Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.3 cooperazione militare |
Data: | 10/07/2003 |
Numero: | 165 |
Sommario |
Art. 1. Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq. |
Art. 2. Organizzazione della missione. |
Art. 3. Regime degli interventi. |
Art. 4. Risorse umane e dotazioni strumentali. |
Art. 5. Calamità naturali in territorio estero. |
Art. 6. Invio in Iraq di un contingente militare. |
Art. 6 bis. Relazione annuale sulle operazioni internazionali in corso. |
Art. 7. Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali. |
Art. 8. Termini relativi alla partecipazione di personale dalla Forze di polizia a operazioni internazionali. |
Art. 9. Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan. |
Art. 10. Rinvii normativi. |
Art. 10 bis. Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali. |
Art. 11. Indennità di missione. |
Art. 12. Disposizioni in materia contabile. |
Art. 13. Compagnia di fanteria rumena. |
Art. 14. Cessione di materiali e sostegno logistico. |
Art. 15. Modifica dell'articolo 1, comma 8, e interpretazione autentica degli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 [...] |
Art. 16. Disposizioni in materia penale. |
Art. 17. Disposizioni di convalida. |
Art. 18. Copertura finanziaria. |
Art. 19. Entrata in vigore. |
§ 29.3.52 - D.L. 10 luglio 2003, n. 165. [1]
Interventi urgenti a favore della popolazione irachena [2].
(G.U. 10 luglio 2003, n. 158)
Capo I
Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq e interventi per calamità all'estero
Art. 1. Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq. [3]
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, ad integrazione delle somme già iscritte in bilancio in applicazione della
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati in particolare [4]:
a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanità pubblica, con particolare riferimento alla attività di prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili;
b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;
c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;
d) al settore della conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della funzionalità delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello stesso, nonché al restauro dei beni culturali danneggiati.
Art. 2. Organizzazione della missione.
1. L'attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono definite [5]:
a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di governo;
b) la composizione dell'organismo di direzione della missione, temporaneamente inserita nella struttura operante ai sensi degli articoli 35 e 74 del
2. Al personale inviato in missione in Iraq per le finalità di cui al presente Capo è corrisposta l'indennità di missione prevista dal D.M. 13 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per cento.
Art. 3. Regime degli interventi.
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla
2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), e comma 5, della
3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applica l'articolo 7, comma 2, lettera d), del
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, della
5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del
6. Per le attività di soccorso e di intervento umanitario, ai volontari impiegati dalla Croce Rossa Italiana in Iraq viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un impegno non superiore a 90 giorni annui anche non continuativi, che il datore di lavoro è tenuto a consentire. In virtù dell'impegno medesimo viene altresì riconosciuta e corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una somma non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari agli oneri assicurativi e previdenziali eventualmente anticipate dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme potrà avvenire previa apposita richiesta alla Croce Rossa Italiana da presentarsi entro e non oltre un anno dal termine della missione di cui al presente Capo.
Art. 4. Risorse umane e dotazioni strumentali.
1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi di diritto privato o pubblico specializzati ed a stipulare contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 13, della
2. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, per la durata degli interventi di cui all'articolo 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del
3. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a stipulare contratti per l'acquisizione dei locali e delle necessarie dotazioni materiali e strumentali per assicurare la realizzazione delle attività di cui al comma 1, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 3.
3-bis. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari [8].
Art. 5. Calamità naturali in territorio estero. [9]
[1. Al verificarsi in territorio estero di calamità naturali o di altri eventi di particolare gravità, che mettano in pericolo di vita le popolazioni colpite e che rendano opportuno l'intervento dello Stato italiano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, sentito il Ministro degli affari esteri, dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, esercitando i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, del
Capo II
Invio in Iraq di un contingente militare
e proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali.
Art. 6. Invio in Iraq di un contingente militare.
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 232.451.241 per l'invio di un contingente di personale militare in Iraq, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli interventi umanitari, favorirne la realizzazione e concorrere al processo di stabilizzazione del Paese [10].
Art. 6 bis. Relazione annuale sulle operazioni internazionali in corso. [11]
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscono al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'àmbito delle operazioni internazionali di cui agli articoli 1 e 6.
Art. 7. Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali. [12]
[1. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del
a) Joint Forge in Bosnia;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;
d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania;
g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);
h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE).
2. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del
3. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del
4. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del
5. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del
6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 358.355.586].
Art. 8. Termini relativi alla partecipazione di personale dalla Forze di polizia a operazioni internazionali. [13]
[1. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del
2. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del
3. È autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di euro 331.144 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del
4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 4.994.414].
Art. 9. Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan. [14]
[1. È autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di euro 229.251 per la partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-bis del
Art. 10. Rinvii normativi.
1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10, 13, del
Art. 10 bis. Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali. [16]
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle operazioni internazionali di cui al presente decreto, sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
Art. 11. Indennità di missione.
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui all'articolo 6 è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al
2. La misura dell'indennità di cui al comma 1 è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. [L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 7, comma 5, e 8, comma 3, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti] [18].
4. [Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 8, comma 2, si applicano il trattamento economico previsto dalla
Art. 12. Disposizioni in materia contabile.
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del
Art. 13. Compagnia di fanteria rumena. [21]
[1. È autorizzata, nei limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 1, la spesa di euro 697.029 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del
Art. 14. Cessione di materiali e sostegno logistico. [22]
[1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afhgane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale d'armamento.
2. Nei limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 2.087.180 per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il materiale d'armamento, e di euro 773.904 per il sostegno logistico a favore di unità delle Forze armate afghane].
Art. 15. Modifica dell'articolo 1, comma 8, e interpretazione autentica degli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 3-bis, del
[1. All'articolo 1, comma 8, del
2. Il comma 2 dell'articolo 2 e i commi 1 e 3-bis dell'articolo 3 del
Capo III
Disposizioni in materia penale
Art. 16. Disposizioni in materia penale.
1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui all'articolo 6 si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del
2. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle operazioni di cui agli articoli 1 e 6, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate [25].
3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.
4. [Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 7, commi 1, 2 e 5, 8, commi 2 e 3, e 9 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 17. Disposizioni di convalida.
1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui ai Capi I e II, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 18. Copertura finanziaria.
[1. Il comma 3 dell'articolo 5-bis del
"3. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo già incassate, nel limite massimo di euro 413 milioni, sono destinate al finanziamento delle missioni internazionali di pace per 373 milioni di euro e ad interventi in agricoltura per 40 milioni di euro."] [27].
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I, pari complessivamente a euro 21.554.000 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri [28].
3. [All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II, escluso l'articolo 6, pari ad euro 367.468.508 per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del
4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, pari a 232.451.241 euro per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 19. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Titolo così modificato dalla legge di conversione.
[3] Il termine di cui al presente articolo è stato differito al 30 giugno 2004 dall'art. 1 del
[4] Alinea così modificato dalla legge di conversione.
[5] Alinea così modificato dalla legge di conversione.
[6] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[7] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[9] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[10] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 giugno 2004 dall'art. 2 del
[11] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[12] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[13] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[14] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[15] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[16] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[17] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[18] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[19] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[20] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[21] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[22] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[23] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[24] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[25] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[26] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[27] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[28] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[29] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[30] Comma così sostituito dalla legge di conversione.