§ 46.9.102 - D.L. 21 marzo 1978, n. 59 .
Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:21/03/1978
Numero:59


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [3].
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 9 bis.  [7].
Art. 9 ter.  [8].
Art. 10.  [9].
Art. 11. 
Art. 11 bis. 
Art. 12.  [14].
Art. 13. 


§ 46.9.102 - D.L. 21 marzo 1978, n. 59 [1].

Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati.

(G.U. 22 marzo 1978, n. 80)

 

     Art. 1.

     Dopo l'art. 419 del codice penale è inserito il seguente (Omissis) [2].

 

          Art. 2. [3].

     Dopo l'art. 289 del codice penale è inserito il seguente (Omissis).

     L'art. 630 del codice penale è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 3.

     Dopo l'art. 648 del codice penale è aggiunto il seguente (Omissis).

 

          Art. 4.

     Dopo l'art. 165 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti (Omissis) [4].

 

          Art. 5.

     Dopo l'art. 225 del codice di procedura penale è inserito il seguente (Omissis).

 

          Art. 6.

     Il secondo comma dell'art. 226-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 7.

     Dopo l'ultimo comma dell'art. 226-ter del codice di procedura penale è aggiunto il seguente (Omissis) [5].

 

          Art. 8.

     L'art. 226-quater del codice di procedura penale è sostituito dal seguente (Omissis) [6].

 

          Art. 9.

     Dopo l'art. 226-quinquies del codice di procedura penale è inserito il seguente (Omissis).

 

          Art. 9 bis. [7].

     Il terzo comma dell'art. 434 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 9 ter. [8].

     Le disposizioni del codice penale che richiamano l'art. 630dello stesso codice si applicano anche in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

 

          Art. 10. [9].

     Nei procedimenti per il delitto previsto dall'art. 289-bis del codice penale si applicano le disposizioni processuali vigenti per il delitto previsto dall'art. 630 del codice penale.

 

          Art. 11.

     Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore [10].

     La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti.

     Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti, ordina il rilascio della persona accompagnata [11].

     Al procuratore della Repubblica è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto [12].

 

     Art. 11 bis. [13]

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e agli articoli 5 e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152, o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore.

     2. Dell'ora in cui è stato compiuto l'accompagnamento e delle condizioni di cui al comma precedente è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che queste non ricorrono ordina il rilascio della persona accompagnata.

     3. Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto.

 

          Art. 12. [14].

     Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.

     Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

     La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.

     Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire tre milioni. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

 

          Art. 13.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 18 maggio 1978, n. 191.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[7]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[8]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[9]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[10]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[11]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[12]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[13] Articolo inserito dall'art. 7 del D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, in attesa di conversione.

[14]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.