§ 1.2.5 - L.R. 30 maggio 1973, n. 22.
Determinazione delle indennità e relativi titoli a favore dei Consiglieri Regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:30/05/1973
Numero:22


Sommario
Art. 1.      Le indennità e i relativi titoli di cui all'art. 37 dello Statuto della Regione Abruzzo sono regolate dalla presente legge.
Art. 2.      Per le funzioni esercitate, a decorrere dalla proclamazione di cui all'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, ai Consiglieri regionali compete un'indennità pari al sessantacinque per cento [...]
Art. 3.      Ai componenti la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti, Vice Presidenti e Segretari delle Commissioni permanenti, con decorrenza dal conferimento dell'Ufficio e dell'incarico [...]
Art. 7.  (Norma transitoria).


§ 1.2.5 - L.R. 30 maggio 1973, n. 22. [1]

Determinazione delle indennità e relativi titoli a favore dei Consiglieri Regionali.

(B.U. n. 18 del 5 giugno 1973).

 

Art. 1.

     Le indennità e i relativi titoli di cui all'art. 37 dello Statuto della Regione Abruzzo sono regolate dalla presente legge.

     Sono abrogate le leggi 22 febbraio 1972, n. 3 e 23 febbraio 1973, n. 8.

 

     Art. 2.

     Per le funzioni esercitate, a decorrere dalla proclamazione di cui all'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, ai Consiglieri regionali compete un'indennità pari al sessantacinque per cento del trattamento complessivo annuo lordo previsto dal 2° comma dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni, per i membri del Parlamento della Repubblica Italiana.

 

     Art. 3.

     Ai componenti la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti, Vice Presidenti e Segretari delle Commissioni permanenti, con decorrenza dal conferimento dell'Ufficio e dell'incarico e fino alla cessazione di esso, il trattamento di cui all'articolo precedente è corrisposto nelle seguenti misure percentuali:

     - Al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio novantacinque per cento;

     - ai Vice Presidenti del Consiglio e ai componenti la Giunta regionale ottantacinque per cento;

     - ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza e ai Presidenti delle Commissioni permanenti ottanta per cento;

     - ai Vice Presidenti e ai Segretari delle Commissioni permanenti settanta per cento.

 

     Artt. 4. - 6.

     (Omissis). [2]

 

     Art. 7. (Norma transitoria).

     (Omissis) [3].

 

     Artt. 8. - 10. (Norme finanziarie, urgenza).

     (Omissis).

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40.

[2] Articoli abrogati dall'art. 2, comma 1, della L.R. 27 gennaio 1997, n. 10.

[3] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 1992, n. 77.