Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 21/11/2007 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. 1. |
§ 4.4.214 - L.R. 21 novembre 2007, n. 37.
Riforma del Sistema Idrico Integrato nella Regione Abruzzo.
(B.U. 21 novembre 2007, n. 8 Straord.)
1. [La Regione Abruzzo, ai sensi degli artt. 141 e 142 del D.lgs 152/2006, nel rispetto delle competenze e delle funzioni degli Enti locali, e per assicurarne l’esercizio unitario, in attuazione delle disposizioni di cui alla Parte terza del D.lgs 152/2006, con la presente legge disciplina l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
Il Servizio Idrico Integrato è gestito secondo i criteri di efficienza, efficacia, economicità e risparmio della risorsa idrica, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell’ambito del Servizio Idrico Integrato] [1].
2. [Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà] [2].
3. [Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future] [3].
4. [La Regione, nel rispetto delle autonomie locali e delle previsioni dei precedenti commi, esercita le proprie competenze al fine di rendere possibile la gestione pubblica del Servizio Idrico Integrato] [4].
5. [Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la qualità della vita, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici] [5].
6. [Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità] [6].
7. [Il Servizio Idrico Integrato è affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun Ambito Territoriale Ottimale, salvo quanto disposto dall’art. 148, comma 5, del D.lgs 152/2006 e s.m.i. ] [7]
8. [Ai fini della presente legge si intende per Ente d’Ambito Territoriale Ottimale -EAT, l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, struttura dotata di personalità giuridica costituita, in ciascun Ambito Territoriale Ottimale delimitato dalla Regione, nella forma di consorzio obbligatorio di funzioni, alla quale gli Enti Locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche] [8].
9. [La Regione Abruzzo, in attuazione e nel rispetto dei principi di cui all’art. 147 del D.lgs 152/2006 riguardante l’organizzazione territoriale del Servizio Idrico Integrato, nonché nell’ambito delle attività di programmazione e pianificazione previste dalla Parte Terza del D.lgs 152/2006 e s.m.i., al fine di garantire la gestione unitaria dei servizi idrici integrati, delimita i seguenti Ambiti Territoriali Ottimali rappresentati nella planimetria e nell’elenco dei Comuni, di cui all’allegato sub. A -Planimetria ed elenco dei Comuni -della presente legge, che ne forma parte integrante e sostanziale:
- Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Aquilano per la provincia di L’Aquila;
- Ambito territoriale Ottimale n. 2 Pescarese per la provincia di Pescara;
- Ambito territoriale Ottimale n. 3 Teramano per la provincia di Teramo;
- Ambito territoriale Ottimale n. 4 Chietino per la provincia di Chieti;
fermo restando il principio che per ogni Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale corrisponde un Gestore Unico] [9].
10. [Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta preposto al settore, sono nominati i Commissari straordinari. Gli stessi procederanno sia alla liquidazione degli Enti d’Ambito che cessano di esistere e che sono posti in liquidazione a far data dalla pubblicazione del decreto presidenziale, sia alla ricostituzione degli Enti d’Ambito che subiscono modifiche a seguito della delimitazione di cui al precedente comma] [10].
11. [I commissari straordinari operano in base a delibera di indirizzo della Giunta Regionale.
A far data dall’approvazione della presente legge e fino alla conclusione della gestione commissariale e alla conseguente costituzione e avvio dei nuovi Enti d’Ambito, è inibito ai Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato di modificare o rinnovare la composizione dei propri organi societari] [11].
12. [Per assicurare la continuità del servizio idrico le convenzioni tra gli Enti d’Ambito ed i soggetti gestori sono prorogate di sei mesi a far data dall’ approvazione della presente legge] [12].
13. [Al fine di pervenire al complessivo riesame della situazione giuridica e dei rapporti correlati conseguenti all’adozione della delibera di Giunta regionale n. 1265 del 30.12.2003, in particolare in considerazione delle oggettive condizioni che non consentono alla Direzione Agricoltura di provvedere tempestivamente ed efficacemente all’espletamento delle procedure di riesame, viene individuato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’ Assessore all’Agricoltura, un Commissario ad Acta] [13].
14. Detto Commissario provvede all’adozione di tutti gli atti, nessuno escluso, necessari e presupposti per il concreto espletamento dell’incarico ad esso conferito.
15. I termini e le concrete modalità di svolgimento del predetto incarico sono stabiliti dal decreto di nomina del Presidente della Giunta regionale.
16. La durata dell'incarico è fissata in 270 giorni a decorrere dalla notifica del provvedimento di nomina [14].
16 bis. La dilazione di 150 giorni del termine fissato comporta l'automatica estensione dell'incarico di Commissario ad acta conferito con
16 ter. La durata dell'incarico può essere prorogata, per motivate esigenze, con apposito D.P.G.R. adottato su proposta dell’Assessorato regionale competente [16].
17. Il compenso è fissato in e 30.000,00 (trentamila) onnicomprensivo di rimborsi spese e per eventuali oneri per l’utilizzo di ausiliari e trova copertura sul capitolo di spesa 102489 U.P.B. 07.02.003 denominato: Interventi nel settore agricolo e agroalimentare -L.R. 30.5.1997, n. 53.
17 bis. Per l’esercizio finanziario 2008 gli oneri di cui al comma 17 trovano copertura nell’ambito della UPB 07.01.001 sul capitolo di spesa 111414 denominato “Interventi di prevenzione degli incendi boschivi – L.R. 12.4.1994 n. 28 e L.R. 31.12.1994, n. 106 [17].
17 ter. La dilazione di cui al comma 16 bis, ovvero le eventuali proroghe concesse con le modalità di cui al comma 16 ter, non comportano ulteriori oneri a carico della Giunta regionale eccedenti il compenso onnicomprensivo di cui al comma 17 [18].
18. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Allegato sub “A” [19]
Planimetria ed elenco dei Comuni.
Planimetria perimetrazione ATO
(Omissis)
Ambito territoriale Ottimale n. 1 "Aquilano"
Acciano, Aielli, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Avezzano, Balsorano, Barete, Barisciano, Barrea, Bisegna, Bugnara, Cagnano Amiterno, Calascio, Campo di Giove, Campotosto, Canistro, Cansano, Capestrano, Capistrello, Capitignano, Caporciano, Cappadocia, Carapelle Calvisio, Carsoli, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castellafiume, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Celano, Cerchio, Civita d’Antino, Civitella Alfedena, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Collepietro, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Gioia dei Marsi, Goriano Sicoli, Introdacqua, L’Aquila, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Lucoli, Magliano de’ Marsi, Massa d’Albe, Molina Aterno, Montereale, Morino, Navelli, Ocre, Ofena, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pacentro, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca di Botte, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso, San Benedetto dei Marsi, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, San Vincenzo Valle Roveto, Sante Marie, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scanno, Scontrone, Scoppito, Scurcola Marsicana, Secinaro, Sulmona, Tagliacozzo, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Trasacco, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant’Angelo, Villalago, Villavallelonga Villetta Barrea, Vittorito.
Ambito territoriale Ottimale n. 2 "Pescarese"
Abbateggio, Alanno, Arsita, Atri, Disenti, Bolognano, Brittoli, Bussi sul Tirino, Cappelle sul Tavo, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Catignano, Cepagatti, Città S. Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montefino, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Rosciano, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant’Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Silvi, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de’ Passeri, Turrivalignani, Vicoli, Villa Celiera.
Ambito territoriale Ottimale n. 3 "Teramano"
Alba Adriatica, Ancarano, Basciano, Bellante, Campli, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castelli, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Giulianova, Isola del Gran Sasso d’Italia, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Morro d’Oro, Mosciano Sant’Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant’Andrea, Pietracamela, Pineto, Rocca Santa Maria, Roseto degli Abruzzi, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Teramo, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tortoreto, Tossicia, Valle Castellana.
Ambito territoriale Ottimale n. 4 "Chietino"
Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Borrello, Bucchianico, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalbordino, Casalincontrada, Casoli, Castel Frentano, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Crecchio, Capello, Dogliola, Fallo, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Fraine, Francavilla al Mare, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gamberale, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Lettopalena, Liscia, Miglianico, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palena, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Pennapiedimonte, Pelano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Poggio fiorito, Pollutri, Pretoro, Quadri, Rapino, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, Roccamontepiano, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chetino, Santa Maria Imbaro, Sant’Eusanio del Sangro, Scerni, Schiavi di Abruzzo, Taranta Peligna, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Torrevecchia Teatina, Torricella Peligna, Treglio, Tufillo, Vacri, Vasto, Villa Santa Maria, Villalfonsina, Villamagna.
[1] Comma abrogato dall'art. 1 della
[2] Comma abrogato dall'art. 1 della
[3] Comma abrogato dall'art. 1 della
[4] Comma abrogato dall'art. 1 della
[5] Comma abrogato dall'art. 1 della
[6] Comma abrogato dall'art. 1 della
[7] Comma abrogato dall'art. 1 della
[8] Comma abrogato dall'art. 1 della
[9] Comma abrogato dall'art. 1 della
[10] Comma abrogato dall'art. 1 della
[11] Comma abrogato dall'art. 1 della
[12] Comma abrogato dall'art. 1 della
[13] Comma abrogato dall'art. 1 della
[14] Comma così modificato dall'art. 35 della
[15] Comma inserito dall'art. 35 della
[16] Comma inserito dall'art. 35 della
[17] Comma inserito dall'art. 2 della
[18] Comma inserito dall'art. 35 della
[19] Allegato così modificato dall'art. 1 della