§ 69.4.93 - D.Lgs. 23 maggio 2016, n. 103.
Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione
Data:23/05/2016
Numero:103


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Imballaggi destinati al consumatore finale o alla preparazione dei pasti nelle collettività
Art. 3.  Informazione sulla categoria dell'olio
Art. 4.  Designazione dell'origine
Art. 5.  Indicazioni facoltative
Art. 6.  Leggibilità e raggruppamento delle informazioni obbligatorie
Art. 7.  Registro
Art. 8.  Identificazione delle partite
Art. 9.  Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi
Art. 10.  Autorità competente e pagamento delle sanzioni
Art. 11.  Abrogazioni
Art. 12.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 69.4.93 - D.Lgs. 23 maggio 2016, n. 103.

Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonchè ai metodi ad essi attinenti.

(G.U. 16 giugno 2016, n. 139)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonchè ai metodi ad essi attinenti;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1335/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva;

     Visto il regolamento (UE) n. 299/2013 della Commissione, del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonchè ai metodi ad essi attinenti;

     Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, e, in particolare, l'articolo 2;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 33;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifica al sistema penale;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205;

     Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 novembre 2009, recante disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010;

     Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013, n. 16059, recante disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonchè ai metodi ad essi attinenti;

     Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 luglio 2015, n. 4075, recante modifica alle disposizioni nazionali concernenti le caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2013 e alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al decreto ministeriale 10 novembre 2009;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2015;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 5 novembre 2015;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 maggio 2016;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Campo di applicazione

     1. Il presente decreto prevede la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, e al regolamento (CEE) n. 2568/1991 della Commissione dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonchè ai metodi ad essi attinenti, che, all'articolo 7-bis, prevede l'obbligo di tenere registri di entrata e di uscita per tutte le categorie di oli di oliva.

 

     Art. 2. Imballaggi destinati al consumatore finale o alla preparazione dei pasti nelle collettività

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene per la vendita o vende «olio extra vergine di oliva», «olio di oliva vergine», «olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o «olio di sansa di oliva» preimballato in recipienti di capacità non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 e, per gli oli destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o collettività simili, superiore a venticinque litri, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150 a euro 600.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene per la vendita o vende «olio extra vergine di oliva», «olio di oliva vergine», «olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o «olio di sansa di oliva» preimballato in recipienti provvisti di un sistema di chiusura non conforme all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 800 a euro 4.800.

 

     Art. 3. Informazione sulla categoria dell'olio

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non indica nell'etichetta dell'«olio extra vergine di oliva», dell'«olio di oliva vergine», dell'«olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e dell'«olio di sansa di oliva» preimballati le informazioni previste per le rispettive categorie dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 29/2012 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.600 a euro 9.500.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque indica in maniera difforme nell'etichetta dell'«olio extra vergine di oliva», dell'«olio di oliva vergine», dell'«olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e dell'«olio di sansa di oliva» preimballati le informazioni previste per le rispettive categorie dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 29/2012 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.

 

     Art. 4. Designazione dell'origine

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non indica nell'etichetta degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini» preimballati e nei documenti commerciali di detti oli, sia preimballati che allo stato sfuso, la designazione dell'origine o indica la designazione dell'origine difformemente da quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 29/2012, ovvero riporta segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 29/2012, utilizza nell'etichetta dell'«olio di oliva - composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini» e dell'«olio di sansa di oliva» e nei documenti commerciali di detti oli, sia preimballati che allo stato sfuso, nonchè nella loro presentazione e pubblicità, la designazione dell'origine, anche riportando segni, figure o altro che possono evocare un'origine geografica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 18.000.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non riporta nei documenti utilizzati per il trasporto e la commercializzazione delle olive destinate alla produzione di olio, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 29/2012, anche un riferimento all'Unione europea o allo Stato membro o al Paese terzo in cui le olive sono state raccolte o alla DOP/IGP che si intende utilizzare è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 600 a euro 3.500.

 

     Art. 5. Indicazioni facoltative

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sugli oli preimballati e nella documentazione commerciale le indicazioni facoltative, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 29/2012, senza aver rispettato gli obblighi prescritti oppure senza averne titolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 18.000.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque riporta sugli oli preimballati e nella documentazione commerciale le indicazioni facoltative in modo difforme da quelle previste dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 29/2012 ovvero le riporta senza aver provveduto ad effettuare la comunicazione telematica nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dell'utilizzo di tali indicazioni o non esibisce, a richiesta dell'organo di controllo, la documentazione attestante, a secondo dei casi, l'effettuazione dell'esame organolettico o dell'esame chimico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

 

     Art. 6. Leggibilità e raggruppamento delle informazioni obbligatorie

     1. Chiunque riporta la denominazione di vendita e, ove prevista, la designazione dell'origine di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 29/2012, nell'etichettatura dell'«olio extra vergine di oliva», dell'«olio di oliva vergine», dell'«olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o dell'«olio di sansa di oliva» preimballati, in difformità da quanto previsto dall'articolo 4-ter del regolamento (UE) n. 29/2012 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.600 a euro 9.500.

 

     Art. 7. Registro

     1. Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto dall'articolo 7-bis del regolamento (CEE) n. 2568/1991 nell'ambito del SIAN è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200 a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro stabilite nell'ambito dei servizi informativi del sistema informativo agricolo nazionale.

     2. In caso di reiterazione della violazione di cui al comma 1 per la mancata istituzione del registro, l'autorità competente applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento fino a sei mesi.

 

     Art. 8. Identificazione delle partite

     1. Chiunque utilizza recipienti di stoccaggio del prodotto che non riportano in maniera chiara e leggibile la categoria dell'olio, le indicazioni di cui agli articoli 4 e, se utilizzate, 5, lettere a), b) ed e), del regolamento (UE) n. 29/2012, nonchè privi: a) di un codice identificativo; b) della indicazione della capacità totale; c) di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantità dell'olio contenuto; è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

     1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese [1].

     2. Alla medesima sanzione è soggetto chi non identifica le partite di olio confezionate, ma non ancora etichettate, mediante un cartello recante il lotto, il numero di confezioni, la loro capacità, la categoria dell'olio, le indicazioni di cui agli articoli 4 e, se utilizzate, 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012.

 

     Art. 9. Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi

     1. Le sanzioni previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono:

     a) dimezzate se la violazione riguarda quantitativi di prodotto non superiori a 700 chilogrammi/litri di olio o a 3.500 chilogrammi di olive. Il beneficio di cui alla presente lettera non si applica se le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 [2];

     b) raddoppiate, se la violazione riguarda quantitativi di prodotto superiori a 30.000 chilogrammi/litri di olio o a 150.000 chilogrammi di olive.

     2. L'importo delle sanzioni previste dal comma 1 non può essere inferiore a euro 150.

     3. Il quantitativo di prodotto da considerare per gli oli preimballati, ai fini della quantificazione della sanzione di cui al comma 1, è quello identificato dal lotto.

 

     Art. 10. Autorità competente e pagamento delle sanzioni

     1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è designato quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, prevedendo modalità organizzative che assicurino la separazione tra le funzioni di accertamento e quelle di irrogazione della sanzione. Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

     2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

     3. Il 50 per cento dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del bilancio statale è riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per essere assegnato al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari per le attività di controllo e di vigilanza nel settore oleario.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 11. Abrogazioni

     1. Il decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva", è abrogato.

 

     Art. 12. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


[1] Comma inserito dall'art. 4 ter del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla L. 12 luglio 2024, n. 101.

[2] Lettera così modificata dall'art. 4 ter del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla L. 12 luglio 2024, n. 101.