§ 58.6.5G - Legge 31 marzo 1979, n. 92.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.6 disciplina generale
Data:31/03/1979
Numero:92


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di [...]
Art. 2.      Il credito contributivo relativo alla tredicesima mensilità di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile [...]
Art. 3.      Nei casi in cui le denunce previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e dall'articolo 30 della legge 21 [...]
Art. 4.      Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, per la presentazione all'Istituto [...]
Art. 5.      Le imprese manifatturiere ed estrattive di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, sono [...]
Art. 6.      Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano [...]
Art. 7.      I lavoratori, che pur non sussistendone le condizioni e non avendone i requisiti abbiano usufruito di trattamenti previdenziali e assistenziali previsti per il settore agricolo per periodi di [...]
Art. 8.      Non sono incompatibili con la legge 20 marzo 1975, n. 70, e con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, le disposizioni legislative e gli atti deliberativi approvati dagli [...]


§ 58.6.5G - Legge 31 marzo 1979, n. 92.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi.

(G.U. 1 aprile 1979, n. 81)

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi, con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: si applica altresì", sono inserite le seguenti: alle imprese artigiane, escluse quelle edili ed affini, limitatamente ai lavoratori dipendenti e con esclusione dei titolari e dei coadiuvanti, nonché.

     All'articolo 3,, sono aggiunti i seguenti commi:

     Il termine di cui al comma precedente si applica anche al versamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nonché alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano.

     A decorrere dal periodo di paga relativo al mese di aprile 1979 sono abrogate le disposizioni che consentono ai datori di lavoro di effettuare il versamento dei contributi di cui ai commi precedenti con periodicità diversa da quella mensile.

     Resta salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni relativamente ai contributi dovuti per gli operai agricoli, gli addetti ai servizi domestici e familiari nonché ai contributi dovuti alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

     Sono fatte salve inoltre le disposizioni di cui all'art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.".

     Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

Art. 3-bis. — Con effetto dal 1° aprile 1979, ai fini della applicazione del presente decreto, si considera esportatore abituale, giusta la dizione contenuta nella legge 8 agosto 1977, n. 573, chi nell'anno o nella media del triennio solare precedente ha effettuato esportazioni per un ricavo complessivo, tenendo conto anche dell'esportazione effettuata tramite commissionari, superiore rispettivamente al 40 e al 30 per cento del volume d'affari determinato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con esclusione dell'ammontare delle cessioni di beni in transito depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale.

 

          Art. 2.

     Il credito contributivo relativo alla tredicesima mensilità di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, si intende riferito alla sola tredicesima mensilità corrisposta nell'anno 1977.

     Le norme di cui all'articolo 2, primo e secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge di conversione 5 agosto 1978, n. 502, vanno interpretate nel senso che la riduzione e la esenzione contributiva ivi previste non si applicano alla tredicesima mensilità nè ad altre eventuali mensilità aggiuntive.

 

          Art. 3.

     Nei casi in cui le denunce previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e dall'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, risultino inesatte o incomplete, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni previste dai citati articoli 4, commi secondo e quarto, e 30, qualora il datore di lavoro provveda a rettificare o ad integrare, spontaneamente o comunque entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati forniti con le denunce stesse.

 

          Art. 4.

     Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce nominative dei lavoratori occupati, è prorogato, limitatamente alle denunce relative all'anno 1978, dal 31 marzo 1979 al 30 giugno 1979.

     Alla stessa data è prorogato il termine di cui al primo periodo del quarto comma del predetto articolo 4, per quel che concerne la consegna al lavoratore, a cura del datore di lavoro, della copia della denuncia nominativa riferentesi al 1978.

 

          Art. 5.

     Le imprese manifatturiere ed estrattive di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, sono individuate con riferimento alla classificazione delle attività economiche predisposta dall'Istituto centrale di statistica.

 

          Art. 6.

     Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da:

     a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;

     b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;

     c) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia;

     d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta [1]

     e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività [2]

 

          Art. 7.

     I lavoratori, che pur non sussistendone le condizioni e non avendone i requisiti abbiano usufruito di trattamenti previdenziali e assistenziali previsti per il settore agricolo per periodi di competenza antecedenti al 1° gennaio 1979, sono esonerati dal rimborso delle prestazioni corrisposte dall'INPS e dall'INAM.

     Sono fatti salvi i diritti maturati fino al 31 dicembre 1978 ai fini delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

 

          Art. 8.

     Non sono incompatibili con la legge 20 marzo 1975, n. 70, e con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, le disposizioni legislative e gli atti deliberativi approvati dagli organi di vigilanza che prevedono l'attribuzione delle funzioni, o la nomina, di vice direttori generali negli enti pubblici di cui alla tabella annessa alla suddetta legge.

     Agli interessati si applica il trattamento previsto dalla nota in calce alla tabella 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411

 


[1]  Lettera modificata dall'art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173.

[2]  Lettera aggiunta dall'art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173.