Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione |
Data: | 23/05/2016 |
Numero: | 103 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione |
Art. 2. Imballaggi destinati al consumatore finale o alla preparazione dei pasti nelle collettività |
Art. 3. Informazione sulla categoria dell'olio |
Art. 4. Designazione dell'origine |
Art. 5. Indicazioni facoltative |
Art. 6. Leggibilità e raggruppamento delle informazioni obbligatorie |
Art. 7. Registro |
Art. 8. Identificazione delle partite |
Art. 9. Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi |
Art. 10. Autorità competente e pagamento delle sanzioni |
Art. 11. Abrogazioni |
Art. 12. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 69.4.93 - D.Lgs. 23 maggio 2016, n. 103.
Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonchè ai metodi ad essi attinenti.
(G.U. 16 giugno 2016, n. 139)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il
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Visto il
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 novembre 2009, recante disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013, n. 16059, recante disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 luglio 2015, n. 4075, recante modifica alle disposizioni nazionali concernenti le caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2013 e alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al decreto ministeriale 10 novembre 2009;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2015;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 5 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 maggio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto prevede la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al
Art. 2. Imballaggi destinati al consumatore finale o alla preparazione dei pasti nelle collettività
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene per la vendita o vende «olio extra vergine di oliva», «olio di oliva vergine», «olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o «olio di sansa di oliva» preimballato in recipienti di capacità non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 2 del
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene per la vendita o vende «olio extra vergine di oliva», «olio di oliva vergine», «olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o «olio di sansa di oliva» preimballato in recipienti provvisti di un sistema di chiusura non conforme all'articolo 2 del
Art. 3. Informazione sulla categoria dell'olio
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non indica nell'etichetta dell'«olio extra vergine di oliva», dell'«olio di oliva vergine», dell'«olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e dell'«olio di sansa di oliva» preimballati le informazioni previste per le rispettive categorie dall'articolo 3 del
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque indica in maniera difforme nell'etichetta dell'«olio extra vergine di oliva», dell'«olio di oliva vergine», dell'«olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e dell'«olio di sansa di oliva» preimballati le informazioni previste per le rispettive categorie dall'articolo 3 del
Art. 4. Designazione dell'origine
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non indica nell'etichetta degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini» preimballati e nei documenti commerciali di detti oli, sia preimballati che allo stato sfuso, la designazione dell'origine o indica la designazione dell'origine difformemente da quanto previsto dall'articolo 4 del
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non riporta nei documenti utilizzati per il trasporto e la commercializzazione delle olive destinate alla produzione di olio, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del
Art. 5. Indicazioni facoltative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sugli oli preimballati e nella documentazione commerciale le indicazioni facoltative, ai sensi dell'articolo 5 del
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque riporta sugli oli preimballati e nella documentazione commerciale le indicazioni facoltative in modo difforme da quelle previste dall'articolo 5 del
Art. 6. Leggibilità e raggruppamento delle informazioni obbligatorie
1. Chiunque riporta la denominazione di vendita e, ove prevista, la designazione dell'origine di cui all'articolo 4 del
Art. 7. Registro
1. Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto dall'articolo 7-bis del
2. In caso di reiterazione della violazione di cui al comma 1 per la mancata istituzione del registro, l'autorità competente applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento fino a sei mesi.
Art. 8. Identificazione delle partite
1. Chiunque utilizza recipienti di stoccaggio del prodotto che non riportano in maniera chiara e leggibile la categoria dell'olio, le indicazioni di cui agli articoli 4 e, se utilizzate, 5, lettere a), b) ed e), del
1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese [1].
2. Alla medesima sanzione è soggetto chi non identifica le partite di olio confezionate, ma non ancora etichettate, mediante un cartello recante il lotto, il numero di confezioni, la loro capacità, la categoria dell'olio, le indicazioni di cui agli articoli 4 e, se utilizzate, 5 del
Art. 9. Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi
1. Le sanzioni previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono:
a) dimezzate se la violazione riguarda quantitativi di prodotto non superiori a 700 chilogrammi/litri di olio o a 3.500 chilogrammi di olive. Il beneficio di cui alla presente lettera non si applica se le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 [2];
b) raddoppiate, se la violazione riguarda quantitativi di prodotto superiori a 30.000 chilogrammi/litri di olio o a 150.000 chilogrammi di olive.
2. L'importo delle sanzioni previste dal comma 1 non può essere inferiore a euro 150.
3. Il quantitativo di prodotto da considerare per gli oli preimballati, ai fini della quantificazione della sanzione di cui al comma 1, è quello identificato dal lotto.
Art. 10. Autorità competente e pagamento delle sanzioni
1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è designato quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, prevedendo modalità organizzative che assicurino la separazione tra le funzioni di accertamento e quelle di irrogazione della sanzione. Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.
2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
3. Il 50 per cento dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del bilancio statale è riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per essere assegnato al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari per le attività di controllo e di vigilanza nel settore oleario.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11. Abrogazioni
1. Il
Art. 12. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
[1] Comma inserito dall'art. 4 ter del
[2] Lettera così modificata dall'art. 4 ter del