§ 4.5.6 - L.R. 9 settembre 1983, n. 62.
Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:09/09/1983
Numero:62


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della Legge).
Art. 2.  (Finalità).
Art. 3.  (Materie).
Art. 4.  (Elenco delle funzioni).
Art. 5.  (Attribuzioni degli organi regionali).
Art. 6.  (Piano regionale dei trasporti).
Art. 7.  (Partecipazione regionale ai Piano Nazionale dei Trasporti).
Art. 8.  (Partecipazione degli Enti locali e delle forze sociali al Piano Regionale dei Trasporti).
Art. 9.  (Generalità).
Art. 10.  (Piani di bacino: contenuti e procedure).
Art. 11.  (Tipologia dei servizi).
Art. 12.  (Gestione).
Art. 13.  (Regime della concessione: generalità).
Art. 14.  (Norma transitoria).
Art. 15.  (Finalità).
Art. 16.  (Partecipanti).
Art. 17.  (Bilancio).
Art. 18.  (Capitale).
Art. 19.  (Partecipazione della Regione).
Art. 20.  (Interventi finanziari).
Art. 21.  (Spese di costituzione delle società).
Art. 22.  (Organici del personale delle società di gestione).
Art. 23.  (Concessione: rinvio).
Art. 24.  (Istanza di concessione).
Art. 25.  (Concessioni: istruttoria, esame comparativo e preferenza)
Art. 26.  (Definizione del rapporto di concessione).
Art. 27.  (Contenuto dell'atto di concessione).
Art. 28.  (Concessione: notificazioni e pubblicità)
Art. 29.  (Cessazione di efficacia dei provvedimenti di concessione).
Art. 30.  (Concessione: scadenza del termine).
Art. 31.  (Concessione: rinunzia).
Art. 32.  (Concessioni: revoca).
Art. 33.  (Decadenza della concessione).
Art. 34.  (Concessione: pubblicità dei provvedimenti di cessazione).
Art. 35.  (Procedure).
Art. 36.  (Disciplina).
Art. 37.  (Albo degli autotrasportatori).
Art. 38.  (Rinvio).
Art. 39.  (Equo trattamento).
Art. 40.  (Concessione).
Art. 41.  (Autostazioni).
Art. 42.  (Albo provinciale degli autotrasportatori).
Art. 43.  (Servizi da noleggi e da piazza).
Art. 44.  (Rinvio).
Art. 45.  (Rinvio).
Art. 46.  (Avocazione).
Art. 47.  (Tipologia).
Art. 48.  (Coerenza con i programmi del trasporto pubblico locale).
Art. 49.  (Obiettivo dei contributi di esercizio).
Art. 50.  (Costi d'esercizio).
Art. 51.  (Finalità dei contributi di investimento).
Art. 52.  (Formazione dei programmi finanziari).
Art. 53.  (Contributi per acquisto di autobus, tram, filobus).
Art. 54.  (Contributi per investimenti diversi).
Art. 55.  (Vincolo di destinazione).
Art. 56.  (Programmi).
Art. 57.  (Rilevamento dei costi).
Art. 58.  (Erogazione dei contributi di esercizio).
Art. 59.  (Delega).
Art. 60.  (In generale).
Art. 61.  (Rapporti con gli Enti delegati).
Art. 62.  (In generale).
Art. 63.  (Sanzioni amministrative pecuniarie).
Art. 64.  (Rimozioni delle opere ed esecuzione d'ufficio).
Art. 65.  (Concessioni in atto).
Art. 66.  (Risoluzione dei rapporto).
Art. 67.  (Indennità tecnico-organizzativa).
Art. 68.  (Personale).
Art. 69.  (Partite pregresse da definire).
Art. 70.      Per i contributi relativi ad impianti fissi già realizzati successivamente all'entrata in vigore della legge 10 aprile 1981, n. 151, si può provvedere alla riliquidazione del contributo stesso [...]
Art. 71.  (Leasing-Rinvio).
Art. 72.  (Operatività della delega).
Art. 73.  (Spese per i piani di bacino).
Art. 74.  (Ricerche e studi).
Art. 75.  (Oneri connessi con la delega).
Art. 76.  (Applicazione del T.U. indennità di buonuscita per gli agenti esonerati).
Art. 77.  (Modalità per l'erogazione dei contributi).
Art. 78.  (Organizzazione degli Uffici).
Art. 79.  (Abrogazioni).
Art. 80.  (Finanziamento).


§ 4.5.6 - L.R. 9 settembre 1983, n. 62.

Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali. [1]

(B.U. 22 settembre 1983, n. 14 Straord.).

 

[TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Art. 1. (Oggetto della Legge).

     La presente legge disciplina, in modo unitario ed organico:

     a) la materia dei trasporti pubblici locali, intesi come tali i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone o di cose effettuati il, modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, con esclusione di quelli di competenza dello Stato;

     b) tutte le funzioni amministrative comunque pertinenti alla materia dei trasporti, attribuite alla competenza propria o delegata della Regione, ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle altre leggi dello Stato.

 

     Art. 2. (Finalità).

     Al fine di realizzare una diretta interazione tra politica di sviluppo economico e sociale, assetto del territorio ed organizzazione del trasporto pubblico locale, la Regione:

     a) riconosce al servizio del trasporto pubblico locale il carattere di servizio sociale con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche e socio-economiche;

     b) assegna al servizio stesso un ruolo di compartecipazione allo sviluppo economico della Regione ed, in particolare, al riequilibrio territoriale;

     c) armonizza la politica regionale dei trasporti con gli obiettivi del Piano Generale Nazionale dei Trasporti e delle sue articolazioni settoriali.

 

     Art. 3. (Materie).

     In armonia con le finalità di cui al precedente art. 2 la Regione:

     a) disciplina le funzioni amministrative proprie e delegate attribuite alla competenza regionale dal D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dalle altre leggi dello Stato;

     b) provvede all'individuazione ed attribuzione delle funzioni amministrative che siano suscettibili di delega o di sub-delega agli Enti Locali e vigila sulla sua attuazione;

     c) predispone i Piani Regionali dei Trasporti in connessione con modi di trasporto e delle relative infrastrutture, anche al fine di evitare aspetti di concorrenzialità;

     d) predispone piani annuali e pluriennali di intervento sia per gli investimenti che per l'esercizio dei trasporti pubblici locali, in armonia con le vigenti disposizioni regionali in materia di programmazione e di bilancio;

     e) partecipa all'elaborazione del Piano Nazionale dei Trasporti e dei Piani di Settore, giusta quanto previsto dall'art. 2 della legge quadro 10 aprile 1981, n. 151;

     f) definisce i limiti territoriali dei bacini di traffico stilla base di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità, prescindendo, ove tali esigenze lo richiedano, dalle convenzionali organizzazioni amministrative fondate su circoscrizioni tradizionali e storiche;.

     g) fissa i criteri direttivi e programmatici per l'elaborazione dei Piani di bacino di traffico da parte degli Enti locali, allo scopo di assicurarne la coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti ed anche al fine del coordinamento e dell'unificazione tra sistemi di trasporto di più bacini;

     h) fissa gli indirizzi per l'organizzazione e la ristrutturazione dei servizi di trasporto;

     i) stabilisce le modalità di approvazione dei Piani di Bacino e dei provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione di cui alle precedenti lettere g) ed h) del presente articolo;

     l) disciplina l'esercizio del trasporto pubblico, compreso quello urbano, tenendo presente la concezione unitaria del servizio nell'ambito dei bacini di traffico e favorendo la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi di trasporto nei centri urbani;

     m) promuove ed attua la partecipazione alla gestione delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali da parte degli Enti locali anche attraverso l'istituto della delega;

     n)  realizza la partecipazione degli Enti locali e delle parti sociali all'elaborazione ed all'attuazione del Piano Regionale dei Trasporti;

     o) provvede annualmente, ed in collaborazione con gli Enti locali, o loro associazioni, alla rilevazione dei costi effettivi dei trasporti pubblici locali;

     p) provvede all'erogazione dei contributi di investimento e d'esercizio di cui agli strumenti indicati alla lettera d) del presente art., direttamente o attraverso gli Enti locali delegati;

 

     q) favorisce anche attraverso la partecipazione diretta la creazione di Società a totale o parziale capitale pubblico per l'esercizio del trasporto pubblico di persone e di cose per l'esercizio di attività e servizi connessi con lo sviluppo dei trasporti pubblici in tutte le sue forme di effettuazione.

 

TITOLO II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI PROPRIE O DELEGATE

 

     Art. 4. (Elenco delle funzioni).

     Le funzioni amministrative regionali proprie o delegate, ivi incluse quelle già esercitate dallo Stato, riguardano principalmente: A) In materia di tranvie e linee automobilistiche filoviarie di interesse regionale:

     1) la concessione all'impianto ed all'esercizio;

     2) la vigilanza stilla regolarità dell'esercizio;

     3) la concessione all'impianto ed all'esercizio delle autostazioni;

     4) la vigilanza sulle autostazioni dei servizi di linea;

     5) le agevolazioni di viaggio a favore di particolari categorie di soggetti;

     6) il personale dipendente da imprese concessionarie.

B) In materia di navigazione interna e di porti interni:

     1) la costruzione dei natanti, le attrezzature e le infrastrutture per la navigazione interna;

     2) la navigabilità dei natanti;

     3) la sicurezza della navigazione, incluse le funzioni delegate dallo Stato in materia di sicurezza dei mezzi addetti ai servizi di linea ed escluse quelle relative ai singoli impianti di sicurezza omologati per tipi dai competenti organi dello Stato;

     4) il conferimento delle abilitazioni alle professioni nautiche.

     Le predette funzioni comprendono, tra l'altro:

     a) l'autorizzazione all'esercizio di pubblici servizi di linea;

     b) la concessione per l'occupazione e l'uso di aree ed altri beni nelle zone portuali;

     c) la concessione di spiagge lacuali;

     d) il rilascio di certificati di navigabilità;

     e) le disposizioni per la rimozione di materiali sommersi;

     f) l'autorizzazione all'esercizio del trasporto per conto proprio e per conto terzi e vigilanza sulla loro regolarità;

     g) il controllo sui regolamenti comunali per la disciplina della navigazione nei corsi d'acqua che attraversano centri abitati;

     h) il noleggio da banchina e servizi pubblici di traino;

     i) il movimento delle navi nei porti e svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco di persone e di merci;

     l) il rimorchio di persone munite di sci acquatici o acquaplani, effettuato per conto terzi con motoscafi ed imbarcazioni a motore;

     m) le caratteristiche del numero di iscrizione dei natanti sigla dell'ufficio di iscrizione e targhe;

     n) la fluitazione;

     o) la tutela delle vie navigabili;

     p) la stazzatura dei natanti;

     a) gli approdi;

     r) l'autorizzazione al pilotaggio;

     s) il personale dipendente da imprese concessionarie della navigazione interna;

     t) i titoli e le qualifiche del personale navigante, nonché le forze minime e gli equipaggi.

C) In materia di noleggi e servizi da piazza:

     L'approvazione dei regolamenti comunali che disciplinano i servizi da noleggio e da piazza.

D) In materia di autotrasporto:

     La tenuta dell'Albo provinciale degli autotrasportatori. E) In materia finanziaria:

     La concessione e l'erogazione di contributi di investimento e di esercizio.

F) In materia di trasporto a fune:

     1) la determinazione delle norme di carattere generale e tecnico;

     2) l'adozione di provvedimenti amministrativi e tecnici previsti dalle predette norme.

 

     Art. 5. (Attribuzioni degli organi regionali).

     La potestà regolamentare, la fissazione di criteri ed indirizzi generali e l'emanazione di direttive relative all'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 4 sono attribuite al Consiglio Regionale.

     Al medesimo Consesso sono attribuite le competenze in materia di piani e programmi e le altre funzioni risultanti dai successivi articoli della presente legge.

     Il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri conferitigli dall'art. 47 dello Statuto e dirige le funzioni delegate dallo Stato ai sensi dell'art. 121 della Costituzione.

     Salvo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo, spetta alla Giunta Regionale:

     - fissare le modalità da seguire nella formazione dei piani di bacino, in coerenza con le direttive ed i criteri generali indicati dal Piano Regionale dei Trasporti;

     - esercitare le funzioni relative all'esecuzione delle determinazioni del Consiglio Regionale;

     - esercitare le funzioni precisate dai successivi articoli della presente legge;

     - approvare le modalità di esercizio,

     - esercitare le altre funzioni amministrative non attinenti ad attività programmatorie.

     In attuazione dei propri principi statutari ed ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo I della Legge 10 aprile 1981, n. 151 la Regione delega, di norma, l'esercizio delle funzioni amministrative agli enti locali, che le esercitano in forma singola o associata.

     L'individuazione delle funzioni delegabili e la disciplina della delega sono contemplate nei successivi articoli della presente legge.

 

TITOLO III

PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI LOCALI

 

     Art. 6. (Piano regionale dei trasporti).

     Il Piano Regionale dei Trasporti è il documento programmatorio fondamentale della politica dei trasporti locali.

     Esso contiene:

     a) l'individuazione delle linee principali del trasporto su scala regionale ed interregionale e relative infrastrutture, con riguardo al piano di sviluppo regionale ed al piano generale nazionale dei trasporti;

     b) l'integrazione e il coordinamento a livello spaziale e intermodale dei diversi sistemi di trasporto e loro infrastrutture;

     c) l'individuazione delle zone nelle quali sono consentiti l'impianto e l'esercizio del trasporto a fune;

     d) l'individuazione delle linee del trasporto e le relative infrastrutture per il collegamento dei bacini di traffico;

     e) l'indicazione dell'ordine prioritario degli interventi in materia dei trasporti pubblici locali;

     f) la delimitazione territoriale dei bacini di traffico e la fissazione delle direttive e dei criteri generali per la formazione dei piani di bacino da parte degli enti locali [2];

     g) il sistema di gestione per ciascuna linea di rete per i servizi di cui alle lettere a) e d) del presente articolo;

     h) la fissazione dei criteri generali relativi all'istituzione e all'esercizio del servizio di noleggio con autoveicoli;

     i) le direttive da osservare da parte dei Comuni nella formazione degli strumenti urbanistici per favorire la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi di trasporto nei centri urbani.

     Il Piano Regionale dei Trasporti ha carattere annuale e pluriennale ; quello pluriennale è riferito allo stesso periodo contemplato dal programma di sviluppo regionale.

     Esso è approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.

     Per le modifiche sono osservate le medesime procedure anche con la partecipazione degli Enti locali e delle forze sociali di cui al successivo articolo 8.

 

     Art. 7. (Partecipazione regionale ai Piano Nazionale dei Trasporti).

     Ai sensi dell'art. 2 della legge-quadro 10 aprile 1981, n. 151, la Regione concorre, secondo la legislazione statale, all' elaborazione del Piano Nazionale dei trasporti e dei Piani di Settore.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, determina i contenuti programmati della partecipazione regionale all'elaborazione dei piani di cui al comma precedente.

 

     Art. 8. (Partecipazione degli Enti locali e delle forze sociali al Piano Regionale dei Trasporti).

     Alla formazione del Piano Regionale dei Trasporti sono chiamati a partecipare attraverso conferenze indette dalla Giunta Regionale:

     a) gli Enti Locali;

     b) i Distretti Scolastici;

     c) le UU.LL.SS.SS.;

     d) gli Enti Provinciali per il Turismo;

     e) le Organizzazioni dei datori di lavoro e le Associazioni delle aziende di trasporto maggiormente rappresentative;

     f) le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

     Possono essere chiamati, altresì, a partecipare alle predette conferenze altre categorie economiche sociali interessate.

     Gli atti delle conferenze sono allegati al progetto di Piano.

 

TITOLO IV

BACINI DI TRAFFICO, PIANI DI BACINO

 

     Art. 9. (Generalità).

     Ai fini della presente legge, per bacino di traffico si intende un ambito territoriale nel quale, tenuti presenti l'intermodalità ed il sistema viario, è attuato un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità.

     La delimitazione territoriale dei bacini tiene conto delle esigenze:

     a) lavorative;

     b) scolastiche;

     c) turistiche;

     d) sociali;

e viene definita dal Piano Regionale dei Trasporti.

     Nelle more della predisposizione ed approvazione del Piano dei Bacini di Traffico, il bacino di traffico viene delimitato dall'ambito territoriale di ciascuna provincia [3].

 

     Art. 10. (Piani di bacino: contenuti e procedure).

     Il Piano di bacino, che sostanzia la specificazione e l'articolazione del Piano Regionale Integrato dei Trasporti, è elaborato nel rispetto degli indirizzi programmatici fissati dal Piano Regionale e delle direttive impartite dalla Giunta Regionale, ai sensi del IV comma del precedente articolo 5.

     Il Piano di bacino deve contenere:

     a) il complesso dei servizi costituenti la rete di bacino, ivi inclusi quelli per il trasporto a fune, nonché le linee interbacino;

     b) le modalità di integrazione e coordinamento a livello spaziale e intermodale dei diversi sistemi di trasporto e loro infrastrutture;

     c) l'individuazione delle unità di rete di cui al successivo articolo 11 ed il loro sistema di gestione;

     d) gli interventi sulle infrastrutture al fine di migliorare il livello di offerta del trasporto pubblico;

     e) i programmi di investimenti annuali e pluriennali coerenti e compatibili con le previsioni dei programmi finanziari regionali;

     f) l'entità e la dislocazione dei servizi di noleggio da rimessa con autobus.

     (Omissis) [4].

     Il Piano di bacino è approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta.

     All'eventuale revisione ed aggiornamento del Piano si procede mediante conferenze indette con procedura e modalità stabilite dalla Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare.

     (Omissis) [5].

     Nelle more della formazione, approvazione ed esecutività del Piano di bacino, i provvedimenti riguardanti i contenuti tipici del Piano sono adottati dalla Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare.

 

TITOLO V

GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

 

Capo I

In generale

 

     Art. 11. (Tipologia dei servizi).

     La rete dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma è composta da unità di rete.

     L'unità di rete è l'unità organizzativa più conveniente per economicità, efficienza e produttività in cui sia dato scomporre la rete stessa.

     L'unità di rete è costituita da una o più linee che abbiano le caratteristiche di cui al comma precedente.

     I servizi di trasporto pubblico locale ai fini della presente legge, si distinguono in:

     a) servizi di bacino; svolgentisi interamente all'interno di un medesimo bacino di traffico;

     b)  servizi interbacino: colleganti località site in due o più bacini di traffico, compresi quelli interregionali con percorso svolgentesi in prevalenza nel territorio regionale.

     I servizi di cui al precedente comma, avuto riguardo alle loro finalità e caratteristiche, si distinguono in servizi ordinari, speciali, di Gran Turismo, occasionali e sperimentali.

     Sono ordinari i servizi offerti alla generalità degli utenti.

     Sono speciali i servizi prevalentemente destinati a determinati gruppi di utenti, quali lavoratori e studenti.

     I servizi di Gran Turismo sono quelli che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche panoramiche, storiche o altri particolari attrattive dei luoghi da essi collegati. Tali servizi sono di norma raccordati con le previsioni dei piani turistici.

     I servizi occasionali hanno lo scopo di soddisfare particolari esigenze derivanti da eventi contingenti e con durata, di norma, non superiore al mese.

     Sono considerati sperimentali i servizi che hanno lo scopo di accertare elementi e caratteristiche attinenti al traffico, ovvero d'adeguare le modalità d'esercizio alle effettive esigenze.

     La loro durata non è superiore, di norma, a mesi tre.

     I servizi di trasporto pubblico locale ordinari, speciali e di Gran Turismo debbono essere contemplati, a seconda delle loro caratteristiche, negli strumenti programmatici del trasporto pubblico locale di cui ai precedenti titoli III e IV.

 

     Art. 12. (Gestione).

     I servizi di trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 1 della legge-quadro 10 aprile 1981, n. 151, sono gestiti in uno dei seguenti modi:

     a) in economia dagli Enti locali;

     b) mediante aziende speciali;

     c) in regime di concessione.

 

     Art. 13. (Regime della concessione: generalità).

     La gestione in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale è accordata ad Enti che abbiano tra gli scopi istituzionali l'esercizio del trasporto pubblico e agli altri soggetti di cui al successivo articolo 25.

     La concessione non può eccedere il periodo di 7 anni consecutivi ed ininterrotti e può essere rinnovata.

     I soggetti concedenti sono individuati dalla presente legge e dalle vigenti norme dello Stato.

     La concessione viene accordata a soggetti di comprovata idoneità tecnica e finanziari ed è soggetta al pagamento della relativa tassa prevista dalle leggi regionali.

 

     Art. 14. (Norma transitoria).

     In attesa della formazione, approvazione ed esecutività dei programmi del trasporto pubblico locale, la gestione dei servizi è proseguita stilla base degli atti di affidamento e delle situazioni gestorie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con gli adempimenti di cui al successivo articolo 24.

 

Capo II

Società di gestione a capitale pubblico

 

     Art. 15. (Finalità).

     La Regione promuove la costituzione di Società per Azioni a capitale pubblico per la gestione dei servizi di trasporto per la gestione di altri servizi comunque connessi ai vari modi di effettuazione del pubblico trasporto.

     Le Società di gestione promosse dalla Regione hanno il compito esercitare il servizio dei trasporti in uno o più bacini, in conformità piani di trasporto di cui ai precedenti Titoli III e IV ed alle direttive generali impartite dalla Regione.

     Le Società promosse per la gestione di altri servizi connessi, comunque, all'attività di pubblico trasporto, devono essere in ogni caso prevalente capitale pubblico.

 

     Art. 16. (Partecipanti).

     Il capitale delle Società di gestione è sottoscritto dalla Regione, Province, Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Enti pubblici e di diritto pubblico, Società di Trasporti a prevalente capitale pubblico.

     Lo Statuto tipo delle Società di gestione è approvata dalla Giunti Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare.

     In ogni caso di dissenso decide il Consiglio Regionale.

 

     Art. 17. (Bilancio).

     Il complesso dei servizi affidati alle Società Pubbliche di gestione deve essere eseguito in condizione di pareggio di bilancio.

     Concorrono a determinare i ricavi delle Società di gestione i prodotti del traffico ed i contributi pubblici erogati in considerazione degli oneri derivanti dal carattere sociale del trasporto.

     Per i servizi a prevalente carattere sociale si intendono quei servizi non trovano copertura nei ricavi e contributi di cui al comma precedente.

     La prestazione di particolari servizi di carattere prevalentemente sociale che saranno richiesti dagli Enti locali avviene alla condizione che i contributi richiesti alla Società di Gestione e riconosciuti necessari, secondo il bilancio di previsione, siano stati approvati dagli Enti richiedenti il servizio ed effettivamente erogati alle Società di gestione,

 

     Art. 18. (Capitale).

     Il capitale può essere versato parte all'atto della costituzione e parte in quote successive secondo le modalità stabilite dagli atti costitutivi.

     La sottoscrizione del capitale delle Società di gestione può avvenire anche mediante conferimenti di immobili, impianti, attrezzature, materiale rotabile. In tal caso, la stima dei valori commerciali correnti dei beni conferiti è effettuata a norma dell'art. 2343 c.c.

 

     Art. 19. (Partecipazione della Regione).

     La Regione sottoscrive il capitale azionario delle Società di gestione mediante conferimento in denaro od in immobili, impianti, attrezzature, materiale rotabile.

     La Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, provvede alla definizione ed articolazione degli interventi pubblici.

     In caso di conflitto decide il Consiglio Regionale.

     I conferimenti di cui al primo comma possono essere effettuati anche a favore di società di gestione già costituite.

 

     Art. 20. (Interventi finanziari).

     La Regione, secondo le modalità e nel rispetto delle procedure previste dall'ordinamento Vigente, può:

     a) sottoscrivere quote del capitale sociale delle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale anche mediante il conferimento di beni ed impianti;

     b) contrarre mutui che si rendessero necessari per partecipare alla sottoscrizione del capitale sociale delle società di gestione;

     c) rilasciare fidejussioni a favore delle società di gestione e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico per i programmi di spesa in materiale rotabile e per il capitale circolante e necessario nelle more di erogazione dei contributi di investimento e di esercizio.

 

     Art. 21. (Spese di costituzione delle società).

     Le spese di costituzione delle società possono essere poste a carico della Regione.

 

     Art. 22. (Organici del personale delle società di gestione).

     Gli organici e le eventuali modifiche sono deliberati dal Consiglio d'Amministrazione delle società di gestione con la maggioranza dei 2 terzi dei membri del Consiglio.

     Essi sono, comunque, condizionati all'approvazione della Regione ai sensi del R.D.L. 8 gennaio 1931, n. 148.

     Le assunzioni del personale, successive alla costituzione delle società di gestione, sono effettuate esclusivamente per concorso pubblico per esami o per titoli ed esami, ad eccezione dei diri enti e del personale dei due livelli iniziali previsti dalle Tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria vigente, tranne i bigliettai.

     Il trattamento economico e giuridico del personale è disciplinato dal CCNL di categoria e dal contratto integrativo aziendale approvato dal Consiglio di Amministrazione.

 

TITOLO VI

DISCIPLINA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

 

Capo I

Tramvie e linee automobilistiche e filoviarie

 

     Art. 23. (Concessione: rinvio).

     La concessione all'impianto e all'esercizio di tramvie e linee automobilistiche e filoviarie può essere assentita nei casi contemplati dai programmi dei trasporti in cui le linee ricadono ed a favore dei soggetti di cui alla presente legge.

     Le concessioni di linee che si svolgono integralmente nell'ambito del territorio di un Comune sono accordate dal Sindaco del Comune stesso, previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale e nel rispetto dei programmi regionali.

 

     Art. 24. (Istanza di concessione).

     Le istanze per conseguire la concessione di unità di rete di cui al precedente capo sono presentate all'Ente abilitato ad assentirle per attribuzione propria o delegata, entro il termine di 90 giorni dalla data di esecutività del programma dei trasporti in cui le linee sono contemplate.

     Al fine di consentire all'Ente medesimo l'adozione di atti confirmatori o di modifica di concessioni in essere alla data di esecutività del programma in cui le linee concesse o affidate sono contemplate, i concessionari inoltrano apposita richiesta nello stesso termine indicato al 1° comma.

     L'istanza di richiesta deve contenere:

     a) le generalità del richiedente, ivi incluso il codice fiscale, il suo domicilio e la sua sottoscrizione; per le società, la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la sottoscrizione del rappresentante legale;

     b) l'individuazione, nel relativo strumento programmatico, dell'unità di rete della quale è chiesto l'esercizio in concessione.

 

     Art. 25. (Concessioni: istruttoria, esame comparativo e preferenza)

     L'Ufficio che riceve l'istanza ne accerta la regolarità e la completezza e può chiedere all'istante ogni informazione e documentazione utile all'individuazione del soggetto o dell'oggetto della richiesta.

     Le richieste di concessione per una stessa unità di rete, se ritenute regolari e complete da parte dell'Ufficio ricevente, sono assoggettate ad esame comparativo, da parte dell'Ufficio stesso, ai fini

dell'individuazione dell'ordine di preferenza.

     Hanno diritto di preferenza, tenuto conto dell'idoneità tecnica e finanziaria delle singole aziende richiedenti, nell'ordine:

     1) i concessionari di unità di rete per le quali quella richiesta in concessione costituisca una diretta integrazione;

     2) i concessionari di unità di rete finitime;

     3) le cooperative di lavoratori;

     4) le cooperative di datori di lavoro esercenti il trasporto pubblico locale.

 

     Art. 26. (Definizione del rapporto di concessione).

     L'accoglimento dell'istanza e, se del caso, la formulazione del giudizio comparativo, spettano alla Giunta Regionale o all'Ente delegato ove si sia determinata la delega della funzione.

     Il provvedimento, ivi incluso il diniego opposto ai richiedenti in concorrenza, sono atti amministrativi definitivi.

     Con lo stesso provvedimento è approvato lo schema di disciplinare.

     Successivamente, l'Ufficio preposto al servizio provvede ad acquisire le sottoscrizioni delle parti, previo accertamento dell'avvenuto versamento della tassa di concessione, al repertorio dell'atto esecutivo ed a promuoverne, se del caso, la registrazione fiscale.

 

     Art. 27. (Contenuto dell'atto di concessione). [6]

     L'atto di concessione deve contenere tutte le condizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico che regolano la concessione, durata e decorrenza della stessa, nonché l'obbligo inerente al trasporto degli effetti postali, sempre che esso sia compatibile con le modalità di gestione del servizio.

     In caso contrario, la Giunta Regionale promuove le necessarie intese per garantire il trasporto degli effetti postali.

     E' vietata la subconcessione delle linee di trasporto pubblico salvo espressa autorizzazione del concedente per esigenze di pubblico interesse, a condizione che:

     - il costo del servizio risulti inferiore;

     - la responsabilità organizzativa e la regolarità d'esercizio ricadano sul concessionario.

     E' parimenti vietata la cessione della concessione, salvo espresso provvedimento del concedente, motivato da esigenze di pubblico interesse ed alle condizioni in esso indicate.

 

     Art. 28. (Concessione: notificazioni e pubblicità)

     I provvedimenti di concessioni sono notificati, a cura dell'Amministrazione competente, al richiedente ed agli Enti, uffici e soggetti interessati, per gli adempimenti di loro competenza ed entro dieci giorni dalla data del loro rilascio.

     Gli stessi provvedimenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ad iniziativa dell'Ente concedente.

 

     Art. 29. (Cessazione di efficacia dei provvedimenti di concessione).

     I provvedimenti di concessione cessano la loro efficacia per:

     a) scadenza del termine;

     b) rinunzia;

     c) revoca;

     d) decadenza.

     Il mancato rinnovo delle concessioni o la loro decadenza per inadempienza degli impegni previsti dal disciplinare non attribuisce il diritto ad alcun indennizzo. Le attrezzature fisse e mobili e il materiale rotabile possono essere rilevati a prezzi di mercato dal concedente, con diritto di prelazione, al netto degli eventuali contributi statali o regionali in conto capitale per investimenti non ammortizzati.

 

     Art. 30. (Concessione: scadenza del termine).

     La concessione cessa di aver efficacia alla scadenza del termine.

     I provvedimenti scaduti possono essere rinnovati previa l'osservanza delle norme previste per il loro rilascio od a condizione che il richiedente abbia puntualmente adempiuto a tutte le prescrizioni ed obblighi fissati nel precedente provvedimento e nel disciplinare.

     L'istanza di rinnovo deve essere presentata all'Ente concedente almeno 12 mesi prima della scadenza.

 

     Art. 31. (Concessione: rinunzia).

     L'esercente un servizio di trasporto pubblico locale, che intenda rinunziare all'attività concessa, deve farne dichiarazione autenticata all'Ente concedente, senza apporvi alcuna condizione.

     La rinunzia è accertata dall'organo competente con atto che ha funzione liberatoria per il rinunziante.

 

     Art. 32. (Concessioni: revoca).

     L'Ente concedente ha sempre la facoltà di revocare la concessione quando vengono meno le ragioni di pubblico interesse che determinarono la concessione.

 

     Art. 33. (Decadenza della concessione).

     Il Concessionario incorre nella decadenza della concessione quando:

     a) non inizi il servizio entro trenta giorni dalla data di notifica dell'atto di concessione, oppure iniziatolo lo abbandoni, lo interrompa, oppure lo svolga con ripetute e gravi irregolarità;

     b) non ottemperi alle disposizioni impartite dall'Ente concedente o ne ostacoli i provvedimenti, ovvero commetta gravi e ripetute irregolarità;

     c) non osservi gli obblighi contenuti nell'atto di concessione e nel disciplinare;

     d) venga a mancare dei requisiti di capacità tecnica ed economica;

     e) si rifiuti di eseguire il trasporto di effetti postali.

     La pronunzia di decadenza, nelle fattispecie suddette, deve essere preceduta da due diffide intimate al concessionario con lettera raccomandata AR ed avviene trascorsi 10 giorni dalla data della seconda diffida; tra l'intimazione della prima diffida e la seconda devono trascorrere almeno 20 giorni.

     La decadenza si estende a tutte le concessioni di cui è titolare il concessionario, quando questi abbia perso i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria oppure non osservi i contratti collettivi di lavoro.

 

     Art. 34. (Concessione: pubblicità dei provvedimenti di cessazione).

     I provvedimenti di accettazione della rinunzia e di pronunzia della revoca e della decadenza, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sono notificati a cura degli organi competenti ad emetterli, alla parte, agli Enti ed agli Uffici interessati, entro 10 giorni dalla data della loro esecutività.

 

Capo II

Autorizzazioni

 

     Art. 35. (Procedure).

     La valutazione di compatibilità dell'impiego di autobus di linea in servizio di noleggio da autorizzare da parte della Direzione provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è effettuata dal Settore Trasporti della Giunta regionale o dall'Ente delegato ed è dagli stessi comunicata alla predetta Direzione.

     Non è di ostacolo alla predetta valutazione di compatibilità il vincolo di destinazione di cui al primo comma dell'art. 55 della Legge regionale 9 settembre 1983, n. 62, nei limiti fissati dalla presente legge.

     La stessa procedura è seguita relativamente alle autorizzazioni concernenti l'immissione o l'eliminazione di autobus in servizio di linea [7].

 

Capo III

Autostazioni

 

     Art. 36. (Disciplina).

     L'opportunità dell'impianto di stazioni ad uso di una o più linee automobilistiche deve essere contemplata nel Piano Regionale dei Trasporti o nel Piano di bacino.

     I relativi progetti sono approvati dalla Giunta Regionale o dall'Ente delegato, previo nulla-osta, ai fini della sicurezza, da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

     L'approvazione dei progetti è subordinata a concessione comunale ai sensi della le e 28 gennaio 1977 n. 10 e successive modificazioni, ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità e urgenza dei lavori.

     I concessionari delle autolinee facenti capo ad una stazione comune, hanno l'obbligo di concorrere alle relative spese di esercizio e di ammortamento degli impianti, nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta Regionale, tenendo conto del maggiore o minore uso dell'impianto da parte dei singoli concessionari stessi.

     L'impianto e l'esercizio delle autostazioni sono soggetti al regime della concessione per la durata massima di anni 30.

     Il regime concessionario è disciplinato dalle norme di cui agli articoli 23 e seguenti, in quanto applicabili.

 

Capo IV

Trasporto merci

 

     Art. 37. (Albo degli autotrasportatori).

     La tenuta dell'Albo Provinciale degli autotrasportatori viene effettuata in osservanza delle disposizioni dello Stato di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, per delega assentita dallo Stato alle Regioni.

 

Capo V

Navigazione interna e porti interni

 

     Art. 38. (Rinvio).

     La disciplina delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e porti della navigazione interna, di cui al precedente articolo 4, è rinviata ad apposito regolamento del Consiglio Regionale, da emanare sulla base dei seguenti criteri ed indirizzi generali:

     a) la regolamentazione delle funzioni deve essere preceduta da intese con una o più Regioni aventi analoghe situazioni fluviali e lacuali;

     b) le disposizioni regolamentari debbono essere uniformate alle norme legislative ed ai regolamenti regionali vigenti in materia di difesa dell'ambiente ed ecologia, di urbanistica e assetto del territorio, di opere pubbliche lacuali e fluviali, di turismo, di agricoltura e di pesca nelle acque interne;

     c) la navigazione interna è, di norma, consentita con natanti non azionati da motore, salvo che trattasi di natanti adibiti al servizio di sorveglianza e di sicurezza, salvo specifiche fattispecie per le quali deve essere, tra l'altro, precisato:

     - le zone e i tratti navigabili;

     - i tipi di natanti ammessi, la potenza massima da installare e la velocità massima consentita;

     - le fasce orario di navigazione;

     - le distanze di rispetto degli abitati, campeggi ed altre strutture turistiche, oasi di protezione ittica, segnali collocati in acqua;

     d) le disposizioni debbono mirare a  garantire i divieti di scarico dei rifiuti, oggetti di scarto, residui di combustione e, in genere, di sostanze pericolose o inquinanti;

     e) i tratti fluviali utilizzabili per la fluitazione debbono essere rigorosamente individuati;

     f) nella disciplina delle funzioni delegate dallo Stato in materia di sicurezza dei mezzi addetti ai servizi di linea, sono osservate le disposizioni dello Stato;

     g) le disposizioni regolamentari sono emanate in osservanza delle norme di cui alla presente legge ed, in particolare, di quelle che concernono la vigilanza, le sanzioni, la delega di funzioni nonché ogni altra funzione avente carattere generale e, in quanto tale, estensibile alla specifica materia di cui al presente articolo.

 

Capo VI

Del personale

 

     Art. 39. (Equo trattamento).

     Il Consiglio Regionale approva gli organici del personale delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico di linea di competenza regionale.

     La Giunta Regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 84 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, tra l'altro:

     a) decide sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica;

     b) autorizza le assunzioni in deroga ai limiti di età;

     c) dirime le controversie relative all'orario di lavoro del personale addetto alle autolinee di carattere locale;

     d) vigila sull'applicazione delle norme sull'equo trattamento;

     e) autorizza l'esonero del personale dalle aziende che esercitano trasporti pubblici locali.

 

Capo VII

Delegazione e subdelegazione di funzioni regionali

 

Sezione I

Tramvie e linee automobilistiche e filoviarie

 

     Art. 40. (Concessione).

     La concessione dei servizi di autolinee, tramvie e filovie che interessano più Comuni, è delegata alla Provincia nel cui territorio sono esercitati.

     Se i Comuni collegati appartengono a diverse Province, la competenza delegata spetta alla Provincia nel cui territorio si svolga la massima parte del percorso.

     La delega concerne tutte le funzioni amministrative in materia di concessione di cui al Titolo VI, capo I della presente legge.

     Per le ulteriori attribuzioni delegate connesse con il rapporto concessorio, si rinvia ai successivi articoli della presente legge.

     Sono altresì delegate alla Provincia le autorizzazioni di cui al I e II comma del precedente articolo 35.

     Resta ferma la competenza regionale allorché trattisi di servizi che interessino territori di Regioni contermini.

     Gli Enti delegati possono avvalersi dei servizi tecnici e amministrativi regionali prima di decidere sulle domande di concessione.

 

     Art. 41. (Autostazioni).

     La concessione all'impianto e all'esercizio delle autostazioni è delegata ai Comuni nel cui territorio deve essere ubicata l'autostazione.

 

     Art. 42. (Albo provinciale degli autotrasportatori).

     Le funzioni amministrative concernenti la tenuta dell'Albo Provinciale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi, istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298, sono subdelegate alle Province.

     Le Province esercitano le funzioni subdelegate nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298 e delle disposizioni regionali.

 

     Art. 43. (Servizi da noleggi e da piazza). [8] Le deliberazioni comunali relative ai regolamenti che disciplinano i servizi da noleggio e da piazza, nonché numero, tipo, caratteristiche degli autoveicoli da adibire ai predetti servizi, rese esecutive dai competenti organi di controllo, devono essere approvate con ordinanza del Dirigente del Servizio Compiti Istituzionali del Settore regionale Trasporti ed in conformità con i Piani di Bacino di cui all'art. 10 della presente legge.

     Fino all'approvazione dei Piani di bacino si provvede con ordinanza dirigenziale, come al precedente comma ed in conformità con lo Schema Tipo per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente, approvato dal Consiglio Regionale.

 

Sezione II

Navigazione interna e porti della navigazione interna

 

     Art. 44. (Rinvio).

     Ai sensi del precedente art. 4 la delega agli Enti locali delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e porti della navigazione interna, è resa operativa con regolamento del Consiglio Regionale.

 

Sezione III

Delega:

Disposizioni di carattere generale

 

     Art. 45. (Rinvio).

     Le disposizioni riguardanti gli aspetti finanziari della delega sono contemplati nei successivi articoli 75 e 79.

     Al comando o all'assegnazione di personale regionale agli Enti delegati si provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

     Nell'esercizio delle funzioni delegate debbono essere osservate le norme di cui alla presente legge e le previsioni e prescrizioni degli strumenti programmatici da essa contemplate, nonché le direttive e procedure fissate dalla Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare.

 

     Art. 46. (Avocazione).

     Gli Enti delegati devono provvedere, nelle materie di rispettiva competenza, nei termini di cui alla presente legge e, in mancanza, entro 180 giorni dalla presentazione delle istanze o dal verificarsi degli eventi.

     I termini previsti dal comma precedente sono interrotti, per una sola volta, a causa di esigenze istruttorie o al fine di permettere la regolarizzazione delle istanze.

     La Regione, trascorsa inutilmente il termine entro il quale l'Ente delegato deve pronunciarsi, adotta, su istanza degli interessati o d'ufficio, le misure e i provvedimenti previsti dalle disposizioni regionali vigenti in materia di inadempienza o di inattività degli Enti delegati.

 

TITOLO VII

PROGRAMMI FINANZIARI

 

Capo I

Generalità

 

     Art. 47. (Tipologia).

     La Regione adotta programmi poliennali annuali di intervento sia per gli investimenti che per l'esercizio dei trasporti pubblici locali.

     I programmi poliennali sono riferiti allo stesso periodo contemplato dal piano di sviluppo regionale.

     I programmi annuali e poliennali vengono raggruppati:

     a) per tipo di previsione programmatica regionale e di bacino;

     b) per tipo e categoria di trasporti;

     c) per tipo di gestione del trasporto pubblico locale di cui al precedente articolo 12.

 

     Art. 48. (Coerenza con i programmi del trasporto pubblico locale).

     I programmi di cui al precedente articolo 47 sono indirizzati alla realizzazione dei programmi del trasporto pubblico locale di cui ai titoli III e IV della presente legge.

 

     Art. 49. (Obiettivo dei contributi di esercizio).

     I contributi di esercizio sono erogati con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci degli esercenti il trasporto pubblico locale e sono annualmente determinati calcolando:

     a) il corso economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, mediante analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;

     b) i ricavi del traffico derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dalla Regione.

     Tali ricavi devono in ogni caso coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente con Decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro e d'intesa con la Commissione Consultiva Interregionale, di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

     c) l'ammontare del contributo chilometrico annuo da erogare è determinato dalla Giunta Regionale sulla base della differenza tra i costi ed i ricavi di cui ai precedenti punti a) e b).

     L'importo del contributo che mediante gli acconti erogati secondo l'art. 56 risulti eccedere il contributo di cui al comma precedente è considerato quale acconto sui contributi degli esercizi successivi, salva la facoltà della Giunta Regionale di provvedere in ogni caso al recupero delle eccedenze.

 

     Art. 50. (Costi d'esercizio).

     La Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, determina annualmente in via preventiva e consuntiva, i costi di cui alla lettera a) del precedente art. 49, tenendo presenti, tra l'altro:

     a) i  costi di trazione per tipo di servizio;

     b) il costo del personale;

     c) i  costi tecnici di esercizio e generali comprendenti assicurazioni, tasse di circolazione, ammortamenti, oneri finanziari ed altri.

 

     Art. 51. (Finalità dei contributi di investimento). [9]

 

     Art. 52. (Formazione dei programmi finanziari). [10]

 

     Art. 53. (Contributi per acquisto di autobus, tram, filobus). [11]

 

     Art. 54. (Contributi per investimenti diversi). [12]

 

     Art. 55. (Vincolo di destinazione). [13]

 

Capo III

Contributi di esercizio

 

     Art. 56. (Programmi).

     I programmi finanziari annuali di esercizio, predisposti ed approvati ai sensi del precedente articolo 52 prevedono:

     a) acconto sui contributi di esercizio per l'anno successivo;

     b) conguaglio del contributo di esercizio per l'anno precedente.

     A partire dall’1.1.2005 l’acconto è costituito dalla somma corrispondente al 100% del deficit standard chilometrico preventivo calcolato per l’anno precedente, moltiplicato per le percorrenze effettive dell’anno precedente, salvo sostanziali modifiche in aumento o in diminuzione nell’anno di riferimento [14].

     L'acconto di cui sopra è decurtato delle erogazioni disposte per lo stesso titolo prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 57. (Rilevamento dei costi).

     Ai sensi dell'articolo 7 della legge-quadro 10 aprile 1981, n. 151, i competenti uffici della Giunta Regionale provvedono annualmente alla rilevazione dei costi effettivi del trasporto pubblico locale.

     Gli esercenti il trasporto pubblico locale allegano ai propri bilanci, o stati di previsione, una tabella di raffronto tra i propri costi effettivi e quelli standardizzati di cui alla lettera a) del precedente articolo 49.

     I bilanci sono presentati secondo lo schema-tipo definito dal Ministero del Tesoro ai sensi del quarto comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

     Il conto consuntivo delle aziende costituite in Società per Azioni a totale partecipazione pubblica è rappresentato dal bilancio predisposto e approvato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

 

     Art. 58. (Erogazione dei contributi di esercizio). [15]

     [L'istanza di acconto e quella di conguaglio redatta con le modalità di cui alla lettera a) del precedente articolo 24, sono presentate all'ente o all'Ufficio abilitato a provvedere.

     La domanda di acconto deve essere presentata entro il mese di febbraio di ciascun anno di riferimento e deve essere corredata delle certificazioni degli Istituti Previdenziali e Assicurativi attestanti la situazione di regolarità dei versamenti o di esposizione debitoria relative al bimestre precedente a quello di presentazione della domanda.

     In caso di dichiarata esposizione debitoria, si provvede a termini delle vigenti leggi.

     L'istanza di richiesta del conguaglio deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento e deve essere corredata entro il 30 settembre dello stesso anno:

     a) del conto economico dell'esercizio dell'anno di riferimento, redatto su apposito modulo predisposto dal Settore Trasporti della Giunta Regionale;

     b) dell'elenco delle linee esercitate anche con atto di affidamento o autorizzazione statale e/o comunale, compilato su moduli predisposti a cura del predetto Settore;

     c) della copia conforme alle scritture IVA obbligatorie;

     d) della dichiarazione, con firma autenticata ai sensi di legge, del titolare o legale rappresentante dell'azienda o ente che i dati esposti, relativi alla percorrenza e alle corse bis denunziate nella documentazione esibita, corrispondono a quelle effettivamente effettuate;

     e) della copia autenticata della dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770) presentata dagli esercenti per l'anno di riferimento;

     f) della copia del bilancio depositato a norma di legge per le imprese che vi sono tenute;

     g) dell'ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini istruttori.]

 

     Art. 59. (Delega).

     I provvedimenti di erogazione dei contributi di esercizio sono delegati ai Comuni per le imprese che esercitano prevalentemente il trasporto pubblico di persone di tipo urbano e comunale. Rimane di competenza della Giunta Regionale l'erogazione dei contributi di esercizio per tutte le altre imprese.

     La Giunta Regionale accredita in favore dei Comuni le quote di competenza per l'intero esercizio.

     L'erogazione dei contributi avviene in osservanza delle direttive impartite dalla Giunta Regionale alla quale sono comunicati in copia i provvedimenti emessi e viene reso il conto delle somme accreditate, secondo le vigenti disposizioni regionali. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 45 e 46.

 

TITOLO VIII

VIGILANZA E SANZIONI

 

Capo I

Vigilanza

 

     Art. 60. (In generale).

     Le funzioni di vigilanza tecnico-amministrativa-contabile attribuite alla Regione in materia di trasporto pubblico locale sono esercitate attraverso gli Uffici degli Enti abilitati al rilascio dei provvedimenti per competenza propria o delegata.

     Sono fatte salve le competenze riservate dalla legge agli organi dello Stato.

     La constatazione dell'inosservanza di qualsiasi adempimento o prescrizione è verbalizzata e contestata al trasgressore ed è sommariamente indicata nei registri o documenti tenuti dal trasgressore medesimo ove trattisi di azienda esercente il trasporto.

     E' fatto obbligo ai funzionari addetti di rendere note le constatazioni al proprio Ente di appartenenza.

     Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si rinvia al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e alle vigenti disposizioni legislative dello Stato.

     Ai fini dell'applicazione dei predetti provvedimenti e delle relative norme di attuazione, il Consiglio Regionale emana disposizioni regolamentari concernenti anche gli adempimenti di competenza della Giunta e degli Enti delegati.

 

     Art. 61. (Rapporti con gli Enti delegati).

     La Giunta Regionale può disporre indagini presso gli esercenti il trasporto pubblico locale ancorché le relative funzioni risultino delegate.

     La Giunta Regionale può acquisire, inoltre, presso gli Enti delegati gli elementi di giudizio sull'efficienza dei servizi e sull'efficacia degli interventi in materia di trasporto pubblico locale.

     Gli Enti delegati possono avvalersi della consulenza gratuita delle strutture regionali.

     Gli Enti stessi inviano ai competenti Uffici della Giunta Regionale copia dei provvedimenti adottati per delega e una relazione semestrale sulle attività svolte.

 

Capo II

Sanzioni

 

     Art. 62. (In generale).

     Fermo restando quanto altro disposto dalla presente legge in materia di sanzioni concernenti il rapporto di concessione, le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di disposizioni legislative regionali in materia di trasporti e dei relativi regolamenti, sono irrogate dal Presidente della Giunta Regionale o dal Sindaco ovvero dal Presidente della Provincia, a seconda delle competenze.

     Le sanzioni amministrative Pecuniarie in materia di violazione di norme sui documenti di viaggio e sui colli e bagagli, sono irrogate dal personale di equipaggio o da altro personale legittimato dall'azienda.

     A tal fine gli esercenti devono disporre che tali agenti assumano la qualità di agenti giurati nelle forme volute dalla legge.

     Il verbale di accertamento da redigersi sul formulario predisposto dalla Giunta Regionale deve, in ogni caso, contenere l'indicazione dell'esatto ammontare della tariffa evasa con l'irregolarità riscontrata.

     La contestazione dell'infrazione è effettuata immediatamente attraverso la consegna di una copia del verbale.

 

     Art. 63. (Sanzioni amministrative pecuniarie).

     Chiunque eserciti il trasporto pubblico locale di qualsiasi categoria e modo in assenza dei provvedimenti abilitativi di cui alla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 1.000.000 a un massimo di L. 5.000.000 da determinarsi in concreto da parte dell'autorità in relazione all'entità del servizio abusivamente esercitato.

     E' fatto obbligo ai funzionari che abbiano constatato l'abusivo esercizio di ordinare l'immediata sospensione.

     Nei casi in cui l'esercente non disponga l'immediata sospensione, la sanzione pecuniaria è fissata nel massimo di L. 5.000.000, a prescindere dall'entità del servizio in atto.

     L'entità delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata, a partire dall'anno 1984, con atti amministrativi del Consiglio Regionale in relazione al tasso ufficiale di inflazione o deflazione.

     Gli importi derivanti dalla comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge, sono versati in conto entrate alla Tesoreria Regionale anche nei casi in cui trattisi di provvedimenti adottati per delega regionale.

 

     Art. 64. (Rimozioni delle opere ed esecuzione d'ufficio).

     Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata, il trasgressore che abbia eseguito opere abusive è tenuto a provvedere a proprie spese alla demolizione delle opere stesse ed al ripristino della situazione preesistente nel termine e con le modalità di cui al provvedimento sanzionatorio.

     Qualora il trasgressore non provveda ai predetti adempimenti nei modi e nei termini stabiliti, le relative opere sono eseguite d'ufficio a cura dei competenti organi pubblici ed a spese della parte inadempiente.

     La nota spese è determinata con deliberazione della Giunta Regionale ovvero da parte della Giunta Provinciale o di quella Comunale, ove si tratti di funzioni delegate rispettivamente alle Province ed ai Comuni.

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui trattisi di rimuovere segnali e tabelle di indicazione, arbitrariamente collocati o non regolamentati.

 

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

 

Capo I

Norme transitorie

 

     Art. 65. (Concessioni in atto).

     In deroga a quanto disposto dal primo comma del precedente articolo 24, le concessioni regionali in materia di trasporto pubblico locale, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono confermate sino alla loro scadenza nonché prorogate ex lege ove alla loro scadenza non risultino esecutivi gli strumenti programmatici del trasporto pubblico locale.

     Resta, comunque, salva la facoltà della Regione di disporre con atto della Giunta e preavviso scritto di 30 giorni, la cessazione e la modifica di determinati servizi in relazione all'adozione di provvedimenti di provvisoria ristrutturazione del trasporto locale.

     La riassegnazione dei predetti servizi è effettuata ai sensi del precedente art. 25 ma con priorità nei riguardi dei vettori già in precedenza concessionari dei servizi medesimi.

 

     Art. 66. (Risoluzione dei rapporto).

     In caso di mancata assegnazione di linee o gruppi di linee, previsti dagli strumenti programmatici, la Regione riconosce l'indennizzo di cui agli artt. 67 e 30 della L.R. 3 ottobre 1978, n. 64 e può rilevare, a parità di condizioni, con il mercato corrente, i beni connessi alla produzione del servizio ritenuti utilizzabili, considerato lo stato d'uso, e necessari.

     Il valore del bene da acquistare è accertato dalla Commissione di cui all'art. 29 della predetta legge n. 64/1978, la quale definisce il prezzo di cessione in contraddittorio con i proprietari.

     Dall'importo del corrispettivo viene proporzionalmente detratto l'ammontare dell'intervento finanziario sostenuto dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti, per l'acquisto dei beni rilevati.

 

     Art. 67. (Indennità tecnico-organizzativa).

     In sede di liquidazione delle imprese concessionarie non riassegnatarie di cui al precedente art. 66, viene riconosciuto un indennizzo, per il rilevamento delle attività organizzative connesse con l'esercizio della concessione, calcolato nella misura dello 0,50 del costo/Km. medio, riferito agli ultimi tre anni, ammesso per l'azienda in sede di liquidazione dei contributi di esercizio, moltiplicato per il numero dei chilometri realmente effettuati con trasporto di persone sulle linee concesse nell'ultimo anno solare di esercizio.

 

     Art. 68. (Personale).

     Il personale dipendente, ad eccezione di quello con qualifica di dirigente che risulti adibito ai servizi dalle Società di gestione dopo l'entrata in vigore della presente legge, viene trasferito con il consenso degli interessati alle dipendenze di queste.

     Il contingente di personale trasferibile non può essere superiore, per ciascuna qualifica, alla consistenza dell'organico al 31 dicembre 1980.

     In ogni caso al personale trasferito non possono essere riconosciute qualifiche attribuite in contrasto con le modalità stabilite dalla legge n. 30 del 1° febbraio 1978.

     Vengono altresì trasferiti alle società di gestione i fondi di anzianità previsti per legge.

     Possono essere inoltre assunti, previo parere del Settore Trasporti della Regione, per essere destinati alle funzioni corrispondenti alle effettive esigenze di esercizio delle società di gestione, i titolari delle aziende rilevate che abbiano in esse prestato la loro opera in modo prevalente e continuativo almeno dal 31 dicembre 1975, a condizione che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età, che siano consenzienti, che siano in possesso dei requisiti richiesti e abbiano versamenti contributivi effettivi, ai fini previdenziali, tali da garantire il diritto al raggiungimento dell'età massima consentita per il collocamento a riposo.

     Essi possono essere inquadrati con le qualifiche previste nelle tabelle del CCNL degli autoferrotranvieri, internavigatori e lavoratori delle autolinee private del 1976 (Testo Unico), sulla base delle esigenze delle società di gestione, delle capacità professionali e tenuto conto, per quanto possibile, delle mansioni svolte. L'attribuzione delle qualifiche professionali deve avvenire con riferimento alle dimensioni, caratteristiche ed esigenze delle società di gestione.

     All'accertamento delle capacità professionali provvede il Consiglio d'Amministrazione della società con gli stessi criteri da queste stabilite nei regolamenti per l'assunzione del personale.

 

     Art. 69. (Partite pregresse da definire).

     La Giunta Regionale è autorizzata a definire le partite connesse con la situazione sussistente in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 10 aprile 1981, n. 151, in ogni caso sostenute da specifiche disposizioni legislative regionali, riguardanti i contributi di esercizio.

 

     Art. 70.

     Per i contributi relativi ad impianti fissi già realizzati successivamente all'entrata in vigore della legge 10 aprile 1981, n. 151, si può provvedere alla riliquidazione del contributo stesso previo verbale di fine lavori e conto finale del costo dell'opera.

 

          Art. 71. (Leasing-Rinvio).

     Le operazioni di leasing sono consentite secondo quanto stabilito dall'art. 5 della L.R. 16 settembre 1982, n. 77.

 

     Art. 72. (Operatività della delega).

     In attesa dell'operatività dei provvedimenti di delegazione e subdelegazione delle funzioni amministrative in favore degli Enti Locali, le funzioni stesse sono esercitate dagli organi regionali.

 

Capo II

Disposizioni finanziarie e locali

 

     Art. 73. (Spese per i piani di bacino).

     La Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi in favore dei Comuni nelle spese da sostenere per le predisposizioni dei piani di bacino di cui al precedente art. 10.

     La misura del contributo è fissata nel 70% della quota spettante a ciascun Comune con popolazione fino a 10.000 abitanti e nel 50% per i restanti Comuni.

     L'entità delle spese da ammettere a contributo deve risultare da un computo previsionale approvato dai Comuni del bacino, contenente il piano di riparto delle quote di spesa a carico di ciascun Comune.

     Il contributo regionale è concesso per una sola volta, in prima applicazione della presente legge.

     La Giunta Regionale è, altresì, autorizzata all'effettuazione delle spese necessarie qualora si determinino le fattispecie di cui al penultimo e ultimo comma del precedente art. 10.

 

     Art. 74. (Ricerche e studi).

     La Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, può promuovere ed attuare convegni, studi e ricerche sui problemi del trasporto pubblico locale.

     Le attività di studio e di ricerca possono essere effettuate anche mediante convenzioni a titolo oneroso con istituti ed organismi specializzati.

     Ai fini della determinazione dei valori di cui all'art. 66 della presente legge, la Commissione di cui all'art. 29 della L.R. 3 ottobre 1978, n. 64, o parte di essa, può compiere sopralluoghi.

     Le relative spese sono poste a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 75. (Oneri connessi con la delega).

     Gli oneri conseguenti alla delegazione e alla subdelegazione delle funzioni amministrative regionali agli Enti Locali sono posti a carico della Regione.

     Circa l'operatività, gli oneri per l'attuazione della delegazione, si richiama il contenuto del precedente art. 72.

 

     Art. 76. (Applicazione del T.U. indennità di buonuscita per gli agenti esonerati).

     La Giunta Regionale, per ciascuno degli agenti dipendenti da imprese o Enti che gestiscono trasporti pubblici non statali nella Regione, e delle società di gestione, di cui all'art. 10 della L.R. 14 settembre 1976, n. 52 e successive modificazioni, che cessa dal servizio per qualsiasi motivo a partire dal 1° gennaio 1982, è autorizzata a corrispondere un contributo commisurato alla differenza tra il trattamento economico e normativo di fine lavoro previsto dal contratto in vigore e quello del contratto ANAC o FENIT per il periodo dalla data di assunzione, fino al 31 dicembre 1981.

     Sono esclusi dal contributo, di cui al comma precedente, le imprese o aziende che gestiscono soltanto autolinee di gran turismo o servizi a contratto non In regime di concessione.

     La Giunta Regionale può provvedere agli oneri derivanti dall'applicazione di quanto, disposto dai commi precedenti mediante stipulazione con istituti specializzati di apposite polizze per la copertura della differenza tra i due trattamenti sopraindicati.

 

     Art. 77. (Modalità per l'erogazione dei contributi).

     Le Imprese e gli Enti che intendano beneficiare dei contributi previsti dall'art. precedente devono inoltrare domanda, con le modalità di cui alla lettera a) del precedente art. 24, da presentare all'Ente abilitato a provvedere, a partire da 6 mesi prima della prevista data di esonero e non oltre 3 mesi dall'esonero stesso

     La domanda deve essere corredata di un prospetto comparativo, predisposto a cura del Settore Trasporti della Giunta Regionale, di liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante al dipendente in applicazione del vigente contratto nazionale collettivo autoferrotranvieri con quella risultante in base al contratto ANAC, o FENIT.

     Il prospetto comparativo deve riportare in calce apposita dichiarazione di veridicità sui dati esposti e i calcoli effettuati, firmata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa e giurata davanti al Pretore competente per territorio.

     Alle imprese che ne facciano richiesta può essere accordato un acconto del 90% sull'integrazione dell'indennità di buonuscita per il personale da collocare in quiescenza entro il trimestre successivo, risultante da dichiarazione giurata. In tal caso, l'impresa ha l'obbligo di erogare al dipendente l'intera indennità di buonuscita spettante, in un unica soluzione.

 

     Art. 78. (Organizzazione degli Uffici).

     Il Settore Trasporti della Giunta Regionale è strutturato e organizzato in coerenza con l'assetto funzionale risultante dalla presente legge.

     Le relative determinazioni sono adottate in sede di legislazione generale sull'organizzazione degli Uffici regionali o con specifiche norme legislative.

     Al fine di perseguire il più razionale, tempestivo ed economico svolgimento dei compiti istituzionali, gli Uffici del Settore Trasporti debbono:

     a) avvalersi di sistemi di meccanizzazione dei servizi tecnici e amministrativi secondo le tecniche più avanzate della gestione aziendale pubblica;

     b) adottare la tecnica della modellistica sia nei rapporti con gli Enti Locali delegati che con organismi ed istituzioni nei confronti dei quali viene instaurato un rapporto di tipo continuativo o ricorrente;

     c) avvalersi delle tecniche dell'informatica ai fini della circolazione delle conoscenze, utilizzando apposite apparecchiature armonizzate nel contesto del sistema informatico regionale e tali da consentire l'instaurazione ed, in particolare, con gli, Enti Pubblici Locali delegati. [sic].

     I provvedimenti relativi all'attuazione delle metodologie e delle tecniche, di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del presente articolo, sono adottati dalla Giunta Regionale su proposta del Componente preposto al settore trasporti.

     Le metodologie e le tecniche organizzative di cui al presente articolo debbono principalmente favorire:

     1. la determinazione dei fabbisogni di natura tecnica e finanziaria nel Settore dei Trasporti pubblici locali;

     2. l'effettuazione di rilevazioni statistiche e la conseguente classificazione, elaborazione e pubblicazione dei dati di settore;

     3. l'effettuazione del controllo di produzione circa l'effettiva e puntuale realizzazione dei piani e programmi regionali;

     4. l'acquisizione dei dati di cui all'art. 7 della legge-quadro 10 aprile 1981, n. 151.

     Alle spese conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede con i fondi di cui alla presente legge.

     Per l'espletamento dei compiti la cui complessità di ordine amministrativo, tecnico o giuridico postuli l'apporto concomitante di più settori organizzativi e di capacità professionali di diversa natura, la Giunta Regionale può costituire gruppi di lavoro intersettoriali o interdipartimentali stabilendone modalità operative, finalità e termini.

     In relazione alla specificità dei problemi, la Giunta può chiamare a far parte dei gruppi di lavoro funzionari dello Stato designati dai competenti organi statali, rappresentanti delle forze sociali, nonché datoriali di settore.

     Ai componenti i gruppi di lavoro, che non siano dipendenti regionali, sono corrisposti gli emolumenti di cui alla L.R. n. 35 del 10 agosto 1973 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 79. (Abrogazioni).

     Sono abrogate le norme legislative in contrasto con la normativa di cui alla presente legge.

 

     Art. 80. (Finanziamento).

     (Omissis) [16].

 

     (Dichiarazione d'urgenza) - (Omissis).]

 

 


[1] La presente legge è stata abrogata con l'art. 27 della L.R. 23 dicembre 1998, n. 152. Lo stesso articolo dispone che ne siano fatte salve le disposizioni relative all'erogazione dei contributi regionali, alle funzioni di vigilanza e al sistema sanzionatorio fino alla stipula dei contratti di servizio di al comma 4, art. 20, L.R. 23 dicembre 1998, n. 152.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 1995, n. 43.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 1995, n. 43.

[4] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 1995, n. 43.

[5] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 1995, n. 43.

[6] Articolo così modificato dall'art. 6 della L.R. 9 febbraio 2007, n. 1.

[7] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 10 febbraio 1988, n. 18. L'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 14 della L.R. 23 dicembre 1998, n. 153, comporta l'abrogazione del presente articolo.

[8] Articolo così sostituito dall'art. unico della L.R. 27 gennaio 1997, n. 8.

[9] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 23 dicembre 1998, n. 153.

[10] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 23 dicembre 1998, n. 153.

[11] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 23 dicembre 1998, n. 153.

[12] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 23 dicembre 1998, n. 153.

[13] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 23 dicembre 1998, n. 153.

[14] Comma sostituito dall’art. 9 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, come da ultimo modificato dall’art. 80 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, e così modificato dall'art. 6 della L.R. 22 febbraio 2012, n. 9.

[15] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 22 febbraio 2012, n. 9.

[16] Disposizioni finanziarie.