§ 22.7.16 - Legge 18 marzo 1991, n. 99.
Interventi urgenti per opere connesse alla esposizione internazionale "Colombo '92".


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.7 fiere e mercati
Data:18/03/1991
Numero:99


Sommario
Art. 1.      1. Per l'immediata realizzazione di interventi diretti al completamento dell'area espositiva della esposizione internazionale "Colombo '92", nonchè alla realizzazione di [...]
Art. 2.      1. La commissione di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, predispone, entro sei [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il triennio 1991-1993, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 73 miliardi per ciascuno [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 22.7.16 - Legge 18 marzo 1991, n. 99. [1]

Interventi urgenti per opere connesse alla esposizione internazionale "Colombo '92".

(G.U. 26 marzo 1991, n. 72)

 

 

     Art. 1.

     1. Per l'immediata realizzazione di interventi diretti al completamento dell'area espositiva della esposizione internazionale "Colombo '92", nonchè alla realizzazione di opere strettamente correlate all'evento, il comune di Genova è autorizzato a stipulare, anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla normativa vigente, mutui quindicennali fino all'importo di lire quattrocentosettanta miliardi, di cui centocinquanta miliardi a decorrere dal secondo semestre del 1991, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato. L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di preammortamento - maggiorato degli ulteriori interessi alla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento - sarà corrisposto unitamente alla prima rata di ammortamento. In relazione agli oneri di ammortamento e di preammortamento sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 1991 e di lire 23 miliardi a decorrere dall'anno 1992.

     2. A valere sulle risorse derivanti dal comma 1, il comune di Genova è autorizzato a trasferire la somma di lire duecentonovanta miliardi all'ente "Colombo '92" che ne disporrà per i fini di cui agli articoli 1 e 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373.

     3. All'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 418, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Le iniziative e le manifestazioni di cui al comma 2 saranno anche tese a valorizzare il ruolo delle popolazioni autoctone americane ed i rapporti con i Paesi in via di sviluppo del centro e del sud America".

     4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il sindaco di Genova trasmette ai Ministri dei lavori pubblici e per i problemi delle aree urbane la deliberazione del consiglio comunale contenente l'elenco degli interventi di propria competenza da realizzare, corredato del progetto di massima di ciascuno di essi e con l'indicazione dell'importo e delle procedure di spesa. Entro i successivi trenta giorni i Ministri dei lavori pubblici e per i problemi delle aree urbane propongono gli interventi al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'approvazione, nonchè per la determinazione delle somme di cui alla presente legge destinate alla realizzazione di ciascun intervento.

     5. Le opere di cui all'elenco approvato dal CIPE ai sensi del comma 4 sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza; per la loro realizzazione il comune di Genova può promuovere una conferenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205; per l'affidamento dei lavori si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 121 del 1989; il comune di Genova può procedere all'affidamento dei lavori, nei limiti degli importi e nel rispetto delle procedure di spesa indicati ai sensi del comma 4, anche in attesa della formale concessione dei mutui, nel caso in cui ciò si renda necessario per il rispetto dei tempi previsti dalla presente legge.

     6. Per gli interventi e le opere di cui al presente articolo, il termine di ultimazione dei lavori è fissato al 15 maggio 1992.

 

          Art. 2.

     1. La commissione di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, predispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una prima relazione sull'andamento dei lavori di cui alla presente legge e di tutte le opere connesse all'esposizione internazionale "Colombo '92", ed una relazione conclusiva entro trenta giorni dalla chiusura delle manifestazioni. Dette relazioni sono presentate dal Governo al Parlamento.

     2. Il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, è differito al 15 settembre 1992.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il triennio 1991-1993, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 73 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando, quanto a lire 50 miliardi per ciascun anno del triennio, l'accantonamento "Opere ed interventi connessi con l'esposizione internazionale Colombo '92 (rate ammortamento mutui)" e, quanto a lire 23 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, parte dell'accantonamento "Fondo per lo sviluppo economico e sociale".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.