesimo scopo.
2. Per la contabilizzazione delle risorse relative al Fondo di cui al comma 1, nello stato di previsione della parte Entrata e della parte Spesa del bilancio di previsione per l’anno 2013, sono istituiti i seguenti capitoli di bilancio:
a) capitolo di entrata 02.02.011 – 22510, denominato "Trasferimento statale del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale – Articolo 16 bis del
b) capitolo di entrata 04.01.001 – 41012.1, denominato "Proventi dalla dismissione di beni, relativi ai trasporti, trasferiti dallo Stato alla Regione a seguito degli accordi di programma di cui all’articolo 8, del
c) capitolo di spesa 06.01.002 – 181510.1, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Concorso finanziario dello Stato ex articolo 16 bis, del
d) capitolo di spesa 06.01.002 - 181512.1, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Risorse regionali".
3. La Giunta regionale, su proposta della Direzione competente in materia di trasporto pubblico locale, programma annualmente l’utilizzo del "Fondo unico regionale per il trasporto pubblico locale" in coerenza con gli atti della programmazione regionale in materia.
4. L’articolo 65 della
Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 29 della
1. L’articolo 29, della
"Art. 29
(Disposizioni in materia di libera circolazione sul TPL)
1. Le agevolazioni di viaggio previste dalla
2. I commi 1 bis e 1 ter dell’articolo 2, della
"1 bis. Le minori entrate alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione o per contratto di servizio, derivanti dall’attuazione della presente legge, e valutate per l’anno 2013 in Euro 750.000,00, sono ripianate con un contributo forfettario erogato dalla Regione Abruzzo mediante utilizzo di quota parte delle disponibilità finanziarie dello stanziamento del capitolo di spesa 06.01.002 – 181512, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Risorse regionali" e/o del capitolo di spesa 06.01.002 – 181510, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Concorso finanziario dello Stato ex art. 16 bis, del
1 ter. Per gli esercizi successivi al 2013, la Giunta regionale, nell’ambito della programmazione di cui all’articolo 28 bis, comma 3, della
Art. 5. (Variazioni al bilancio di previsione 2013)
1. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 sono apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa, come riportate nel "Prospetto di variazione di bilancio" allegato alla presente legge (All. B).
Art. 6. (Sostituzione della tabella di cui all'art. 7 e sostituzione dell'art. 14 della
1. La tabella di cui all’"Allegato 3" dell’articolo 7, comma 1, della
2. L'articolo 14 della
"Art. 14
(PSR 2007-2013 - Decreto MEF 31 maggio 2012, n. 15. Integrazione del cofinanziamento statale ai sensi della
1. In attuazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15/2012 è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2013 della somma di euro 2.879.941,63 sul capitolo di entrata, di nuova istituzione ed iscrizione, 03.05.001 - 35037 denominato "Restituzione risorse erogate a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ex
2. E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2013 della somma di euro 2.239.941,63 nei seguenti termini:
a) la somma di euro 1.290.000,00 sul capitolo di spesa 07.02.009 - 102400 denominato "Contributi regionali all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo per le attività connesse al miglioramento genetico del bestiame";
b) la somma di euro 949.941,63 sul capitolo di spesa 07.02.011 - 102499 denominato "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare -
3. Gli stanziamenti iscritti nella spesa possono essere utilizzati solo previo accertamento della relativa entrata."
Art. 7. (Variazione al bilancio di previsione 2013)
1. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, approvato con la
Art. 8. (Ulteriori modifiche alla
1. La denominazione del capitolo di spesa del bilancio 14.01.004 - 121540 "Contributo in favore delle Comunità Montane" è sostituita dalla seguente: "Contributo in favore delle Comunità Montane e sostegno finanziario alle Unioni Montane e agli Enti locali per la ricollocazione del personale delle Comunità Montane soppresse (art. 15 sexies
Art. 9. (Modifiche all'articolo 9 della
1. All'articolo 9, della
Art. 10. (Modifica all'art. 19 della
1. Dopo il comma 5 quater dell'art. 19 della
"5 quinquies. Non è necessaria l'acquisizione del parere di cui all'art. 89 del
Art. 11. (Modifiche alla
1. Dopo la lettera b), del comma 2, dell'articolo 15, della
"b bis) ai Comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora approvato il Regolamento di cui alla lett. b), è consentito il rilascio di autorizzazione per l'ombreggio e/o la messa a disposizione di sedie da spiaggia, funzionalmente alle attività svolte da Associazioni e/o circoli di aventi regolare titolo di concessione per alaggio, limitatamente al periodo stagionale e ad una occupazione di superficie non superiore al 10% di detta concessione."
Art. 12. (Integrazione all'art. 183 della
1. All'art. 183 "Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili" della
"2 bis. La Regione concede contributi al Comitato Paralimpico Italiano (CIP) e alle Federazioni Paralimpiche dallo stesso riconosciute per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni da svolgersi nella Regione Abruzzo.
2 ter. La Giunta regionale provvede con apposito atto ad approvare il programma delle iniziative delle manifestazioni, valutando le proposte formulate dai soggetti di cui al comma 2 bis.
2 quater. La copertura finanziaria per le proposte di cui al comma 2 ter sono assicurate con quota parte della somma a disposizione sul Cap. 91470 del bilancio regionale per un massimo di € 20.000,00."
Art. 13. (Integrazione alla
1. Dopo l'art. 22 della
"Art. 22 bis.
1. Al fine di favorire la cultura dello sport di cittadinanza e concorrere alla diffusione della pratica sportiva quale veicolo per la promozione della cultura della legalità e dell'immagine dell'Abruzzo la Giunta regionale destina per l'anno 2013 fino al 40% delle disponibilità iscritte nel Bilancio di previsione nel capitolo di spesa 91527 a progetti innovativi nel campo dello sport selezionati mediante apposite procedure pubbliche."
Art. 14. (Interpretazione autentica e disposizione attuativa dell'art. 2, commi 3 e 4, della
1. Ai fini di una chiara applicazione della
2. La competente Direzione del personale della Giunta regionale provvede ad espletare le procedure di mobilità per i posti in organico, con incarico dirigenziale, resisi vacanti presso le ADSU interessate, nel rispetto del contenimento della spesa di personale e secondo le disposizioni dell'ordinamento vigente.
Art. 15. (Abrogazione di disposizioni normative)
1. All’articolo 4, della
2. Gli articoli 5 e 6, della
3. L’articolo 8, della
4. L’articolo 2, della
5. All’articolo 22, della
6. Il comma 3, dell’articolo 7 della
Art. 16. (Autorizzazione anticipazione di liquidità ex art. 3, del
1. La Regione Abruzzo, al fine di procedere alla restituzione di quanto anticipato dallo Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3 del
2. Gli oneri di spesa di cui al comma 1 trovano copertura finanziaria con gli stanziamenti iscritti sul capitolo di spesa 16.03.002 - 313320, da ridenominare "Rimborso quota capitale anticipazione di liquidità dello Stato ex articolo 3 del
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare compensazioni tra gli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa di cui al comma 2 per esigenze di gestione.
Art. 17. (Disposizioni in materia di ATER)
1. Le somme che costituiscono a qualunque titolo entrata per le ATER sono da considerarsi entrate per l'espletamento delle funzioni istituzionali, ovvero relative alla costruzione di nuovi alloggi, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, a garantire la gestione di alloggi di edilizia sociale con particolare riferimento alla copertura delle spese di funzionamento.
Art. 18. (Norme in materia di distribuzione e/o deposito all'ingrosso di medicinali per uso umano e gas medicinali di cui al
1. Le funzioni ispettive e di vigilanza sull'attività di distribuzione e/o deposito all'ingrosso di medicinali per uso umano e gas medicinali di cui al
2. Le modalità di esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate con successivo provvedimento della Giunta regionale.
Art. 19. (Liquidazione coatta amministrativa E.N.A.I.P. Abruzzo)
1. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione competente in materia di formazione e lavoro, è autorizzata ad erogare in favore del Commissario Liquidatore dell’E.N.A.I.P. Abruzzo con sede in Pescara, incaricato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 19 luglio 2011, n. 78, l’importo di Euro 191.021,84 a titolo di compenso, comprensivo di ogni imposta ed onere, per l’attività di competenza.
2. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale di cui al comma 1, è autorizzata a corrispondere al Commissario Liquidatore dell’E.N.A.I.P. Abruzzo la somma massima di Euro 26.500,00 a titolo di spese correlate all’attività di competenza.
3. Agli oneri di cui al presente articolo quantificati nell’importo massimo di Euro 217.521,84 si provvede mediante le risorse iscritte sul capitolo di spesa, di nuova istituzione, 11.01.003 – 51622.1 da denominare "Intervento regionale per il completamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’E.N.A.I.P. Abruzzo."
4. Per l’anno 2013, la Regione Abruzzo destina quota parte dei rimborsi da incentivazioni ed agevolazioni di cui alle LL.RR. 55/98, 136/96 e 96/97, per una quota massima pari ad Euro 217.521,84, al finanziamento delle spese per la procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’E.N.A.I.P. Abruzzo.
5. Al bilancio di previsione per l’anno 2013, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
a) lo stanziamento del capitolo di entrata 04.02.002 – 42201.1, denominato "Entrate per rimborsi da incentivazioni ed agevolazioni di cui alle LL.RR. 55/98, 136/96 e 96/97, destinate al fondo di rotazione per le politiche del lavoro", è incrementato di Euro 217.521,84;
b) lo stanziamento del capitolo di spesa 11.01.003 – 51622.1, denominato "Intervento regionale per il completamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’E.N.A.I.P. Abruzzo", è incrementato di Euro 217.521,84."
Art. 20. (Disposizioni finanziarie a sostegno del teatro di prosa)
1. La Regione Abruzzo riconosce il Drammateatro di Popoli quale residenza teatrale storica e contribuisce al finanziamento della sua attività con uno stanziamento di Euro 30.000,00.
2. Quota parte dello stanziamento di cui al capitolo 62436 "Interventi a favore del Teatro di prosa -
Art. 21. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Allegati
(Omissis)
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 167, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[2] Articolo abrogato dall'art. 40 della
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 27 aprile 2017, n. 89, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.