Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 03/06/2011 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’allegato 3 di cui all’articolo 8 della l.r. 1/2011) |
Art. 2. (Riprogrammazione di somme) |
Art. 3. (Cure metodo Doman) |
Art. 4. (Modifica all’art. 29 delal l.r. n. 38/2010) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 6.1.198 - L.R. 3 giugno 2011, n. 16.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 concernente: 'Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2011)' e alla L.R. 10.8.2010, n. 38.
(B.U. 8 giugno 2011, n. 35 Speciale)
Art. 1. (Modifiche all’allegato 3 di cui all’articolo 8 della l.r. 1/2011)
1. L’Allegato 3 di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 1 del 10.1.2011 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2011)” è così modificato:
Il rigo 26 dell’allegato 3 recante “Tabelle economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2011” di seguito riportato:
(Omissis)
Art. 2. (Riprogrammazione di somme)
1. Per le finalità previste dalla
a) in diminuzione per € 2.058.000,00 sul Cap. 102452 – U.P.B. 07.02.008 denominato “Contributi per interventi nel campo dell’agriturismo
b) in diminuzione per € 472.000,00 sul Cap. 101425 – U.P.B. 07.01.006 denominato “Spese inerenti le funzioni delegate di cui alla convenzione Quadro Agea – Regione Abruzzo del 07.07.2004”;
c) in aumento autorizzandone l’iscrizione per competenza e cassa, per l’importo di € 2.530.000,00 sul Cap. 102489 – U.P.B. 07.02.003 denominato “Interventi nel settore agricolo e agroalimentare
Art. 3. (Cure metodo Doman)
1. Dopo l’art. 46 della
“46 bis. (Cure metodo Doman)
1. Lo stanziamento relativo alle cure attraverso il metodo Doman si intende riferito agli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011”.
Art. 4. (Modifica all’art. 29 delal
1. Dopo il comma 2 dell’art. 29 della
“2 bis. Il termine per la conclusione dei progetti di investimento connessi a finanziamenti erogati in base a leggi regionali scaduto alla data del 31 dicembre 2008 è ulteriormente differito sino al 31 dicembre 2011 per le sole imprese che abbiano richiesto ed ottenuto negli anni 2010 e/o 2011 la misura della Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria.
2 ter. Il differimento dei termini di cui al comma 2 bis è disposto in favore delle imprese beneficiarie che, pur se sottoposte a provvedimenti definitivi di revoca, rispettano il dettato delle leggi regionali afferenti interventi a sostegno dell’economia, con particolare riferimento alla restituzione delle rate dei finanziamenti”.
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.