§ 46.8.523 - L. 5 novembre 2004, n. 263. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia.
(G.U. 9 novembre 2004, n. 263)
Art. 1.
1. Il decreto legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2.
1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, l'orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie, l'aspettativa, l'applicazione del testo unico a tutela della maternità, l'indennità di presenza festiva, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido e la proroga della concessione degli alloggi, nonchè le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, si applicano anche, a decorrere dal 1° gennaio 2003, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, ai colonnelli e generali ed agli ufficiali di grado corrispondente dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica.
2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, i servizi esterni, l'indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede, l'indennità di presenza notturna e festiva, l'orario di lavoro, la tutela delle lavoratrici madri, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, il congedo per la formazione, il congedo parentale, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa e la tutela legale, nonchè le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, si applicano, con le modalità rispettivamente previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 per il personale civile e militare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, anche ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia. Con le medesime modalità e decorrenze, ai dirigenti civili delle Forze di polizia si applicano anche le disposizioni concernenti i diritti sindacali, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ai colonnelli e ai generali dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica sono applicate le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata alla legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive rivalutazioni. Sulle nuove misure non si applica per gli anni 2002 e 2003 l'aumento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, come integrato ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 2001 e 2002. Conseguentemente, con la medesima decorrenza e tenuto conto delle disapplicazioni previste dal periodo precedente, l'indennità pensionabile dei dirigenti delle Forze di polizia è incrementata del 4,91 per cento. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti più favorevoli in godimento.
4. Per l'anno 2004 gli incrementi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 216 del 1992, come integrato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, si applicano sulle nuove misure delle indennità di impiego operativo e dell'indennità pensionabile vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ai dirigenti delle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, concernenti le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e d'imbarco e le relative indennità supplementari, ivi compreso l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di euro 90 per i primi dirigenti e gradi corrispondenti e di euro 85 per i dirigenti superiori e gradi corrispondenti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 1.405.502 per l'anno 2003 e in euro 12.131.459 a decorrere dall'anno 2004, si provvede, quanto a euro 1.405.502, per l'anno 2003, a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritti in conto residui per l'anno 2004 ai sensi dell'articolo 18, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, quanto ad euro 1.405.502, a decorrere dal 2004, a valere sui medesimi stanziamenti previsti dall'articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002, quanto a euro 10.725.957, a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 1.008.428, a decorrere dall'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a euro 9.717.529, a decorrere dall'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978
ALLEGATO
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238
Dopo l'articolo 5, sono inseriti in seguenti:
"ART. 5-bis. - (Valutazione annuale dei dirigenti della Polizia di Stato). - 1. Al comma 3 dell'articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo le parole: "dirigenti generali di pubblica sicurezza" sono inserite le seguenti: "di livello B".
2. La modifica di cui al comma 1 si applica alla valutazione annuale dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, a decorrere dall'anno 2004, in relazione all'attività svolta nell'anno 2003.
ART. 5-ter. - (Modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53). - 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i vincitori del concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 2.000 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto in data 3 luglio 1999, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e di sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000".
ART. 5-quater. - (Proroga del mandato dei consigli della rappresentanza militare). - 1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonchè dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 15 maggio 2006".
All'articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri di natura previdenziale a carico della finanza pubblica".
Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e altre disposizioni concernenti il personale della Polizia di Stato e i consigli della rappresentanza militare".