Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 15/11/2006 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo). |
Art. 2. Conferimento incarichi dirigenziali. |
Art. 3. Norma finanziaria. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 2.1.115 - L.R. 15 novembre 2006, n. 35.
Misure urgenti per il funzionamento delle strutture regionali prive di dirigente titolare.
(B.U. 29 novembre 2006, n. 68).
Art. 1. Modifiche alla
1. Al comma 9 dell’art. 20 (Incarichi dirigenziali) della
“9. In caso di assenza o impedimento di un Direttore, di un Dirigente Responsabile di Struttura Speciale di Supporto, di un Dirigente le relative funzioni possono essere temporaneamente conferite dalla Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta competente in materia, ad altro dirigente in servizio permanente. Ove l’assenza o l’impedimento di un dirigente di servizio o di staff non superino trenta giorni lavorativi e continuativi, alla sostituzione provvede con proprio atto il Direttore conferendo l’incarico ad uno tra i dirigenti in servizio permanente assegnati alla Direzione. Le posizioni dirigenziali prive di titolare possono essere ricoperte con incarichi dirigenziali ad interim conferiti, per esigenze straordinarie, a dirigenti in servizio permanente. A ciascun dirigente in servizio permanente può essere attribuito un solo incarico di dirigente ad interim. Il dirigente assume la titolarità della posizione ed è legittimato all’esercizio delle relative funzioni dalla sottoscrizione del contratto di incarico ad interim.”
Art. 2. Conferimento incarichi dirigenziali.
1. Per rispondere a particolari e motivate esigenze organizzative nonché nel rispetto delle compatibilità economiche stabilite dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale, la Giunta regionale e il Consiglio regionale possono conferire incarichi dirigenziali, secondo le procedure di cui all’art. 22 della
2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti per un periodo di dodici mesi, eventualmente rinnovabile fino a complessivi ventiquattro mesi, esclusivamente per le procedure concorsuali dei posti vacanti attivate entro il 31.12.2010 [1].
2 bis. [Qualora le procedure concorsuali relative ai posti dirigenziali vacanti di cui ai commi 1 e 2 non fossero concluse entro dodici mesi dalla loro attivazione, gli incarichi di dirigenza afferenti ai medesimi posti possono essere rinnovati o nuovamente conferiti fino al completamento delle procedure concorsuali medesime e comunque non oltre il termine del 31 luglio 2010] [2].
3. [Le procedure concorsuali di cui al precedente comma 2 sono definite, di concerto con le Organizzazioni Sindacali, con successivo provvedimento della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale] [3].
Art. 3. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui alla presente legge si provvede nell’ambito degli stanziamenti iscritti, ai sensi della
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Comma così sostituito dall'art. 48 della
[2] Comma inserito dall'art. 33 della
[3] Comma abrogato dall'art. 48 della