§ 55.2.117 - L. 3 marzo 2023, n. 17.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali
Data:03/03/2023
Numero:17


Sommario
Art. 1, 


§ 55.2.117 - L. 3 marzo 2023, n. 17.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale.

(G.U. 6 marzo 2023, n. 55)

 

Art. 1,

     1. Il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 GENNAIO 2023, N. 2

 

     All'articolo 1:

     al comma 1:

     alla lettera a), le parole: «da convertire» sono sostituite dalle seguenti: «che si convertono»;

     alla lettera b), dopo le parole: «autorizzata a sottoscrivere» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «aumenti di capitale sociale o finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «aumenti di capitale sociale o a erogare finanziamenti»;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Al fine di garantire la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali nell'area di Taranto, ai sensi del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per le imprese che svolgono attività industriale di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale nel settore aeronautico, alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota del finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti dei diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026, sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029».

     Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

     «Art. 1-bis (Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa). - 1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonchè al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che nell'anno 2020 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge n. 145 del 2018, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 993.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

     All'articolo 2:

     al comma 1, dopo le parole: «che detenga» sono inserite le seguenti: «, direttamente o indirettamente,».

     All'articolo 3:

     al comma 1:

     la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) alla lettera b), dopo le parole: "parametrato al fatturato dell'impresa" sono inserite le seguenti: ", solo ove la gestione commissariale nell'esercizio d'impresa sia caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi, con esclusione, quanto a questi ultimi, di quelli riferiti alle spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio del commissario straordinario nell'ambito del contenzioso afferente agli interessi coinvolti nella procedura e agli adempimenti previsti dal presente decreto"»;

     alla lettera b):

     al capoverso b-ter), le parole: «e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a» sono sostituite dalle seguenti: «e in particolare, per il 15 per cento di tale compenso, avendo riguardo alle seguenti attività» e le parole: «per il rimanente 15 per cento al completamento del programma senza il beneficio di alcuna proroga, anche se disposta per effetto di legge, salvo diversa previsione della stessa.» sono sostituite dalle seguenti: «per il rimanente 10 per cento, avendo riguardo all'avvenuta chiusura dell'esercizio di impresa entro i due anni successivi all'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto, ovvero entro i tre anni successivi per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39»;

     dopo il capoverso b-ter) sono aggiunti i seguenti:

     «b-quater) riduzione del 10 per cento del compenso, qualora la chiusura dell'esercizio di impresa avvenga dopo tre anni dall'apertura dell'amministrazione straordinaria per le imprese di cui al presente decreto, e dopo quattro anni per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

     b-quinquies) incremento del 10 per cento del compenso, ove all'atto della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia accertato il ritorno in bonis dell'imprenditore, in ragione dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo».

     All'articolo 4:

     al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: «In ogni caso gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi riguardanti le grandi imprese per le quali trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, all'esito delle liquidazioni derivanti dall'applicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 2, i compensi degli amministratori giudiziari non possono comunque eccedere»;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Le previsioni di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

     Nel capo I, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

     «Art. 4-bis (Disposizioni relative al comitato di sorveglianza). - 1. All'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. I membri del comitato durano in carica tre anni, rinnovabili sino all'estinzione della procedura. Possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un comitato".

     2. I soggetti già nominati come membri del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, senza fissazione del termine massimo di durata della carica, di cui al comma 2-bis del predetto articolo 45, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, decadono, salvo rinnovo, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i poteri del presidente del comitato di sorveglianza, l'esercizio delle funzioni assegnate al comitato, le modalità di svolgimento delle adunanze e di adozione delle deliberazioni e le informazioni che, periodicamente, devono essere trasmesse al Ministero delle imprese e del made in Italy».

     Alla rubrica del capo I sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa».

     All'articolo 5:

     al comma 1:

     alla lettera c), le parole: «in luogo dell'applicazione cautelare della misura interdittiva» sono sostituite dalle seguenti: «in luogo della misura cautelare interdittiva»;

     alla lettera d), capoverso 1-ter, dopo le parole: «stabilimenti industriali» sono inserite le seguenti: «o parti di essi», le parole: «o loro parti,» sono soppresse e le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo».

     All'articolo 6:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «delle disposizioni di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie»;

     al capoverso 1-bis.1, al terzo periodo, le parole: «giudice detta le prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice detta le prescrizioni» e, al sesto periodo, le parole: «il provvedimento di cui ai periodi precedenti, anche se negativo, è trasmesso» sono sostituite dalle seguenti: «i provvedimenti emessi dal giudice ai sensi dei periodi precedenti, anche se negativi, sono trasmessi».