Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 30/05/1973 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Le indennità e i relativi titoli di cui all'art. 37 dello Statuto della Regione Abruzzo sono regolate dalla presente legge. |
Art. 2. Per le funzioni esercitate, a decorrere dalla proclamazione di cui all'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, ai Consiglieri regionali compete un'indennità pari al sessantacinque per cento [...] |
Art. 3. Ai componenti la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti, Vice Presidenti e Segretari delle Commissioni permanenti, con decorrenza dal conferimento dell'Ufficio e dell'incarico [...] |
Art. 7. (Norma transitoria). |
§ 1.2.5 - L.R. 30 maggio 1973, n. 22. [1]
Determinazione delle indennità e relativi titoli a favore dei Consiglieri Regionali.
(B.U. n. 18 del 5 giugno 1973).
Le indennità e i relativi titoli di cui all'art. 37 dello Statuto della Regione Abruzzo sono regolate dalla presente legge.
Sono abrogate le leggi 22 febbraio 1972, n. 3 e 23 febbraio 1973, n. 8.
Per le funzioni esercitate, a decorrere dalla proclamazione di cui all'art. 9 della
Ai componenti la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti, Vice Presidenti e Segretari delle Commissioni permanenti, con decorrenza dal conferimento dell'Ufficio e dell'incarico e fino alla cessazione di esso, il trattamento di cui all'articolo precedente è corrisposto nelle seguenti misure percentuali:
- Al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio novantacinque per cento;
- ai Vice Presidenti del Consiglio e ai componenti la Giunta regionale ottantacinque per cento;
- ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza e ai Presidenti delle Commissioni permanenti ottanta per cento;
- ai Vice Presidenti e ai Segretari delle Commissioni permanenti settanta per cento.
Artt. 4. - 6.
(Omissis). [2]
Art. 7. (Norma transitoria).
(Omissis) [3].
Artt. 8. - 10. (Norme finanziarie, urgenza).
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 45 della
[2] Articoli abrogati dall'art. 2, comma 1, della
[3] Articolo abrogato dall'art. 4 della