§ 3.1.27 - L.R. 16 febbraio 1988, n. 22.
Normativa per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo nella Regione Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:16/02/1988
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della legge).
Art. 2.  (Tartufi destinati al consumo da freschi).
Art. 3.  (Disciplina della raccolta).
Art. 4.  (Calendario ed orari di raccolta).
Art. 5.  (Modalità di ricerca e di raccolta).
Art. 6.  (Autorizzazione alla raccolta).
Art. 7.  (Miglioramento e sviluppo della tartuficoltura).
Art. 8.  (Raccolta sul demanio regionale).
Art. 9.  (Vendita dei tartufi freschi).
Art. 10.  (Lavorazione).
Art. 11.  (Classificazione dei tartufi conservati).
Art. 12.  (Vendita dei tartufi conservati).
Art. 13.  (Confezionamento).
Art. 14.  (Divieti).
Art. 15.  (Vigilanza).
Art. 16.  (Sanzioni).
Art. 17.  (Tassa di concessione regionale annuale).
Art. 18.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 19.  (Norma transitoria). - Coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, sono già titolari di tartufaie devono attenersi a quanto disposto dal precedente art. 3, commi 3 e 6, entro il 15 [...]
Art. 20.  La Giunta regionale, in deroga a quanto disposto dalla presente legge, può rilasciare autorizzazioni agli enti di cui al precedente art. 2, su domanda motivata degli stessi e per comprovate [...]
Art. 21.  (Urgenza).


§ 3.1.27 - L.R. 16 febbraio 1988, n. 22. [1]

Normativa per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo nella Regione Abruzzo.

(B.U. n. 5 dell'1 marzo 1988).

 

Art. 1. (Oggetto della legge).

     La Regione, nell'ambito di quanto disposto dalla L. 16 dicembre 1985, n. 752 disciplina - con la presente normativa - la raccolta, la coltivazione ed il commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

 

     Art. 2. (Tartufi destinati al consumo da freschi).

     I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

     1) Tartufo bianco (Tuber magnatum Pico).

     2) Tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.).

     3) Tartufo moscato (Tuber brumale var. moscatum De Ferry).

     4) Tartufo d'estate o scorsone (Tuber aestivum Vitt.).

     5) Tartufo uncinato (Tuber aestivum var. uncinatum Chatin).

     6) Tartufo nero d'inverno o trifola nera (Tuber brumale Vitt.).

     7) Tartufo bianchetto o marzuolo (Tuber borchii Vitt. o T. albidum Pico).

     8) Tartufo nero liscio (Tuber macrosporum Vitt.).

     9) Tartufo nero ordinario (Tuber mesentericum Vitt.).

     Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate, sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

     L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore o del peridio eseguito a cura del Centro Sperimentale di tartuficoltura di S. Angelo in Vado del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, o del Centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di Scienze Agrario Forestali, di Scienze naturali od ambientali delle Università, mediante rilascio di certificazione scritta.

 

     Art. 3. (Disciplina della raccolta).

     La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti con la presente legge.

     Nelle aree rimboschite diverse dalle tartufaie controllate o coltivate, la raccolta dei tartufi è consentita dopo quindici anni dal rimboschimento.

     Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate e incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene in rapporto alla reale situazione del territorio. Si intendono, invece, per tartufaie coltivate, quelle impiantate ex novo nel rispetto della normativa regionale in materia.

     Sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate ha diritto di proprietà il conduttore del fondo.

     Il Settore Agricoltura e Foreste della Giunta regionale, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia attestato di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.

     Per riservarsi il diritto di raccolta dei tartufi, i conduttori o gli aventi diritto a qualsiasi titolo sui fondi, devono delimitare le tartufaie con apposite tabelle di dimensione minima di 40 centimetri di larghezza e di 30 centimetri di altezza, poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, con la scritta a stampatello ben visibile da terra «RACCOLTA DI TARTUFI RISERVATA».

     Le tartufaie controllate e/o coltivate riconosciute potranno essere tabellate integrando la dicitura di cui al comma precedente con la dicitura «TARTUFAIA CONTROLLATA» o «TARTUFAIA COLTIVATA», a seconda del caso.

     Le tabelle di cui ai commi precedenti debbono essere collocate su pali o altri sostegni morti.

     I proprietari, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che conducano a qualsiasi titolo, possono costituire associazioni e Consorzi volontari per la difesa del tartufo, la razionale raccolta e la commercializzazione, nonché per l'impianto di nuove tartufaie. Nel caso di contiguità dei loro fondi di [2] tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio interessato.

     L'abbattimento di alberi coltivati come piante tartufigene, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

     Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli artt. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e 9 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

     11-bis. Al fine di evitare che la raccolta produca il danneggiamento e l’estinzione delle tartufaie, causando danni irreparabili al patrimonio ambientale, i Comuni e le Unioni di Comuni, fermo restando i principi e i limiti stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e dalla presente legge, possono approvare apposito regolamento, con relativa zonizzazione, per disciplinare la raccolta dei tartufi anche per le aree, seppure non soggette ad uso civico, di particolare valore ambientale e per quelle interessate da tartufaie naturali di pregio. A tal fine, entro il 30 settembre 2012, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta apposite linee guida per la predisposizione dei regolamenti comunali e disciplina altresì il riconoscimento in ambito regionale delle Associazioni di tartuficoltori [3].

 

     Art. 4. (Calendario ed orari di raccolta).

     Sul territorio della Regione Abruzzo la ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:

     1) Tartufo nero pregiato (T. Melanosporum Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo;

     2) Tartufo bianco (T. Magnatum Pico) dal 1 Ottobre al 31 Dicembre [4];

     3) Tartufo d'estate o scorzone (T. Aestivum Vitt.) dal 1 giugno al 15 settembre e dal 15 novembre al 31 dicembre [5];

     4) Tartufo bianchetto o marzuolo (T. borchii Vitt. o T. albidum Pico), dal 15 gennaio al 30 aprile;

     5) Tartufo nero d'inverno o trifola nera (T. brumale Vitt.), dal 1° gennaio al 15 marzo;

     6) Tartufo moscato (T. brumale var. moscatum De Ferry), dal 1° dicembre al 15 marzo;

     7) Tartufo uncinato (T. aestivum var. uncinatum Chatin), dal 15 ottobre al 15 marzo;

     8) Tartufo nero liscio (T. macrosporum Vitt.), dal 15 ottobre al 31 dicembre;

     9) Tartufo nero ordinario (T. masentericum Vitt.), dal 15 ottobre al 15 marzo.

     Nelle zone ove è presente il tartufo bianco (tuber magnatum Pico) è vietata la raccolta di qualsiasi specie di tartufo, dal 30 settembre al 14 ottobre e dal 31 dicembre al 15 gennaio.

     La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba.

     Il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con la Commissione cons. Agricoltura e sentito il parere dei centri di ricerca di cui al precedente art. 2 può, con propria ordinanza, in relazione a specifiche e motivate situazioni ed usanze locali, variare il calendario e l'orario di ricerca e raccolta, anche per singoli terreni sub regionali, e su proposta degli Enti locali interessati.

     E' vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

 

     Art. 5. (Modalità di ricerca e di raccolta).

     La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato, ed ogni raccoglitore autorizzato all'attività di ricerca e/o raccolta può condurre un numero massimo di due cani.

     Per la raccolta del tartufo può essere impiegato esclusivamente il «vanghello» (o «vanghella») [6].

     Lo scavo della buca nel terreno può effettuarsi solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto in cui il cane lo abbia iniziato.

     Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi devono essere subito dopo riempite con la stessa terra rimossa ed il terreno deve essere regolarmente livellato.

     E' vietata la raccolta dei tartufi non maturi o avariati e la lavorazione andante del suolo tartufigeno.

     La raccolta giornaliera complessiva in forma libera ed individuale, è consentita entro il limite massimo di un chilogrammo. Il superamento di tale limite è tollerato solo con l'aggiunta del peso di un solo altro tartufo raccolto nella giornata.

     E' abrogato l'art. 17 della L.R. 11 settembre 1979, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 20 giugno 1980, n. 66).

     Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore del fondo, ai membri delle rispettive famiglie, ai lavoratori da essi dipendenti, regolarmente assunti per la coltivazione del fondo nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci degli organismi di conduzione ed ai loro familiari, laddove si tratti di tartufaie controllate e/o coltivate riconosciute dalla Regione e tabellate.

 

     Art. 6. (Autorizzazione alla raccolta).

     Per praticare la raccolta dei tartufi in forma libera nei boschi naturali e nei terreni incolti, i raccoglitori debbono essere muniti di apposito tesserino di idoneità, conforme al tesserino-tipo che sarà approvato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Ai sensi dell'art. 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, il tesserino di idoneità autorizza il titolare dello stesso alla ricerca ed alla raccolta di tartufi sull'intero territorio nazionale.

     Sul tesserino di idoneità debbono essere riportate le generalità e la fotografia vidimata del raccoglitore autorizzato.

     Il tesserino di idoneità viene rilasciato agli aspiranti raccoglitori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età ed abbiano superato un esame inteso ad accertare, nel candidato, la conoscenza delle specie e delle varietà dei tartufi, degli elementi fondamentali della biologia degli stessi, delle modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione e delle norme relative.

     La Giunta regionale, con propria deliberazione, emana apposite direttive entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulle modalità di espletamento dell'esame di cui al comma precedente.

     L'esame deve essere sostenuto innanzi a Commissioni provinciali costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale - con durata sino alla fine di ogni legislatura - e composte:

     - dal Capo dell'Ispettorato regionale delle Foreste o suo delegato, con funzioni di Presidente;

     - dall'Ispettore Ripartimentale delle Foreste, o suo delegato, con funzioni di Vice-Presidente;

     - da un Funzionario tecnico del Settore Agricoltura della Giunta regionale, di qualifica non inferiore alla settima;

     - da un esperto micologo designato dalla facoltà di scienze naturali dell'Università dell'Aquila;

     - da un funzionario dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, con funzioni di Segretario.

     L'aspirante raccoglitore di tartufi deve essere sottoposto all'esame di idoneità entro 60 giorni dalla presentazione della domanda o dal perfezionamento della stessa.

     Il processo verbale delle prove di esame, unitamente alla documentazione viene trasmesso entro i dieci giorni dalla data della prova al Settore Agricoltura della Giunta regionale che provvede al rilascio del tesserino di idoneità.

     Gli aspiranti raccoglitori che non hanno superato la prova di esame, possono ripeterla non prima di quattro mesi.

     Sono esentati dalla prova di esame coloro che alla data del 4 gennaio 1986 erano già muniti di tesserino rilasciato da altre Regioni in base a proprie leggi.

     Il nuovo tesserino va comunque richiesto consegnando il precedente unitamente alla domanda.

     Il tesserino di idoneità si intende rinnovato annualmente mediante il pagamento della tassa di concessione di cui al successivo art. 17.

     Sino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia le autorizzazioni già regolarmente rilasciate.

     Si applicano, altresì, le norme di cui all'art. 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

 

     Art. 7. (Miglioramento e sviluppo della tartuficoltura).

     Il miglioramento e l'impianto ex novo di tartufaie si considerano miglioramenti strutturali arborei e le operazioni relative sono ammesse a beneficiare degli aiuti finanziari previsti dalle norme vigenti in materia di coltivazioni arboree di cui agli artt. 46 e 47 della L.R. 31/82 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 8. (Raccolta sul demanio regionale).

     La ricerca e la raccolta dei tartufi nei terreni del demanio regionale è autorizzata dalla Giunta regionale.

     L'autorizzazione è concessa, per un numero limitato di permessi di raccolta, alle associazioni e alle cooperative che si impegnino a rilasciare permessi nominativi e per l'intero periodo annuale di raccolta, ai propri soci in disagiate condizioni economiche per i quali la raccolta dei tartufi costituisca integrazione del reddito familiare e che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui al precedente articolo 6.

 

     Art. 9. (Vendita dei tartufi freschi).

     I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

     I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

     I tartufi interi devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

     Sono considerati «pezzi» le porzioni di tartufo di dimensione superiore a cm 0,5 di diametro e «tritume» quelle di dimensione inferiore.

     Sui tartufi freschi interi, in pezzi od in tritume, esposti al pubblico per la vendita deve essere indicato - su apposito cartoncino a stampa - il nome latino ed italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nel precedente articolo 2, nonché la zona geografica di raccolta.

 

     Art. 10. (Lavorazione).

     La lavorazione del tartufo per la conservazione e la successiva vendita può essere effettuata:

     1) dalle ditte iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2;

     2) dai Consorzi indicati nel nono comma del precedente art. 3;

     3) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

     Per la realizzazione e la gestione degli impianti di lavorazione, i soggetti di cui ai precedenti numeri 1 e 2 possono accedere ai contributi e/o benefici previsti dalle leggi vigenti in agricoltura per le strutture di lavorazione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari.

 

     Art. 11. (Classificazione dei tartufi conservati).

     I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2 che fa parte integrante della presente legge.

 

     Art. 12. (Vendita dei tartufi conservati).

     I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta recante:

     - il nome della ditta che li ha confezionati;

     - la località ove ha sede lo stabilimento;

     - il nome del tartufo in latino ed in italiano secondo la denominazione indicata nell'art. 2;

     - la classifica di cui al precedente articolo 11;

     - il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati;

     - l'indicazione di «pelati» quando i tartufi siano stati liberati dalla scorza e delle sostanze eventualmente aggiunte secondo quanto stabilito al successivo articolo 13;

     - la data di confezionamento e di scadenza.

 

     Art. 13. (Confezionamento).

     I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale, o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nella etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

     L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione deve essere indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili.

     E' vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

     Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5%.

     Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

     a) liquido di governo, o di copertura, limpido, di colore scuro nel T. melanosporum, T. brumale e T. moschatum, e giallastro più o meno scuro nel T. magnatum, T. aestivum e T. mesentericum;

     b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;

     c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;

     d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta.

 

     Art. 14. (Divieti).

     E' in ogni caso vietato:

     a) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi in periodo di divieto;

     b) la ricerca e/o la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o con ausiliari diversi da esso, o con più di due cani, o senza il prescritto attrezzo (vanghetto o vanghella) [7], o senza l'autorizzazione prescritta, fatti salvi i casi di esenzione espressamente previsti dalla presente legge;

     c) la raccolta, il consumo ed il commercio da freschi dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nell'art. 2 della presente legge;

     d) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;

     e) la raccolta dei tartufi immaturi od avariati;

     f) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle zone riservate a norma del precedente art. 3 da parte di raccoglitori non aventi diritto;

     g) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di 15 anni;

     h) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nei terreni del demanio regionale senza l'autorizzazione di cui all'art. 8;

     i) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;

     l) Tenere aperte contemporaneamente un numero di buche superiore a cinque. Tutte le buche dovranno essere riempite, a regola d'arte, con la terra prima estratta [8];

     m) il commercio dei tartufi freschi fuori del periodo di raccolta;

     n) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;

     o) la messa in commercio dei tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale.

 

     Art. 15. (Vigilanza).

     La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato.

     Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana, rurale ed assimilati, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

     Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al Prefetto.

     Per la verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e per l'irrogazione delle sanzioni di cui al successivo art. 16 si applicano le norme vigenti in materia di disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

 

     Art. 16. (Sanzioni).

     Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta, oltre alla confisca del prodotto raccolto lavorato o commercializzato, le seguenti sanzioni e provvedimenti amministrativi:

     A) la sanzione amministrativa da L. 500 mila a L. 2 milioni per chi esercita:

     1) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi in periodo di divieto;

     2) la ricerca e/o la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato, o con ausiliari diversi da esso o con più di due cani, o senza il prescritto attrezzo (vanghetto o vanghella) o zappetto per come previsto nella presente legge;

     3) la ricerca e/o la raccolta senza l'autorizzazione prescritta;

     4) la raccolta, il consumo ed il commercio dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nell'art. 2 della presente legge;

     5) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;

     6) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle zone riservate a norma del precedente art. 3;

     7) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di 15 anni da quello di rimboschimento;

     8) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nei terreni del demanio regionale senza l'autorizzazione di cui all'art. 8 della presente legge;

     9) il commercio dei tartufi freschi fuori del periodo di raccolta;

     10) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi senza provvedere alla riempitura delle buche aperte per la raccolta, od aprendole in soprannumero senza riempirle con la terra prima estratta, per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche, o frazione di cinque, aperte e non riempite a regola d'arte;

     11) la raccolta dei tartufi superando il limite giornaliero fissato nel precedente art. 5, con le eccezioni ivi riportate, e per ogni 500 grammi o frazione di 500 grammi di eccedenza di prodotto raccolto.

     In caso di recidiva per una qualsiasi delle violazioni di cui alla presente lett. a), si applica la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 4.000.000 nonché la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno. In caso di ulteriore recidiva, la sanzione da L. 2.000.000 a lire 7.000.000, con la revoca definitiva del tesserino di idoneità.

     Le sanzioni di cui ai numeri 2 e 3 della precedente lett. a), non si applicano ai soggetti previsti nell'ultimo comma dell'art. 5 della presente legge, e per i casi in esso contemplati.

     B) La sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 7.000.000 per chi:

     12) esercita la lavorazione andante del terreno in qualsiasi periodo dell'anno [9].

     12-bis. esercita la lavorazione del terreno con lo zappetto in qualsiasi periodo dell’anno [10];

     C) La sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 700.000 per chi:

     13) effettua la raccolta dei tartufi immaturi od avariati.

     In caso di recidiva per la violazione del divieto di cui al n. 13, si applica la sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 1.400.000 e, in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da L. 800.000 a lire 2.800.000.

     D) La sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.000.000 per chi esercita:

     14) la vendita dei tartufi al mercato pubblico senza l'osservanza delle norme prescritte;

     15) la messa in commercio dei tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale.

     In caso di recidiva delle violazioni di cui ai numeri 14 e 15, si applica la sanzione amministrativa da L. 600.000 a L. 2.000.000 e, in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da L. 1.800.000 a L. 4.000.000.

     E) La sanzione amministrativa di L. 5.000 per ogni tabella per chi contravviene alle disposizioni in materia di tabellazione di cui all'art. 3.

     F) La sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 400.000 per chi viola le disposizioni non espressamente richiamate nel presente articolo.

     Nel caso di più violazioni per le quali sono previste sanzioni in misura diversa, si applica la sanzione maggiore.

     Per coloro che esercitano la ricerca e/o la raccolta dei tartufi senza aver versato la tassa annuale di concessione regionale si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di tributi e di tasse sulle concessioni regionali.

     Coloro che hanno il tesserino di idoneità ed intendono praticare la ricerca o la raccolta del tartufo, sono tenuti al rinnovo annuale previo pagamento della tassa prevista. La tassa annuale di concessione deve essere versata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce e la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento del rinnovo annuale, deve essere allegata al tesserino.

     Il tesserino ha la validità di anni 6 e viene rinnovato su domanda la quale deve essere indirizzata al Settore Agricoltura della Giunta regionale e corredata:

     a) del tesserino scaduto;

     b) del certificato comprovante la residenza in uno dei comuni della Regione;

     c) della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa annuale di concessione;

     d) di due foto del richiedente, di cui una autenticata.

     In caso di rinuncia all'autorizzazione, l'interessato deve restituire il tesserino, prima del 31 gennaio dell'anno di riferimento, al Settore Agricoltura della Giunta regionale.

     Per le violazioni di cui alla presente legge, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata, o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

     Il versamento per le sanzioni amministrative irrogate ai sensi delle precedenti norme, va effettuato sul conto corrente postale n. 10466670 intestato a Regione Abruzzo, Servizio di Tesoreria violazione ai tributi propri L'Aquila.

     Per le controversie relative all'applicazione delle sanzioni ed alle ingiunzioni di pagamento è competente il Servizio operante presso il Settore Agricoltura della Giunta regionale.

 

     Art. 17. (Tassa di concessione regionale annuale). [11]

     Per il rilascio e la convalida annuale del tesserino di idoneità viene istituita, ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, e dell'art. 17 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752, una tassa di concessione regionale annua nella misura di euro trenta [12].

     Il versamento della predetta tassa va effettuato sul conto corrente Postale n. 10462679 intestato a: Regione Abruzzo - Servizio di Tesoreria tassa sulle concessioni regionali L'Aquila, prima del rilascio del tesserino di idoneità ed entro il 31 gennaio dell'anno di convalida cui si riferisce.

La tassa di concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi del penultimo comma dell'art. 3, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo Consorzio.

 

     Art. 18. (Disposizioni finanziarie).

     Al finanziamento degli interventi previsti dai precedenti articoli 7 e 10 secondo comma, si fa fronte rispettivamente con gli appositi stanziamenti annualmente iscritti ai capitoli 102443 e 102442 dello stato di previsione della spesa, in attuazione del disposto di cui agli articoli 46 e 47 Titolo IX e di cui all'art. 42 Titolo VIII della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 e successive modifiche, integrazioni e proroghe, il cui finanziamento è tratto dalle assegnazioni statali derivanti dalla legge 3 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 19. (Norma transitoria). - Coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, sono già titolari di tartufaie devono attenersi a quanto disposto dal precedente art. 3, commi 3 e 6, entro il 15 novembre 1988.

 

     Art. 20. La Giunta regionale, in deroga a quanto disposto dalla presente legge, può rilasciare autorizzazioni agli enti di cui al precedente art. 2, su domanda motivata degli stessi e per comprovate necessità di studio e di ricerca.

 

     Art. 21. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 40 della L.R. 21 dicembre, 2012, n. 66.

[2] Leggi «la».

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2012, n. 31.

[4] Punto così modificato dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 1996, n. 46.

[5] Punto così modificato dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 1996, n. 46.

[6] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 3 luglio 1996, n. 46, sostituito per effetto dell'art. 2 della L.R. 29 ottobre 1996, n. 106 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 3 luglio 2012, n. 31.

[7] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 3 luglio 1996, n. 46.

[8] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 3 luglio 1996, n. 46.

[9] Punto così modificato dall'art. 4 della L.R. 3 luglio 1996, n. 46.

[10] Punto inserito dall'art. 3 della L.R. 3 luglio 2012, n. 31.

[11] Vedi art. 1 della L.R. 29 ottobre 1996, n. 106.

[12] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.