§ 6.1.197 - L.R. 6 maggio 2011, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:06/05/2011
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 3 della l.r. n. 1/2011)
Art. 2.  (Modifica dell'articolo 22 della l.r. n. 1/2011)
Art. 3.  (Modifiche all’art. 41 della l.r. n. 1/2011)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 6.1.197 - L.R. 6 maggio 2011, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2011)".

(B.U. 18 maggio 2011, n. 32)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 3 della l.r. n. 1/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 concernente “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)” le parole "di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione" sono sostituite dalle seguenti: "(Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)".

 

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 1/2011 le parole "(Misura e modalità di versamento del contributo dovuto dalle imprese del settore dell'energia elettrica e del gas)" sono sostituite dalle seguenti: "(Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)".

 

     Art. 2. (Modifica dell'articolo 22 della l.r. n. 1/2011)

1. Al comma 6 dell'articolo 22 della l.r. n. 1/2011 le parole "di cui al comma 4 e dalla chiusura degli elenchi di cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 3 bis e dalla chiusura degli elenchi di cui al comma 3 ter".

 

     Art. 3. (Modifiche all’art. 41 della l.r. n. 1/2011)

1. Al comma 1 dell’articolo 41 (Finanziamento di progetti) della l.r. n. 1/2011, le parole "previo parere della" sono sostituite con le parole "d'intesa con la".

 

2. Il comma 3 dell’articolo 41 della l.r. n. 1/2011 è abrogato.

 

3. Dopo il comma 3 dell’art. 41 (Finanziamento di progetti) della l.r. n. 1/2011è inserito il seguente comma:

 

“3 bis. La Giunta regionale deve esaminare ed approvare i progetti presentati dai soggetti interessati entro il 15 maggio 2011”.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.