§ 79.2.757 - O.P.C.M. 15 aprile 2009, n. 3755.
Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:15/04/2009
Numero:3755


Sommario
Art. 1.      1.
Art. 2.      1. L'articolo 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. All'articolo 11, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 il periodo «Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato» è sostituito dal [...]
Art. 4.      1. All'articolo 15 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 il periodo «Le predette risorse sono trasferite su apposita contabilità speciale con intestazione al Commissario [...]
Art. 5.      1. Dopo l'articolo 15 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 è aggiunto il seguente: «Art.16 - 1. Al fine di impedire condotte criminose nell'ambito dei territori colpiti [...]
Art. 6.      1. I pagamenti relativi alle risorse finanziarie affluite sui conti correnti bancari o postali fruttiferi, di cui all'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 [...]
Art. 7.      1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, la Provincia dell'Aquila provvede, in qualità di soggetto attuatore, avvalendosi [...]
Art. 8.      1. Con appositi decreti il Commissario delegato è, altresì, autorizzato ad individuare gli eventuali comuni, non ricompresi tra quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 dell'ordinanza di [...]
Art. 9.      1. Al fine di garantire la massima funzionalità ed efficienza delle attività connesse alla realizzazione degli interventi indifferibili su beni pubblici, le iniziative previste dall'articolo 1, [...]
Art. 10.      1. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse all'espletamento, anche in sede locale delle attività di emergenza, il Dipartimento [...]
Art. 11.      1. All'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 2009 le parole «della regione Abruzzo,» sono soppresse. Dopo il comma 2 del predetto articolo 5 è aggiunto il seguente [...]
Art. 12.      1. In relazione ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per le attività connesse al supporto tecnico scientifico per l'emergenza e l'avvio della ricostruzione nelle zone terremotate è [...]
Art. 13.      1. Il comma 1 dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, è sostituito dal seguente: «1. In favore del personale direttamente impegnato [...]
Art. 14.      1. In relazione alla necessità di ricostruire con somma urgenza la sede del Compartimento ANAS dell'Aquila, che risulta definitivamente inagibile a seguito degli eventi sismici del 6 aprile [...]
Art. 15.      1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza, fatto salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli, si provvede a valere sul Fondo della [...]


§ 79.2.757 - O.P.C.M. 15 aprile 2009, n. 3755.

Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

(G.U. 16 aprile 2009, n. 88)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009 n. 3754, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;

     Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, ed il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture danneggiate nelle zone colpite;

     Vista la nota del 9 aprile 2009 dell'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

     Viste le richieste formulate dal Ministero dell'interno e dalla regione Abruzzo;

     D'intesa con la regione Abruzzo;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. [Per assicurare il supporto all'attuazione delle iniziative necessarie per il superamento della situazione d'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, il Commissario delegato si avvale del Prefetto dell'Aquila in qualità di soggetto attuatore con funzioni vicarie] [1].

     2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel cui ambito, il Commissario delegato può individuare uno o più soggetti attuatori a cui affidare settori di intervento sulla base di apposite direttive allo scopo impartite.

     3. Agli articoli 6 e 14 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 le parole «Commissario delegato» sono sostituite dalle parole «Capo del Dipartimento della protezione civile».

     4. All'articolo 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754 il periodo «inviato nei territori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa» è soppresso.

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 è sostituito dal seguente:

     «Art. 7 - 1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare polizze assicurative già stipulate al fine di garantire idonea copertura a tutto il personale impiegato nella gestione dell'emergenza, ivi compresi i liberi professionisti iscritti ai relativi albi e collegi professionali o associazioni di categoria ed impiegati nelle operazioni tecnico-scientifiche finalizzate al superamento dell'emergenza. Ai predetti professionisti è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, debitamente documentate, in misura corrispondente al trattamento di missione del personale statale appartenente all'area C del comparto Ministeri.

     2. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare convenzioni con Università, Enti o Istituti specializzati per l'avvio di collaborazioni finalizzate a fornire assistenza psico-sociologica sul territorio alle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza».

 

     Art. 3.

     1. All'articolo 11, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 il periodo «Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato» è sostituito dal seguente «Sulla base delle direttive del Commissario delegato i sindaci provvedono».

     2. Il comma 2 dell'articolo 11 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 è sostituito dal seguente: «2. I benefici economici di cui al comma 1 non si applicano nei confronti dei nuclei familiari per i quali sia stata reperita una sistemazione alloggiativa alternativa ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire al Presidente della regione Abruzzo ed ai sindaci dei comuni presso cui hanno avuto luogo le predette sistemazioni alloggiative le occorrenti risorse finanziarie».

     3. Il comma 3 dell'articolo 11 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 è sostituito dal seguente: «3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di reperimento dell'autonoma sistemazione dei nuclei familiari di cui al comma 1, e fino al 31 dicembre 2009, salvo che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione».

 

     Art. 4.

     1. All'articolo 15 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 il periodo «Le predette risorse sono trasferite su apposita contabilità speciale con intestazione al Commissario delegato» è sostituito dal seguente «Le predette risorse finanziarie hanno autonoma evidenza nell'ambito del bilancio del Dipartimento della protezione civile».

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 è aggiunto il seguente comma: «2. Per la realizzazione degli interventi affidati alla Regione Abruzzo, in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009, è autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale in favore del Presidente della regione Abruzzo».

 

     Art. 5.

     1. Dopo l'articolo 15 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 è aggiunto il seguente: «Art.16 - 1. Al fine di impedire condotte criminose nell'ambito dei territori colpiti dal sisma, il Ministero della difesa è autorizzato, in deroga al contingente indicato dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, ad impiegare un ulteriore contingente di Forze armate per la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, in un numero non superiore a 700 unità».

 

     Art. 6.

     1. I pagamenti relativi alle risorse finanziarie affluite sui conti correnti bancari o postali fruttiferi, di cui all'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009, sono effettuati con ordini di bonifico od altri strumenti previsti dalla normativa vigente con diretta imputazione sui predetti conti. Attraverso apposita documentazione il Dipartimento della protezione civile attesta la corrispondenza tra i prelevamenti dai predetti conti e le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi effettuati. I rendiconti finanziari relativi ai movimenti dei predetti conti sono resi pubblici attraverso il sito internet del Dipartimento della protezione civile.

 

     Art. 7.

     1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, la Provincia dell'Aquila provvede, in qualità di soggetto attuatore, avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009.

     2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 la Provincia dell'Aquila è autorizzata a provvedere per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, nonchè alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

 

     Art. 8.

     1. Con appositi decreti il Commissario delegato è, altresì, autorizzato ad individuare gli eventuali comuni, non ricompresi tra quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 nei quali si siano prodotti danni tali da giustificare l'applicazione anche di parte delle disposizioni di cui alla medesima ordinanza per risolvere specifiche e comprovate situazioni di grave danno agli interessi primari della popolazione [2].

 

     Art. 9.

     1. Al fine di garantire la massima funzionalità ed efficienza delle attività connesse alla realizzazione degli interventi indifferibili su beni pubblici, le iniziative previste dall'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009, sono poste in essere in collaborazione con il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio.

 

     Art. 10.

     1. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse all'espletamento, anche in sede locale delle attività di emergenza, il Dipartimento medesimo è autorizzato ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per le medesime finalità il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da società a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle medesime società, per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonchè degli oneri contributivi ed assicurativi.

     2. Per le esigenze di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile, è autorizzato ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di cinquanta unità, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga all'art. 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al 31 dicembre 2009, con oneri valutati in euro 650.000,00, a carico dell'art. 7, comma 1, decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 [3].

     3. In relazione alle eccezionali esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa del Dipartimento della protezione civile può essere impiegato in attività di protezione civile in sede ovvero nei territori interessati dall'emergenza. Al predetto personale è attribuita una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile al 40% del trattamento economico lordo commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco previa autorizzazione del Capo del dipartimento. Al medesimo personale, in relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in sede, per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, è attribuita una speciale indennità operativa omnicomprensiva forfetariamente parametrata su base mensile al 20% del trattamento economico lordo commisurata ai giorni di effettivo impiego.

     4. Ad eccezione delle competenze accessorie, comprensive di eventuali specifiche indennità di funzione, gli oneri relativi al trattamento economico spettante al personale proveniente da pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, chiamato in servizio ai sensi del comma 1, sono posti, anche in deroga alla normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza.

     5. Al fine di assicurare la complessiva funzionalità del Dipartimento della protezione civile in relazione al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, il trattamento economico fondamentale attinente alle posizioni di comando del personale appartenente alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio presso il citato Dipartimento, rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In relazione alle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse all'espletamento, anche in sede locale, delle attività di emergenza, la presente disposizione si applica anche al personale, delle predette Amministrazioni, già in servizio presso il Dipartimento.

     6. [In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, al personale assegnato al dispositivo di sicurezza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nominato Sottosegretario di Stato, incaricato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, è attribuito il trattamento economico di cui all'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536] [4].

     7. Il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, in posizione di comando o corrispondenti, quale che sia il titolo originario del comando o della messa a disposizione, può essere impiegato anche per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo.

     8. Il personale titolare di contratto a tempo determinato presso la Struttura del Sottosegretario di Stato, incaricato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, nonchè il personale titolare di contratto a tempo determinato o di contratto di collaborazione coordinata e continuativa impiegato nelle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, n.3489, di cui all'articolo 8, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008, n. 3663, e di cui all'articolo 1, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2004, n. 3350, ove specificamente individuato dal Capo del Dipartimento della protezione civile, dovrà prestare servizio anche presso il Dipartimento della Protezione Civile, sede di Roma, ovvero presso i Comuni interessati dallo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, in relazione alle sopravvenute esigenze istituzionali determinate dai contesti emergenziali in corso nella Regione Abruzzo. Il relativo trattamento economico rimane a carico delle Strutture di provenienza ad eccezione dell'eventuale trattamento economico accessorio che è corrisposto, relativamente ai giorni di effettivo impiego presso il Dipartimento della protezione civile, nella stessa misura del personale che presta servizio presso il Dipartimento medesimo. La durata dei contratti a tempo determinato di cui al presente comma, nonchè quella dei contratti a tempo determinato e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale attualmente in servizio presso il Dipartimento della protezione civile è prorogata fino al termine dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

     9. Il personale del Dipartimento della protezione civile in servizio, a qualsiasi titolo, presso la Struttura del Sottosegretario di Stato, incaricato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 ovvero in posizione di comando presso la medesima Struttura, può essere impiegato per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo. Gli oneri relativi alla missione ed al trattamento economico accessorio sono posti a carico del Dipartimento della protezione civile [5].

     10. Agli oneri di cui al presente articolo, ove non diversamente disciplinato, si provvede a carico del Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che presenta la necessaria disponibilità.

 

     Art. 11.

     1. All'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 2009 le parole «della regione Abruzzo,» sono soppresse. Dopo il comma 2 del predetto articolo 5 è aggiunto il seguente comma «2-bis. In favore del personale a tempo indeterminato, determinato e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa appartenente alla protezione civile della Regione Abruzzo e del Centro funzionale regionale, direttamente impegnato in attività emergenziali ed in quelle dirette al superamento dell'emergenza, ivi compresi i responsabili di strutture organizzative, è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite da quantificarsi sulla base delle specifiche categorie di appartenenza. Al personale con qualifica dirigenziale è corrisposto un compenso mensile pari al 40% della retribuzione di posizione. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a carico del bilancio della regione Abruzzo».

     2. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze della regione Abruzzo connesse all'espletamento, anche in sede locale delle attività di emergenza, la medesima Regione è autorizzata ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di dieci unità, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga all'art. 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

     3. Per l'espletamento delle attività tecnico scientifiche da porre in essere per il superamento dell'emergenza, la regione Abruzzo è autorizzata ad avvalersi della collaborazione degli ordini professionali regionali.

     4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede a carico del bilancio della regione Abruzzo.

     5. All'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 2009 dopo le parole «delle Regioni» sono aggiunte le parole «e degli Enti locali».

 

     Art. 12.

     1. In relazione ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per le attività connesse al supporto tecnico scientifico per l'emergenza e l'avvio della ricostruzione nelle zone terremotate è attribuito alla Fondazione Eucentre il contributo straordinario di euro 300.000,00. Per l'utilizzo di tale contributo la Fondazione tiene apposita evidenza contabile, rendicontando e documentando le spese effettivamente sostenute.

 

     Art. 13.

     1. Il comma 1 dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, è sostituito dal seguente: «1. In favore del personale direttamente impegnato dal Prefetto dell'Aquila e dai Prefetti degli Uffici territoriali di Governo della regione Abruzzo con apposito ordine di servizio in attività necessarie al superamento dell'emergenza, è autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite. Al personale appartenente alla carriera prefettizia, ai dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e a quelli dell'Area I dell'Amministrazione Civile dell'interno, direttamente impegnati in attività necessarie al superamento dell'emergenza, è corrisposta, fino al 31 maggio 2009, una indennità mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 20% della retribuzione annua di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 250 ore mensili pro-capite fino al 30 aprile 2009 e di 150 ore mensili pro-capite fino al 31 maggio 2009. In favore del personale in servizio presso i Centri di Assistenza e Pronto Intervento, impiegato nell'emergenza, è autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite. In favore del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite, fino al 31 maggio 2009. Al sopra citato personale comandato fuori sede, è corrisposto, ove previsto, il trattamento di missione secondo i rispettivi ordinamenti. Al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate è corrisposta, altresì, in relazione al servizio svolto, l'indennità di ordine pubblico. Le spese di cui al presente comma debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile».

     2. Al fine di garantire i primi interventi connessi al superamento dell'emergenza, è autorizzata la spesa per la gestione, l'approvvigionamento e la manutenzione delle attrezzature, dei carburanti e dei mezzi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nonchè per gli oneri necessari per il funzionamento dei sistemi di telecomunicazioni, per le dotazioni individuali del personale e per i richiami del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le spese di cui al presente comma debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile.

     3. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, è, altresì, autorizzato ad attuare con urgenza un programma di reintegro dei materiali dei Centri Assistenziali di Pronto Intervento del Ministero dell'Interno impiegati nelle zone terremotate per fornire strutture per l'assistenza continua alla popolazione, in base a specifici programmi da sottoporre alla preventiva approvazione del Commissario delegato anche al fine di assicurare la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione della presente ordinanza.

     4. Per i contratti per lavori, servizi e forniture necessari per gli interventi di emergenza, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile è autorizzato ad avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009.

     5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile e autorizzato a reintegrare le dotazioni di materiali di pronto intervento e di assistenza alla popolazione avvalendosi, all'uopo, delle procedure di affidamento originariamente espletate per l'acquisizione dei predetti materiali, con oneri stimati in complessivi 20 milioni di euro.

     6. In favore del personale direttamente impegnato nella sala operativa del Ministero dell'interno risultante dall'ordine di servizio del Capo del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile è autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite. Le spese di cui al presente comma debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile.

 

     Art. 14.

     1. In relazione alla necessità di ricostruire con somma urgenza la sede del Compartimento ANAS dell'Aquila, che risulta definitivamente inagibile a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, la medesima società è autorizzata ad avvalersi delle deroghe previste all'articolo 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009.

 

     Art. 15.

     1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza, fatto salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli, si provvede a valere sul Fondo della protezione civile utilizzando le risorse finanziarie stanziate per fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma abrogato dall'art. 1 della O.P.C.M. 1 maggio 2009, n. 3761.

[2] Comma così modificato dall'art. 8 della O.P.C.M. 6 maggio 2009, n. 3763.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della O.P.C.M. 15 settembre 2009, n. 3808.

[4] Comma soppresso dall'art. 6 della O.P.C.M. 13 agosto 2010, n. 3892.

[5] Comma così modificato dall'art. 11 della O.P.C.M. 22 dicembre 2009, n. 3832.