§ 4.5.105 - L.R. 9 giugno 2016, n. 13.
Disposizioni in materia di servizi minimi nel trasporto pubblico locale e modifiche alle leggi regionali 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:09/06/2016
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (I servizi minimi)
Art. 2.  (Modifiche alla L.R. 11/2007)
Art. 3.  (Modifiche alla L.R. 1/2011)
Art. 4.  (Norma finanziaria)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 4.5.105 - L.R. 9 giugno 2016, n. 13.

Disposizioni in materia di servizi minimi nel trasporto pubblico locale e modifiche alle leggi regionali 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale) e 10 gennaio 2011, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2011).

(B.U. 24 giugno 2016, n. 91 Speciale)

 

Art. 1. (I servizi minimi)

1. La Regione assicura, nei limiti delle disponibilità del Fondo Regionale Trasporti di cui all'articolo 28-bis della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)) e successive modifiche e integrazioni, i servizi minimi regionali e comunali, individuati tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche e integrazioni, nonché dei criteri indicati dall'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, finalizzati a razionalizzare e renderne efficiente sia la programmazione sia la gestione, anche al fine del riparto delle risorse trasferite dal Fondo Nazionale Trasporti.

 

2. Fino all'approvazione del nuovo assetto ordinamentale del settore dei trasporti pubblici, in deroga agli articoli 13 e 14 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche e integrazioni, la rete dei servizi minimi è definita dai servizi di trasporto regionale e comunale, individuati all'esito delle procedure poste in essere nel rispetto del capo VI della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)) e successive modifiche e integrazioni, assistiti da contributi di esercizio o corrispettivi contrattuali ovvero da trasferimenti a carico del Fondo Regionale Trasporti. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, su proposta del Dipartimento competente per materia, il documento di ricognizione dei predetti servizi minimi previa intesa con gli enti locali da raggiungersi ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 16 del D.lgs. 422/1997. Il Documento di ricognizione è presentato al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.

 

     Art. 2. (Modifiche alla L.R. 11/2007)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale) sono soppresse le seguenti parole: "essenziali di cui alla L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modificazioni".

2. La lettera m) del comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 11/2007 è sostituita dalla seguente:

"m) proporre un servizio commerciale che sia compatibile e non si sovrapponga o interferisca con la rete dei servizi minimi, anche ai fini dell'efficienza ed efficacia della spesa pubblica. A tal fine il servizio proposto non prevede relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi minimi.".

3. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 11/2007 sono soppresse le seguenti parole: "essenziali di cui alla L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 e successive modificazioni".

 

     Art. 3. (Modifiche alla L.R. 1/2011)

1. All'articolo 64 della L.R. 1/2011, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:

"6-bis. Il comma 1 non si applica per il Comune di Pescara.

6-ter. A far data dall'entrata in vigore della presente norma il Comune di Pescara esercita in materia di TPL le seguenti funzioni:

a) controllo della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, e riconoscimento dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni e dell'ubicazione delle fermate;

b) approvazione dei piani per la mobilità previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dei piani urbani del traffico in base agli indirizzi regionali;

c) funzione di programmazione dei servizi sulla rete di competenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) della L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale), in base al principio della massima integrazione dei servizi di area urbana con i servizi suburbani ed interurbani di bacino;

d) istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli previsti nella lettera b), con oneri finanziari a carico del proprio bilancio e programmazione degli stessi in base al principio della massima integrazione dei servizi di area urbana con i servizi suburbani ed interurbani di bacino.".

 

     Art. 4. (Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).