§ 6.2.24 - L.R. 9 novembre 2011, n. 39.
Disposizioni in materia di entrate.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 finanze, demanio, patrimonio
Data:09/11/2011
Numero:39


Sommario
Art. 1.  (Abolizione dell’imposta regionale sulla benzina di autotrazione e contestuale incremento della tassa automobilistica regionale)
Art. 2.  (Modifiche alla L.R. 23 agosto 2011, n. 35)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 55 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1)
Art. 4.  (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2011, n. 2)
Art. 5.  Modifiche alla L.R. 23 agosto 2011, n. 35
Art. 6.  (Modifica al comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96)
Art. 7.  (Modifica alla L.R. n. 96/2000)
Art. 8.  (Entrata in vigore)


§ 6.2.24 - L.R. 9 novembre 2011, n. 39.

Disposizioni in materia di entrate.

(B.U. 10 novembre 2011, n. 71 Speciale)

 

Art. 1. (Abolizione dell’imposta regionale sulla benzina di autotrazione e contestuale incremento della tassa automobilistica regionale)

1. L’imposta regionale sulla benzina per autotrazione istituita con l’articolo 3 della Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)”, cessa di avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, l'importo della tassa automobilistica regionale di cui al capo I del titolo III del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, è aumentato del 10%.

 

3. Le entrate derivanti dall’aumento della tassa automobilistica regionale di cui al comma 2, per un importo fino a € 13.000.000,00, sono destinate alle finalità di cui all’articolo 9, comma 1, della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011–2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)”, in sostituzione del gettito dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

 

     Art. 2. (Modifiche alla L.R. 23 agosto 2011, n. 35)

1. L'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 35 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", è sostituito dal seguente:

 

“Art. 3

(Valorizzazione dell'Aeroporto d’Abruzzo)

1. Al fine di finanziare gli interventi previsti dalla L.R. 8 novembre 2001, n. 57 recante “Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo" la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2011 all'approvazione delle attività di promozione a favore dell'Aeroporto d'Abruzzo con un intervento finanziario massimo di Euro 4 milioni.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si provvede mediante l'impiego delle seguenti risorse finanziarie:

a) quanto a Euro 1,2 milioni mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 4, comma 5, della L.R. 28 aprile 2000, n. 77 recante "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo", a valere sul cap. 242432 - UPB 09.02.002 denominato: Trasferimento alla FIRA delle risorse di cui all'art. 4 della L.R. n. 77/2000 - fondo di dotazione, ed iscrizione delle stesse sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, per competenza e cassa, nell'ambito del capitolo di spesa 242422 - UPB 06.02.004 denominato: Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8 novembre 2001, n. 57;

b) quanto a Euro 1,2 milioni mediante impiego delle economie vincolate relative al Fondo unico per le agevolazioni alle imprese, di cui al capitolo di spesa 282451 – UPB 08.02.002 -, denominato: Fondo unico per le agevolazioni alle imprese - D.Lgs. 112/98. Il Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive, su richiesta della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica e della Direzione Sviluppo Economico, è autorizzato ed effettuare la reiscrizione della somma di Euro 1.200.000,00 di cui al presente comma sul capitolo di spesa 242422 - UPB 06.02.004 denominato: Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8.11.2001, n. 57;

c) quanto a Euro 1,6 milioni mediante impiego delle economie vincolate derivanti dalle economie di spesa preventivamente accertate riguardanti l'intervento straordinario del Mezzogiorno. Il Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive, su richiesta della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica e della Direzione Affari della Presidenza, competente in materia di Programmazione, è autorizzato ad effettuare la reiscrizione della somma di Euro 1.600.000,00 di cui al presente comma sul capitolo di spesa 242422 - UPB 06.02.004 denominato: Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo – L.R. 8.11.2001. n. 57.

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 55 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1)

1. Il comma 6 dell'articolo 55 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2011)'' è abrogato.

 

     Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2011, n. 2)

1. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, di cui alla L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 - Bilancio pluriennale 2011-2013", sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

 

a) capitolo di entrata 03.04.001 - 31102 denominato "Entrate derivanti da introiti per attività vivaistico-forestale - L.R. 12 aprile 1994, n. 28"

 

in aumento € 100.000,00

 

b) capitolo di spesa 03.01.002 - 151575 denominato: Contributo alle ATER per la lotta all'abusivismo nell'edilizia residenziale pubblica

 

in aumento € 100.000,00

 

     Art. 5. Modifiche alla L.R. 23 agosto 2011, n. 35

1. L’articolo 31 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 31

(Interventi a favore dei malati oncologici)

1. Le entrate derivanti dall’applicazione dell'art. 85 della L.R. 15/2004, quantificate per l’esercizio finanziario corrente in € 200.000,00, sono destinate al finanziamento di interventi in materia sociale per i portatori di malattie oncologiche e per i pazienti trapiantati.

2. I sussidi previsti al comma 3 dell’art. 5 della L.R. 21 aprile 1977, n. 19 sono estesi ai portatori di patologie oncologiche ed ai pazienti trapiantati e sono erogati con le modalità vigenti per i sussidi di cui all'art. 5 della medesima legge regionale.

3. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, valutati per il corrente esercizio finanziario in € 200.000,00, sono erogati a valere sullo stanziamento della U.P.B. della spesa 13.01.003, denominato: Interventi socio assistenziali per la maternità, l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia.

4. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento della U.P.B. di parte entrata 03.05.002, denominata "Entrate per sanzioni amministrative e violazioni tributarie" è incrementato di € 200.000,00;

b) lo stanziamento della U.P.B. di parte spesa 13.01.003, denominato "Interventi socio assistenziali per la maternità, l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia" è incrementato di € 200.000,00.

5. La Giunta regionale individua con proprio provvedimento i capitoli di entrata e di spesa all’interno delle unità previsionali di base indicate al comma 4. L’erogazione della spesa di cui al presente articolo è consentita solo nei limiti delle entrate preventivamente accertate”.

 

     Art. 6. (Modifica al comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96)

1. Il comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), è sostituito dal seguente:

 

“1. Nei confronti di coloro che alla data del 31 ottobre 2011 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l’assegnazione dell’alloggio medesimo nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13, comma 3 della L.R. 11 settembre 1986, n. 55”.

 

     Art. 7. (Modifica alla L.R. n. 96/2000)

1. All’art. 9, comma 1, della L.R. 18 maggio 2000, n. 96 (Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale "Pineta Dannunziana”) dopo le parole “Piano particolareggiato in vigore” sono aggiunte le parole:

 

“Esclusivamente per quanto concerne l’area della riserva interessata dalla riviera (assi viari, spartitraffico e marciapiedi) sono consentiti i seguenti interventi:

a) L’eliminazione della carreggiata lato mare;

b) La creazione di un parco pubblico con percorsi pedonali e ciclabili che vada a sostituire la carreggiata eliminata integrandosi con lo spartitraffico verde attualmente esistente;

c) La ricongiunzione della pineta al mare in un unico percorso ecologico tramite la realizzazione di un sovrappasso verde che, attraverso l’area dell’ex camping, connetta la pineta all’istituendo parco”.

 

     Art. 8. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.