§ 5.1.262 - L.R. 10 marzo 2008, n. 5.
Un sistema di garanzie per la salute. Piano Sanitario regionale 2008 – 2010.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:10/03/2008
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Approvazione
Art. 2.  Abrogazioni
Art. 3.  Disposizioni in materia di personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e misure per la stabilizzazione del personale precario
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 5.1.262 - L.R. 10 marzo 2008, n. 5.

Un sistema di garanzie per la salute. Piano Sanitario regionale 2008 – 2010.

(B.U. 21 marzo 2008, n. 2 Straord.)

 

Art. 1. Approvazione

1. E’ approvato il Piano sanitario regionale 2008 – 2010, di cui all’allegato documento “Un sistema di garanzie per la salute – Piano sanitario regionale 2008 – 2010”.

 

     Art. 2. Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative ed atti regolamentari incompatibili e/o in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e misure per la stabilizzazione del personale precario [1]

[1. La Regione Abruzzo, riaffermando il principio inviolabile sancito nell’articolo 1 della Costituzione Italiana, conferma l’indirizzo politico di riconoscere, nella centralità del lavoro, come prioritaria la forma del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a disciplinare procedure e modalità operative per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro precario instaurati nelle Aziende Unità Sanitarie Locali, nel quadro delle norme nazionali di riferimento e del memorandum di intesa Governo-Sindacati sul lavoro sottoscritto in data 6 Aprile 2007.

3. Le procedure di stabilizzazione non possono essere applicate nei confronti del personale dirigenziale assunto a tempo determinato.

4. In ogni Azienda Unità Sanitaria Locale, di seguito indicata come Azienda Sanitaria, in cui siano stati attivati a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa alle figure professionali appartenenti all’area del comparto/livelli dell’area sanitaria al fine di colmare le carenze di organico infermieristico, tecnicosanitario e dell’assistenza oltre che amministrativo, è fatto obbligo procedere, nel termine di centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, alle seguenti incombenze:

a) individuazione dei posti nella dotazione organica, definita con atto deliberativo, interessati alle procedure di stabilizzazione e occupati da personale con contratto di cui al seguente comma;

b) definizione di un piano dettagliato di stabilizzazione progressiva nel triennio 2008-2010 che ponga in evidenza, per ogni singola annualità, l’esposizione finanziaria necessaria al raggiungimento dell’obiettivo prefissato;

c) indizione di concorsi per pubblica selezione, secondo le norme concorsuali vigenti, sui posti di cui al punto a) riservati alla partecipazione dei soggetti in possesso dei requisiti di cui ai successivi commi 5 e 6.

5. Hanno titolo ad essere ammessi alla pubblica selezione, per ciascuna categoria professionale messa a concorso, tutti coloro che abbiano prestato servizio nella Azienda Sanitaria con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data del 31.12.2007 e che alla data del 31 dicembre 2009 abbiano maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, purché compresi nel quinquennio anteriore alla medesima data.

6. Non possono partecipare alle selezioni per la stabilizzazione i dipendenti di altre Aziende Sanitarie che risultino in esse inquadrati a tempo indeterminato.

7. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge le Aziende Sanitarie interessate alle procedure di stabilizzazione del personale precario hanno obbligo di elaborare ed approvare il piano di stabilizzazione di cui al punto b) del comma 4 del presente articolo.

8. Nei successivi centoventi giorni la Direzione Sanità della Regione Abruzzo esamina ed approva il piano di stabilizzazione della Azienda Sanitaria; in mancanza di osservazioni di merito da parte degli organi regionali deputati, l’Azienda Sanitaria è autorizzata ad indire i concorsi previsti nel piano.

9. Sino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione le Aziende Sanitarie che hanno procedure concorsuali in atto relativamente ai profili professionali ricompresi nel piano di stabilizzazione sono tenute a sospenderle per dare precedenza all’applicazione della presente legge.

10. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali stabilite da ciascuna Azienda Sanitaria per ogni singola categoria professionale, il personale precario è tenuto in servizio agli stessi patti e condizioni contrattuali in atto alla data del 31 dicembre 2007, rideterminando, nel caso di contratti di collaborazione continuativa, le ore di impegno lavorativo sulla base delle remunerazioni previste dai contratti di categoria.

11. Fermo restando il rispetto da parte delle Aziende Sanitarie del Piano di rientro sanitario di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 244 del 13.03.2007, per gli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ciascuna Azienda sanitaria provvede, per la quota di propria competenza, nell’ambito delle risorse annualmente iscritte sui pertinenti conti dei propri bilanci.

12. Il piano di stabilizzazione verrà attuato in ambito regionale ed in via mutualistica tra le ASL tenendo come riferimento unico il rispetto del tetto di spesa regionale contenuto nel piano di risanamento regionale approvato dai Ministri competenti e dalla Regione.

13. Ulteriori risorse sono quelle derivanti da cessazioni di personale negli anni 2008, 2009 e 2010 utilizzabili in ragione del 60% per gli oneri del piano di stabilizzazione; il restante 40% è destinato ad assicurare l’ordinario turn over.]

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

ALLEGATO [2]

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 16 ottobre 2012, n. 50.

[2] Per una modifica al presente Allegato, vedi l'art. 25 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6, l'art. 5 della L.R. 26 settembre 2009, n. 17, l'art. 42 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1, l'art. 20 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1, l'art. 1 della L.R. 16 ottobre 2012, n. 50 e l'art. 1 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 50.