§ 3.18.131 - L.R. 15 dicembre 2006, n. 27.
Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 turismo ed industria alberghiera
Data:15/12/2006
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Finalità e ambito di applicazione).
Art. 2.  (Aree sciabili attrezzate e sport sulla neve).
Art. 3.  (Classificazione e requisiti delle piste di discesa).
Art. 4.  (Requisiti delle piste di fondo).
Art. 5.  (Obblighi dei gestori).
Art. 6.  (Modifica all’articolo 166 della legge regionale 2/2002 concernente la manutenzione delle piste di fondo).
Art. 7.  (Manutenzione delle aree sciabili).
Art. 8.  (Contributi per la sicurezza delle aree sciabili).
Art. 9.  (Norme di comportamento).
Art. 10.  (Sanzioni amministrative).
Art. 11.  (Disposizioni transitorie).
Art. 12.  (Abrogazioni).
Art. 13.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 14.  (Entrata in vigore).


§ 3.18.131 - L.R. 15 dicembre 2006, n. 27.

Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003.

(B.U. 20 dicembre 2006, n. 51).

 

Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione).

     1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la presente legge disciplina la gestione delle aree sciabili attrezzate e la pratica non agonistica degli sport sulla neve, nonchè i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi statali per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime, in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).

     2. L’attività sciatoria è un’attività sportiva che viene praticata a diretto contatto con la natura, pertanto la condotta degli sciatori deve essere sempre adeguata alle proprie capacità tecniche, alle condizioni niveometeorologiche del momento, nonché alle condizioni della pista.

 

     Art. 2. (Aree sciabili attrezzate e sport sulla neve).

     1. Sono aree sciabili attrezzate, di seguito denominate aree sciabili, le superfici innevate aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve.

     2. Sono sport sulla neve tutte le attività sulla neve recanti l’uso di specifici mezzi o strumenti e in particolare:

     a) sci di discesa nelle sue varie articolazioni;

     a bis) fiaccolate con gli sci e manifestazioni di sci alpinismo sulle piste [1];

     b) sci di fondo;

     c) tavola da neve (snowboard);

     d) salto con gli sci;

     e) evoluzioni acrobatiche con gli sci;

     f) attività acrobatica su snowboard;

     g) slitta, slittino, gommoni (snowtubing) e similari;

     h) percorsi con cani da slitta (sleddog);

     i) camminata con racchette da neve, nordic walking e similari;

     i bis) sci alpinismo [2].

     3. La Giunta regionale individua le aree sciabili, ai sensi della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci), e successive modifiche.

     4. I gestori delle aree di cui al comma 1, d'intesa con i Comuni, individuano:

a) aree e percorsi a specifica destinazione per la pratica delle attività di cui al comma 2, lettere d), e) f), g), h) e i);

b) aree e percorsi interdetti, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard e delle attività di cui al comma 2, lettera g);

c) aree e percorsi da riservare agli allenamenti agonistici di sci e snowboard;

d) aree e percorsi da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con gli sci e lo snowboard;

e) aree e percorsi da riservare a sci di fondo;

f) aree e percorsi da riservare a sci alpinismo;

g) percorsi per consentire l'accesso ai proprietari e agli utenti autorizzati dal gestore [3].

     5. I Comuni danno pubblicità all’individuazione delle aree di cui al comma 4.

     6. I gestori sono tenuti ad assicurare l’uso pubblico delle aree di cui al comma 1.

     7. La disposizione di cui al comma 4, lettera a), non si applica alla pratica della camminata con racchette da neve e similari esercitata nelle aree diverse dalle aree sciabili attrezzate.

 

     Art. 3. (Classificazione e requisiti delle piste di discesa).

     1. In armonia con quanto disposto dall’articolo 26 nonies della legge regionale 15/1981, come inserito dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 26/1991, le piste di discesa sono così classificate:

     a) campo primi passi, recante pendenze trascurabili, appositamente delimitato e attrezzato per l’attività didattica e di gioco per bambini;

     b) campo scuola, recante pendenze longitudinali non superiori al 20 per cento e senza apprezzabili pendenze trasversali, con lunghezza limitata e separato dalle altre piste;

     c) pista facile, recante pendenze longitudinali non superiori al 25 per cento, fatta eccezione per brevi tratti e senza apprezzabili pendenze trasversali, segnalata dal colore blu;

     d) pista di media difficoltà, recante pendenze longitudinali non superiori al 40 per cento, fatta eccezione per brevi tratti, con apprezzabili pendenze trasversali limitate e segnalata dal colore rosso;

     e) pista difficile, recante pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento e segnalata dal colore nero;

     f) pista di collegamento (skiweg), recante pendenze longitudinali non superiori al 12 per cento, fatta eccezione per brevi tratti e senza apprezzabili pendenze trasversali, realizzata per consentire l’agevole trasferimento degli sciatori all’interno dell’area sciabile;

     g) pista per tavola da neve (snowboard-snowpark), riservata ai soli praticanti di detta tecnica, secondo idonea segnaletica collocata all’inizio della pista e con caratteristiche adatte allo svolgimento delle evoluzioni;

     h) pista per sci acrobatico, riservata ai soli praticanti di detta tecnica o abbinata all’area di cui alla lettera g), secondo idonea segnaletica collocata all’inizio della pista e con caratteristiche adatte allo svolgimento delle evoluzioni.

     2. Le piste di discesa devono possedere i seguenti requisiti:

     a) andamento tale da garantire a media velocità l’aderenza degli sci; il cambiamento repentino di pendenza deve essere opportunamente raccordato;

     b) larghezze non inferiore a 20 metri, comunque rapportati alla pendenza longitudinale del tratto di pista e alla densità degli utenti [4];

     c) larghezze non inferiori a 8 metri per il campo primi passi e la pista per snowboard [5];

     d) larghezze minime di 40 metri per il campo scuola;

     d bis) larghezze non inferiori a 3,5 metri per tratti di piste e per i tracciati di raccordo o trasferimento tra piste appositamente segnalate caratterizzate da una pendenza non superiore al 12 per cento [6];

     e) larghezze idonee allo smaltimento del flusso degli sciatori per la pista di collegamento e comunque non inferiori a 8 metri;

     f) fianco verticale libero dalla superficie della neve non inferiore a 3,5 metri, fatta eccezione per brevi tratti di pista appositamente segnalati, ove la conformazione del terreno lo renda necessario;

     g) larghezza e profili idonei all’arresto degli sciatori nella parte terminale;

     h) protezioni con reti o altro materiale cedevole sugli ostacoli presenti sulle piste o ai margini delle stesse, quali generatori neve, strutture e attrezzature per l’attività agonistica, strutture di impianti di risalita e altri elementi atipici, non naturali, presenti a bordo pista;

     i) protezioni laterali nei tratti di pista insistenti su pendii scoscesi pericolosi nel caso di fuoriuscita dello sciatore e sui passaggi aerei insistenti su tratti strapiombanti.

 

     Art. 4. (Requisiti delle piste di fondo).

     1. Le piste di fondo devono possedere i seguenti requisiti:

     a) larghezze non inferiori a 4 metri ovvero a 2,5 metri, per piste riservate agli sciatori che praticano la tecnica classica, fatta eccezione per brevi tratti di pista appositamente segnalati, ove la conformazione del terreno lo renda necessario;

     b) fianco verticale libero non inferiore a 2,5 metri;

     c) tracciato ad anello tale da consentire il ritorno dello sciatore al punto di partenza o diverso tracciato appositamente segnalato;

     d) segnalazione del senso di marcia;

     e) doppio senso di marcia per brevi tratti appositamente segnalati e per la pista di collegamento, in relazione all’adeguata larghezza e alle contenute pendenze della stessa.

 

     Art. 5. (Obblighi dei gestori).

     1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, all’articolo 5, comma 3, e all’articolo 6 della legge 363/2003, in materia di sicurezza nella gestione delle aree sciabili, i gestori delle medesime aree devono attuare le seguenti misure:

     a) dotazione dell’area sciabile con numero giornaliero adeguato di addetti alla sicurezza, comprendente in ogni caso un pattugliatore, di cui all’articolo 146 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);

     b) esposizione, in modo visibile al pubblico, di prospetti recanti la dotazione di cui alla lettera a) e le modalità di allertamento degli addetti alla sicurezza.

     2. I gestori delle aree sciabili sono tenuti a comunicare stagionalmente al Comune il numero e la qualifica professionale degli addetti alla sicurezza di cui al comma 1, lettera a), in relazione all’apertura al pubblico delle medesime aree.

     3. I gestori delle aree sciabili, sentite le Federazioni sportive interessate, promuovono, attraverso idonei strumenti informativi, l’utilizzo generalizzato del casco protettivo e l’adozione di forme assicurative individuali adeguate.

     4. Per i soggetti che praticano lo sci alpinismo e la camminata con racchette da neve, i gestori delle aree sciabili promuovono, anche con la stipula di convenzioni con i soggetti noleggiatori, l’utilizzo di appositi sistemi elettronici per il ritrovamento dei dispersi, anche attraverso la messa a disposizione gratuita dei medesimi sistemi.

     4 bis. Il concessionario degli impianti funiviari e il gestore delle piste da sci non sono responsabili, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 363/2003, degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuoripista serviti dagli impianti medesimi, nonchè sulle piste fuori dagli orari di apertura e di manutenzione (battitura) delle stesse [7].

 

     Art. 6. (Modifica all’articolo 166 della legge regionale 2/2002 concernente la manutenzione delle piste di fondo).

     1. [Dopo il comma 2 dell’articolo 166 della legge regionale 2/2002, come integrato dall’articolo 8, comma 108, della legge regionale 2/2006, è inserito il seguente:

     «2 bis. Per i soggetti di cui all’articolo 164, comma 1, lettera a), sono altresì ammissibili gli interventi relativi alla gestione e alla manutenzione degli impianti di innevamento, i lavori annuali di sfalcio e sramatura, l’ordinaria manutenzione dei manufatti e la straordinaria manutenzione dei tracciati ubicati sugli alvei dei torrenti. La percentuale di contributo può raggiungere il limite massimo del 90 per cento della spesa sostenuta nel caso di piste di proprietà dei Comuni, dotate di impianti di innevamento artificiale e regolarmente omologate dalla FISI, ubicate in località non incluse nei poli sciistici gestiti dalla società costituita in forza dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 (Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli-Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico).»] [8].

 

     Art. 7. (Manutenzione delle aree sciabili).

     1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge 363/2003, i gestori delle aree sciabili provvedono all’ordinaria e straordinaria manutenzione delle stesse, anche nel rispetto della legge regionale 15/1981, e successive modifiche, e della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga), e successive modifiche, compiendo le seguenti attività:

     a) verifica della segnaletica e di ogni attrezzatura finalizzata alla sicurezza degli utenti;

     b) battitura del manto nevoso;

     c) ogni altra operazione necessaria a garantire la sicurezza dell’area sciabile.

 

     Art. 8. (Contributi per la sicurezza delle aree sciabili).

     1. In attuazione dell’articolo 7, comma 5, della legge 363/2003, la Regione concede contributi ai gestori delle aree sciabili per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, e interventi di promozione della sicurezza di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, secondo quanto previsto dalla normativa e dalle disposizioni attuative statali e regionali.

     2. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al comma 1.

 

     Art. 9. (Norme di comportamento).

     1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 17 della legge 363/2003, in materia di norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili, è vietato utilizzare le medesime aree fuori dell’orario di apertura al pubblico per qualsiasi attività.

     1 bis. Per implementare l'offerta turistica del comprensorio sciistico, il gestore, previa adozione di apposito proprio regolamento, può autorizzare, anche a titolo oneroso, l'utilizzo delle piste da sci, sia in orario di apertura sia fuori orario di apertura, per attività sportive o similari, quali, a titolo esemplificativo, le attività previste all'articolo 2, comma 2, lettere a bis), i) e i bis) [9].

     1 ter. Il gestore delle aree sciabili attrezzate può autorizzare, fuori dell'orario di apertura delle piste da sci, l'utilizzo di mezzi meccanici lungo percorsi individuati, per raggiungere pubblici esercizi o residenze private non altrimenti raggiungibili. A tal fine adotta apposito regolamento, d'intesa con i Comuni interessati, sottoposto al nulla osta dell'Amministrazione regionale, che lo esprime con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive di concerto con l'Assessore alla mobilità, energia ed infrastrutture di trasporto [10].

 

     Art. 10. (Sanzioni amministrative).

     1. In attuazione dell’articolo 18, comma 1, della legge 363/2003, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste dalla presente legge a tutela della sicurezza degli utenti delle aree sciabili sono così determinate:

     a) da 3.000 euro a 10.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), ove il gestore dell’area sciabile non ottemperi agli obblighi relativi alle dotazioni di addetti alla sicurezza ivi previsti;

     b) da 300 euro a 3.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), ove il gestore dell’area sciabile non ottemperi agli obblighi di pubblicità relativi alle dotazioni di addetti alla sicurezza ivi previsti;

     c) da 150 euro a 1.500 euro per la violazione della disposizione di cui all’articolo 5, comma 2, ove il gestore dell’area sciabile non ottemperi all’obbligo di comunicazione relativo agli addetti alla sicurezza ivi previsto;

     d) da 5.000 euro a 50.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 7, ove il gestore dell’area sciabile non ottemperi agli obblighi di manutenzione ivi previsti;

     e) da 150 euro a 600 euro per la violazione della disposizione di cui all’articolo 9, ove l’utente dell’area sciabile non ottemperi al divieto di utilizzare l’area medesima ivi previsto.

     2. In attuazione dell’articolo 18, comma 2, della legge 363/2003, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli utenti delle aree sciabili sono così determinate:

     a) da 150 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 363/2003, ove il gestore dell’area sciabile ometta di esporre documenti relativi alla classificazione delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla legge citata, in modo da garantirne un’adeguata visibilità;

     b) da 150 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 363/2003, ove il gestore dell’area sciabile non predisponga nelle medesime aree la segnaletica individuata ai sensi della medesima norma;

     c) da 50 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9 della legge 363/2003, ove l’utente dell’area sciabile non ottemperi agli obblighi in materia di velocità ivi previsti;

     d) da 50 euro a 150 euro per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 363/2003, ove l’utente dell’area sciabile non ottemperi agli obblighi in materia di precedenza e sorpasso ivi previsti;

     e) da 50 euro a 150 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 e all’articolo 13, commi 1, 2 e 3, della legge 363/2003, ove l’utente dell’area sciabile non ottemperi agli obblighi in materia di incrocio e stazionamento ivi previsti;

     f) da 100 euro a 150 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 4, della legge 363/2003, ove l’utente dell’area sciabile non ottemperi all’obbligo di segnalazione ivi previsto;

     g) da 100 euro a 150 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 15 della legge 363/2003, ove l’utente dell’area sciabile non ottemperi agli obblighi in materia di transito e risalita ivi previsti;

     h) da 150 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, commi 1 e 2, della legge 363/2003, ove il conducente del mezzo meccanico non ottemperi agli obblighi ivi previsti;

     i) da 50 euro a 150 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 3, della legge 363/2003, ove l’utente dell’area sciabile non ottemperi agli obblighi di precedenza e di agevolazione della circolazione dei mezzi meccanici ivi previsti;

     j) da 100 euro a 200 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 363/2003, ove l’utente dell’area sciabile, che pratica lo sci-alpinismo, non ottemperi agli obblighi di dotarsi di sistemi elettronici per il soccorso ivi previsti.

     3. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge 363/2003, le violazioni sono accertate dal Corpo forestale regionale, nell’ambito dell’attività svolta ai sensi dell’articolo 1, comma 63, della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l’adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali), e successive modifiche.

     4. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai Comuni competenti per territorio, con le procedure previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche. Per le aree sciabili che si estendono sul territorio di più Comuni è competente il Comune del luogo in cui si è verificata la violazione.

     5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono integralmente devoluti al Comune che irroga la sanzione.

     6. I soggetti appartenenti ai Corpi di polizia locale adibiti all’accertamento delle violazioni sono adeguatamente formati mediante il conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività di pattugliatore di cui all’articolo 147 della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, ovvero con formazione equipollente.

 

     Art. 11. (Disposizioni transitorie).

     1. Nelle more dell’individuazione delle aree sciabili ai sensi dell’articolo 2, comma 3, si applica la deliberazione della Giunta regionale 11 marzo 2005, n. 513 (Ricognizione delle aree sciabili attrezzate già autorizzate ai sensi della legge regionale 15/1981 «Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci», così come definite dall’articolo 2 della legge 363/2003 «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo»).

     2. Nelle more dell’adozione del provvedimento ministeriale di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 363/2003, il casco ivi previsto deve essere conforme alle norme tecniche emanate dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI).

 

     Art. 12. (Abrogazioni).

     1. L’articolo 149 e il comma 3 dell’articolo 151 della legge regionale 2/2002 sono abrogati.

 

     Art. 13. (Disposizioni finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 8, comma 1, fanno carico all’unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 8955 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, che viene spostato dall’unità previsionale di base 6.5.360.2.2201 del medesimo stato di previsione e la cui denominazione è rettificata in «Contributi ai gestori delle aree sciabili per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime - fondi statali».

     2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 166, comma 2 bis, della legge regionale 2/2002, come inserito dall’articolo 6, comma 1, fanno carico all’unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9431 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 14. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[4] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[5] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[6] Lettera inserita dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[7] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[8] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[9] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 e così sostituito dall'art. 21 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[10] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.