§ 2.5.29 - L.R. 24 agosto 2001, n. 45.
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:24/08/2001
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Composizione.
Art. 4.  Durata.
Art. 5.  Incompatibilità.
Art. 6.  Decadenza.
Art. 7.  Dimissioni.
Art. 8.  Rinvio.
Art. 9.  Obbligo di comunicazioni.
Art. 10.  Funzioni del Presidente.
Art. 11.  Regolamento interno.
Art. 12.  Indennità di funzione e rimborsi.
Art. 13.  Modalità di esercizio delle funzioni.
Art. 14.  Funzioni proprie.
Art. 15.  Funzioni delegate.
Art. 16.  Esercizio delle funzioni delegate.
Art. 17.  Programmazione delle attività del Comitato.
Art. 18.  Collaborazione con i Comuni.
Art. 19.  Dotazione organica.
Art. 20.  Gestione economica e finanziaria.
Art. 21.  Norma transitoria.
Art. 22.  Copertura finanziaria.
Art. 23.  Abrogazione.


§ 2.5.29 - L.R. 24 agosto 2001, n. 45.

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.).

(B.U. n. 18 del 19 settembre 2001).

 

Titolo I

Organi e loro composizione

 

Art. 1. Disposizioni generali.

     1. Al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, garanzia e controllo in tema di comunicazioni è istituito presso il Consiglio regionale il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) della regione Abruzzo in attuazione dell'art. 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

     2. Il Co.Re.Com. sostituisce il Comitato Regionale Radiotelevisivo (Co.Re.Rat.) e ne assume le funzioni.

     2 bis. La sede istituzionale del Co.Re.Com. è in L’Aquila presso il Consiglio regionale [1].

     2-ter. Al fine di assicurare la più ampia fruibilità dei servizi, oltre all'Ufficio di Pescara, possono essere istituiti nelle restanti Province sportelli decentrati del Co.re.com. [2].

     2-quater. Nelle Province di maggior estensione territoriale possono essere istituiti fino ad un massimo di due sportelli decentrati [3].

     2-quinquies. Gli sportelli decentrati sono istituiti presso le sedi rese disponibili dalla Giunta regionale o dagli Enti locali mediante la stipula di apposite convenzioni [4].

 

     Art. 2. Finalità.

     1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale.

     2. Quale organo regionale esso svolge funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, secondo le leggi statali e regionali.

     3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate di cui agli artt.. 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

 

     Art. 3. Composizione.

     1. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni è composto dal Presidente e da altri quattro componenti, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano comprovate competenze ed esperienza nel settore delle comunicazioni nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

     2. Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale.

     3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a due nomi. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

     4. Il Comitato è insediato dal Presidente del Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua completa elezione.

 

     Art. 4. Durata. [5]

     1. I componenti del Co.Re.Com. durano in carica per cinque anni indipendentemente dalla durata della Legislatura ed esercitano le funzioni fino all'insediamento del Comitato subentrante.

     2. Il quinquennio decorre dalla data di insediamento a cui procede il Presidente del Consiglio regionale entro quindici giorni dalla completa costituzione del Comitato.

     3. I componenti che hanno ricoperto la carica per due mandati, consecutivi o non consecutivi, non sono rieleggibili. L'incarico non può, in tutti i casi, eccedere i dieci anni di durata.

     3-bis. L'ultimo periodo del comma 3 si interpreta nel senso che nella durata di dieci anni è computato anche il periodo di esercizio delle funzioni ai sensi del comma 1. Decorso il termine di dieci anni il Presidente e gli altri componenti del Co.Re.Com decadono di diritto e non possono esercitare ulteriormente le relative funzioni; in tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4.

     4. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato gli Organi competenti entro sessanta giorni lo sostituiscono; chi subentra resta in carica fino alla scadenza del Comitato.

     5. Nel caso in cui il Comitato si riduca ad un solo componente, gli Organi competenti procedono al suo rinnovo integrale entro sessanta giorni dal verificarsi dell'ipotesi.

     6. In caso di scadenza ordinaria, alle procedure di rinnovo del Comitato gli Organi competenti provvedono con le modalità di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, nel termine di cui al comma 5.

 

     Art. 5. Incompatibilità.

     1. La carica di Presidente e quella di componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:

     a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;

     b) componente del governo nazionale;

     c) presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;

     d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale o provinciale;

     e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di Enti pubblici anche non economici o di società a prevalente capitale pubblico nominati da organi statali, regionali, provinciali o comunali;

     f) detentore di incarichi di rappresentanza in partiti e movimenti politici;

     g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, nazionale e/o locale. Il socio risparmiatore delle società commerciali e delle società cooperative non versa in situazioni di incompatibilità;

     h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g);

     i) dipendente regionale.

     2. Il Presidente del Comitato può richiedere l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L'istituto può essere esteso, sempre a richiesta, qualora vi sia un conferimento di incarichi determinati e definiti nel tempo, anche ai componenti del Comitato.

     3. Agli altri componenti del Comitato è riconosciuta l'assenza giustificata dal luogo di lavoro per il tempo necessario per partecipare alle riunioni del Comitato e per l'esercizio del mandato, secondo le vigenti disposizioni di legge.

     4. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

 

     Art. 6. Decadenza.

     1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono dall'incarico:

     a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;

     b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.

     2. Il Presidente del Consiglio regionale, d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, entro sette giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuoverla entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio regionale, qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, archivia il procedimento; in caso contrario propone al Consiglio regionale l'adozione della deliberazione di decadenza.

 

     Art. 7. Dimissioni.

     1. Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del presidente del Comitato sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei dimissionari.

     2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.

 

     Art. 8. Rinvio.

     1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni previste dalla L.R. 11.8.1977, n. 41 in materia di nomine.

 

     Art. 9. Obbligo di comunicazioni.

     1. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità per le garanzie sulle comunicazioni dell'avvenuta elezione del Comitato nonché delle eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

 

Titolo II

Funzioni del comitato

 

     Art. 10. Funzioni del Presidente.

     1. Il Presidente del Co.Re.Com.:

     a) rappresenta il Comitato, cura l'esecuzione delle sue deliberazioni e svolge i compiti e le funzioni a lui direttamente attribuiti dalle norme vigenti;

     b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;

     c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.

     2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età tra i presenti.

 

     Art. 11. Regolamento interno.

     1. Il Comitato adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno, che disciplina:

     a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;

     b) le modalità di consultazione dei soggetto esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle telecomunicazioni e dell'informazione.

     2. Il Comitato approva, altresì, con la maggioranza di cui al primo comma, un "Codice Etico" volto a regolare la deontologia del comportamento dei componenti.

 

     Art. 12. Indennità di funzione e rimborsi.

     1. Al Presidente ed agli altri componenti del Comitato è attribuita un'indennità mensile di funzione stabilita dall'Ufficio di Presidenza.

     2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel Comune dell'Aquila o nel luogo in cui esso compie eventuale missione sopralluogo, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i Consiglieri regionali.

     3. Ai componenti del Comitato che su incarico del Comitato stesso si recano in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i Consiglieri regionali.

 

     Art. 13. Modalità di esercizio delle funzioni.

     1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, il Comitato dispone della struttura di supporto di cui all'art. 18; si avvale inoltre dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'art. 3, comma 5/bis, del D.L. 30.1.1999, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 29.3.1999, n. 78.

     2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'Amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

 

     Art. 14. Funzioni proprie.

     1. Il Comitato esercita come funzioni proprie:

     a) le funzioni già assegnate dalla normativa statale e regionale al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;

     b) le altre funzioni conferite al Comitato dalla normativa nazionale, regionale e da provvedimenti dell'Autorità.

     2. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od esprimano autonomamente, pareri all'Autorità o ad altri soggetti in materia interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino provvedimenti sulle stesse materie.

     Gli organi regionali:

     a) sono tenuti ad acquisire gli apporti espressi, a norma del presente comma, dal Comitato;

     b) possono delegare al Comitato, in via permanente o transitoria, eventualmente con prefissione di indicazioni e criteri, l'adozione e la gestione di provvedimenti di loro competenza in materia interessanti le comunicazioni.

     3. Il Comitato inoltre esprime parere alle Commissioni consiliari competenti sui progetti di legge regionali disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni.

 

     Art. 15. Funzioni delegate.

     1. Il Comitato esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31.7.1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma. Sono delegabili al Comitato, in linea di principio, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudicano la responsabilità generale assegnata all'Autorità dalla legge 249/1977.

     2. In particolare con riferimento alla legge 249/1977, possono essere delegate al Comitato le seguenti funzioni:

     a) funzioni consultive in materia di:.

     1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lett. A) n. 5;

     2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di

telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. A) n. 7;

     3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizi recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'art. 1, comma 6, lett. B) n. 2;

     4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'art. 1, comma 6, lett. B) n. 12;

     5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'art. 1, comma 6 lett. B) n. 10;

     b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:.

     1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lett. A) n. 5;

     2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'art. 1, comma 6, lett. B) n. 13;

     c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:.

     1) esistenze di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'art. 1, comma 6, lett. A) n. 3;

     2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. A) n. 8;

     3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'art. 1, comma 6, lett. A), n. 15;

     4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'art. 1, comma 6, lett. B), n. 1;

     5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

     6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. B), n. 3;

     7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'art. 1, comma 6, lett. B), n. 4;

     8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'art. 1, comma 6, lett. B), n. 6;

     9) rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 1, comma 6, lett. B), n. 7;

     10) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica, di cui all'art. 1, comma 6, lett. B), n. 8 (la relativa procedura riveste carattere urgente ed è immediatamente operativa, previo nulla osta da parte dell'Autorità che ne è informata tempestivamente);

     11) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. B), n. 12;

     12) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'art. 2;

     d) funzioni istruttorie, in materia di:.

     1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. A), n. 9;

     2) controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'art. 1, comma 6, lett. A), n. 10.

 

     Art. 16. Esercizio delle funzioni delegate.

     1. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

     2. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, (e dal Presidente del Comitato), nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per il loro esercizio.

     3. Le risorse assegnate e trasferite dall’Autorità per l’esercizio delle funzioni delegate sono accertate ed iscritte nello stato di previsione dell’entrata del bilancio del Consiglio regionale. La cifra corrispondente è poi iscritta in un capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio del Consiglio regionale denominato “Spese per l’esercizio delle funzioni delegate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Co.Re.Com.”. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale, sono inserite apposite voci di spesa per l’attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato [6].

     4. In caso di accertata inerzia, ritardo o impedimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio dell'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

 

Titolo III

Attività - gestione

 

     Art. 17. Programmazione delle attività del Comitato.

     1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate, è presentata anche all'Autorità.

     2. Il Consiglio regionale, previo parere della competente Commissione consiliare e sentito il Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma. In conformità del programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio e da porre a disposizione del Comitato.

     3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:

     a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

     b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

     4. Il Comitato d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a).

 

     Art. 18. Collaborazione con i Comuni.

     1. Il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, stipula specifici accordi con i Comuni ai fini della comunicazione al Comitato dei provvedimenti comunali concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive, nonché gli impianti di radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile o di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche se ed in quanto previsto dalla legge.

 

     Art. 19. Dotazione organica.

     1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale d'intesa con l'Autorità, con proprio provvedimento di organizzazione, individua e disciplina all'interno dell'organizzazione consiliare la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato, ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato consiliare. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e il Presidente del Comitato, dell'apporto permanente o speciale di altre strutture del Consiglio.

     2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità, ed è approvata secondo le vigenti norme regionali sull'organizzazione. Al reclutamento del personale occorrente si provvede prioritariamente a norma dell'art. 1, comma 14 della legge 249/1997.

     3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 13, nelle more dei provvedimenti di cui all'art. 1, il Comitato si avvale del personale già assegnato al Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo (Co.Re.Rat.) di cui alla L.R. 9.1.1979, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 20. Gestione economica e finanziaria.

     1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha autonomia gestionale e operativa.

     2. La gestione, sulla base degli indirizzi deliberati dal Comitato, di natura tecnica, finanziaria e amministrativa fa capo al dirigente responsabile della struttura di supporto del Consiglio regionale.

 

     Art. 21. Norma transitoria.

     1. In sede di prima applicazione, all'elezione dei membri del Comitato da parte del Consiglio regionale, ed alla nomina del Presidente del Comitato da parte del Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio, si provvede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Comitato presenta entro 30 giorni dall'insediamento il primo programma di attività di cui all'art. 17.

     2. Trascorsi 60 giorni senza che sia stato nominato il Presidente del Co.Re.Com. e/o i componenti alle nomine suddette si provvede entro i successivi 15 giorni con decreti rispettivamente del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio.

     3. Nelle more di adozione del regolamento interno di cui all'art. 9, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat..

 

     Art. 22. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento iscritto nel Cap. 011108 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 e con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi futuri, la cui entità viene determinata con le leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della L.R.C. 81/1977.

 

     Art. 23. Abrogazione.

     1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni di cui alla L.R. 9.1.1979, n. 9 e successive modificazioni, che con essa siano in contrasto.


[1] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

[2] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 2 marzo 2020, n. 8.

[3] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 2 marzo 2020, n. 8.

[4] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 2 marzo 2020, n. 8.

[5] Articolo sostituito dall'art. 14 della L.R. 8 gennaio 2015, n. 1, già modificato dall'art. 5 della L.R. 4 luglio 2019, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 14 agosto 2019, n. 23.

[6] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.