Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 11/08/2009 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Proroga delle tessere regionali Emergenza terremoto 2009 |
Art. 2. Modifiche della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 |
Art. 3. Modifiche alle L.R. 30 aprile 2009, n. 7 |
Art. 4. Modifiche alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 |
Art. 5. Autorizzazione alla rinegoziazione di prestiti agevolati |
Art. 6. Norma finanziaria |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 6.1.181 - L.R. 11 agosto 2009, n. 15.
Emergenza terremoto 2009. Interventi in materia di TPL. Modifica LL.RR. nn. 6 e 7 del 30.4.2009 e L.R. n. 6/2005.
(B.U. 28 agosto 2009, n. 45)
Art. 1. Proroga delle tessere regionali Emergenza terremoto 2009
1. E' prorogata fino al 30 settembre 2009 la validità delle «tessere regionali trasporto pubblico emergenza terremoto 2009» di cui all'art. 2 della
Art. 2. Modifiche della
1. Al comma 6 dell'art. 2 della
2. La lettera b) del comma 1 dell’art. 19 della
«b) alle Associazione di volontariato iscritte all’Albo regionale del Volontariato della Regione Abruzzo da almeno due anni, che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora, e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell’anno che precede quello di assegnazione del contributo, nonché alle Associazioni di volontariato che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora da almeno 5 (cinque) anni e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell’anno che precede quello di assegnazione del contributo».
Art. 3. Modifiche alle
1. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009, approvato con
- lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.002 - 11630, denominato "Tasse automobilistiche regionali", è incrementato di € 2 milioni;
- lo stanziamento del capitolo di spesa 13.01.003 – 71520, denominato "Fondo sociale regionale per l’espletamento di servizi e interventi in materia sociale e socio-assistenziale", è incrementato di € 2 milioni.
Art. 4. Modifiche alla
1. Al comma 5 dell’art. 183 della
2. Al comma 7 dell’art. 183 della
Art. 5. Autorizzazione alla rinegoziazione di prestiti agevolati
1. Le imprese, non sottoposte a procedure concorsuali, beneficiarie di finanziamenti agevolati -
2. E’ consentita la rimodulazione del finanziamento originario alle stesse condizioni di cui al comma 1.
3. La presente norma non costituisce ulteriore agevolazione in quanto agli oneri ed interessi del nuovo finanziamento sono applicati tassi di mercato a totale carico dell’impresa richiedente.
4. La norma non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 6. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni previste dall’art. 1 della presente legge si farà fronte con uno stanziamento di € 500.000,00 a valere sulla contabilità speciale aperta in favore del Presidente della Regione Abruzzo, ai sensi e per gli effetti dell'
Art. 7. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Articolo abrogato dall'art. 40 della
[2] Comma così modificato dall'art. 37 della