Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 12/05/2014 |
Numero: | 74 |
Sommario |
Art. 1. Interventi urgenti del Commissario per la ricostruzione della regione Emilia-Romagna, nominato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto [...] |
Art. 1 bis. (Sostegno del reddito). |
Art. 2. Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 17.2.272 - D.L. 12 maggio 2014, n. 74. [1]
Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, nonchè per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali [2].
(G.U. 12 maggio 2014, n. 108)
Art. 1. Interventi urgenti del Commissario per la ricostruzione della regione Emilia-Romagna, nominato ai sensi del
1. Al fine di garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012, il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del
2. Agli interventi di cui al comma 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza relativo alla situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, il Commissario provvede operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della
3. Il Commissario delegato, per gli interventi di cui al comma 1, può avvalersi dei sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e individuati dall'articolo 3, del
3-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 10 del
"14-bis. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano anche negli anni 2015 e 2016. Ai relativi oneri, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del
4. Il Commissario delegato può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e individuati dall'articolo 3 del
5. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del comma 1, tenuto conto del rapido susseguirsi degli eventi calamitosi, può destinare complessivamente 210 milioni di euro, di cui 160 milioni nell'anno 2014 e 50 milioni nell'anno 2015, per contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi di cui al comma 1, per i più urgenti interventi connessi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali, nonchè per gli interventi di cui ai commi 7 e 8, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del
5-bis. Le imprese agricole che svolgono la propria attività nei territori dei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui al presente articolo possono accedere ai benefici previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del
6. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, in coordinamento con il Commissario delegato all'emergenza idrogeologica, nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del
6-bis. Gli interventi di messa in sicurezza idraulica devono integrare gli obiettivi della
7. Con provvedimenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del comma 1, sono stabilite, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini e per la ripresa dell'operatività delle attività economiche, con particolare riguardo alle imprese agricole, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 5; a tal fine sono stabiliti i requisiti soggettivi e oggettivi e le modalità di asseverazione dei danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario ed estendendole, ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi, ivi compresi quelli relativi all'erogazione dei contributi, anche ai provvedimenti futuri relativi al sisma del 20 e 29 maggio 2012. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi. Il Commissario garantisce, altresì, adeguata assistenza alla popolazione colpita dall'evento alluvionale autorizzando contributi per l'autonoma sistemazione nel limite delle risorse di cui al comma 5 a favore dei nuclei familiari, la cui abitazione principale in conseguenza dell'evento alluvionale è stata dichiarata inagibile ovvero per la quale è stata accertata l'inabitabilità da parte dei competenti uffici locali, fermo restando il rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato [11].
7-bis. All'articolo 3, comma 2-bis, del
7-ter. Per i soggetti che abbiano presentato apposita domanda per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
8. Il Commissario delegato autorizza, altresì, la concessione di contributi, previa individuazione delle priorità degli interventi e delle modalità per la concessione dei contributi stessi, per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico, beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, edifici di interesse storico-artistico, che abbiano subito danni dagli eventi alluvionali nel limite delle risorse di cui al comma 5. Il ripristino e la relativa concessione di contributi devono essere subordinati all'esistenza di un piano per la messa in sicurezza idraulica dell'opera [14].
8-bis. Per l'anno 2014 è disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni di cui al presente articolo, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese e puntualmente finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi, per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro nel medesimo anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 7 e 8, pari a complessivi 210 milioni di euro si fa fronte quanto a 160 milioni di euro per il 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis del
9-bis. Per le imprese operanti nei territori interessati dagli eventi sismici di cui al presente decreto, ai fini del calcolo dell'oscillazione dei tassi per andamento infortunistico nonchè ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 1, comma 128, della
9-ter. Ai soggetti che hanno contratto i finanziamenti di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del
9-quater. Il Presidente della regione Emilia-Romagna trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori finanziati ai sensi del presente articolo e sull'utilizzo delle risorse stanziate [19].
9-quinquies. I termini previsti alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis) all'articolo 1 della parte prima della tariffa annessa al testo unico di cui al
9-sexies. Per i soggetti che hanno sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, nonchè nel territorio dei comuni delle province di Modena e di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, interessati da eccezionali eventi atmosferici associati a grandinate e trombe d'aria il 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della
9-septies. All'articolo 67-octies del
a) al comma 1:
1) dopo le parole: "ricevendone verificazione" sono inserite le seguenti: "ovvero trasmettendo successivamente alla denuncia all'autorità comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito";
2) le parole: "entro il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014";
b) al comma 1-bis, le parole: "di cui all'articolo 3, comma 10," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3, commi 8, 8-bis e 10," [22].
9-octies. In attuazione del comma 9-septies, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede all'integrazione e alla modifica delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014 [23].
Art. 1 bis. (Sostegno del reddito). [24]
1. Al finanziamento delle autorizzazioni di cassa integrazione guadagni in deroga in favore delle imprese e dei lavoratori sospesi a seguito degli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 concorrono le risorse già stanziate dall'articolo 15 del
Art. 2. Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali
1. Per l'anno 2014, al fine di assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della
1-bis. Il comma 5-septies dell'articolo 5 della
"5-septies. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nonchè di quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalità, affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo per le emergenze nazionali affluiscono altresì le disponibilità per le medesime finalità non impegnate nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorchè perenti, per la parte non più collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della quota da versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" [26].
1-ter. I proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del
1-quater. Al fine di garantire l'immediatezza degli interventi di protezione civile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della
1-quinquies. Ad integrazione delle risorse recate per le finalità previste dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della
1-sexies. Al fine di limitare il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della
1-septies. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1-sexies relativamente all'esercizio finanziario 2014, valutati in 6 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse finanziarie all'uopo accantonate nel Fondo nazionale per la protezione civile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente [31].
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonchè per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per garantire l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, già colpiti dall'eccezionale sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 3 del
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Interventi urgenti del Commissario per la ricostruzione della regione Emilia-Romagna, nominato ai sensi del
1. Al fine di garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012, il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del
2. Agli interventi di cui al comma 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza, il Commissario provvede operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della
3. Il Commissario delegato, per gli interventi di cui al comma 1, può avvalersi dei sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e individuati dall'articolo 3, del
4. Il Commissario delegato può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e individuati dall'articolo 3 del
5. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, che hanno entrambi interessato il territorio della provincia di Modena, tenuto conto del rapido susseguirsi degli eventi calamitosi, può destinare complessivamente 210 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015, per contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi di cui al comma 1, per i più urgenti interventi connessi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali, nonchè per gli interventi di cui ai commi 7 e 8, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del
6. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, in coordinamento con il Commissario delegato all'emergenza idrogeologica, nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del
7. Con provvedimenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, sono stabiliti sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini e per la ripresa dell'operatività delle attività economiche, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 5; a tal fine sono stabiliti i requisiti soggettivi e oggettivi e le modalità di asseverazione dei danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario ed estendendole, ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi, anche ai provvedimenti futuri relativi al sisma del 20 e 29 maggio 2012. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi. Il Commissario garantisce, altresì, adeguata assistenza alla popolazione colpita dall'evento alluvionale autorizzando contributi per l'autonoma sistemazione nel limite delle risorse di cui al comma 5 a favore dei nuclei familiari, la cui abitazione principale in conseguenza dell'evento alluvionale è stata dichiarata inagibile ovvero per la quale è stata accertata l'inabitabilità da parte dei competenti uffici locali.
8. Il Commissario delegato autorizza, altresì, la concessione di contributi per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico, beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, edifici di interesse storico-artistico, che abbiano subito danni dagli eventi alluvionali nel limite delle risorse di cui al comma 5.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 7 e 8, pari a complessivi 210 milioni di euro si fa fronte quanto a 160 milioni di euro per il 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis del
Art. 2. Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali
1. Per l'anno 2014, al fine di assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Titolo così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma inserito dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[9] Comma inserito dalla L. di conversione.
[10] Comma inserito dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Comma inserito dalla L. di conversione.
[13] Comma inserito dalla L. di conversione.
[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[15] Comma inserito dalla L. di conversione.
[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[17] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione. Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 10 del
[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[22] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[23] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[24] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[27] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[28] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 11 del
[30] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[31] Comma aggiunto dalla L. di conversione.